UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE NAZIONALE SEDE EUROPEA SEGRETERIA CONFEDERALE ROMA VIA LUCULLO 6 R. DU GOVERNEMENT PROVISOIRE 34

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1 UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE NAZIONALE SEDE EUROPEA SEGRETERIA CONFEDERALE ROMA VIA LUCULLO 6 R. DU GOVERNEMENT PROVISOIRE 34 TELEFONO BRUXELLES TELEX TELEFONO / TELEFAX TELEFAX / info@uil.it Data 19 Giugno 2007 Protocollo: 296/07/FF/cm Servizio: Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione Oggetto: Liberalizzazione mercato elettrico. CIRCOLARE N A tutte le strutture UIL LORO SEDI La Direttiva Europea 2003/54/CE prevede che gli stati membri mettano in campo misure adeguate per rendere, a partire dal 1 luglio 2007, i clienti domestici del mercato elettrico liberi di scegliere il proprio fornitore. Il recente decreto approvato il 15 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri adotta le prime misure in vista del completo recepimento della direttiva comunitaria ma lascia la definizione dell impianto riformatore al disegno di legge attualmente all esame del senato (Ddl n 691). Il provvedimento interviene sia con misure di tutela, per fare in modo che il consumatore finale possa scegliere liberamente un nuovo operatore senza incorrere in aumenti ingiustificati dei prezzi, sia per garantire che, chi sceglie di rimanere con il vecchio fornitore, continui ad avere il mantenimento delle attuali tariffe fino a quando il processo di liberalizzazione non sarà completato. Ecco cosa prevede, in sintesi, il Decreto Legge per il mercato elettrico e del gas: Dal 1 luglio la possibilità per i clienti domestici di recedere dal vecchio contratto di fornitura; REGIME DI TUTELA: stop ad eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi per le forniture dei clienti domestici elettrici che cambiano fornitore e per i clienti domestici del gas che, pur potendo già cambiare dal 2003, ancora non lo hanno fatto; l Autorità per l Energia Elettrica e del Gas (AEEG) indicherà la condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture dell elettricità e del gas (nel caso del gas la norma non fa che confermare il regime attuale che affida all AEEG il compito di fissare un offerta economica di riferimento per i clienti domestici); REGIME DI GARANZIA: garanzia di erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale per i clienti domestici e per le PMI (meno di 50 dipendenti e fatturato non superiore a 10 mln di euro) che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero: queste due tipologie di clienti potranno continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall approvvigionamento tramite l Acquirente Unico. Sono, infatti, salvi i poteri di vigilanza ed intervento dell Autorità per

2 l Energia Elettrica e del Gas, a tutela dei diritti dei degli utenti, anche nei casi di ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta; SERVIZIO DI SALVAGUARDIA: ai clienti non domestici ( aziende con più di 50 dipendenti che, di fatto, non hanno lasciato ancora il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore è assicurato il servizio di salvaguardia, a tutela della continuità del servizio; REGOLE DI TRASPARENZA PER L AVVIO DEL MERCATO ELETTRICO: obbligo di separazione societaria tra attività di vendita e di distribuzione di energia elettrica, con la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto delle attività (separazione estesa anche alle attività di stoccaggio del gas). In particolare il decreto stabilisce che le imprese di distribuzione di energia elettrica debbano costituire entro 180 giorni dell entrata in vigore dal decreto stesso, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla vendita. Inoltre l AEEG adotta le disposizioni per la separazione funzionale delle attività di gestione di infrastrutture del sistema elettrico dalle altre attività che non siano direttamente connesse ad essa. La separazione funzionale è estesa anche alle attività di stoccaggio di gas naturale, considerato che sono svolte per la quasi totalità da un impresa totalmente controllata dall operatore dominante; INFORMAZIONE TRASPARENTE SU MIX ENERGETICO: i fornitori di energia elettrica sono obbligati a informare i propri clienti finali circa il mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione dell energia fornita e a indicare le fonti informative disponibili sull impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, sentito il parere del Ministero dell Ambiente, su proposta dell AEEG. Queste misure servono a traghettare il sistema verso un nuovo assetto che potrà essere delineato solo con l emanazione dei provvedimenti normativi definitivi, che sono ancora in via di approntamento. Una volta adottati i provvedimenti definitivi per la completa liberalizzazione del sistema elettrico, cioè non prima dell 1/1/2008, dovrà essere definita la tariffa a regime con carattere progressivo e contestualmente dovrà essere applicata la nuova tariffa sociale. Sulla tariffa sociale sono stati attivati nei mesi scorsi i tavoli di concertazione interministeriale (Ministero per lo sviluppo economico, Ministero della solidarietà sociale, Ministero dell economia, Ministero della salute, Ministero per la famiglia) per definire, da un lato, la fascia di ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) di accesso e, dall altro lato, l entità dello sconto, progressivamente crescente in relazione alla composizione del nucleo famigliare. Gli oneri derivanti dall applicazione della tariffa sociale dovranno essere ridistribuiti, secondo il Governo, su tutti i consumi elettrici domestici e non domestici. Inoltre dovranno essere definite dal Ministero della salute le apparecchiature elettromedicali di ausilio e salvavita, per le quali dovranno essere applicate condizioni contrattuali (potenza impegnata) e tariffarie (sconti sui consumi) particolarmente favorevoli. Il superamento dell attuale sistema ci sarà solo quando il Governo stabilirà la Tariffa Sociale per i clienti finali economicamente disagiati che dovrebbe partire dal 1 gennaio Dati anche i tempi necessari per le procedure amministrative per ottenere la documentazione ISEE, il Governo è impegnato a definire i necessari provvedimenti entro settembre, ivi compreso il necessario parere delle Commissioni Parlamentari per distribuire l onere su tutti i consumi elettrici.

3 Su tali temi il Governo si è impegnato a coinvolgere, non solo sul piano politico, ma anche su quello tecnico, le Organizzazioni Sindacali. A tal proposito, Vi informiamo che siamo stati convocati congiuntamente alle altre due Confederazioni, dal Ministero dello Sviluppo Economico il giorno 19 p.v. per definire e discutere il testo del Decreto per le Tariffe Sociali con particolare riferimento alla individuazione delle soglie ISEE previste per l ammissione alle agevolazioni tariffarie. Fraterni saluti. IL SEGRETARIO CONFEDERALE (Paolo Carcassi) All./1

4 Decreto-legge recante Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell energia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l articolo 117, comma 2, della Costituzione; Visto il parere motivato reso dalla Commissione europea nella procedura d infrazione 2006/2057; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell energia, in vista dell apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1 luglio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del. 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee; e m a n a il seguente decreto-legge: Art.1 Disposizioni per la gestione delle attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica e per la tutela dei consumatori finali 1. Dal 1 luglio 2007, l attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgono alla data del 30 giugno 2007, l attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all attività di vendita. L Autorità per l energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche per lo stoccaggio di gas e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura. 2. Dal 1 luglio 2007, i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall Autorità per l energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, l erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall Acquirente Unico Spa. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma. 3. L Autorità per l energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell Autorità per l energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche

5 nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. 4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell Autorità per l energia elettrica e il gas, adotta disposizioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori. 5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell energia elettrica fornita nell anno precedente e indicano le fonti informative disponibili sull impatto ambientale della produzione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell Autorità per l energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall entrata in vigore del presente decreto. 6. Il Ministero dello sviluppo economico dispone iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, per l attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi. Art. 2 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

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