I diritti dell adolescenza nelle convenzioni internazionali. Avv. Ivana Roagna

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1 I diritti dell adolescenza nelle convenzioni internazionali Avv. Ivana Roagna 1

2 2 Fonti internazionali Convenzione sui diritti dell infanzia e dell adolescenza (CRC) (ONU, 1989) Convenzione europea dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (Consiglio d Europa, 1953)

3 3 Convenzione sui diritti dell infanzia Enuncia per la prima volta i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti a tutti i bambini e bambine Ratificata da 194 Stati parti (Italia 1991) Composta da 54 articoli e tre protocolli opzionali (bambini in guerra, sfruttamento sessuale, procedura per i reclami)

4 4 Principi fondamentali Non discriminazione (art. 2) Superiore interesse (art. 3) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12)

5 5 Meccanismo di controllo Comitato indipendente - 18 esperti Partecipazione a titolo personale Equa ripartizione geografica e rappresentative dei principali ordinamenti giuridici

6 6 Rapporti periodici Ampia diffusione Informazioni sufficienti sullo stato di implementazione Criticità che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella Convenzione;

7 7 Rapporti periodici Provvedimenti adottati Progressi realizzati Informazioni suppletive e complementari Supervisione: Commissione sui diritti umani e Assemblea Generale

8 8 Procedura di reclamo OP3 firmato a novembre in vigore da aprile 2014 Ricorsi individuali, di gruppo e inter-statali Procedura quasi-giudiziale

9 9 Salute riproduttiva art. 3 In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

10 Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. 10

11 Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo. 11

12 12 Salute riproduttiva art. 17 Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.

13 A tal fine, gli Stati parti: incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29; incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali; incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; 13

14 incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario; favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e

15 15 Salute riproduttiva art. 24 Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

16 16 Salute riproduttiva art. 24 a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

17 c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; 17

18 e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; 18

19 f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare. 19

20 20 Commenti generali Commento generale n. 4 (2003) sulla salute e sviluppo degli adolescenti Commento generale n. 13 (2013) sul diritto al più alto standard sanitario possibile

21 21 Garante per l infanzia e l adolescenza Istituito nel 2011 anche su pressione del Comitato ONU per l infanzia (legge n. 112/2011) Organo monocratico e indipendente Agisce a richiesta di parte e d ufficio

22 22 Piano Nazionale per l Infanzia Linee strategiche fondamentali ed impegni del Governo in relazione alle politiche dell infanzia Redatto da Osservatorio nazionale per l infanzia e l adolescenza (1997)

23 23 Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) Principale strumento di tutela dei diritti umani a livello regionale europeo Procedura giudiziale Differenze rispetto al diritto dell UE: nazionalità azionabilità

24 24 Disposizioni rilevanti Art. 3 Proibizione di tortura e altri trattamenti inumani e degranti Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

25 Grazie per l attenzione! 25

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