Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa a Strasburgo il 27 novembre 2008

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa a Strasburgo il 27 novembre 2008"

Transcript

1 PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SUI DIRITTI UMANI E LA BIOMEDICINA RELATIVO AI TEST GENETICI A FINI SANITARI (2008) Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa a Strasburgo il 27 novembre 2008 Gli Stati membri del Consiglio d Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea, firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (d ora in avanti designata come Convenzione su diritti umani e biomedicina), Considerato che lo scopo del Consiglio d Europa è quello di porre in atto una più stretta unione tra i suoi membri e che una delle vie per raggiungere tale obiettivo è la salvaguardia e una più piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che la finalità della Convenzione su diritti umani e biomedicina, come definita all articolo 1, è quella di proteggere la dignità, l identità e altri diritti e libertà fondamentali di tutti gli esseri umani riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina; Ricordando la Convezione per la protezione degli individui rispetto al trattamento automatico dei dati personali del 28 gennaio 1981; Ricordando il lavoro condotto da altre organizzazioni internazionali, in particolare la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani, promossa dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998; Ricordando che il genoma umano è comune a tutti gli esseri umani e costituisce pertanto un reciproco legame tra loro, mentre le minime variazioni esistenti contribuiscono all individualità di ciascun essere umano; Sottolineando il legame particolare che sussiste tra i membri della stessa famiglia; Considerato che il progresso in campo medico contribuisce a salvare delle vite o a migliorarne notevolmente la qualità; Riconoscendo i benefici apportatati dalla genetica, in particolare dai test genetici, nel campo della salute; Considerando che i servizi genetici nel campo della salute sono parte integrante dei servizi sanitari offerti alla popolazione e ricordando l importanza di adottare misure appropriate, in considerazione dei bisogni di salute e delle risorse disponibili, al fine di offrire un accesso su base di eguaglianza a servizi genetici di qualità adeguata; Consapevoli inoltre delle preoccupazioni esistenti circa un possibile uso improprio dei test genetici, in particolare delle informazioni che essi possono generare; Ribadendo il fondamentale principio del rispetto per la dignità umana e il divieto di ogni forma di discriminazione, in particolare delle discriminazioni fondate sulle caratteristiche genetiche; Prendendo in considerazione gli standard professionali nazionali e internazionali nel campo dei servizi genetici e il precedente lavoro del Comitato dei ministri e dell Assem-blea Parlamentare del Consiglio d Europa in questo settore; Risoluti a prendere le misure necessarie per salvaguardare i diritti umani fondamentali e le libertà individuali rispetto ai test genetici a fini sanitari; Hanno convenuto quanto segue:

2 Capitolo I. Oggetto e finalità Articolo 1. Oggetto e finalità Le Parti al presente Protocollo proteggono la dignità e l identità di tutti gli esseri umani e garantiscono a ciascuno, senza discriminazioni, il rispetto per la sua integrità e per gli altri diritti e libertà fondamentali nell ambito dei test ai quali il Protocollo si applica in conformità con l articolo 2. Articolo 2. Campo di applicazione 1. Il presente Protocollo si applica ai test, condotti per ragioni sanitarie, che comportano analisi di campioni biologici di origine umana e finalizzati specificamente ad identificare le caratteristiche genetiche di una persona ereditarie o acquisite durante il primo sviluppo prenatale (d ora in avanti: test genetici ). 2. Il presente Protocollo non si applica pertanto: a) ai test genetici condotti sull embrione umano o sul feto; b) ai test genetici condotti per finalità di ricerca. 3. Ai fini del paragrafo 1; a) il termine analisi si riferisce a: i) analisi cromosomica; ii) analisi del DNA o dell RNA; iii) analisi di qualunque altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti a quelle ottenibili con i metodi di cui ai numeri i) e ii); b) per campione biologico si intende i) materiale biologico estratto al fine di condurre il test in questione; ii) materiale biologico precedentemente estratto per altri scopi. Capitolo II. Disposizioni generali Articolo 3. Priorità dell essere umano u L interesse e il benessere dell essere umano che partecipa alla ricerca prevale sull esclusivo interesse della società o della scienza. Articolo 4. Non-discriminazione e non-stigmatizzazione 1. Qualunque forma di discriminazione contro una persona, sia come individuo sia in quanto membro di un gruppo sulla base del suo patrimonio genetico è vietata. 2. Misure appropriate devono essere adottate al fine di prevenire la stigmatizzazione di persone o gruppi in relazione alle loro caratteristiche genetiche.

3 Capitolo III. Servizi genetici Articolo 5. Qualità dei servizi genetici Le Parti adottano le misure necessarie per assicurare che i servizi genetici siano di qualità appropriata. In particolare, esse devono vigilare affinché: a) i test genetici rispondano ai criteri generalmente accettati di scientificità e di validità clinica; b) in ogni laboratorio sia attuato un programma di garanzia di qualità e che i laboratori siano sottoposti ad un monitoraggio regolare; c) le persone che provvedono ai servizi genetici siano adeguatamente qualificate e siano in grado di svolgere le loro funzioni in conformità con gli obblighi e gli standard professionali. Articolo 6. Utilità clinica L utilità clinica dei test genetici deve essere un criterio essenziale per decidere se proporre o meno tali test ad una persona o ad un gruppo. Articolo 7. Supervisione individualizzata 1. Un test genetico per scopi sanitari può essere condotto solo sotto supervisione medica personalizzata. 2. Eccezioni alla regola generale di cui al paragrafo 1 possono essere consentite da uno Stato Parte purché siano adottate appropriate misure che tengano in considerazione il modo in cui il test sarà condotto, al fine di dare attuazione alle altre disposizioni del presente Protocollo. Tuttavia, tali eccezioni non possono avere luogo se si tratta di test genetici che presentano implicazioni importanti per la salute delle persone interessate o di membri delle loro famiglie o con importanti implicazioni rispetto alla scelte di procreazione. Capitolo IV. Informazione, counselling genetico e consenso 1. Quando si prevede di condurre un test genetico, la persona interessata riceverà ogni informazione preliminare pertinente, in particolare riguardo allo scopo e alla natura del test, nonché circa le implicazioni dei risultati del test stesso. 2. Per i test genetici predittivi di cui all art. 12 della Convezione su diritti umani e biomedicina, sarà disponibile anche a vantaggio della persona interessata un adeguato counselling genetico. I test a cui si applica tale norma sono: - i test predittivi di una malattia monogenetica; - i test che servono a scoprire una predisposizione genetica o una suscettibilità genetica ad una malattia; - i test che permettono di identificare il soggetto come portatore sano di un genere responsabile di una malattia. La forma e l estensione di questo counselling genetico dovranno essere definiti in funzione delle implicazioni dei risultati del test e del loro particolare significato per la persona interessata o i membri della sua famiglia, comprese le implicazioni eventuali per le scelte in ordine alla procreazione. Il counselling genetico è fornito in forme non direttive.

4 Articolo 9. Consenso 1. Un test genetico può essere effettuato solo se la persona interessata vi ha dato il suo consenso libero e informato. Il consenso ai test di cui all art. 8, paragrafo 2 deve essere documentato per iscritto. 2. La persona interessata può liberamente ritirare il proprio consenso in ogni momento. Capitolo V. Persone incapaci di fornire il proprio consenso. Articolo 10. Protezione delle persone incapaci di consentire Salvo quanto previsto all art. 13 del presente Protocollo, un test genetico su una persona che non ha la capacità di fornire il proprio consenso può essere effettuato solo per un suo diretto beneficio. Quando, in conformità con la legge, un minore non ha la capacità di consentire, un test genetico sulla sua persona sarà rinviato fino a conseguimento di tale capacità, salvo che tale rinvio non sia dannoso per la sua salute o il suo benessere. Articolo 11. Informazione prima dell autorizzazione, counselling genetico e sostegno 1. Quando un test genetico è previsto nei riguardi di una persona non in grado di prestare il proprio consenso, la persona, l autorità o l organo di cui si richiede l autorizzazione deve ricevere un informazione preliminare appropriata, in particolare per quanto riguarda lo scopo e la natura del test, nonché circa le implicazioni dei suoi risultati. Un informazione preliminare appropriata dovrà essere fornita anche alla persona incapace di consentire su cui il test viene condotto, nella misura della sua capacità di comprensione. Una persona qualificata è a disposizione per rispondere a possibili domande da parte della persona, dell autorità o dell organo che deve fornire l autorizzazione e, quando appropriato, della persona rispetto alla quale il test è previsto. 2. Le disposizioni dell art. 8, paragrafo 2, si applicano nel caso di persone incapaci di prestare il proprio consenso nella misura della loro capacità di comprensione. Quando appropriato, sarà reso disponibile per la persona che deve dare l autorizzazione un adeguato sostegno. Articolo 12. Autorizzazione 1. Quando, secondo la legge, una minore non ha la capacità di consentire ad un test genetico, il test può essere effettuato esclusivamente previa autorizzazione fornita dal suo rappresentante o da un autorità o persona o organo istituito a tal fine dalla legge. L opinione del minore è presa in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità. 2. Quando, secondo la legge, un adulto non ha la capacità di consentire ad un test genetico a causa di una disabilità mentale, una malattia o altro motivo simile, il test può essere effettato esclusivamente previa autorizzazione fornita dal suo rappresentante o da un autorità o persona o organo istituito a tal fine dalla legge. I desideri relativi ad un test genetico espressi precedentemente da un adulto al momento in cui godeva della capacità di prestare il proprio consenso saranno tenuti in considerazione.

5 L individuo interessato, nella misura della sua capacito di comprensione, dovrà prendere parte alla procedura di autorizzazione. 3. L autorizzazione ai test di sui all art. 8.2 dovrà essere documentata per iscritto. 4. L autorizzazione di sui ai precedenti paragrafi 1 e 2 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell interesse della persona per cui è emessa. Capitolo VI. Test a beneficio dei membri della la famiglia Articolo 13. Test su persone incapaci di prestare il consenso In via eccezionale e in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell art. 6, della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina e dell art. 10 del presente Protocollo, la legge può consentire che un test genetico sia effettuato su una persona incapace di consentire a vantaggio di membri della sua famiglia, purché siano riunite le seguenti condizioni: a) Il test ha lo scopo di permettere ai membri della famiglia interessati di trarre un beneficio in sede di prevenzione, in sede diagnostica o terapeutica che è stato valutato, in modo indipendente, importante per la loro salute o per permettere una scelta informata in materia di procreazione, b) i benefici attesi non possono essere ottenuti senza l effettuazione del test; c) i rischi e i disagi che l intervento comporta per la persona che si sottomette al test sono minimi; d) il beneficio atteso è stato valutato in modo indipendente come significativamente superiore ai rischi per la vita privata che possono derivare dalla raccolta, utilizzo o comunicazione dei risultati del test; e) l autorizzazione del rappresentante della persone incapace di consentire o di una persona o istanza designata dalla legge è stata data; f) la persona incapace di consentire è stata coinvolta, in ragione delle sue capacità di comprendere e del suo livello di maturità, nella procedura di autorizzazione. Se tale persona oppone un rifiuto, il test non potrà essere effettuato. Articolo 14. Test su materiale ale biologico quando non n è possibile prendere contatto con la persona interessata Quando non è possibile, nonostante i ragionevoli sforzi, contattare la persona per sottoporla ad un test genetico a beneficio dei membri della sua famiglia, ovvero quando il materiale biologico è stato estratto per un altro scopo, la legge può consentire che il test venga effettuato nel rispetto del principio di proporzionalità, qualora il beneficio atteso non possa essere ottenuto diversamente e quando il test non può essere rinviato. Dovrà essere regolato, nel rispetto dell art. 22 della Convenzione su diritti umani e biomedicina, il caso in cui la persona interessata si sia espressamente opposta al test. Articolo 15. Test su persone decedute Un test genetico a vantaggio dei altri membri della famiglia può essere eseguito su campioni biologici - tratti dal corpo di una persona deceduta, o - estratti, mentre la persona era in vita, da una persona ora defunta, solo se sussiste il consenso o l autorizzazione richiesta dalla legge.

6 Capitolo VII. Vita privata e diritto all informazione Articolo 16. Rispetto della vita privata e diritto all informazione 1. Ognuno ha diritto al rispetto per la sua vita privata, in particolare alla protezione dei dati personali tratti da un test genetico. 2. Ogni individuo che si sottopone ad un test genetico ha il diritto di conoscere ogni informazione circa la sua salute ottenuta tramite il test. 3. La volontà di una persona di non essere informata è rispettata. 4. In casi eccezionali, la legge può fissare dei limiti all esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, nell interesse delle persone interessate. Articolo 17. Campioni biologici I campioni biologici di cui all art. 2 saranno utilizzati e conservati esclusivamente in condizioni tali da assicurare la loro sicurezza e la riservatezza delle informazioni che possono essere acquisite dagli stessi. Articolo 18. Informazioni rilevanti per i membri della famiglia Quando i risultati di un test genetico effettuato su una persona possono avere rilievo per la salute di altri membri della famiglia, la persona sottoposta al test ne dovrà essere informata. Capitolo VIII. Programmi di screening genetico per fini sanitari Articolo 19. Programmi di screening genetico per fini sanitari Un programma screening che comprende l uso di test genetici può essere attuato solo se è stato approvato da un istituzione competente. L approvazione può essere data solo previa valutazione indipendente della sua accettabilità etica e quando siano rispettate le seguenti condizioni specifiche: a) il programma è riconosciuto di valenza sanitaria per l intera popolazione interessata o settori della stessa; b) la validità scientifica e l effettività del programma sono state riconosciute; c) sono disponibili, per le persone coinvolte, delle misure preventive o trattamentali appropriate per le malattie o i disturbi a cui si riferisce lo screening; d) sono predisposte misure adeguate per un accesso su base di eguaglianza al programma; e) il programma prevede strumenti per informare adeguatamente la popolazione o il settore di popolazione interessato circa l esistenza, le finalità e gli strumenti di accesso al programma di screening, nonché sul carattere volontario della partecipazione allo stesso.

7 Capitolo IX. Informazione pubblica Articolo 20. Informazione pubblica Le Parti adottano misure adeguate per facilitare l accesso del pubblico ad informazioni generali obiettive sui test genetici, riguardanti la loro natura e le implicazioni potenziali dei loro esiti. Capitolo X. Relazioni tra il presente Protocollo e altre norme e riesame del Protocollo Articolo 21. Relazioni tra il presente Protocollo e la Convenzione Nei rapporti tra gli Stati Parti, le norme di cui agli articoli da 1 a 20 del presente Protocollo saranno considerate aggiuntive agli articoli della Convenzione su diritti umani e biomedicina e tutte le disposizioni del Protocollo saranno applicate in conseguenza. Articolo 22. Protezione più ampia Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata in modo da limitare o comunque condizionare la possibilità per una Parte di attribuire alle persone sottoposte a test genetici a fini sanitari misure di protezione più ampie di quelle stabilite nel presente Protocollo. Articolo 23. Riesame del Protocollo Al fine di monitorarne gli sviluppi scientifici, il presente Protocollo è esaminato dal Comitato di cui all art. 32 della Convenzione a non oltre cinque anni dall entrata in vigore del Protocollo stesso e successivamente ad intervalli definiti dal Comitato stesso. Capitolo XI. Disposizioni finali Articolo 24. Firma e ratifica Il presente protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione. Esso è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Nessuno Stato firmatario può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se non ha prima o contestualmente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d Europa. Articolo 25. Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui cinque Stati, tra cui almeno quattro Membri del Consiglio d Europa, hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dal Protocollo, in conformità delle disposizioni dell articolo Nei confronti di ciascuno degli Stati firmatari che esprimono in epoca successiva il proprio consenso a essere vincolati dal Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese che segue in calendario lo

8 scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data del deposito dei rispettivi atti di ratifica, di accettazione o di approvazione. Articolo 26. Adesione 1. Dopo l entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuno Stato che abbia aderito alla Convenzione può aderire ugualmente al presente Protocollo. 2. L adesione viene effettuata mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d Europa, di un atto di adesione che ha effetto il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data del suo deposito. Articolo 27. Denuncia 1. Ciascuna delle Parti può in ogni momento denunciare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d Europa. 2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue in calendario lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale. Articolo 28. Notifiche Il Segretario generale del Consiglio d Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d Europa, alla Comunità Europea, a ciascuno Stato firmatario, a ciascuno Stato Parte e a ogni altro Stato invitato a aderire al Protocollo: a) ciascuna firma; b) il deposito di ciascun atto di ratifica, di accettazione, di approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo, in base agli articoli 25 e 26; d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 27 novembre 2008, in inglese e in francese, testi da considerare entrambi autentici, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d Europa. Copia certificata conforme sarà trasmessa dal Segretario generale del Consiglio d Europa a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d Europa, agli Stati non membri che hanno preso parte all elaborazione del presente Protocollo e a ciascuno degli Stati invitati a aderire alla Convenzione e alla Comunità Europea.

Convenzione per la protezione dei diritti dell uomo e la dignità dell essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina

Convenzione per la protezione dei diritti dell uomo e la dignità dell essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina Traduzione 1 Convenzione per la protezione dei diritti dell uomo e la dignità dell essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell uomo e la biomedicina)

Dettagli

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Approvata dal Consiglio d Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77 Preambolo Gli Stati

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il

Dettagli

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari 0.414.31 Conclusa a Parigi il 15 dicembre 1956 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio 0.211.221.131 Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento

Dettagli

0.810.22. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

0.810.22. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana Traduzione 1 0.810.22 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana Concluso a Strasburgo il 24 gennaio 2002

Dettagli

TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRADUZIONE NON UFFICIALE TRADUZIONE NON UFFICIALE PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALL ADOZIONE DI UN SIMBOLO DISTINTIVO ADDIZIONALE III PROTOCOLLO Testo preparato dal

Dettagli

0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011) Traduzione 1 Convenzione europea sul computo dei termini 0.221.122.3 Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione depositato

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali Protocollo alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (Ginevra, 5 luglio 1978) Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Disposizioni Finali

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2013 Entrato

Dettagli

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA:

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA: CONSIGLIO D'EUROPA Serie dei trattati europei - n. 164 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA: CONVENZIONE

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5 SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 2.1 INFORMATIVA DA FORNIRE AL PAZIENTE AL FINE DEL CONSENSO... 2 2.2 CONSENSO INFORMATO... 3 3 STRUMENTI

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

LA CERTIFICAZIONE. Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona

LA CERTIFICAZIONE. Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona LA CERTIFICAZIONE Dr.ssa Eletta Cavedoni Responsabile Qualità Cosmolab srl Tortona Qualità Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti (UNI EN ISO 9000/00) Requisito Esigenza

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI COMUNE DI LATERINA Provincia di Arezzo REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2014 INDICE ART. 1 Premesse ART.

Dettagli

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969)

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969) Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969) (L Italia ha aderito alle direttive della convenzione di Londra con la Legge 12 aprile 1973, n. 202 entrata in vigore il

Dettagli

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero 0.414.7 Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ SIF CAPITOLO 08 (ED. 01) MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

MANUALE DELLA QUALITÀ SIF CAPITOLO 08 (ED. 01) MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO INDICE 8.1 Generalità 8.2 Monitoraggi e Misurazione 8.2.1 Soddisfazione del cliente 8.2.2 Verifiche Ispettive Interne 8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei

Dettagli

La responsabilità del prescrittore N. D Autilia

La responsabilità del prescrittore N. D Autilia La responsabilità del prescrittore N. D Autilia Il Codice di Deontologia Medica 2006 Art. 6 Qualità professionale e gestionale Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI Gli Stati Contraenti il presente Protocollo, Incoraggiati dal travolgente

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

Il Patto sui diritti civili e politici

Il Patto sui diritti civili e politici Il Patto sui diritti civili e politici 1 L approvazione dei due Patti del 1966 Ris. 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966: Patto sui diritti civili e politici (vigore 23 marzo 1976) Patto sui diritti economici

Dettagli

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari. Traduzione 1 0.172.030.3 Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea

Dettagli

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari Traduzione 1 Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari 0.211.213.01 Conchiusa all Aia il 2 ottobre 1973 Approvata dall Assemblea federale il 4 marzo 1976 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

STUDI SU MATERIALE GENETICO

STUDI SU MATERIALE GENETICO Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Busonera I.O.V. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. STUDI SU MATERIALE GENETICO Comitato Etico Istituto Oncologico

Dettagli

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti Traduzione 1 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti 0.312.5 Conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983 Approvata dall Assemblea federale il 20 giugno 1991 2 Istrumento

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite.

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite. Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite. (firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974) Gli Stati contraenti, Constatando che l'utilizzazione di satelliti

Dettagli

Ai Signori: Area. Direttori LORO SEDI

Ai Signori: Area. Direttori LORO SEDI ORDINE DI SERVIZIO N 12 DEL 12 DIC 2008 Ai Signori: Segretario Generale/Direttore Generale Vice Segretario Generale Vice Direttori Generali Responsabili di Area Direttori Capo di Gabinetto del Sindaco

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati Traduzione dei testi originali francese e inglese 1 Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati 0.142.38 Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvato dall Assemblea federale il 27 settembre

Dettagli

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI Adottata dal Consiglio d'europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'europa e gli altri Stati, firmatari

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

$UWLFROR$OWULSRVVLELOLGLULWWLD]LRQDELOL

$UWLFROR$OWULSRVVLELOLGLULWWLD]LRQDELOL &219(1=,21( (8523($ 68//(6(5&,=,2 '(, ',5,77, '(, 0,125, $GRWWDWD GDO &RQVLJOLRG(XURSDD6WUDVEXUJRLOJHQQDLRWUDGX]LRQHQRQXIILFLDOH 3UHDPEROR Gli Stati membri del Consiglio d Europa e gli altri Stati, firmatari

Dettagli

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati Traduzione dei testi originali francese e inglese 1 Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati 0.142.38 Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvato dall Assemblea federale il 27 settembre

Dettagli

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA Art. 1 (Composizione) Il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 (approvato dalla Commissione

Dettagli

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,

Dettagli

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale. S T A T U T I I. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Generalità Con il nome dell Associazione Svizzera delle Imprese di Rimozione Amianto e Bonifiche (abbreviato ASIRAB) viene costituita un associazione

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

I modelli normativi. I modelli per l eccellenza. I modelli di gestione per la qualità. ! I modelli normativi. ! I modelli per l eccellenza

I modelli normativi. I modelli per l eccellenza. I modelli di gestione per la qualità. ! I modelli normativi. ! I modelli per l eccellenza 1 I modelli di gestione per la qualità I modelli normativi I modelli per l eccellenza Entrambi i modelli si basano sull applicazione degli otto principi del TQM 2 I modelli normativi I modelli normativi

Dettagli

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in

Dettagli

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE Per ogni bambino Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

International School of Siena. Procedura di ammissione. Le procedure

International School of Siena. Procedura di ammissione. Le procedure International School of Siena Procedura di ammissione L International School of Siena accoglie culture e nazionalità diverse. Offriamo un educazione generale utilizzando l inglese come lingua veicolare,

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) ALLEGATO 1 ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) LE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di accrescere la sicurezza dei trasporti internazionali su strada,

Dettagli

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione ;' ' r t' ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA ROMANIA SULLA COOPERAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI ROMENI NON ACCOMPAGNATI O IN DIFFICOLTA' PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTA DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI Sommario Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto...3 Art. 2 -

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI Requisiti necessari per l inserimento negli elenchi dei soggetti autorizzati a effettuare la prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici dell

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Città di Novi Ligure Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO DEL COMUNE DI MONTEVECCHIA

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO DEL COMUNE DI MONTEVECCHIA Comune di Montevecchia Provincia di Lecco REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO DEL COMUNE DI MONTEVECCHIA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 30/09/2011 ART. 1 - FINALITÀ DEL SERVIZIO Il Comune

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit Rev. 00 del 11.11.08 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO Gestione degli audit interni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro 3. APPLICABILITÀ La presente

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica nell organizzazione dell attività di Alac SpA.

3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica nell organizzazione dell attività di Alac SpA. Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, Corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it www.acquambiente.it SGSL Audit P11 Rev 00 del 16/09/09 1. DISTRIBUZIONE Direzione RSPP 2. SCOPO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Comune di Roè Volciano Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Approvato

Dettagli

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ Introduzione Il sito www.encj.net è il sito internet della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ). È stato stilato uno statuto redazionale al fine di regolare

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI Articolo 1 Registro delle dichiarazioni (Testamenti Biologici) 1. Il Comune

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

DICHIARAZIONE DI HELSINKI (OTTOBRE 2013)

DICHIARAZIONE DI HELSINKI (OTTOBRE 2013) DICHIARAZIONE DI HELSINKI (OTTOBRE 2013) PREMESSE 1. L Associazione Medica Mondiale (WMA) ha elaborato la Dichiarazione di Helsinki come dichiarazione di principi etici per la ricerca medica che coinvolge

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA. Art.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA. Art. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA Art. 1 (Composizione) Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI COMUNE DI GUIGLIA Provincia di Modena REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con Delibera

Dettagli

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito

Dettagli