REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE I CIVILE SENTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE I CIVILE SENTENZA"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE I CIVILE Il GIUDICE UNICO dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n /14 R.G. Promossa da: CASA DELLA GOMMA di Martinelli Augusto, in persona del titolare Martinelli Augusto, con sede in Colleretto Giacosa (TO), elettivamente domiciliata in Napoli via Solimena 15, presso lo studio dell Avv. Riccardo Guarino che la rappresenta e difende per procura in atti. - PARTE ATTRICEcontro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del procuratore Avv. Alberto Bertalot, elettivamente domiciliata in Torino via Palmieri n.36, presso lo studio dell Avv. Domenico Iodice che la rappresenta e difende per procura in atti. - PARTE CONVENUTA - CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE ATTRICE: Voglia l Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito, - accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente di corrispondenza nr e quello di apertura di credito a valere sullo stesso, sono anche disgiuntamente tra loro, nulli/invalidi/inefficaci per mancanza di forma scritta e/o per non avere l istituto di credito provveduto a consegnare all attrice una copia sottoscritta dei contratti; pagina 1 di 10

2 - accertare e dichiarare che sul contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente di corrispondenza nr sono stati applicati interessi ultralegali, interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, costi, competenze e remunerazioni e comunque altri corrispettivi, in violazione di norme imperative e/o comunque in difetto di valida convenzione tra le parti; - accertare e dichiarare, in ragione dell elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in atti, che Casa della Gomma è creditrice della somma che andrà determinata in corso di causa; - accertare e dichiarare che sul conto corrente nr si sono rinvenuti interessi non dovuti; - verificare, in ogni caso, come l istituto Intesa Sanpaolo s.p.a. abbia agito in dispregio della L. 108/96 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla procura della Repubblica competente; - accertare e dichiarare l invalidità (nullità/annullabilità) e/o l illegittimità totale o parziale del contratto di conto corrente nr e del contratto di apertura credito a valore sullo stesso tra Casa della Gomma e Intesa Sanpaolo S.p.A., in particolare con riferimento alle clausole di pattuizione di interessi usurari e anatocistici trimestrali e del tasso di interesse ultralegale; e per l effetto - accertare e dichiarare l illegittima applicazione di interessi non dovuti dalla società attrice per un importo complessivo di ,05 (di cui ,69 per interessi debitori, 4.077,74 per commissioni di massimo scoperto, e 5.489,72 per spese), ovvero ancora la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici e/o debitori e spese) emergerà in sede istruttoria; - condannare Intesa Sanpaolo s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, così come sopra accertate e dichiarate, oltre interessi dal fatto al saldo in favore della società attrice, oltre al risarcimento dei danni da lucro cessante per una somma non inferiore a quella determinata per il danno emergente, ovvero per quella pagina 2 di 10

3 maggiore o minore somma che verrà stabilita in corso di causa, anche facendo riferimento a criteri equitativi, oltre ad ogni eventuale danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dalla predetta società in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice; istanze istruttorie formulate in atto di citazione. Con vittoria di competenze e spese. PER PARTE CONVENUTA: Voglia l Ill.mo Tribunale, in via preliminare accertare e dichiarare l intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie relativamente al periodo antecedente al 7 novembre 2003; accertare e dichiarare l intervenuta prescrizione secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24418/2010, dall inizio del rapporto e sino al 7 novembre 2003, per i motivi esposti in atti; in via principale respingere le domande tutte formulate da Casa della Gomma di Martinelli Augusto per i motivi di cui in atti; in ogni caso con vittoria di spese e competenze e rimborso forfetario del presente procedimento; in via istruttoria respingere le istanze istruttorie formulate dall attrice per i motivi esposti in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione Casa della Gomma di Martinelli Augusto ha evocato in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. esponendo di avere intrattenuto presso la filiale di Ivrea di Intesa Sanpaolo s.p.a. un rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario distinto dal n , oggi estinto, e un rapporto di apertura di credito a valere sullo stesso; di avere fatto analizzare le liste dei movimenti e i riassunti pagina 3 di 10

4 scalari del conto corrente ad uno studio specializzato, rilevando svariate anomalie documentate da perizia econometrica, che determinano un indebito oggettivo di cui si chiede la ripetizione alla banca; in particolare ha lamentato: la mancata redazione per iscritto dei contratti di conto corrente e di apertura di credito e la conseguente nullità dei medesimi; la nullità delle clausole che fanno riferimento agli usi su piazza per la determinazione dei tassi di interesse e di altre condizioni economiche; l applicazione di tassi debitori superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/1996, con configurazione dell usura oggettiva prevista dall art. 644 comma 3 c.p. dall inizio del rapporto fino al 2009, nel I, II e IV trimestre 2010 e 2011, in tutto il 2012 e nel I e II trimestre 2013, nonché la configurazione di usura soggettiva nel III trimestre del 2010 e 2011; l illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; il conteggio di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute; in base al ricalcolo effettuato in conformità alla normativa sulla trasparenza bancaria e sull usura, sono emerse differenze di complessivi ,05 che la banca deve restituire; l attrice ha altresì diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito, sia come danno emergente sia come lucro cessante nonché come danno non patrimoniale. Ha pertanto formulato le domande sopra riportate. Intesa Sanpaolo s.p.a., costituendosi, ha eccepito l intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione degli eventuali indebiti che dovessero essere individuati nell ambito del conto corrente, in data anteriore al e pertanto nel periodo antecedente i dieci anni dalla notifica dell istanza di mediazione con la quale per la prima volta la correntista ha lamentato la presunta illegittimità degli addebiti relativi a tassi ultralegali, usurari e anatocistici; ha eccepito in particolare la prescrizione, sulla base dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione S.U. n.24418/2010, della domanda di restituzione o rideterminazione delle competenze che controparte asserisce illegittimamente addebitate alla correntista ma dalla medesima già pagate mediante rimesse solutorie anteriori a ; ha esposto che il conto corrente presentava un saldo creditore in data per 4.483,49 e ha specificamente indicato le rimesse da considerarsi integralmente solutorie per l anno 2003 e per l anno 2002; ha contestato le pretese di controparte, affermando che il contratto dei conto corrente e l apertura pagina 4 di 10

5 di credito sono stati stipulati per iscritto e che le condizioni economiche applicate sono quelle pattuite per iscritto e sono pienamente legittime e conformi alla normativa vigente. Ha pertanto formulato le conclusioni sopra riportate. La domanda di parte attrice viene accolta nei limiti della somma di ,16. Il C.T.U. dott. Alberto Milanese ha infatti rideterminato correttamente in tale importo il saldo di conto corrente alla data della sua estinzione a favore della Casa della Gomma. Per l espletamento dell accertamento peritale è stato necessario acquisire gli estratti conto integrali del conto corrente n e a tale fine è stata accolta l istanza formulata dall attrice ai sensi dell art. 210 c.p.c. -tempestivamente, entro i termini processuali per deduzioni istruttorie- di ordine alla convenuta di esibizione giudiziale della documentazione. A fronte delle contestazioni di parte convenuta si conferma l ammissibilità dell ordine di esibizione, rilevando che l attrice, su cui grava l onere della prova dell indebito oggettivo allegato a fondamento della domanda di restituzione, ha prodotto la documentazione bancaria che è stata sufficiente al suo consulente tecnico per svolgere gli accertamenti e redigere la relazione peritale prodotta, e ha formulato istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel caso la documentazione non fosse ritenuta sufficiente; il C.T.U. nominato ha ritenuto non sufficiente per rispondere al quesito peritale tale documentazione, rilevando che la c.d. staffa non indica le causali delle operazioni di addebito ed accredito, ma la sola somma algebrica e dunque il saldo, ordinato per valute delle operazioni e ritenendo invece necessari gli estratti conto integrali; parte attrice ha assolto all onere della prova su di essa incombente, producendo in buona fede la parte degli estratti conto ritenuta sufficiente dal suo consulente tecnico e la perizia redatta dal medesimo, nonché formulando l istanza ex art. 210 c.p.c.; si richiama anche la recentissima sentenza n della Corte di Cassazione, che ha statuito che Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo pagina 5 di 10

6 allo scopo, rilevando che la ricostruzione che limita l'esercizio del potere previsto dall art. 119 comma 4 TUB alla fase anteriore all'avvio del giudizio intentato dal correntista nei confronti della banca, è in netto contrasto con il tenore del testo di legge, inequivoco, e tende a trasformare uno strumento di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella del vincolo dell'onere. Le deduzioni svolte dall attrice sulla base della mancanza di un contratto scritto di conto corrente e di apertura di credito, sono infondate. La convenuta con la comparsa di costituzione ha prodotto il contratto di conto corrente e il contratto di apertura di credito, regolarmente sottoscritti dall attrice in persona del suo titolare. L attrice non fa questione di carenza, nella copia prodotta, di sottoscrizione da parte della banca, ma quand anche così fosse la difesa risulterebbe comunque infondata. Infatti, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Pertanto sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass n. 4564). Il contratto del conto corrente n , prodotto quale doc. n.4 di parte convenuta, è stato stipulato in data e reca quale allegato A il prospetto delle condizioni economiche nel quale sono indicati il tasso creditore del 0,075%, il tasso debitore del 13,5% sullo scoperto di conto, la commissione di massimo scoperto del 0,75%, le spese, la periodicità trimestrale della liquidazione interessi creditori e debitori e le valute. pagina 6 di 10

7 Sono prodotte come docc. 5, 6 e 7 le lettere di concessione fido con tassi e linee di credito e il doc. 8 indica la previsione con modalità di calcolo della commissione di disponibilità fondi dal 18 giugno Il conto corrente è stato estinto in data Dall accertamento svolto dal C.T.U. è emerso che: -nel contratto di conto corrente e nelle lettere di delibera fidi vengono concordati i tassi debitori e creditori e le spese accessorie; -il contratto di conto corrente è stato stipulato dopo la delibera CICR del , pertanto l istituto ha applicato correttamente la capitalizzazione trimestrale reciproca; -le valute e spese risultano contrattualizzate e regolarmente applicate all estratto conto; -la commissione di massimo scoperto è stata espunta fino al perché le modalità di calcolo della base imponibile non sono precisate contrattualmente, per poi essere definite con apposita lettera (doc. 8), ma in prossimità dell estinzione del conto; -verificato l andamento del conto, non vi è superamento dei c.d. tassi soglia ; ma essendo state espunte le commissioni di massimo scoperto il C.T.U. ha ricostruito il conto corrente, eliminando le commissioni di massimo scoperto e disponibilità fondi fino al , utilizzando il tasso concordato nelle lettere di delibera fidi emesse dalla banca e quello convenuto contrattualmente riguardante lo scoperto di conto, così determinando un saldo del conto alla data della sua estinzione che da zero diviene pari a ,16 a favore della correntista Casa della Gomma, tenendo conto della prescrizione decennale a partire dalla data di notifica dell istanza di mediazione, La C.T.U. risulta correttamente svolta e adeguatamente motivata, con confutazione delle contrarie osservazioni dei consulenti tecnici delle parti, sicchè le conclusioni vengono condivise dal Tribunale. La pattuizione della commissione di massimo scoperto o di disponibilità fondi è nulla ai sensi dell art c.c. in quanto, come ritenuto dal dott. Milanese, sia nel contratto che nei contratti successivi prima del , è indicata la percentuale ma non la base di calcolo specifica su cui pagina 7 di 10

8 applicare la percentuale pattuita; sicchè la commissione risulta indeterminata e indeterminabile nelle modalità applicative; solo con il contratto del (doc. 8) viene determinata la commissione di disponibilità fondi pari allo 0,50% da calcolarsi al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata a tale titolo alla media dell ammontare complessivo delle aperture/linee di credito concesse al cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato in tutto o in parte ; pertanto si condivide l operato del C.T.U. che ha espunto la commissione fino al , per poi ricomprenderla da tale data. E stata esclusa la sussistenza di usura, non essendovi superamento dei c.d. tassi soglia. Per quanto riguarda le modalità di verifica dei tassi ai fini dell usura, si rinvia alla relazione peritale, pagine 11 e 12; la questione prospettata dall attrice del diverso criterio di calcolo comprensivo di c.m.s. anche in data anteriore al 2010 è di fatto irrilevante nel caso di specie, considerato che la c.m.s. è stata espunta dal regolamento contrattuale perché nulla per indeterminatezza. Parte attrice afferma la sussistenza di usura c.d. soggettiva, consistente nella pretesa di interessi, inferiori al tasso soglia, ma comunque usurari perché avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644 comma 3 c.p.); la domanda è sfornita di concrete e specifiche allegazioni di fatto, oltre che di elementi di prova. La capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata legittimamente applicata, in quanto contrattualmente pattuita in conformità all art. 2 della delibera CICR , con specifica approvazione scritta e previsione di pari periodicità delle chiusure. Le valute e le spese risultano previste contrattualmente e regolarmente applicate dalla banca. Sono pertanto infondate le domande di nullità, invalidità o inefficacia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati tra le parti, mentre è fondata la domanda di rideterminazione del saldo di pagina 8 di 10

9 conto corrente con condanna della convenuta alla restituzione dell importo indebitamente corrisposto, pari a ,16. Sulla somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo. E prescritto il diritto alla ripetizione di indebito derivante dalla rideterminazione delle competenze illegittimamente addebitate alla correntista ma dalla medesima già pagate mediante rimesse solutorie anteriori a , a fronte della notifica dell istanza di mediazione ricevuta dalla banca il e della prescrizione decennale applicabile secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione SU n.24418/2010; la data del è stata allegata dalla stessa convenuta nel proporre l eccezione di prescrizione, pertanto la contestazione dell idoneità della citazione avanti all organismo di mediazione ad interrompere le prescrizione svolta negli atti conclusivi è inammissibile; d altra parte, a fronte della specifica allegazione da parte della banca delle rimesse integralmente solutorie (pag. 8 della comparsa di costituzione), parte attrice non ha contestato la natura di rimesse integralmente solutorie di tali operazioni. Non è dovuto un risarcimento danni a parte attrice, specificamente domandato con riferimento al reato di usura e alla violazione del divieto di anatocismo, risultati insussistenti; né sono comunque forniti elementi per ritenere che la condotta della convenuta abbia cagionato un danno da risarcire. Le spese processuali vengono compensate tra le parti nella misura del 50% e per la restante quota sono poste a carico della convenuta, tenuto conto da un lato che alcune domande di parte attrice sono risultate infondate -domande di nullità dei contratti, di usura, di risarcimento danni, ecc.- e che la domanda di restituzione dell indebito viene accolta per un importo inferiore a quanto richiesto, dall altro che la banca risulta debitrice dell importo da restituire; le spese vengono liquidate ai sensi del D.M n.55 nei seguenti importi: per fase di studio 1.620, per fase introduttiva 1.147, per fase istruttoria 1.720, per fase decisionale 2.767, per complessivi per compensi; oltre al rimborso degli esposti documentati per 477 e al rimborso forfettario spese nella misura del 15%; la pagina 9 di 10

10 quota del 50% a carico della convenuta è pertanto di 4.409,55 di cui per compensi, 238,5 per esposti, 544,05 per rimborso forfettario spese. Per gli stessi motivi le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell attrice nella misura di 1/3 e carico della convenuta nella misura dei 2/3. P.Q.M. Il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, -dichiara tenuta e condanna la convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a. a pagare all attrice Casa della Gomma di Martinelli Augusto, per i motivi esposti, la somma di ,16 oltre agli interessi legali dal al saldo; -compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50% e condanna la convenuta a rifondere all attrice la restante quota del 50%, quota che liquida in 4.409,55 -di cui per compensi, 238,5 per esposti, 544,05 per rimborso forfettario spese- oltre CPA e IVA se dovuta; -pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, a carico dell attrice nella misura di 1/3 e carico della convenuta nella misura dei 2/3. Così deciso in Torino il IL GIUDICE dott.ssa Silvia Orlando pagina 10 di 10

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L. N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad

Dettagli

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014 N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA

Dettagli

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano. Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano. Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da CALZATURIFICIO MARZIA SPORT DI SERRAJOTTO ORLANDO (C.F. SRRRND54H06F443V)

Dettagli

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione

Dettagli

Sentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017

Sentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017 N. R.G. 10677/2014 CARROZZERIA Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. e ATTORE/I CONVENUTO/I

Dettagli

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civile- in persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012 R.G. 4017/2012 Udienza del 02/04/2019 Nanti il Giudice Dott. Francesco De Giorgi nella causa iscritta al 4017/2012 compare per VIRDIS COSTRUZIONI SRL l avv. SORGENTONE ANDREA e per BANCA DI CREDITO SARDO,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente: TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Viste le istanze delle parti; ritenuto che

Dettagli

Ordinanza ex art. 186 quater cpc n. cronol. 2467/2017 del 18/04/2017 RG n. 3901/2015

Ordinanza ex art. 186 quater cpc n. cronol. 2467/2017 del 18/04/2017 RG n. 3901/2015 N. R.G. 2015/3901 TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3901/2015 promossa da: CHIARELLO GIOVANNI S.A.S. DI CHIARELLO SALVATORE, rappresentata e difesa dall avv. Alfonso

Dettagli

Sentenza n. 1400/2019 pubbl. il 22/03/2019 RG n /2016

Sentenza n. 1400/2019 pubbl. il 22/03/2019 RG n /2016 N. R.G. 33407/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,

Dettagli

Tribunale Ordinario di Torre Annunziata

Tribunale Ordinario di Torre Annunziata 292 2016 Tribunale Ordinario di Torre Annunziata Il Giudice, letti gli atti, le produzioni delle parti e i verbali causa, a scioglimento della riserva di cui all udienza del 11-05-2017, osserva quanto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 646/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvio Lampus,

Dettagli

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017 N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico

Dettagli

Tribunale di Roma Terza Sezione Civile. Il Giudice,

Tribunale di Roma Terza Sezione Civile. Il Giudice, n 23261/15 RG Tribunale di Roma Terza Sezione Civile Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 22/12/15 fra Coalova Elio e Rasetto Maria Teresa (attori) e Unicredit Spa (convenuta); viste

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile

Dettagli

Accoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014

Accoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014 N. R.G. 23103/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23103/2014 promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: COSTRUZIONI NAVALI SPA (c. f. 01092670189),

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 47888/2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte ha pronunciato la seguente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Napoli, Sezione II

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Napoli, Sezione II R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Sezione II in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Padova SEZIONE SECONDA CIVILE Il Giudice del Tribunale Ordinario di Padova, SEZIONE SECONDA CIVILE, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE Giudice dr.ssa Margherita Libri Il Giudice, sciogliendo la riserva in atti; letti gli atti, esaminati i documenti di causa; viste le richieste istruttorie

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da EMMEPIEMME IMMOBILIARE S. VALENTINO

Dettagli

QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO

QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO 1) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO 1a) C.m.s. clausola in astratto valida con contestazione di difformità tra

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE DISTACCATA DI MONTEBELLUNA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE DISTACCATA DI MONTEBELLUNA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE DISTACCATA DI MONTEBELLUNA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. / N. d0232cog R. G N. 2 N. 6//eu Rep. Il giudice dottssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all udienza del 7 luglio 2017, al termine della discussione

Dettagli

COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO Novità normative e giurisprudenziali: attuazione dell art.117bis TUB e Corte Cost. 78/2012 Nuovi criteri di calcolo delle commissioni e degli

Dettagli

Accoglimento totale del 18/04/2015 RG n. 781/2013

Accoglimento totale del 18/04/2015 RG n. 781/2013 N. R.G. 781/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sommario Contenzioso CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2013 promossa da: BARTOLOMEI ROBERTO (C.F. RRT48T05G999U), nato a Prato il 5/12/1948

Dettagli

LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. composta dai Magistrati Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.

LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. composta dai Magistrati Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel. LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai Magistrati Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel. Dott. Maria Grixoni Dott. Cinzia Caleffi Consigliere Consigliere ha pronunciato

Dettagli

Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali

Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali Autore: Maria Teresa De Luca In: Diritto civile e commerciale Con la sentenza n. 8980 depositata il 5 settembre 2017 la Seconda Sezione

Dettagli

con sede in Castelnuovo Rangone, in persona del presidente legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi, partita iva , con

con sede in Castelnuovo Rangone, in persona del presidente legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi, partita iva , con Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 424/2006 R.G. promossa da: S.A.P.I.

Dettagli

TRIBUNALE DI VERONA SENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI VERONA SENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano N.8381/2016 R.G.A.C.C. TRIBUNALE DI VERONA Successivamente oggi 29/01/2019 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per PROGETTO SRL l avv. Indelicato in sostituzione dell avv. e per POPOLARE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da TERMODESPORT SRL (01825250267) elettivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

rappresentati e difesi, in forza di delega a margine dell atto di citazione, congiuntamente e contro CONCLUSIONI

rappresentati e difesi, in forza di delega a margine dell atto di citazione, congiuntamente e contro CONCLUSIONI N. R.G. 4499/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna D Addabbo ha pronunciato la seguente

Dettagli

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI. a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI. a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina L ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010 2 L ANATOCISMO E LA CASS. SS.UU. N. 24418/2010 L apertura

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli

Dettagli

riunita in camera di consiglio e così composta: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Pietro Guidotti Consigliere dr. Luciano Varotti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente www.expartecreditoris.it REPUBBLICA

Dettagli

Sentenza n. 1301/2017 pubbl. il 19/12/2017 RG n. 3697/2014 Repert. n. 2822/2017 del 21/12/2017

Sentenza n. 1301/2017 pubbl. il 19/12/2017 RG n. 3697/2014 Repert. n. 2822/2017 del 21/12/2017 RG 3697/ 2014 Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Verbale di udienza Nel procedimento iscritto al n. 3697 /2014 R.G., avente ad oggetto Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da:

SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza Sezione Terza Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA www.medyapro.it GIURISPRUDENZA Tribunale di Verona, sentenza 10.3.2017 - Est. Vaccari TAG: Mediazione, mancata partecipazione, sanzioni. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^^^^^^^^^^^^^ Il Giudice,

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^^^^^^^^^^^^^ Il Giudice, SEZIONE III CIVILE Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^ Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, vista la richiesta, avanzata dalla banca convenuta, di emissione dell ordinanza ingiunzione ex art. 186ter

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE VI CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2016

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE VI CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2016 N. R.G. 40466/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE VI CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40466/2016 Oggi 12 dicembre 2017, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: Per COSTRUZIONI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MODENA In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Ester Russo ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

D o t t. R o b e r t o G i a n s a l v o S P E C I A L I S T A R A P P O R T I B A N C A - I M P R E S A OGGETTO: CTU INTEGRATIVA... - R.G. 2030/10.

D o t t. R o b e r t o G i a n s a l v o S P E C I A L I S T A R A P P O R T I B A N C A - I M P R E S A OGGETTO: CTU INTEGRATIVA... - R.G. 2030/10. Lanciano, 30/11/12 Egr.... OGGETTO: CTU INTEGRATIVA... - R.G. 2030/10. In merito alla bozza di CTU integrativa si devono effettuare le seguenti considerazioni: Al CTU è stato posto il seguente quesito

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Sentenza n. 1266/2017 pubbl. il 18/05/2017 RG n /2013 Repert. n. 2619/2017 del 18/05/2017

Sentenza n. 1266/2017 pubbl. il 18/05/2017 RG n /2013 Repert. n. 2619/2017 del 18/05/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA Sezione I civile in persona del Giudice Unico dott. ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n.

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE SEZIONE XVI CIVILE Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO ^^^ Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, viste le richieste istruttorie avanzate; seguenti quesiti: consulente risponda ai con riferimento ai contratti

Dettagli

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale

Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale Mondovì, 16 novembre 2012 SSUU 2/12/2010, n. 24418 Indice degli argomenti Premessa Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale (Avv. Felice Massa) Premesse sull evoluzione del contenzioso bancario

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta da: Dott. Domenico Bonaretti Dott. Vinicia Serena Calendino Dott. Anna Mantovani ha pronunciato

Dettagli

L anatocismo e la sua possibile rilevanza in termini di usura

L anatocismo e la sua possibile rilevanza in termini di usura L anatocismo e la sua possibile rilevanza in termini di usura Tribunale di Torino 28 settembre 2018 Dott.ssa Barbara Cardia studiobarbaracardia@gmail.com L anatocismo Definizione Per anatocismo si intende

Dettagli

Sentenza n. 247/2017 pubbl. il 11/01/2017 RG n /2014

Sentenza n. 247/2017 pubbl. il 11/01/2017 RG n /2014 N. R.G. 41729/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

Dettagli

Sentenza n. 2434/2018 pubbl. il 01/09/2018 RG n. /2013

Sentenza n. 2434/2018 pubbl. il 01/09/2018 RG n. /2013 RG n. /2013 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente Nella

Dettagli

Sentenza n. 2081/2016 pubbl. il 09/08/2016 RG n. 3311/2014 Repert. n. 4324/2016 del 09/08/2016

Sentenza n. 2081/2016 pubbl. il 09/08/2016 RG n. 3311/2014 Repert. n. 4324/2016 del 09/08/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Rossi, nel procedimento n.3311/2014,

Dettagli

Tribunale di Milano. Sezione Civile C.T.U. nella causa tra. Antonio Rossi. contro. Banca del Monte di Pegno. G.I. Dott.

Tribunale di Milano. Sezione Civile C.T.U. nella causa tra. Antonio Rossi. contro. Banca del Monte di Pegno. G.I. Dott. Tribunale di Milano Sezione Civile C.T.U. nella causa tra Antonio Rossi contro Banca del Monte di Pegno G.I. Dott.sa Simona Del Noce C.T.U. Dott. Maurizio Bianchi 1 Indice generale 1. Conferimento incarico

Dettagli

Sentenza n. 289/2019 pubbl. il 14/02/2019 RG n. 7775/2016

Sentenza n. 289/2019 pubbl. il 14/02/2019 RG n. 7775/2016 N. R.G. 7775/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 14 febbraio 2019 ad ore 12.33 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per. l avv. CAMPANELLA

Dettagli

contro N. R.G. 2920/2011

contro N. R.G. 2920/2011 N. R.G. 2920/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

Dettagli

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA www.medyapro.it GIURISPRUDENZA Tribunale di Verona, sentenza 21.3.2017 - Est. Vaccari TAG: Mediazione, mancata partecipazione, sanzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona

Dettagli

TRIBUNALE DI LECCE. in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

TRIBUNALE DI LECCE. in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI GALATINA in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato ai sensi dell'art.

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

Sentenza n. 916/2018 pubbl. il 23/03/2018 RG n /2013 Repert. n. 2694/2018 del 23/03/2018

Sentenza n. 916/2018 pubbl. il 23/03/2018 RG n /2013 Repert. n. 2694/2018 del 23/03/2018 N. R.G. 15283/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Proc. 727/ 16 R.G.A.C.C. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CHIETI rito civile monocratico IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha emesso la seguente IL GIUDICE dott. Nicola Valletta SENTENZA nella causa civile iscritta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronu

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronu N. R.G. 2713/14 Tribunale ordinario di Agrigento Sezione civile VERBALE D UDIENZA DEL 14/3/16 ore 9.56 Di fronte al giudice, dr. Andrea Illuminati, PER PARTE ATTRICE è presente l Avv.to Mangiapane nonché

Dettagli

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva

Dettagli

nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Domenico Bonaretti Consigliere dr. Cesira D Anella Consigliere www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME

Dettagli

Tribunale di Sondrio

Tribunale di Sondrio REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE sciogliendo la riserva assunta, viste le richieste istruttorie avanzate; SEZIONE XVI CIVILE Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO ^^^ Il Giudice, ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d ufficio affinché

Dettagli

pagina 1 di 10 Firmato Da: BARBENSI MAZZINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1453c9

pagina 1 di 10 Firmato Da: BARBENSI MAZZINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1453c9 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Sezione seconda Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

Sentenza n. 1183/2018 pubbl. il 07/06/2018 RG n. 3140/2016

Sentenza n. 1183/2018 pubbl. il 07/06/2018 RG n. 3140/2016 TRIBUNALE DI TREVISO III SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico, Dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile n. 3140/16, promossa da: IMPRESA INDIVIDUALE RENATO PREVEDELLO

Dettagli

Decisione N del 05 aprile 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena

Decisione N del 05 aprile 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Gustavo Olivieri Prof. Avv. Claudio Colombo Presidente Membro designato dalla Banca

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado

Dettagli

Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile)

Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile) n. 82822/2017 r.g. Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile) Il Giudice sciogliendo la riserva assunta all udienza del 23/10/2018 e letti gli atti; visto l atto di citazione

Dettagli

ASPETTI OPERATIVI NELLE CTU

ASPETTI OPERATIVI NELLE CTU Associazione Studi Bancari ANATOCISMO NELLE CONTROVERSIE BANCHE CLIENTI Lunedì 13 novembre 2017 Ore 10.30/12.30 14.30/17.30 Via Emilia Est 25-41121 MODENA ASPETTI OPERATIVI NELLE CTU (conto corrente ed

Dettagli

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R. conti correnti normativa di riferimento conti tecnici e collegati elementi di criticità nei c/c giurisprudenza prevalente controllo di costi consulenza e strumenti per lo sviluppo dell attività conti correnti

Dettagli

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI. a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI. a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina 2 L onere della prova e la produzione documentale 1 In linea generale il CTU sente le Parti e, previo

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi

Dettagli

Sentenza n. 2769/2019 pubbl. il 24/06/2019 RG n. 5574/2017 Repert. n. 2912/2019 del 24/06/2019

Sentenza n. 2769/2019 pubbl. il 24/06/2019 RG n. 5574/2017 Repert. n. 2912/2019 del 24/06/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta da: Dott. Massimo Meroni - Presidente Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore Dott. Cesira

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica

Dettagli