REGOLAMENTO DELL ATTIVITA ISTITUZIONALE. Consiglio di Amministrazione del Comitato di Indirizzo del

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1 REGOLAMENTO DELL ATTIVITA ISTITUZIONALE Consiglio di Amministrazione del Comitato di Indirizzo del

2 SOMMARIO PREMESSA...3 Art. 1 (Oggetto del Regolamento)... 3 Art. 2 (Definizioni)... 3 ATTIVITA ISTITUZIONALE...5 Art. 3 (Principi generali)... 5 Art. 4 (Settori di Intervento)... 6 Art. 5 (Territorio di intervento)... 6 ATTIVITA DEGLI ORGANI...7 Art. 6 (Comitato di Indirizzo)... 7 Art. 7 (Consiglio di Amministrazione)... 7 Art. 8 (Segretario Generale)... 8 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE...9 Art. 9 (Piano Programmatico Pluriennale (P.P.P.))... 9 Art. 10 (Documento Programmatico Previsionale (D.P.P.) annuale)... 9 DESTINATARI E STRUMENTI DI INTERVENTO...11 Art. 11 (Soggetti destinatari) MODALITA OPERATIVE...12 Art. 12 (Progetti propri della Fondazione) Art. 13 (Progetti di terzi) Art. 14 (Bandi) IL PROCESSO EROGATIVO...15 Art. 15 (Presentazione delle istanze di intervento: tempi e modalità) Art. 16 (Istruttoria) Art. 17 (Modalità e criteri di valutazione e di scelta) Art. 18 (Delibera delle istanze) Art. 19 (Adempimenti successivi alla delibera delle istanze modalità erogative) Art. 20 (Verifica dell attuazione dei progetti) Art. 21 (Bilanci e pubblicità) Art. 22 (Monitoraggio dell attività erogativa) Art. 23 (Entrata in vigore) APPENDICE AL REGOLAMENTO DELL ATTIVITA ISTITUZIONALE...21 SETTORI DI INTERVENTO TERRITORI DI INTERVENTO... 21

3 PREMESSA Art. 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell art. 3, terzo comma dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, di seguito indicata come Fondazione, disciplina l esercizio dell attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza della attività e l efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell Economia e delle Finanze in data 22 aprile Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende: a) per erogazione, qualsiasi finanziamento effettuato dalla Fondazione a favore di soggetti pubblici o privati, nell ambito dei settori di intervento della Fondazione medesima, per la realizzazione di progetti o iniziative ovvero quale sostegno istituzionale alla attività ordinaria degli Enti richiedenti; b) per progetto o iniziativa, qualunque forma di attività, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato; c) per sostegno istituzionale, qualsiasi finanziamento effettuato dalla Fondazione, destinato a sostenere l attività ordinaria piuttosto che la realizzazione di uno specifico progetto o iniziativa, a favore di altri soggetti pubblici o privati (contemplati nelle fattispecie di cui all art. 11 del presente Regolamento) e di organizzazioni che: - date le caratteristiche della propria attività, perseguono finalità coerenti con quelle stabilite dallo Statuto della Fondazione; - stanti le caratteristiche dei servizi erogati, degli utenti serviti e dei settori di azione, risultino incapaci di sostenere la propria attività; - presentano caratteri di eccellenza sia per caratteristiche istituzionali che per qualità dei servizi forniti; d) per soggetti terzi o terzi, i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale; e) per settori rilevanti, i settori ammessi di cui al D.Lgs. 153/1999 art. 1.1 lettera d) in cui la Fondazione opera in via prevalente, ai sensi della normativa vigente (D.M. n. 150/2004) individuati dal comitato di indirizzo ogni 3 anni; f) Per altri settori ammessi, i settori ammessi previsti dal D.Lgs. 153/1999 art. 1.1 lettera c-bis), in cui la Fondazione opera in via subordinata ai sensi della normativa vigente (D. M. n. 150/2004); g) Per territorio si intende il territorio di tradizionale operatività della Fondazione (individuato dall art. 2, comma 3 dello Statuto) al quale vengono destinate le risorse; 3

4 h) Per altro territorio si intende il territorio (di cui all art. 2, comma 4 dello Statuto) individuato al di fuori dei limiti territoriali previsti dal precedente comma, nel quale la Fondazione può operare grazie ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria, attraverso il coordinamento dell ACRI o degli organismi associativi regionali per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione. 2. Ai fini del presente Regolamento si applicano altresì le seguenti definizioni di cui all art. 1 del D.Lgs. n. 153/1999: a) Autorità di Vigilanza : l Autorità prevista dall art. 2 comma 1, lettera i) della Legge di Delega n. 461/1998, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero dell Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall art. 10; b) Impresa strumentale : impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti. 4

5 ATTIVITA ISTITUZIONALE Art. 3 (Principi generali) 1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico delle comunità locali, nell ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Comitato di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative. 2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà. Non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti od indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni. Essa non può altresì erogare contributi a partiti e associazioni politiche e sindacali. 3. Al fine di preservare il patrimonio la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Comitato di Indirizzo. 4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali. 5. Ai sensi dell art. 3 dello Statuto, la Fondazione persegue le proprie finalità: a) operando prevalentemente attraverso l erogazione di contributi a progetti o iniziative di terzi; b) mediante la realizzazione diretta di progetti o iniziative proprie che rientrano nei programmi della Fondazione e nell ambito dei settori istituzionali di intervento, promosse anche in collaborazione con altre istituzioni. 6. La Fondazione può prevedere erogazioni di limitato importo per la realizzazione di interventi di carattere minore, non riferiti a specifici programmi, quale sostegno istituzionale, in ogni caso riconducibile ai settori istituzionali di intervento. 7. L attività istituzionale di erogazione è principalmente rivolta a sostenere progetti ed iniziative di valore sociale, in grado di influire positivamente nei settori di riferimento, tenuto conto dell entità dell intervento, del settore e dell ambito territoriale.

6 Art. 4 (Settori di Intervento) 1. Ai sensi dell art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività prevalentemente nei settori rilevanti, indicati nell Appendice al presente Regolamento e scelti, ogni tre anni, dal Comitato di Indirizzo, tra i settori ammessi di cui al D.Lgs. 153/ La restante parte delle risorse finalizzate a scopi istituzionali viene diretta ad uno o più degli altri settori ammessi di cui al D.Lgs. 153/1999, scelti annualmente dal Comitato di Indirizzo in occasione della predisposizione del Documento Programmatico Previsionale relativo all esercizio successivo ed indicati nell appendice al presente Regolamento. A tali altri settori ammessi vengono destinate: a) singolarmente, risorse in misura non superiore a quanto assegnato a ciascuno dei settori rilevanti ; b) complessivamente, risorse in misura non superiore a quanto assegnato all insieme dei settori rilevanti, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari di riferimento. 3. Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione può concentrare la propria attività transitoriamente e per periodi di tempo definiti, in alcuni settori tra quelli previsti dallo Statuto. Art. 5 (Territorio di intervento) 1. Ai sensi del terzo e del quarto comma dell art. 2 dello Statuto, la Fondazione svolge la propria attività istituzionale nel territorio di tradizionale operatività e precisamente nei comuni di Bra, Sommaria Perno, Santa Vittoria d Alba, Ceresole d Alba, Sanfrè e Baldissero d Alba. 2. La Fondazione può partecipare ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria, attraverso il coordinamento dell ACRI o degli organismi associativi regionali per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione. 6

7 ATTIVITA DEGLI ORGANI Art. 6 (Comitato di Indirizzo) 1. Il Comitato di Indirizzo è l organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Il suo scopo primario è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati. 2. Il Comitato di Indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento. 3. A tale fine l Organo di Indirizzo esercita le attribuzioni previste dall art. 15 dello Statuto e, in particolare, nell esercizio dell attività istituzionale: a) approva il Piano Programmatico Pluriennale individuando l ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Amministrazione; b) approva il Documento Programmatico Previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione; c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l istituzione e l esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell ambito dei settori rilevanti, anche mediante l assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti; d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Art. 7 (Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dallo Statuto. 2. Nell esercizio delle attività istituzionali, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione: a) la trasmissione all Organo di Indirizzo delle informazioni e dei dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale; b) la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale annuale, da sottoporre al Comitato di Indirizzo per l approvazione; c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione. 3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'organo di indirizzo.

8 Art. 8 (Segretario Generale) 1. Il Segretario Generale provvede al coordinamento della predisposizione degli strumenti erogativi e all istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti. 2. Provvede altresì all attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo e contabile, che nel merito delle attività realizzate. 8

9 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Art. 9 (Piano Programmatico Pluriennale (P.P.P.)) 1. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi dell art. 15 comma 1, lettera m) dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il Piano di Programmazione Pluriennale che, di norma, ha durata triennale, nel quale vengono: a) specificate le attività che la Fondazione intende perseguire nell arco temporale stabilito, con riferimento alle necessità del territorio; b) individuati i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse che si prevede possano essere disponibili nell arco temporale considerato; c) definiti, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi. 2. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti. 3. Nel periodo di vigenza, il documento, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere aggiornato e integrato dal Comitato di Indirizzo, con riferimento alle mutate necessità volte al perseguimento dei fini istituzionali, con le stesse modalità previste per la sua approvazione ai sensi del vigente Statuto. Art. 10 (Documento Programmatico Previsionale (D.P.P.) annuale) 1. Ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera n) dello Statuto, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Comitato di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il Documento Programmatico Previsionale relativo all esercizio successivo e lo trasmette entro 15 giorni all Autorità di Vigilanza. 2. Il Documento Programmatico Previsionale, di cui al precedente comma, tiene conto delle linee generali definite dal Piano Programmatico Pluriennale, determina l ammontare complessivo delle risorse da destinare nell esercizio successivo alle attività istituzionali e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento, definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione. 3. Per la definizione nel Documento Programmatico Previsionale delle risorse da destinare all attività di erogazione, si fa prevalentemente riferimento ai fondi per le erogazioni esistenti e alle risorse scaturenti dall andamento della gestione in corso.

10 4. In occasione della predisposizione del Documento Programmatico Previsionale il Comitato di Indirizzo provvede annualmente alla scelta degli altri settori ammessi. 5. La ripartizione delle risorse tra i settori, deliberata con il Documento Programmatico Previsionale, può essere variata con delibera del Comitato di Indirizzo nel corso dell esercizio a seguito di motivata valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione e con riferimento alle diverse esigenze emerse. 10

11 DESTINATARI E STRUMENTI DI INTERVENTO Art. 11 (Soggetti destinatari) 1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che, per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. 2. La Fondazione ammette erogazioni a favore di: a) soggetti diversi dalle persone fisiche i quali, senza finalità di lucro, perseguono scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico e che operano nei settori di intervento istituzionale, il cui scopo sia comunque riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione ed in particolare a quelli a cui è rivolta l erogazione; b) persone fisiche esclusivamente sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca, istituite direttamente dalla Fondazione o in collaborazione con altri soggetti; c) imprese strumentali costituite ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera h) del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153; d) cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e/o integrazioni; e) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell informazione e del tempo libero; f) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n La Fondazione non ammette erogazioni a favore di: a) enti con fini di lucro; b) imprese di qualsiasi natura (con esclusione delle imprese di cui al precedente comma) ovvero a quei soggetti che abbiano come scopo, risultante dallo Statuto, la produzione e l appropriazione di un lucro; c) partiti ed associazioni politiche e sindacali; d) soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione. 4. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma 2 siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l erogazione e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto. 5. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

12 MODALITA OPERATIVE Art. 12 (Progetti propri della Fondazione) 1. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può promuovere e realizzare progetti propri, anche in collaborazione con altre istituzioni. 2. Prima dell avvio di un progetto diretto il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità del progetto stesso per il quale può avvalersi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate. 3. Per l esecuzione dei progetti propri, la Fondazione può collaborare, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione con soggetti esterni che, per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati, sono in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali. Art. 13 (Progetti di terzi) 1. Nella definizione del DPP il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono partecipare ad iniziative e progetti della Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti. 2. Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La richiesta deve indicare: a) l oggetto del progetto o dell'iniziativa; b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell iniziativa; c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall iniziativa; d) le finalità, i contenuti e le azioni dell intervento; e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l ammontare del contributo richiesto; f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite; g) i tempi di realizzazione; h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l impatto dell intervento sul territorio;

13 i) l impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa; j) l impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti; k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del Alle richieste deve essere allegato: a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull assenza dello scopo di lucro; b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale; c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa; d) impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto; e) deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti; f) il fabbisogno finanziario dettagliato e l ammontare del contributo richiesto, ove non trattasi di sostegno istituzionale. Art. 14 (Bandi) 1. La Fondazione può promuovere la realizzazione di Bandi al fine di stimolare il territorio a presentare progetti coerenti con gli individuati obiettivi, sollecitando in tal modo l iniziativa, la creatività e la competizione tra i soggetti potenzialmente interessati. 2. I Bandi proponibili dalla Fondazione devono individuare i seguenti aspetti: a) l oggetto e le iniziative finanziabili; b) gli obiettivi; c) gli Enti ammessi a presentare domanda; d) il budget; e) i criteri di valutazione delle domande e l indicazione dei rispettivi punteggi; f) la documentazione e le informazioni da fornire a supporto della domanda; g) le modalità di presentazione delle domande e delle relative tempistiche; h) gli elementi soggettivi, oggettivi e le tempistiche da rispettare a pena di inammissibilità; i) le regole di rendicontazione del contributo; j) le modalità di monitoraggio e/o valutazione delle iniziative sostenute. 3. La Fondazione provvede a depositare il Bando presso la Sede Sociale della Fondazione ed a renderlo consultabile sul sito internet della medesima, in modo che sia disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 13

14 4. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere nell avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente. 14

15 IL PROCESSO EROGATIVO Art. 15 (Presentazione delle istanze di intervento: tempi e modalità) 1. I soggetti che intendono richiedere contributi devono presentare formale richiesta nei termini e secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, definite in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso ed ottimizzare lo svolgimento del processo di selezione. 2. La consegna delle istanze di intervento deve essere effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, dai soggetti richiedenti, unicamente tramite apposito modulo messo a disposizione degli interessati anche sul sito internet della Fondazione. 3. È ammessa la presentazione delle istanze presso la Segreteria generale della Fondazione, a mezzo posta o posta elettronica purché venga rispettato il termine di consegna prescritto al precedente comma. 4. Le richieste presentate a far data dal 1 ottobre di ogni anno vengono attribuite all anno successivo. 5. La Fondazione rende disponibile, secondo le modalità previste dall art. 16 del presente Regolamento e a chiunque ne faccia richiesta, copia del modulo di cui al secondo comma. Art. 16 (Istruttoria) 1. L istruttoria riguarda l accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento ed eventualmente di quelli richiesti dal Consiglio di Amministrazione per particolari tipologie di erogazioni, nonché la verifica della completezza della documentazione richiesta e presentata. 2. Possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. 3. Nell acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 4. Il Segretario Generale sovrintende alle procedure di istruttoria delle istanze, prima che le stesse siano proposte all Organo deliberante. 5. La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione.

16 6. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare: a) della rispondenza della richiesta ai settori ed al territorio d intervento; b) delle caratteristiche dei soggetti proponenti; c) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti; d) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza; e) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l efficacia dell intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione; f) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità; g) della non sostitutività rispetto all intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto. 7. Nel caso in cui l istanza risulti carente di taluni degli elementi richiesti, il Segretario Generale provvede a richiederne l integrazione entro la prima riunione consiliare utile a far data dal 1 ottobre. Il difetto di contenuto minimo richiesto all atto della presentazione dell istanza o entro i termini fissati per l integrazione della medesima può comprometterne la valutazione con dichiarazione di nullità, salvo diversa determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione. Art. 17 (Modalità e criteri di valutazione e di scelta) 1. Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza. 2. Ogni istanza di intervento sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione, attribuendo priorità ai seguenti elementi: a) sostenibilità e fattibilità della istanza, riguardo alle risorse stanziate nell anno nel settore di riferimento; b) finalità contenute nell istanza; c) sostegno a micro-realtà locali specifiche che contribuiscono alla valorizzazione del tessuto culturale e sociale; d) grado di incidenza del progetto o dell iniziativa o dell intervento di sostegno istituzionale sul territorio di operatività della Fondazione; e) rilevanza della sede di realizzazione del progetto o dell iniziativa, dell attività posta in essere rispetto alla sede dell Ente richiedente; f) coerenza del contenuto della richiesta in relazione ai mezzi utilizzati per attuarla e agli obiettivi perseguiti dall Ente richiedente in termini di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio; g) concreta ipotesi di copertura finanziaria del progetto o dell iniziativa: sostenibilità di almeno il 50% della previsione complessiva di spesa da parte dell Ente richiedente anche con il contributo di terzi finanziatori; 16

17 h) innovatività delle soluzioni da adottare per i bisogni considerati, seguendo anche un principio di rotazione nell assegnazione dei contributivi vari progetti; i) completezza della documentazione presentata; j) caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l attività proposta e di reputazione. Art. 18 (Delibera delle istanze) 1. Le decisioni in ordine alle erogazioni sono competenza del Consiglio di Amministrazione. 2. Le istanze presentate entro il mese di settembre saranno valutate dalla Fondazione entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione. 3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione valutare, anche in corso d anno, eventuali richieste che presentino carattere d urgenza motivata e giustificabile. 4. Di ogni decisione assunta viene redatto apposito verbale, contenente almeno l indicazione del beneficiario, la finalità dell intervento, l importo deliberato ed in sintesi le motivazioni circa l accoglimento o meno dell istanza. 5. La Fondazione ispira la sua azione a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di interventi annuali o pluriennali. È facoltà infatti del Consiglio di Amministrazione accogliere l istanza deliberando un importo frazionabile anche su più esercizi. 6. L elargizione pluriennale viene accordata per tranches contributive annuali, specificatamente individuate all atto della prima delibera e confermate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. La conferma delle tranches successive alla prima è subordinata alla presentazione da parte dell Ente richiedente di una relazione che attesti i risultati conseguiti nel periodo dal progetto o dall iniziativa e che illustri i programmi per il periodo successivo. Tale conferma viene deliberata ad inizio di ciascun esercizio, nella prima riunione utile, dal Consiglio di Amministrazione, e successivamente formalizzata all Ente beneficiario. 7. Nell ambito dell attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli Organi e/o il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso degli stessi, da un lato ed i soggetti richiedenti il contributo, dall altro; a tal fine hanno rilevanza eventuali incarichi ricoperti nei relativi Organi o qualsiasi forma di collaborazione continuativa intrattenuta con i medesimi. Le situazioni di conflitto di interessi devono esser dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative discussioni e deliberazioni, a meno di incarichi ricoperti su designazione e per conto della stessa Fondazione. 17

18 Art. 19 (Adempimenti successivi alla delibera delle istanze modalità erogative) 1. Il Segretario Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza. 2. Le determinazioni, positive o negative, riferite alle richieste di erogazione presentate sono comunicate con lettera del Presidente o del Segretario Generale di norma entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione e trasmesse a mezzo posta ordinaria o elettronica. 3. La comunicazione sulla deliberazione positiva riguardante l erogazione contiene le indicazioni sulle modalità con cui sarà erogato il contributo, nonché la specificazione degli obblighi di rendicontazione sull utilizzo dei fondi ricevuti, al fine di favorirne le necessarie verifiche. 4. L erogazione delle risorse deliberate è effettuata, per tutti gli interventi, sulla base di idonea documentazione comprovante le spese effettuate e la effettiva destinazione alle finalità del progetto o della iniziativa, opportunamente relazionate. 5. Per le erogazioni di importo pari o superiore a ,00 (diecimila/00) euro i soggetti destinatari degli interventi sono tenuti a comunicare alla Fondazione anche lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività avviate ovvero la effettiva conclusione del progetto o dell iniziativa, relazionando in merito all effetto prodotto dall erogazione. 6. In caso di erogazione del contributo in tranches successive, ai fini delle modalità di controllo dei giustificativi, si considera l importo singolo deliberato e non l importo complessivamente destinato a sostegno del progetto o dell iniziativa o quale sostegno istituzionale. 7. Il soggetto beneficiario decade dal diritto di ritiro del contributo concesso qualora: a) non provveda agli adempimenti previsti per il ritiro della somma entro i 36 mesi dalla delibera di accoglimento per cause imputabili al beneficiario; nel caso di progetti pluriennali il riferimento temporale di 36 mesi è attribuito ad ogni singola tranche contributiva; b) non venga presentata la documentazione prescritta; c) sia stato modificato sostanzialmente il progetto ammesso al finanziamento, senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione; d) per il venir meno dell iniziativa. 8. La Fondazione può revocare l assegnazione delle risorse qualora: a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno; 18

19 b) sia accertato, l utilizzo non conforme dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate; c) sia accertato che il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare; d) sia intervenuta, con sentenza definitiva, condanna penale riguardante la commissione di uno o più reati dolosi connessi all iniziativa finanziata o commessi dal legale rappresentante dell ente beneficiario. 9. Il mancato rispetto o la non attuazione del progetto per cause imputabili al soggetto che ha beneficiato dell erogazione, costituisce motivo di esclusione per il quinquennio erogativo successivo, previa apposita deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione. Art. 20 (Verifica dell attuazione dei progetti) 1. La Fondazione, per il tramite della struttura operativa, verifica: a) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto o dell iniziativa; b) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto; c) lo stato avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo superiore a [diecimila] euro, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative. 2. Il Consiglio di Amministrazione, per i progetti di maggiore entità, può affidare ad uno o più dei propri componenti l incarico di verificare, eventualmente con l ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi. A tal fine gli incaricati hanno la facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l erogazione nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene realizzato, previo accordo con il soggetto medesimo. A conclusione del progetto e, comunque in ogni momento in cui lo ritengano necessario, gli incaricati della Fondazione presentano una relazione sulla sua attuazione al Consiglio di Amministrazione. 3. In presenza di progetti o iniziative, per i quali si richieda una particolare specializzazione non reperibile all interno delle strutture della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può designare esperti esterni, dotati di comprovata professionalità, con funzioni consultive per la valutazione del progetto o dell iniziativa e della sua attuazione. Art. 21 (Bilanci e pubblicità) 1. Il Bilancio consuntivo della Fondazione riporta, nella relazione sulla gestione, un resoconto circa le finalità, le modalità operative e le delibere effettuate nell ambito di ciascun settore istituzionale di intervento. 19

20 2. Lo Statuto, il Bilancio, il presente Regolamento, il Piano Programmatico Pluriennale, il Documento Programmatico Previsionale annuale ed eventuali altri documenti a valenza istituzionale sono resi pubblici attraverso: a) consultazione presso la Segreteria della Fondazione; b) pubblicazioni a stampa realizzate a cura della Fondazione ed inviate su richiesta dei soggetti interessati; c) sito internet della Fondazione. 3. La Fondazione avrà cura di predisporre adeguate azioni informative al fine di favorire la conoscenza dei requisiti, delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di intervento. Art. 22 (Monitoraggio dell attività erogativa) 1. Il Consiglio di Amministrazione monitora periodicamente l attività erogativa rispetto alle linee di programmazione annuale e alle risorse disponibili e fornisce al Comitato di Indirizzo, almeno una volta all anno, un informativa in merito. Art. 23 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio Relativamente alle richieste presentate in data anteriore e per le quali era già iniziata l istruttoria da parte della Fondazione, si adattano i criteri e le procedure in essere sino a tale data. 20

21 APPENDICE AL REGOLAMENTO DELL ATTIVITA ISTITUZIONALE Approvato dal Comitato di Indirizzo in data SETTORI DI INTERVENTO Con riferimento all art. 4 del Regolamento dell attività istituzionale e della normativa vigente e in relazione all elaborazione dei piani pluriennali ed annuali di attività i settori rilevanti e gli altri settori ammessi di intervento sono i seguenti: SETTORI RILEVANTI Scelti dal Comitato di Indirizzo, ogni tre anni in occasione della predisposizione del Piano Programmatico Pluriennale (delibera del ) Arte, attività e beni culturali Educazione, istruzione e formazione, incluso l acquisto di prodotti editoriali per la scuola Sviluppo locale ed edilizia popolare locale Volontariato, filantropia e beneficenza ALTRI SETTORI AMMESSI Scelti dal Comitato di Indirizzo, ogni anno, in occasione della predisposizione del Documento Programmatico Previsionale (delibera del ) Attività sportiva Crescita e formazione giovanile Protezione civile Ricerca scientifica e tecnologica - Sanità pubblica, medicina preventiva e riabilitativa TERRITORI DI INTERVENTO Con riferimento all art. 5 del Regolamento dell attività istituzionale ed in relazione all elaborazione dei piani pluriennali ed annuali di attività gli ambiti territoriali di intervento sono i seguenti: Territorio prevalente Si identifica statutariamente con il territorio di tradizionale operatività e precisamente nei seguenti Comuni: Bra Baldissero d Alba Ceresole d Alba Sanfrè Santa Vittoria d Alba Sommariva Perno Altro territorio La Fondazione può partecipare ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria, attraverso il coordinamento dell ACRI o degli organismi associativi regionali per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione.

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