ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PER IL PARLAMENTO EUROPEO 6 E 7 GIUGNO DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE GIOVEDÌ' 7 MAGGIO 2009 ore 16.
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1 ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PER IL PARLAMENTO EUROPEO 6 E 7 GIUGNO 2009 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE GIOVEDÌ' 7 MAGGIO 2009 ore Si è tenuta in data odierna, presso questa Prefettura, la riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni per le elezioni amministrative e per il Parlamento Europeo indette per sabato 6 e domenica 7 giugno 2009, Presiede il Vice Prefetto dr Sante Copponi Sono presenti : il Vice Questore Vicario della Questura di Macerata il Comandante Provinciale dell'arma dei Carabinieri il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza II Direttore Generale del Comune di Macerata dr Francesco Fontanazza II Segretario Generale del Comune di Civitanova Marche dr Sergio Morosi I rappresentanti dei partiti, movimenti politici e liste elettorali evidenziate nell'elenco allegato. Il Presidente richiama l'attenzione dei convenuti sulla necessità che la prossima campagna elettorale si svolga come è radicata tradizione nell'assoluto rispetto delle regole e nell'osservanza delle libertà democratiche, garantendo la piena libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda elettorale senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina, rammentando che nel periodo 8 maggio 5 giugno alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2 In modo particolare si richiama l'attenzione delle forze politiche perché si impegnano a rispettare ed a far rispettare: le norme vigenti in materia di propaganda elettorale ( L. 212/1956 e L 130 / 1975) II divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico ( nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni,sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo ) ( vedi parag. 20, circolare del Ministero dell'interno n 1943 / 1980 ); Si specifica ulteriormente al fine di evitare fraintendimenti che la la legge 4 a- prile 1956, n 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 definisce gli ambiti spaziali e temporali nonché modalità e forme di svolgimento della propaganda elettorale di tipo tradizionale in occasione di consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica, Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti, Inoltre in deroga alla forma di pubblicità ( mediante affissioni negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune ) prevista in generale dalla medesima legge, sono altresì' consentite non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,( artt 1 e 4 della Legge 130/ 1975) L'indicata eccezione vale anche per i giorni dell'elezione in quanto di tali giornali, quotidiani o periodici e consentita la nuova affissione anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, Non è, per contro, consentito esporre nelle bacheche, ancorché autorizzate, materiale di propaganda, né possono essere utilizzate, per esporre materiale consentito ( giornali o periodici ), bacheche che siano state autorizzate in data successiva a quella di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, Si ribadisce, inoltre, che è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati,giornali murali od altri, e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate et similia. Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine
3 dei cosiddetti Point elettorali,difatti non si rinvengono fattispecie derogatorie ulteriori rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica trovando tale possibilità un espresso limite nell'art 14 delle disposizioni sulle leggi in generale, In relazione alla questione della istallazione di postazioni fìsse ( cosiddetti gazebi) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni in questioni può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo alle seguenti determinate condizioni : 1) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamano formazioni politiche o candidati ; 2) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affìssi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fìsso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della Legge 212 / 1956 e successive modificazioni, Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più' agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda Si richiama l'attenzione sulle regole della campagna elettorale che devono essere rispettate ed in particolare che: 1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 L.212/1956 come modificato dalla legge 130/75); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate; 2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni ( 8 maggio 2009) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi tabelloni e striscioni - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile. E' ammessa invece la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle pre-
4 dette norme la sosta tecnica dei veicoli stessi deve essere ammessa ( parag. 22 circolare del Ministero dell'interno nr 1943 / 1980); 3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano ( art 6 Legge 212 / 1956); 4. l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente salvo diverse motivate determinazioni più' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli o- rari anzidetti (art. 7 legge 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio; nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto ; 5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima delle elezioni (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde - conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati pubblicazioni di confronto tra più candidati. 6. Si da atto del contenuto della Deliberazione in data dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'italia per i giorni 6 e 7 giugno dal 15 giorno antecedente quello della votazione ( 23 maggio 2009) sino alla chiusura delle operazioni di votazione ( 7 giugno 2009 ) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori
5 anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto ( art 8 della Legge 22 febbraio 2000 n 28) ; 8. Dal giorno antecedente quello della votazione e quindi da sabato 6 giugno 2009 e fino alla chiusura alle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e altri manifesti. Inoltre nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.8, legge 130/75). E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.9 della legge 4 aprile 1956, n 212, art 1, comma 1, lett. b) del D.L 27 gennaio 2009 n 3, convcrtito nella Legge 25 marzo 2009 n 26,) 9. durante la campagna elettorale non dovranno essere effettuate, staffette ciclistiche o motorizzate, fiaccolate o cortei e festival in genere a scopo propagandistico poiché non rientranti nelle fattispecie previste dalla succitata norma, MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI E MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE 1) Nel Comune di Macerata per regolare l'avvicendamento dei vari partiti nei luoghi pubblici di maggiore importanza e per evitare che i comizi vengano indetti da partiti nella stessa ora e località, sarà dato avviso a mano in carta semplice del loro svolgimento alla Questura nel seguente orario, dal lunedì' al sabato, ore ( nei giorni festivi l'ufficio rimarrà chiuso) 2) La Questura farà subito conoscere se per la stessa ora e località è stato già indetto altro comizio. In caso di contemporanea presentazione di richieste della stessa località ed ora, si stabilisce che, in mancanza di accordo tra i rappresentanti dei partiti, si proceda mediante sorteggio. Detti avvisi non debbono essere dati con anticipo superiore ai tre giorni dallo svolgimento, compreso quello in cui avrà luogo il comizio.
6 3) L'autorizzazione allo svolgimento della propaganda elettorale mediante l'utilizzo di banchetti è rilasciata dal comune di Macerata ( occupazione di suolo pubblico) con le stesse succitate modalità attuate per i comizi. Non sarà possibile tenere banchetti nello stesso luogo e orario in cui è stato fissato un comizio di una diversa parte politica. Per i restanti comuni della provincia ove si intendesse procedere con modalità operative diverse (tipo redazione dei calendari settimanali ) per la fissazione dei comizi e banchetti, i Sindaci dovranno darne immediata comunicazione a questa Prefettura, alle Forze dell'ordine e ai responsabili dei partiti e delle liste, I comizi all'aperto potranno durare una ora e trenta minuti ; avranno inizio non prima delle ore 09,00 e termineranno alle ore 23,00; nei giorni festivi e nelle settimana anteriore alla data delle elezioni, quest'ultimo termine è prorogato alle ore 24,00. Quanto precede, salvo diverse motivate determinazioni più' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti, In un medesimo luogo è esclusa la contemporaneità di comizi e, nel caso di loro successione, dovranno comunque essere disposti intervalli adeguati, di durata non inferiore a quindici minuti, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi, Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati,( parag 25 della circolare del Ministero dell'interno n 1943 del 1980 ), Ove dovessero intervenire accordi tra i partiti per modifiche di orari dei comizi i rappresentanti dei partiti interessati dovranno tempestivamente informarne l'autorità Locale di PS, Gli orari fissati dovranno essere osservati puntualmente. E' vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico. Non è pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio
7 sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessati, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografici o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di Polizia. I responsabili dei partiti politici ed i rappresenti delle liste presentate in occasione delle consultazioni elettorali fissate per il 6 e 7 giugno 2009, si impegnano anche a non tenere comizi nelle vicinanze di luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose più importanti, case di cura, scuole, convitti e caserme qualora possano recare intralcio o disturbo alla normale attività dei cittadini; nel caso di mercati e fiere sono ammessi i c.d. "banchetti" alla condizione che non arrechino intralcio allo svolgimento delle attività commerciali. Per quanto riguarda le elezioni nel comune di Macerata si da atto che le piazze disponibili per tenere i comizi di propaganda elettorale sono le seguenti : Piazza Cesare battisti, Piazza Giuseppe Mazzini e della Terrazza del Popolo, Le formazioni politiche o i gruppi di appartenenza si impegnano ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservassero le norme richiamate. Per quanto riguarda le manifestazioni indette per le ricorrenza della festa della Repubblica del 2 giugno ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forma di propaganda elettorale : conscguentemente i relativi manifesti affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda e- lettorale, Si richiama l'attenzione sull'ari. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 che dispone, durante la campagna elettorale, il divieto ( che decorre dalla data di
8 affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali) a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Si rammenta infine che a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni, in base a proprie norme regolamentari e senza sostenere oneri, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunali già predisposti per conferenze e dibattiti.( artt 19, comma 1 e 20 della Legge 10 dicembre 1993 n515) Viene ricordato che in caso di violazione delle norme di cui alla legge 212 del 1956 e 130 del 1975 in materia di propaganda elettorale l'art 15, punti 17 e 19 della legge n fissa l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032, Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile, Le affissioni a pagamento effettuate prima dell'inizio della campagna elettore verranno oscurate o defisse a cura dei Comuni. Vengono ricordate le " disposizioni penali " di cui al capo IX del DPR 16 maggio 1960 n 570 " T.U per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali " previste per chi arreca disturbo o turbativa durante la fase di svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio, Si potrà prendere visione del presente verbale sul sito Internet della Prefettura di Macerata htt://
9 Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il responsabile e l'addetto dell'ufficio provinciale elettorale al seguente numero telefonico e utenza fax o indirizzo sante.copponi@interao.it - Esaminati gli argomenti posti all'ordine del giorno la riunione è stata sciolta, L.C.S. Il Presidente della riunione \ II rappresentante della Questura a ^ ^~\I rappresentan II rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza / rr. I II rappresentante del Comune di Macerata II rappresentante del Comune di Civitanova Marche Sono intervenuti altresì' i rappresentanti dei seguenti partiti e movimenti politici partito politico Nominativo (firma leggibile ) *" -- \ ~~ /IJ LÌ ">a
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