Focus di pratica professionale di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

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1 Focus di pratica professionale di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi Le regole procedurali di Unico 2010 Premessa Quest anno non vi sono novità sul fronte procedurale per la presentazione del modello Unico ed il versamento delle imposte, ma è comunque opportuno rammentare le regole che devono essere applicate, soprattutto nei casi particolari. Al riguardo, va poi ricordato come l individuazione del termine ordinario di presentazione della dichiarazione sia funzionale anche alla definizione delle scadenze per la correzione degli errori eventualmente effettuati e delle possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni attraverso l istituto del ravvedimento operoso. Sul fronte dei versamenti delle imposte, va invece segnalata la possibile proroga della scadenza per i soggetti che applicano gli Studi di settore. Il termine ordinario di presentazione della dichiarazione La disposizione che individua il termine di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap è l'art.2 del DPR n.322/98. Per i soggetti Irpef, il primo comma della norma individua un termine fisso che è quello del 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Nel caso delle società di persone, il termine può variare laddove queste siano coinvolte in un'operazione straordinaria, come nel caso della liquidazione, fattispecie disciplinata dall'art.5, e di trasformazione, fusione e scissione, che trovano invece regolamentazione nell'ambito dell'art.5-bis. Qualora una società di persone venga assoggettata ad una procedura formale di liquidazione, la norma prevede che debba essere presentata innanzitutto una dichiarazione relativa al c.d. periodo ante liquidazione, che abbraccia il lasso temporale che intercorre tra il 1 gennaio e la data di effetto della liquidazione (che è quella in cui viene assunta la decisione da parte dei soci): la dichiarazione in questione deve essere presentata entro il termine del nono mese successivo a quello di effetto della liquidazione; va poi presentata la dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta. Società di persone delibera la messa in liquidazione il 23 aprile 2009: presenta la dichiarazione per il periodo periodo ante liquidazione - 1/01/09-23/04/09 - entro il 31 gennaio 2010 (utilizzando Unico SP 2009 non essendo ancora disponibile a quella data il modello nuovo); presenta la dichiarazione per il primo periodo intermendio di liquidazione - 24/04/09-31/12/09 - entro il 30 settembre 2010 (utilizzando Unico SP 2010). Per le società di persone la procedura di liquidazione è però soltanto eventuale, essendo invece maggiormente frequente lo scioglimento diretto: in questo caso la dichiarazione deve essere presentata nei termini ordinari. Società di persone sciolta il 15 marzo 2009: presenta Unico SP 2010 entro il 30 settembre

2 Nel caso delle società di capitali, il termine di presentazione della dichiarazione è legato sempre alla chiusura del periodo d imposta: la dichiarazione va trasmessa entro l ultimo giorno del nono mese successivo. Per i soggetti coincidenti con l anno solare, la scadenza per il modello Unico 2010 SC è quindi quella del 30 settembre Nel caso in cui la società sia stata posta in liquidazione nel 2009, come abbiamo già visto per le società di persone, va presentata la dichiarazione del periodo d imposta ante liquidazione entro il nono mese successivo: in questo caso, la data di effetto della liquidazione è quella dell iscrizione nel registro delle imprese della delibera assunta da parte dei soci. Società di capitali posta in liquidazione il 20/12/09 con iscrizione della delibera l 8/01/10: presenta la dichiarazione per il periodo 2009 entro il 30/09/10 utilizzando Unico SC 2010; presenta la dichiarazione per il periodo ante liquidazione 1/01/10-8/01/10 - entro il 31/10/10 utilizzando Unico SC 2010; presenta la dichiarazione per il primo periodo intermendio di liquidazione 9/01/10-31/12/10 entro il 30/09/11 utilizzando Unico SC Per quanto riguarda le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, sia che riguardino società di persone che quelle di capitali, il riferimento per la presentazione della dichiarazione, definito dall art.5-bis del DPR n.322/88, è quello del nono mese successivo a quello di effetto civilistico dell operazione. La dichiarazione tardiva e la dichiarazione omessa Nel caso in cui il contribuente non presenti la dichiarazione nei termini ordinari, sulla base di quanto previsto dal co.7 dell'art.2 del DPR n.322/98, può comunque effettuare validamente l'adempimento entro i 90 giorni successivi: va corrisposta in questo caso una sanzione pari a 21 (ossia 1/12 di 258). Decorso anche questo termine, la dichiarazione si considera omessa: nel caso in cui venga comunque presentata, costituisce però valido titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati. La correzione delle dichiarazioni Il contribuente che ha presentato la dichiarazione nei termini ordinari e si accorge di aver commesso un errore lo può sanare attraverso la presentazione di una dichiarazione, denominata correttiva nei termini, che va a sostituire integralmente la dichiarazione in precedenza trasmessa. Nel caso in cui, invece, l'errore venga riscontrato decorso il termine ordinario di presentazione della dichiarazione la sua correzione passa attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa Se la dichiarazione originaria ha fatto emergere un maggior debito d'imposta o un minor credito, nel frontespizio della dichiarazione che la corregge va barrata la casella integrativa a favore. La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo: oltre tale data, il contribuente ha la possibilità di effettuare il recupero soltanto attraverso la presentazione di un'istanza di rimborso. 24

3 Se invece la dichiarazione originaria aveva fatto emergere un minor debito o maggior credito d'imposta, e la correzione è quindi a favore dell'erario, nel frontespizio deve essere barrata la casella integrativa. In questo caso il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa è quello previsto per l'esercizio dell'azione di accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni attraverso l'istituto del ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo. Per quanto riguarda i profili sanzionatori, nella C.M. n.11/e del 12 marzo 2010, dedicata alla regolarizzazione della mancata compilazione del modulo RW per le attività detenute all'estero, l'agenzia delle Entrate ha distinto le situazioni che si vengono a creare a seconda che la dichiarazione integrativa venga presentata entro o dopo i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario: entro i 90 giorni si applicano le sanzioni previste per il caso della dichiarazione tardiva, e quindi è sufficiente versare l'importo di 21 e, a fronte della maggiore imposta dovuta, la sanzione del 3% (pari ad 1/10 della sanzione del 30% prevista per l'omesso versamento delle imposte); dopo i 90 giorni la sanzione che deve essere corrisposta è pari al 10% della maggiore imposta dovuta (ossia 1/10 della sanzione del 100% prevista per l'infedele dichiarazione). Il versamento delle imposte Per le persone fisiche, la scadenza di versamento delle imposte è rappresentata dal 16 giugno dell anno di presentazione della dichiarazione. Sono tenuti al versamento dell acconto Irpef i contribuenti che nel periodo d imposta 2009 risultano a debito per un importo superiore a 51,65. La misura dell acconto è pari al 99% dell imposta a saldo relativa all anno precedente e deve essere versato: in un unica soluzione entro il 30 novembre se l importo dovuto è inferiore a 257,52; in due rate se l importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a 257,52, di cui: la prima, nella misura del 40% di quanto dovuto, entro il 16 giugno 2010 ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. la seconda, nella misura del 60% di quanto dovuto, entro il 30 novembre. Il contribuente può in alternativa utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell acconto dovuto. Nel calcolo dell acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del co.1 dell art.5 del D.L. n.78/09, ossia della c.d. agevolazione Tremonti ter. Per quanto riguarda l acconto Irap, questo corrisponde al 99% dell importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore ad 51,65, e va versato alle stesse scadenze previste per l acconto Irpef. Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente; il pagamento deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell anno di presentazione della dichiarazione. L opzione in tal senso è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell apposito campo del modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando. 25

4 Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nelle misura del 4% da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli interessi non vanno cumulati con l imposta ma vanno versati con il loro apposito codice tributo. I contribuenti non titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%. Le rate successive vanno versate entro fine mese con applicazione degli interessi: 0,16% per la seconda rata, per le rate successive 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a Quelli che sono invece titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010 ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%; le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con Anche nel caso delle società di persone la scadenza di versamento delle imposte (ovviamente si parla soltanto di Irap) è rappresentata dal 16 giugno dell anno di presentazione della dichiarazione. L acconto Irap, corrisponde al 99% dell importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65, e va versato in due rate: la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione (il versamento della prima rata non è dovuto se d importo non superiore a euro 103). Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40%; la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre L Irap risultante dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) può essere rateizzata nel numero di rate scelto dal contribuente; il pagamento della prima rata può essere fatto entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%. Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con Per le società di capitali, invece, il versamento delle imposte a saldo e del primo acconto Ires/Irap, è legato alla chiusura del periodo di imposta, dovendo essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a tale data. Fa eccezione a questa regola il caso delle imprese che approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, in presenza delle condizioni previste dall art.2364 c.c.: in queste fattispecie, le imposte devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I termini per il versamento delle imposte possono in ogni caso essere differiti di trenta giorni, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40%. Nel caso del differimento del termine per l approvazione del bilancio, a seguito di assemblea in prima convocazione deserta o comunque non validamente costituita per mancanza dei quorum, con conseguente approvazione del bilancio in seconda convocazione nei successivi 30 giorni, i termini di versamento delle imposte non vengono in alcun caso condizionati, come è evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella C.M. n.54/02. In caso di mancata approvazione del bilancio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro i termini ordinari. La misura dell acconto è pari al 100% dell imposta a saldo relativa all anno precedente, quale risulta dal rigo RN17 modello Unico SC

5 L acconto non è dovuto se il rigo in questione presenta un importo non superiore a 20,66, mentre va corrisposto in un unica soluzione, entro i termini previsti per il versamento del secondo acconto, se non è superiore a 257,50. Nel caso in cui l ammontare sia maggiore di 257,50, l acconto va quindi versato in due rate determinate nella misura del 40% a titolo di primo acconto e del 60% a titolo di secondo acconto. Come già messo in evidenza precedentemente, anche nel caso dei soggetti Ires per quantificare l acconto dovuto per il periodo d imposta 2010 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della Tremonti ter. L acconto Irap corrisponde al 100% dell importo indicato nel rigo IR22, se l importo è superiore a 20,66, e va versato alle stesse scadenze previste per gli acconti Ires. Nel caso in cui la società di capitali abbia attivato la tassazione per trasparenza nel primo periodo d imposta di efficacia dell opzione gli obblighi d acconto rimangono comunque in capo alla società partecipata. Se invece partecipa alla tassazione di gruppo gli obblighi di versamento dell acconto ricadono esclusivamente sulla società o ente consolidante. Per il primo esercizio di validità dell opzione, la determinazione dell acconto dovuto dalla controllante è effettuato, sulla base dell imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere rateizzate in un numero di versamenti scelto dal contribuente, purché la rateizzazione si concluda entro il mese di novembre dell anno di presentazione della dichiarazione: sono dovuti interessi nella misura del 4%, il pagamento della prima rata può avvenire entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%, mentre le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con La (probabile) proroga per il versamento delle imposte Come già avvenuto l'anno scorso, anche quest'anno l'adeguamento degli Studi di settore alla situazione generalizzata di crisi con l'introduzione degli appositi correttivi ha determinato un significativo ritardo nella disponibilità di Gerico: di conseguenza i tempi per effettuare i calcoli e valutare l'opportunità dell'eventuale adeguamento, nel caso in cui i ricavi dichiarati siano al di sotto di quello puntuale individuata dal software, sono ridottissimi. Per questo motivo è stato richiesto con insistenza da parte delle rappresentanze delle associazioni professionali un provvedimento che determini lo slittamento della scadenza per il versamento delle imposte; provvedimento che, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni da parte del Consiglio dei Ministri. È presumibile che il provvedimento in questione ricalchi le orme del DPCM dell'anno scorso, prevedendo uno spostamento del termine di 20 giorni, così come previsto dal co.5 dell'art.12 del D.Lgs. n.241/97: se così sarà, i contribuenti a cui si applicano gli Studi di settore, e soltanto loro, potranno versare il saldo 2009 ed il primo acconto 2010 entro il prossimo 6 luglio senza alcuna maggiorazione. 27

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