ASPETTI GIURIDICI DEL SISTEMA DI ALLERTA ROVIGO

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1 ASPETTI GIURIDICI DEL SISTEMA DI ALLERTA ROVIGO

2 OCCORRE PARTIRE DA QUALI SONO LE CONDIZIONI ALLE QUALI SI ATTIVA IL SISTEMA DI ALLERTA L ART. 11 D.LGS. 123/1993 (ORA ABROGATO) posizionava il sistema di allerta sul riscontro di UNA FRODE TOSSICA O DI PRODOTTI NOCIVI O PERICOLOSI per la salute pubblica Dal punto di vista giudiziario comportava l informativa immediata alla AG (v. anche art. 1 l. 283) E altri possibili effetti in termini di iniziative cautelari

3 NOZIONE DI FRODE TOSSICA a rigore acuta capacità dell alimento di danno alla salute unitamente a profili di fraudolenza (per es. contraffazione alimentare, ecc.) ma secondo la giur. penale qualsiasi ipotesi dell art. 5 l. 283 potrebbe configurare il caso

4 NOCIVITA = ACUTA TOSSICITA - ossia elevata capacità di danno PERICOLOSITA = POSSIBILITA /PROBABILITA DI DANNO senza necessità però che esso si manifesti realmente se nocività/pericolosità devono riguardare la salute PUBBLICA si deve ammettere un carattere potenzialmente diffusivo del danno

5 INTESA STATO REGIONI All. 1 (CHE MODIFICA quella DEL 2005) Le presenti linee guida si applicano ogni qualvolta esista UN GRAVE RISCHIO, DIRETTO O INDIRETTO, PER LA SALUTE UMANA, ANIMALE E PER LA SALUBRITÀ DELL AMBIENTE, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato, nei casi di:

6 1. superamento nell alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare; 2. alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore. 3. mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale.

7 LA SITUAZIONE DI FATTO CHE DA LUOGO ALL ALLERTA E QUINDI GIA RILEVANTE SUL PIANO PENALE varie ipotesi di reato art. 5 l. 283 art. 440 ss. c.p.

8 COMPRESENZA DI ATTIVITA AMMINISTRATIVO/SANITARIA E PENALE RAPPORTI: SEQUESTRO amministrativo/penale (art. 16 l. 283): seq. ammin. di sostanze nocive)

9 Art. 3 D.LGS. 190/06 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

10 i requisiti di sicurezza sono quelli dell art. 14 reg. 178 cioè la dannosità per la salute o l inadeguatezza al consumo

11 l art. 3 si applica in casi di pericolo immediata e grave per la salute ovvero in ogni caso di non conformità? secondo conferenza Stato/Regioni (2005) l allerta riguardava i soli casi che rappresentassero un rischio grave per la salute che richieda un intervento immediato

12 casi in cui non si passava al sistema di allerta (conf. Stato/regioni DEL 2005) presenza di additivi o di residui di sostanze autorizzate in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze non sia tale da far ipotizzare un pericolo per la salute pubblica; microrganismi potenzialmente patogeni in prodotti intermedi, che però sono destinati a subire, secondo il ciclo di lavorazione, trattamenti tali da mettere in sicurezza il prodotto prima della sua commercializzazione;

13 (Intesa Stato/Regioni 2005) presenza di germi indicatori di igiene o indice di contaminazione superiori ai limiti consentiti o a valori guida eventualmente disponibili pur in presenza di adulterazioni o sofisticazioni alimentari, che però non rappresentino un pericolo attuale o potenziale per il consumatore.

14 PERO art. 14 reg. 178 a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; inoltre l art. 50 reg. 178: allarme rapido anche per rischi INDIRETTI alla salute

15 INTESA STATO REGIONI All. 1 (CHE MODIFICA l INTESA DEL 2005) Le presenti linee guida si applicano ogni qualvolta esista un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato, nei casi di: 1. superamento nell alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare; 2. alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore. (v.art.14 del regolamento (CE) n. 178/2002); 3. mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale. (v. art. 15 reg (CE) n. 178/2002).

16 INTESA STATO/REGIONI 2008 Analogamente le presenti linee guida si applicano anche ai prodotti intermedi di alimenti e mangimi,qualora rappresentino un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell ambiente, e siano già immessi sul mercato, nonché ai materiali e agli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre (Prodotto intermedio: prodotti alimentari destinati all industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore)

17 INTESA STATO/REGIONI 2008 Nel caso in cui si sospetti la presenza di un rischio grave, ma non siano disponibili sufficienti informazioni o dati scientifici a riguardo, sulla base del principio di precauzione, di cui all articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, si procede all immediata attivazione del Sistema di allerta.

18 INTESA STATO/REGIONI 2008 Nel campo di applicazione delle presenti linee guida sono compresi anche eventuali riscontri ottenuti nell ambito dell autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato. Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (articolo 14, comma 6 del regolamento (CE) n. 178/2002).

19 INTESA STATO/REGIONI 2008 Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti linee guida: 1. i criteri microbiologici di igiene di processo; 2. le frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore; 3. i mangimi nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale; 4. gli alimenti che per loro natura sono destinati a subire un trattamento prima del consumo, tali da renderli innocui alla salute umana o animale.

20 (ART. 3/1 DLGS. 190/06) l operatore sia a conoscenza della non conformità. limitazione rispetto al tenore dell art. 19, reg. 178/2002, che impone il ritiro non solo quando l operatore ritiene ma anche quando ha solo motivo di ritenere che l alimento non sia sicuro, cioè semplice prevedibilità dello stato di non conformità

21 qui può manifestarsi uno scollamento tra obbligo e sanzione per violazione dell obbligo: allerta comunitario relativamente a una certa tipologia di prodotto senza però che l operatore sappia se la propria merce ricade in tale ambito sul piano comunitario dovrebbe procedere al ritiro, se ha motivo di ritenere che vi sia rischio per la salute relativamente alla propria merce ma se non lo sa positivamente, l eventuale inadempimento non sarebbe sanzionato

22 quindi i profili di etichettatura normalmente non rientrano vi possono rientrare quando afferiscano alla salute Come per es. per gli allergeni

23 OGM: art. 3 d.lgs. 70/2005 punito con arresto o ammenda chi non ottempera all obbligo di ritiro del prodotto OGM stabilito dalla Commissione ai sensi dell art. 8 reg. 1829/2003 (altrettanto vale per i mangimi ex art. 6)

24 Art. 3 co. 2 d.lg. 190/2006 Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

25 si deve ritenere che l accertamento della violazione possa avvenire anche successivamente a quando si è verificata per es. In base ad accertamento documentale da parte degli organi di controllo problema della auto-denuncia che però opera come profilo di garanzia solo all interno del proced. penale

26 Art. 3 co. 3 d.lgs. 190/2006 Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

27 obbligo generale e innominato Da plasmarsi sulle richieste delle autorità sanitarie, purchè legittime in quanto finalizzate alla protezione dal rischio alimentare campo di applicazione pare riguardare solo le situazioni di crisi/emergenza sanitaria non riguarderebbe quindi gli obblighi di collaborazione in caso di ordinari controlli ispettivi ma anche questi sono finalizzati a evitare o ridurre rischi alimentari

28 Art. 4 d.lgs. 190/ Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non INFORMANO questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

29 RAPPORTI TRA SANZ. AMMINISTRATIVE E PENALI Le disposizioni del d.lgs. 190/2006 quasi sempre salvo che il fatto costituisca reato, ciò non esclude una convergenza delle une e delle altre fattispecie sanzionatorie (penali e aministrative) quando le stesse non siano perfettamente sovrapponibili, ma soltanto complementari. Così chi abbia prodotto e/o distribuito alimenti non conformi risponderà del relativo reato, ma se poi violerà pure l obbligo di ritiro del prodotto sarà in aggiunta suscettibile della irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa.

30 CHIUSURA LOCALI l art. 15, l. 283/1962 e l art. 22, d.p.r. 327/1980 In caso di stato di pericolo per la salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita

31 Un ulteriore provvedimento di chiusura dello stabilimento o dell esercizio è stato introdotto dall art. 8, d.lg. 507/1999 per il caso di attività che operi in assenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti per il rilascio dell autorizzazione sanitaria.

32 l art. 8, d.lg. 507/1999 non menziona in alcun modo il pericolo per la salute pubblica come presupposto della sua applicazione.

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