STUDIO ANTONELLI. Forlì, 9 febbraio 2006

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1 Dott. Alessandro Antonelli TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA REVISORE CONTABILE Dott.ssa Giancarla Berti COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Federico Mambelli ASSISTENTE Dott. Alessandro Mengozzi COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Stefano Sgarzani COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE Dott. Stefano Zanfini ASSISTENTE Forlì, 9 febbraio 2006 A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI AREA: NORMATIVA SOCIETARIA E LEGALE CIRCOLARE N. 11/2006 Oggetto: Società iscritte ai sensi dell art. 113 del T.U.B. nella sezione speciale dell elenco generale degli intermediari finanziari Accertamento ed indagini bancarie Obbligo di istituzione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Scadenza 28 febbraio Premessa. La Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria per il 2005) ha ampliato i poteri di accertamento dell Amministrazione finanziaria consentendo agli Uffici delle imposte, tra l altro, di acquisire informazioni da soggetti esercenti attività bancaria e di intermediazione finanziaria (c.d. indagini bancarie ). In particolare, l Amministrazione finanziaria, nell espletamento delle c.d. indagini bancarie, può richiedere agli operatori finanziari dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti. Nell ambito dello svolgimento delle indagini bancarie possono essere chiamati a fornire informazioni all Amministrazione finanziaria anche le holding di partecipazione iscritte Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 1

2 nell apposita sezione dell elenco degli intermediari finanziari di cui all art. 113 del T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993). Lo scambio di informazioni tra gli Uffici e le banche nonché gli intermediari finanziari e creditizi dovrà avvenire, a decorrere dal 1 marzo 2006, esclusivamente in via telematica. Pertanto, gli operatori finanziari, comprese le holding di partecipazioni, avranno l obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata ( PEC ), il cui indirizzo dovrà essere comunicato all Agenzia delle Entrate entro il prossimo 28 febbraio L Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006, ha stabilito le modalità tecniche per l invio delle richieste e delle risposte in modalità telematica. Scopo della presente Circolare è quello di fornire un informativa rivolta alle Società iscritte all elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 113 del TUB sugli obblighi conseguenti alla normativa in esame, con riserva di ritornare sull argomento per ulteriori approfondimenti non appena saranno rese disponibili le istruzioni dell Amministrazione finanziaria. 2. Le indagini bancarie. La Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria per il 2005) ha ampliato i poteri di accertamento dell Amministrazione finanziaria sia ai fini delle imposte dirette che dell IVA, consentendo a tali Uffici di acquisire dati ed informazioni sui contribuenti attraverso apposite richieste indirizzate alle banche ed agli intermediari finanziari con cui tali soggetti intrattengono rapporti. In particolare, la Legge n. 311/2004 ha modificato: ai fini delle imposte dirette, l art. 32 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, rubricato Poteri degli uffici ; ai fini dell IVA, l art. 51 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, rubricato Attribuzione poteri degli uffici dell imposta sul valore aggiunto. Più in dettaglio, gli Uffici delle imposte in base alle nuove disposizioni, previa autorizzazione del direttore centrale dell accertamento dell Agenzia delle entrate e del direttore regionale della stessa, ovvero per il corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, possono effettuare due generi di richiesta di informazioni: a) la prima, rivolta direttamente ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione e verifica, riguardante il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche ed altri intermediari finanziari (società Poste italiane S.P.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie), nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta (cfr. art. 32, comma 1, n. 6-bis, del D.P.R. n. 600/1973 ed art. 51, comma 2, n. 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972); b) la seconda, rivolta alle banche ed agli altri intermediari creditizi e finanziari, riguardante invece dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 2

3 nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati (cfr. art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 ed art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972). A decorrere dal 1 marzo 2006, le richieste di cui alla precedente lettera b) e le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica, secondo le modalità tecniche definite dal Direttore dell Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 22 dicembre Soggetti destinatari delle richieste ed obbligati alle risposte in via telematica. La richiesta di informazioni di cui alla precedente lettera b) del paragrafo 2. può essere indirizzata ai seguenti soggetti: banche, società Poste italiane S.P.A, intermediari finanziari, quali: soggetti di cui all art. 106 del TUB (società che svolgono nei confronti del pubblico attività di finanziamento, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi di pagamento, intermediazione), soggetti di cui all art. 107 del TUB, soggetti di cui all art. 113 del TUB (holding di partecipazioni o casseforti di famiglia), soggetti di cui all art. 155 del TUB (consorzi e cooperative di garanzia coltiva di fidi), cambiavalute, casse peota, agenti in attività finanziaria, addetti al commercio in oro, istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di investimento (SIM), organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, Fondi di investimento SICAV), società di gestione del risparmio (SGR), società fiduciarie. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 3

4 4. Formato e contenuto delle richieste e delle risposte in via telematica. Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 ha stabilito le regole tecniche per la trasmissione, in via telematica, delle richieste e delle risposte ai fini delle indagini bancarie in esame. Quanto al formato, sia delle richieste che delle risposte, è prevista l adozione dello schema XML ossia di un particolare standard informatico che consente di esaminare le risposte con maggiore celerità, elaborando i dati secondo metodologie automatizzate. Inoltre: sia le richieste avanzate dagli Uffici delle imposte che le risposte fornite dagli intermediari finanziari devono essere crittografate, marcate temporalmente e firmate digitalmente rispettivamente dal responsabile di uno degli organi preposti al controllo e dal responsabile della struttura accentrata ovvero dal responsabile della sede o dell ufficio destinatari delle richieste; le risposte possono contenere documenti allegati in formato digitale che abbiano la caratteristica di un documento stabile non modificabile (formati.pdf,.jpg,.gif,.tiff ); è consentito altresì l utilizzo del formato compresso.zip a condizione che contenga file del formato sopraindicato (ad esempio.pdf ). 5. Modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte. Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, al punto 5.1, prevede espressamente che le richieste e le risposte devono essere trasmesse utilizzando il sistema di posta elettronica certificata (PEC). Il punto 6.1. del Provvedimento impone pertanto l obbligo per i soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, di attivare una casella di posta elettronica certificata le cui caratteristiche tecniche sono disciplinate dal Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68 dell 11 febbraio In estrema sintesi, il sistema di posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione telematica che consente l invio di messaggi la cui trasmissione e ricezione assume valore legale in quanto fornisce una serie di garanzie in termini di validità di trasmissione e ricezione del messaggio, nonché di identificazione del mittente e del destinatario che consentono di verificare la provenienza e l integrità delle ricevute e permette l opponibilità a terzi della data e dell ora di invio e ricezione del messaggio. In sostanza. il sistema di posta elettronica certificata garantisce gli stessi effetti giuridici dell avviso raccomandato con ricevuta di ritorno. A tale fine, il sistema PEC viene integrato: con la firma elettronica prevista dall art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che assicura efficacia probatoria al documento informatico ex art C.C.; con il formato XML del tracciato, contenente le informazioni oggetto delle richieste e delle risposte, che assicura la riservatezza nella fase di trasmissione delle stesse. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 4

5 Tramite l adozione congiunta di tali strumenti, la posta elettronica certificata dovrebbe garantire tra l altro una maggiore protezione dei dati personali. Infatti, l adozione della firma digitale e di una coppia di chiavi asimmetriche, una pubblica utilizzata per la cifratura dei file e una privata nota solamente al soggetto titolare, garantiranno la sicurezza degli scambi di informazioni più del sistema basato sull invio di materiale cartaceo. Considerata la valenza legale del sistema PEC la gestione delle caselle di posta elettronica certificata è riservata ad alcuni gestori iscritti in un apposito elenco pubblico, reperibile sul sito internet che vengono di seguito indicati. Actalis S.p.A. Via Torquato Taramelli, Milano Paolo Michele Soru Consiglio Nazionale del Notariato Via Flaminia, Roma Paolo Piccoli EDS Pubblica Amministrazione S.p.A. Via Giamaica, Pomezia (RM) Salvatore Aglieri Rinella InfoCamere - Società Consortile d'informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni Piazza Sallustio, Roma Giuseppe Pichetto IT Telecom S.r.l. Via Cornelio Tacito, Milano Giovanni Carlo De Iacovo Poste Italiane S.p.A. Viale Europa, Roma Vittorio Mincato, Massimo Sarmi Postecom S.p.A. Viale Europa, Roma Dario Cassinelli Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 5

6 6. Obblighi a carico degli intermediari finanziari. A seguito dell introduzione delle nuove disposizioni in materia di indagini bancarie gli operatori finanziari, tra cui le holding di partecipazione, hanno dunque l obbligo: di acquisire una casella di posta elettronica certificata (PEC) che diventerà lo strumento unico attraverso il quale riceveranno le richieste dell amministrazione finanziaria ed invieranno le risposte ed i documenti necessari ai fini dell espletamento delle indagini bancarie; di comunicare all Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine del 28 febbraio Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il servizio Entratel o il servizio Internet secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 322/1998, secondo il tracciato di cui all Allegato 5 del Provvedimento del 22 dicembre 2005 (al momento, tuttavia, non sono ancora note le modalità concrete per l effettuazione di tale comunicazione). L Agenzia delle Entrate provvederà ad inserire l indirizzo di posta elettronica certificata e le altre informazioni nel Registro generale degli indirizzi elettronici, il quale verrà reso disponibile agli organi di controllo previsti dall art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dall art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 (Uffici delle Imposte e Guardia di Finanza); di comunicare all Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità previste dal punto precedente, ogni modifica intervenuta in una delle informazioni di seguito indicate, entro 30 giorni dal verificarsi dell evento modificativo: a) codice fiscale dell operatore finanziario; b) denominazione dell operatore finanziario; c) tipo/categoria dell operatore finanziario; d) sede legale dell operatore finanziario; e) codice fiscale e dati anagrafici del responsabile degli operatori finanziari; f) data di eventuale variazione dell indirizzo di posta elettronica certificata; g) certificato qualificato relativo alla firma digitale del responsabile di cui alla lettera e); h) periodo di validità del certificato qualificato. La comunicazione di variazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione. Nel caso in cui detta comunicazione non sia effettuata nel termine previsto, le richieste dell Amministrazione finanziaria si intenderanno comunque trasmesse sulla base delle informazioni presenti nell apposito Registro degli indirizzi elettronici di cui sopra; di fornire i dati, le informazioni ed i documenti richiesti dall Amministrazione finanziaria entro il termine fissato dall Ufficio richiedente che, nel caso di specie, per espressa previsione normativa, non può essere inferiore a 30 giorni. Considerato l approssimarsi del termine del 28 febbraio 2006, è pertanto necessario che gli operatori finanziari, ed in particolare i legali rappresentanti delle holding di partecipazione, si attivino al più presto per acquisire la casella di posta elettronica certificata. In particolare, al fine di garantire il rispetto del suddetto termine si consiglia di inviare la richiesta di attivazione al gestore con un congruo anticipo in quanto tra la richiesta di attivazione e l attribuzione effettiva della casella di posta elettronica certificata possono trascorre anche alcuni giorni. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 6

7 Si evidenzia, inoltre, che alcuni Gestori prevedono la possibilità di attivazione della posta elettronica certificata mediante compilazione di appositi moduli direttamente tramite i propri siti internet. In ogni caso, lo scrivente Studio è a disposizione per fornire assistenza nella fase di attivazione del servizio. E altresì opportuno che, a seguito dell istituzione della casella di posta elettronica certificata, ciascun operatore finanziario instauri una procedura tale che permetta di prendere tempestivamente visione delle richieste di informazioni, dati e documenti ricevute tramite PEC al fine di poter inviare le risposte all Amministrazione finanziaria nei termini richiesti. 7. Dati, notizie e documenti oggetto delle indagini bancarie. 7.1 Disciplina generale. L art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973 e l art. 51, comma 2, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972 prevedono che oggetto delle richieste effettuare dall Amministrazione finanziaria agli operatori finanziari possano essere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Inoltre, l art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973, modificato dalla Legge n. 311 del 2004 e dal D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, prevede che le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro. Tale disposizione, ai sensi del successivo comma 14-bis del D.L. n. 203/2005, ha effetto dal 1 gennaio Il successivo comma 11 dell art. 7 prevede che i dati identificativi, compreso il codice fiscale rilevati dagli operatori finanziari ai sensi del precedente comma 6 devono essere utilizzati ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell art. 51 del D.P.R. n. 633/1972. Con tali disposizioni il Legislatore: da un lato, sotto il profilo soggettivo, ha esteso ad ogni operatore di natura finanziaria l obbligo di rilevazione dei dati identificativi della propria clientela; dall altro lato, sotto il profilo oggettivo, ha ampliato notevolmente l ambito applicativo della previsione normativa che in passato riguardava solo i rapporti di conto o di deposito. A tale riguardo, il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, al punto 1.4, ha precisato che per qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria di cui all art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 si intende l elenco dei rapporti e delle operazioni contenute nelle tabelle allegate sub 1 e sub 2 al medesimo Provvedimento (in allegato alla presente Circolare). Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 7

8 Ovviamente si tratta di un elenco comprendente tutte le possibili operazioni effettuate dagli operatori finanziari, alcune delle quali (es. pagamento a mezzo sportello automatico, vendita d oro e metalli preziosi) per la loro intrinseca natura non possono essere effettuate dalle holding di partecipazioni essendo riservate per legge a determinate categorie di operatori finanziari (banche, agenti in attività finanziaria ecc.). Occorrerà pertanto attendere gli opportuni chiarimenti dalle Autorità competenti (Ministero dell Economia, ABI, Ufficio italiano dei cambi) per l esatta delimitazione dei rapporti e delle operazioni che le holding di partecipazione saranno tenute a comunicare. 7.2 Coordinamento con le disposizioni in materia di archivio unico informatico. Come noto le holding di partecipazione iscritte nell apposita sezione dell elenco degli intermediari finanziari di cui all art. 113 del T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993) sono tenute alla istituzione dell archivio unico informatico ed alla registrazione in detto archivio di una serie di operazioni indicate dal Decreto del Ministro del Tesoro del 7 luglio Al riguardo, si evidenzia che l art. 2, comma 14-ter del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2005 prevede che per i periodi di imposta antecedenti al 1 gennaio 2006 i soggetti destinatari delle richieste di informazioni ai sensi dell art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell art. 2 del Decreto Legge n. 143 del 3 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 197 del 5 luglio In sostanza, tale norma dispone che per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2005 le informazioni ed i documenti attinenti le indagini bancarie dovranno essere forniti attingendo ai dati raccolti in sede di registrazione delle operazioni su archivio unico informatico. Al riguardo, evidenziamo che i fornitori del software utilizzato per la gestione dell archivio unico informatico stanno predisponendo quanto necessario per rendere disponibili le informazioni dell archivio unico nelle modalità tecniche previste dal Provvedimento del 22 dicembre Tuttavia non si esclude che alcune delle informazioni, dei dati e dei documenti richiesti dall Amministrazione finanziaria possano essere reperiti anche tramite altri strumenti, attingendo, ad esempio, ai documenti contabili ed extracontabili conservati da ciascuna società. In particolare, considerato quanto precisato nel precedente paragrafo 7.1 gli obblighi di comunicazione dovrebbero riguardare: fino al 31 dicembre 2005 tutti i dati e le notizie relativi alle operazioni poste in essere fuori conto contenute nell archivio unico informatico; dal 1 gennaio 2006 ogni dato e notizia relativo a qualsiasi rapporto e qualsiasi operazione di natura finanziaria comprese nelle tabelle 1 e 2 allegate al Provvedimento del 22 dicembre 2005 con la sola esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a euro. Sul punto si attendono i necessari chiarimenti da parte dell Amministrazione finanziaria e delle altre autorità competenti. Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 8

9 8. Entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni in materia di indagini bancarie, introdotte dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) sono in vigore dal 1 gennaio Tuttavia, come già evidenziato, per le richieste nei confronti degli operatori finanziari da effettuarsi esclusivamente in via telematica si attendevano le disposizioni attuative contenute nel recente Provvedimento dell Agenzia delle entrate del 22 dicembre Si era pertanto posto il dubbio, nelle more dell emanazione decreto attuativo, se la decorrenza posticipata riguardasse soltanto le modalità di trasmissione dei dati ovvero anche gli stessi poteri di controllo dell Amministrazione finanziaria. In relazione a tale aspetto l Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 ha chiarito che i nuovi poteri sono pienamente operativi fin dal 1 gennaio 2005 e che, in attesa della definizione e della istituzione delle modalità telematiche di trasmissione delle richieste e delle risposte, si doveva far ricorso alle ordinarie modalità di comunicazione tra Amministrazione e contribuenti previste dall art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, tra cui la raccomandata con avviso di ricevimento. Tale problematica risulta superata con l adozione del Provvedimento del 22 dicembre 2005 il quale, come già evidenziato, stabilisce espressamente che a decorrere dal 1 marzo 2006 gli operatori finanziari dovranno comunicare all Agenzia delle Entrate le risposte contenti i dati, le informazioni ed i documenti richiesti nell ambito delle indagini bancarie in via telematica. Il medesimo Provvedimento contiene, al punto 10, anche alcune disposizioni transitorie, prevedendo che per i dati e le notizie relativi ai movimenti ed alle operazioni effettuati antecedentemente al 1 marzo 2006 le risposte potranno essere trasmesse nei formati di cui al precedente punto 4.2 del medesimo Provvedimento e, pertanto, in documenti statici non modificabili (formato.pdf,.jpg, ecc.).. Alla luce di dette disposizioni, gli operatori finanziari dovranno attenersi ai seguenti criteri: i dati e le notizie relativi ai movimenti ed alle operazioni effettuati a decorrere dal 1 marzo 2006 dovranno essere inviati tramite posta elettronica certificata esclusivamente in formato XML, salvo la possibilità di allegare documenti in formato.pdf,.jpg,.gif,.tiff ; i dati e le notizie relativi ai movimenti ed alle operazioni effettuati antecedentemente al 1 marzo 2006 dovranno essere inviati sempre tramite posta elettronica certificata, ma possono essere trasmesse in formato.pdf,.jpg,.gif,.tiff. Sempre con riferimento alla entrata in vigore delle nuove disposizioni, si evidenzia che, secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, le indagini bancarie potranno riguardare anche i periodi di imposta anteriori al 2005 purchè si tratti di periodi di imposta ancora soggetti al potere di accertamento degli Uffici alla data di effettuazione del controllo. Al riguardo si ricorda che, al 31 dicembre 2005, l ultimo periodo di imposta definito in via ordinaria per le imposte dirette e per l I.V.A. è stato il Tuttavia per i soggetti che non hanno aderito alle forme di condono fiscale previste dalla Legge n. 289/2002 opera la proroga biennale dei termini per l accertamento. Pertanto nel corso del 2006 potranno pervenire richieste di dati informazioni e documentazione relativamente ai seguenti periodi di imposta: Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 9

10 SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AI CONDONI EX L. N. 289/2002 SOGGETTI CHE NON HANNO ADERITO AI CONDONI EX L. N. 289/2002 IMPOSTE DIRETTE IVA Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti. Alessandro Antonelli Allegati: n. 2 Riproduzione anche parziale vietata Circolare n. 11/2006 pag. 10

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