I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir

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1 PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir 1

2 I.R.E.S. ha sostituito l I.R.P.E.G. si applica a S.p.a.,S.a.p.a.,S.r.l.,cooperative, enti pubblici e privati ( art ) incide sui redditi prodotti in ogni esercizio dalle società nell ambito del normale svolgimento dell attività d impresa (art.72) si determina applicando alla base imponibile l aliquota del 27,5 %, ridotta al 16,5 % per i soggetti agevolati come cooperative, enti ecclesiastici, Ipab, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri. (art.77) base imponibile = reddito complessivo netto (art.75-81) 2

3 Determinazione del reddito d impresa (art. 83 T.u.i.r.) Il reddito complessivo si determina sulla base del BILANCIO al cui RISULTATO ECONOMICO (utile/perdita) vanno apportate le opportune variazioni in aumento e/o in diminuzione (principio di derivazione) Le perdite possono essere dedotte dal reddito IRES negli esercizi successivi ma non oltre il quinto esercizio (quadro RN modello SC) Le perdite realizzate nei primi tre periodi d imposta dalla costituzione sono riportabili senza limiti di tempo. REDDITO COMPLESSIVO = + componenti positivi di competenza - componenti negativi dell esercizio 3

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6 NOVITA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/ L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR) Le perdite fiscali possono essere scomputate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi in misura non superiore all 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta (per l importo che trova capienza in tale ammontare) entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione, riferite ad una nuova attività produttiva. Con il nuovo regime pertanto: riporto illimitato delle perdite ( e non più entro i 5 anni) nel limite dell 80% del reddito imponibile 6

7 NOVITA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/ L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR) Perdite art.84 Tipo di perdite Ante L. 111/2011 L. 111/2011 Perdite dei primi 3 periodi d imposta -Riporto illimitato - utilizzo nel limite del reddito imponibile -Riporto illimitato - utilizzo nel limite del reddito imponibile Perdite dal 4 periodo -Riporto entro il 5 periodo - utilizzo nel limite del reddito imponibile -Riporto illimitato - utilizzo nel limite dell 80% del reddito imponibile 7

8 NOVITA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/ L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR) Pertanto per le perdite formatesi dal 2011 in poi si applicano le nuove regole (riporto illimitato e abbattimento fino a concorrenza dell 80%) formatesi fino al 2010 si applicano le vecchie regole (riporto nei limiti dei 5 anni ed abbattimento dell intero reddito imponibile) Si veda esempio di seguito illustrato: 8

9 NOVITA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011- L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR) Società Alfa srl Periodo N N N N N N N Reddito/Perdita 9

10 NOVITA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/ L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR) Società Alfa srl : utilizzo perdite ante modifiche Periodo Reddito/Perdita N N N N N N N totalmente imponibile La residua perdita ( ) viene persa non essendo riportabile oltre il 5 p. 10

11 NOVITA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/ L.111/2011 (modifica commi 1 e 2 art.84 TUIR) Società Alfa srl : utilizzo perdite ante modifiche Periodo Reddito/ Perdita N N ( 80 % di 8.000) N ( 80 % di 2.000) N ( 80 % di 3.000) N ( 80 % di 1.000) N ( 80 % di 4.000) N (80 % di 7.600) r.i

12 Determinazione del reddito d impresa (art. 83 T.u.i.r.) COMPONENTI POSITIVI RICAVI (art.85) = corrispettivi per la cessione di beni o servizi prodotti compresi risarcimenti assicurativi, contributi in conto esercizio o contrattuali in denaro PLUSVALENZE PATRIMONIALI (art. 86) = maggior valore (dedotti gli oneri accessori) dei beni relativi all impresa PLUSVALENZE ESENTI (art. 87) SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art.88) = ricavi o proventi a fronte di spese,perdite o oneri dedotti in esercizi precedenti o per ammontare superiore e le sopravvenute insussistenze di spese iscritte in bilanci precedenti DIVIDENDI E INTERESSI (art.89) PROVENTI IMMOBILIARI (art. 90) = proventi derivanti da immobili non strumentali all attività d impresa o non destinati alla rivendita REDDITI ESCLUSI dal REDDITO D IMPRESA (art.91) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (art. 92) OPERE E FORNITURE ULTRANNUALI (art. 93) VALUTAZIONE DEI TITOLI E QUOTE (art. 94) 12

13 Determinazione del reddito d impresa (art. 83 T.u.i.r.) COMPONENTI NEGATIVI SPESE PER PRESTAZIONI LAVORO DIPENDENTE (art. 95) INTERESSI PASSIVI (art. 96) ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 99) ONERI DI UTILITA SOCIALE (art. 100) MINUSVALENZE PATRIMONIALI-SOPRAVVENIENZE PASSIVE- PERDITE (art. 101) FONDI QUIESCENZA E PREVIDENZA LAV.DIPEND. (art.105) SVALUTAZIONI-ACCANTONAMENTI RISCHI SU CREDITI (art. 106) ALTRI ACCANTONAMENTI (art. 107) AMMORTAMENTI (art. 102) no amm.ti accelerati e anticipati BENI IMMATERIALI (art.103) BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI (art.104) SPESE RELATIVE A PIU ESERCIZI (art.108 ) COSTI GENERALI DEDUCIBILI (art.109) 13

14 NOVITA MODELLO UNICO SC 2012 REDDITI 2012 Negli anni 2010 e 2011 sono intervenute varie misure legisltaitve sulla disciplina del reddito d impresa che si riflettono sul Mod. Unico 2012 SC, quali il D.L. 78/2010, convertito con modifica dalla L. 122/2010; il D.L. 225/2010, convertito con modifica dalla L. 10/2011; il D.L. 70/2011, convertito con modifica dalla L. 106/2011; il D.L. 98/2011, convertito con modifica dalla L. 111/2011; il D.L. 138/2011, convertito con modifica dalla L. 148/2011, nonché il D.L. 201/2011, convertito con modifica dalla L. 214/2011 (decreto «salva Italia»), e il D.L. 1/2012 (decreto «liberalizzazioni») Le modifiche di maggior impatto coinvolgono i Quadri RF («Reddito di impresa»), RQ («Imposte addizionali e sostitutive all Ires e all Irap»), RS («Prospetti vari»), RH («Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari») e RI («Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e per i contratti di assicurazione» (contemplati dall art. 13, co. 1, lett. d), D.Lgs. 252/2005 e dall art. 13, co. 2-bis, D.Lgs. 47/2000 ). 14

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16 SOCIETA NON OPERATIVE (L.724/1994 e successive modifiche) Si definisce di comodo (non operativa) la società che hanno conseguito ricavi inferiori a quelli che emergono applicando specifiche % a determinati valori di pertinenza dell impresa. voce Ricavi,incrementi di rimanenze e proventi minimi (PRESUNTI) Reddito minimo Azioni,quote 2 % 1,5 % Immobili e navi 6 % 4,75 % Altre immobilizzazioni 15 % 12 % 16

17 SOCIETA NON OPERATIVE (L.724/1994 e successive modifiche) Verifica dell operatività RICAVI PRESUNTI (valori medi del triennio) > = RICAVI REALI (valori medi del triennio) NO Società operativa SI Società di comodo REDDITO MINIMO: Σ di - 1,5 % titoli - 4,75 % immobili e navi - 12 % altre immobilizz. materiali e immateriali anche in locazione finanziaria 17

18 SOCIETA NON OPERATIVE (L.724/1994 e successive modifiche) Novità introduzione di due nuove fattispecie di non operatività se per tre periodi d imposta consecutivi la società ha presentato la dichiarazione IRES evidenziando una perdita fiscale, è previsto che dal periodo d imposta successivo al triennio essa venga qualificata come non operativa, con conseguente applicazione dell IRES nella misura del 38% anziché del 27,5%, calcolato sul reddito presunto gli effetti di cui al punto precedente si producono anche nel caso in cui la società nel triennio considerato evidenzi due periodi in perdita e uno con reddito inferiore a quello determinato in base al «test di redditività» 18

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20 PARTECIPATION EXEMPTION (art. 87 ) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti al 95% le plusvalenze realizzate relativamente a azioni o quote di partecipazioni in società che soddisfano i seguenti requisiti: possesso della partecipazione ininterrotto dal primo giorno del 12 mese precedente quello della cessione,considerando cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente; (art.87 co.1 lett.a) classificazione in bilancio tra le immobilizz.finanziarie ; (art.87 co.1 lett.b) la partecipata deve risiedere in uno Stato non paradiso fiscale; (art.87 co.1 lett.c) la partecipata deve esercitare un impresa commerciale ; (art.87 co.1 lett.d) DATA CESSIONE Dal Plusvalenza esente 95 % Imponibile 5 % IRES (su 100) 1,37 Netto (su 100) 98,63 20

21 DIVIDENDI (art. 89) La riforma fiscale ha introdotto una novità nella tassazione della distribuzione di dividendi. Infatti - l art. 89 prevede l esenzione del 95 % per soggetti IRES - l art. 47 prevede l esenzione del 60 % per soggetti IRPEF 21

22 NOVITA art. 96 deducibilità interessi passivi Il trattamento fiscale degli interessi passivi deducibili è disciplinato dall art. 96 del Tuir. Tale disposizione stabilisce infatti che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo Lordo (ROL) derivante dai valori di Conto Economico. Le eventuali eccedenze di ROL non utilizzate e le eccedenze di interessi passivi non dedotti nell esercizio sono riportabili, nei successivi esercizi, senza limiti di tempo 22

23 Il calcolo degli interessi passivi deducibili Per il calcolo del ROL occorre procedere come segue: ROL «rettificato» = (valore della produzione costi della produzione) + Ammortamenti di beni immateriali (B10a) + beni materiali (B10b) + canoni di leasing di beni strumentali (quota parte del B8) 23

24 Ai fini dell applicazione del ROL assumono rilevanza gli interessi passivi, nonché gli oneri e proventi assimilati, derivanti da: - Contratti di mutuo - Contratti di locazione finanziaria - Emissione di obbligazioni e titoli similari - Ogni altro rapporto avente causa finanziaria Rientrano nell ambito di applicazione degli interessi passivi anche tutti quei costi relativi ad operazioni aventi causa finanziaria e, quindi, ogni interesse ed onere collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titolo o altri beni fungibili per i quali sussiste l obbligo di restituzione e per cui è prevista una remunerazione. Tuttavia, nel procedimento di determinazione degli interessi deducibili occorre confrontare l ammontare degli interessi passivi con quello degli interessi attivi. 24

25 Pertanto, oltre agli interessi tipicamente finanziari rilevano anche: - Gli interessi sui crediti commerciali (sia impliciti che espliciti) - Gli interessi attivi «virtuali» ricollegabili al tardivo pagamento dei corrispettivi da parte di pubblica amministrazione Si ricorda, inoltre, che l agenzia con la C.M. 38/2010 ha stabilito che l eccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli passivi in un determinato esercizio può essere utilizzata per compensare eventuali interessi passivi indeducibili in precedenti esercizi e riportati in avanti. In particolare, gli interessi passivi indeducibili pregressi che trovano capienza negli interessi attivi di periodo, possono essere dedotti indicando il relativo ammontare nel rigo RF54, utilizzando il codice 13. Diversamente, gli interessi passivi eccedenti quelli attivi, devono essere riportati nel rigo RF118 per essere sottoposti al test di deducibilità del ROL. 25

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27 Novità 2012 deducibilità dei canoni di leasing L articolo 4-bis del decreto «semplificazioni fiscali» ha così modificato l articolo 102, comma 7 del Tuir: «[ ] Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a 11 ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni [ ]» Le nuove disposizioni sono applicabili ai contratti di leasing stipulati a partire del 29 aprile Il riferimento alla data di stipula è coerente con principio espresso dalla C.M. n. 6/E/06 che ha qualificato la data di sottoscrizione del contratto di leasing come unico riferimento temporale da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle norme applicabili. 27

28 AMBITO SOGGETTIVO Imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali (no IAS adopter)* AMBITO OGGETTIVO Locazione finanziaria (R.M. n. 175/03 - contratti caratterizzati dalla presenza dell opzione finale di acquisto) Restano esclusi i contratti di locazione operativa (affitti e noleggio). * La disposizione non trova applicazione per le imprese IAS adopter in quanto in aderenza al principio IAS 17, iscrivono in bilancio il bene a fronte di una passività nel confronti del concedente; i soggetti IAS adopter imputano quindi a conto economico e deducono fiscalmente in base al principio di derivazione rafforzata - gli ammortamenti e gli oneri finanziari e non i canoni di leasing. Pertanto, per i soggetti IAS adopter la durata contrattuale è irrilevante. 28

29 NON RILEVA AI FINI DELLA DEDUCIBILITA DEI CANONI La durata contrattuale per i contratti di locazione finanziaria. Anche nell ipotesi in cui il contratto di locazione abbia una durata contrattuale inferiore alla durata minima «fiscale», i canoni sono deducibili sulla base della durata minima contrattuale (possibile «doppio binario» in caso di durata contrattuale inferiore alla minima «fiscale»). DURATA MINIMA «FISCALE» La deducibilità dei canoni stessi è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale del bene da individuare in base ai coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988, in relazione all attività esercitata dall impresa utilizzatrice. BENI MATERIALI 2/3 del periodo di ammortamento BENI IMMOBILI 2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni AUTOVEICOLI 2/3 del periodo di ammortamento (per le auto strumentali e assegnate in uso promiscuo) periodo di ammortamento per le auto non assegnate (art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir) 29

30 DURATA CONTRATTUALE >= DURATA MINIMA FISCALE DURATA CONTRATTUALE < DURATA MINIMA FISCALE I CANONI DI LEASING IMPUTATI A CONTO ECONOMICO SONO DEDUCIBILI ANCHE AI FINI IRES NO DISALLINEAMENTO 30 IRES IRAP I CANONI DI LEASING SONO DEDUCIBILI IN BASE ALLA DURATA MINIMA FISCALE. LE QUOTE DEI CANONI ECCEDENTI SARANNO RIPRESE A TASSAZIONE PER ESSERE POI DEDOTTE IN VIA EXTRACONTABILE SOLO AL TERMINE DEL CONTRATTO E SEMPRE NEI LIMITI DELL IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE ANNUALMENTE. DISALLINEAMENTO E RELATIVO STANZIAMENTO DI IMPOSTE ANTICIPATE LA NOVITA NON INTERFERISCE SULLA DETERMINAZIONE DELL IRAP (PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE DIRETTA DELLE RISULTANZE DI CONTO ECONOMICO): I CANONI DI LEASING IMPUTATI A CONTO ECONOMICO SONO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA MINIMA FISCALE. ATTENZIONE: RISULTANO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI CHE LIMITANO LA DEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI IMPLICITI E DELLA QUOTA RIFERIBILE AL TERRENO INCLUSI NEI CANONI DI LEASING.

31 Durata del contratto Durata fiscale 15 anni 18 anni Canone annuale Non sono considerati gli interessi impliciti inclusi nei canoni Canone a CE Importo deducibile IRES Variazione in aumento Variazione in diminuzione IRAP Importo deducibile Imposte anticipate a CE Credito per Imposte anticipate a CE

32 PER I SOGGETTI NON IAS ADOPTER, LA QUOTA DI INTERESSI IMPLICITI PUO ESSERE DETERMINATA CON I CRITERI FORFETTARI PREVISTI DAL D.M. 24 APRILE 1998 (cfr. CM n. 8/09): GLI INTERESSI SONO «SPALMATI» SULLA BASE DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING. IRES GLI INTERESSI IMPLICITI SONO DEDUCIBILI NEI LIMITI DELL ART. 96 DEL TUIR IRAP GLI INTERESSI IMPLICITI INCLUSI NEL CANONE DI LEASING IMPUTATO A C.E. NON SONO DEDUCIBILI GLI INTERESSI IMPLICITI DOVREBBERO ESSERE DETERMINATI SULLA BASE DEL DM 1998 AVENDO RIGUARDO ALLA DURATA MINIMA FISCALE. ASSILEA E ASSONIME AUSIPICANO UN CHIARIMENTO MINISTERIALE AL RIGUARDO GLI INTERESSI IMPLICI DOVREBBERO ESSERE DETERMINATI SULLA BASE DEL DM 1998 AVENDO RIGUARDO ALLA DURATA CONTRATTUALE EFFETTIVA In caso di LEASING IMMOBILIARE, le medesime considerazioni valgono ai fini dello SCORPORO DELLA QUOTA DI TERRENO su cui insiste il fabbricato, posto che la metodologia forfetaria prevista dal D.M. 24 aprile 1998 influisce sulla quota capitale utile per la determinazione della quota parte del canone (20% o 30% per i fabbricati industriali) riferibile al terreno. La circolare Assilea n. 18/2012 e la circolare Assonime n. 14/2012 ritengono auspicabile un chiarimento ministeriale sul tema. 32

33 Durata del contratto Durata fiscale 15 anni 18 anni Canone annuale Costo sostenuto dalla società di leasing (al netto del prezzo di riscatto IRES IRAP Anno Canone a CE Importo Quota Quota terreno Importo Quota Quota terreno Quota capitale Quota capitale deducibile interessi (30%) deducibile interessi (30%) , , , , , , , , ,00 33

34 La nuova normativa può creare delle problematiche in relazione a particolari eventi interruttivi del contratti di leasing quali: RISCATTO ANTICIPATO RISOLUZIONE ANTICIPATA NON ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING Le problematiche emergono nel caso in cui vi sia un disallineamento tra il valore civilistico e fiscale e unicamente ai fini IRES. La circolare Assilea n. 18/2012 e la circolare Assonime n. 14/2012 ritengono auspicabile un chiarimento ministeriale sul tema 34

35 IN CASO DI RISCATTO ANTICIPATO OVVERO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA, L UTILIZZATORE DEL BENE IN LEASING DEVE «RECUPERARE» I DISALLINEAMENTI CIVILISTICI E FISCALI EMERSI DURANTE LA DURATA CONTRATTUALE. MODALITA DI «RECUPERO»: 1. OPERARE UN RECUPERO INTEGRALE DELLE QUOTE DI DISALLINEAMENTO NELL ESERCIZIO DI RISCATTO O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO; 2. CAPITALIZZARE IL «DISALLINEAMENTO» SUL COSTO FISCALE DEL BENE (PREZZO DI RISCATTO), DEDUCENDO IL DISALLINEAMENTO TRAMITE IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO; 3. DEDURRE IL «DISALLINEAMENTO» CON VARIAZIONI IN DIMINUZIONE NEL LIMITE DELL IMPORTO MASSIMO DEI CANONI DEDUCIBILI. (cfr. Circolare Assilea n. 18/2012) IN CASO DI: RISCATTO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO SEMBREREBBE POTERSI SOSTENERE IL RECUPERO DEL DISALLINEAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA DEL PUNTO 2 (cfr. Circolare Assonime n. 14/2012). MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO, SEMBREREBBE POTERSI SOSTENERE IL RECUPERO DEL DISALLINEAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA DEL PUNTO 3. 35

36 In caso di cessione del contratto di leasing, l art.88, comma 5 del Tuir prevede che, in capo all impresa utilizzatrice-cedente, costituisce sopravvenienza attiva «Valore normale» del bene (Valore attuale canoni residui + Prezzo di riscatto)= Sopravvenienza attiva imponibile In presenza di disallineamenti tra il valore civilistico e fiscale, la sopravvenienza attiva dovrebbe essere determinata «Valore normale» del bene (Valore attuale canoni residui + Prezzo di riscatto + Eccedenza non dedotta)= Sopravvenienza attiva imponibile 36

37 Novità 2012 deducibilità dei costi di manutenzione (Art. 102, C. 6 del Tuir) L articolo 3, comma 16 quater del decreto «semplificazioni fiscali» ha così modificato l articolo 102 comma 6 del TUIR: «Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; ( ) per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi. ( )» La disposizione si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso al 29 aprile 2012 (2012 per i contribuenti con il periodo fiscale coincidente con l anno solare) 37

38 I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione rilevanti: SPESE DI NATURA ORDINARIA Spese di natura ricorrente per mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento (e.g. riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall uso). (cfr. OIC n. 16) SPESE NON RILEVANTI Spese di manutenzione STRAORDINARIA, ovvero le spese che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite e pertanto capitalizzabili (OIC 16); i costi per compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di beni 38

39 Il calcolo del 5% di «plafond» per la deducibilità dei costi di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione, è parametrato al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili così determinato: Il costo dei beni materiali ammortizzabili quale risulta all inizio dell esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (anche se completamente ammortizzati ma comunque utilizzati). Il costo dei beni materiali ceduti nel corso dell esercizio, partecipano interamente (e non più pro rata temporis) al «plafond». COSTI RILEVANTI Il costo dei beni acquistati nel corso dell esercizio non partecipa al «plafond». Il valore dei beni acquisiti in corso d'anno concorrerà alla determinazione dello stesso a decorrere dal periodo d'imposta successivo. Per i beni a deducibilità limitata (e.g. autovetture), il costo da assumere ai fini della determinazione del «plafond» è il costo fiscalmente rilevante. Il costo dei beni detenuti in leasing se iscritti nell attivo patrimoniale e conseguentemente nel registro dei beni ammortizzabili (soggetti IAS adopter). Il costo dei beni materiali per i quali la società paga compensi periodici dovuti contrattualmente. COSTI NON RILEVANTI Il costo dei beni acquistati nel corso dell esercizio. 39

40 ESEMPIO FY 2011 FY 2012 Costo dei beni materiali all' ,00 Costo dei beni materiali all' ,00 Acquisto ,00 Acquisto ,00 Cessione ,00 Cessione ,00 Spese di manutenzione ordinaria ,00 Spese di manutenzione ordinaria ,00 CALCOLO PLAFOND Costo ,00 Costo ,00 Acquisto ragguagliato a 184 gg 5.041,09 Acquisto ragguagliato a 184 gg N/A Cessione ragguagliata a 31 gg - 424,66 Cessione ragguagliata a 31 gg N/A Valore del plafond ,43 Valore del plafond ,00 Spese deducibili (5% plafond) 5.230,82 Spese deducibili (5% plafond) 5.000,00 Eccedenza deducibile negli esercizi successivi 8.769,18 Eccedenza deducibile negli esercizi successivi 9.000,00 Quota per ogni esercizio (1/5 dell'eccedenza) 1.753,84 Quota per ogni esercizio (1/5 dell'eccedenza) 1.800,00 40

41 Novità 2013 cambia la deducibilità del costo delle auto Con l art. 72 della Legge 92/2012, che modifica l art. 164 c. 1 del Tuir, per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di deducibilità del costo scende dall attuale 40% al 27,5 % (costo massimo riconosciuto fiscalmente di Euro ,99 per 27,5%); la variazione della deducibilità interessa anche i noleggi a lungo termine e non potrà superare 994,18 euro annui (costo massimo fiscale Euro 3.615,20 per 27,5%) 41

42 RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 917/86 L.724/1994 D.L. 98/ L.111/2011 L.10/2011; L. 106/2011; L. 111/2011; L. 148/2011; L. 214/2011; L. 92/2012; D.L. 23/03/2012, n. 16, convertito dalla Legge 26/04/2012 n. 44 Circolari Agenzia Entrate e risoluzioni Agenzia Entrate ( Sul sito dell A. E. è possibile reperire i modelli indicati nelle slides e le relative istruzioni 42

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