REGOLAMENTO. del Comitato Pari Opportunità -(CPO)- dell Università Roma Tre

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1 REGOLAMENTO del Comitato Pari Opportunità -(CPO)- dell Università Roma Tre Articolo 1 Finalità 1.I1 Comitato Pari Opportunità dell Università degli Studi Roma Tre (in seguito denominato Comitato) promuove e garantisce le pari opportunità nell ambito dell Ateneo, adoperandosi in particolare per la valorizzazione del lavoro delle donne (docenti, personale TAB, studentesse), secondo quanto previsto dalle direttive europee e dalla direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo Il Comitato individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nella carriera degli studenti, nell orientamento e nella formazione professionale del personale docente e tecnico-amministrativo-bibliotecario, nell accesso al lavoro, nella retribuzione e nella progressione di carriera, come previsto dalla legge 125/91, e si fa promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione. 3. Inoltre il Comitato: a) formula piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici e delle studentesse e misure atte a consentire l effettiva parità tra i sessi; b) produce raccomandazioni su argomenti d interesse; c) formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti l accesso, la carriera, le figure professionali e ogni altra materia che abbia riflessi sulle condizioni di pari opportunità nell Ateneo; d) promuove iniziative volte a prevenire comportamenti lesivi e offensivi delle libertà personali anche in attuazione alle risoluzioni e direttive dell Unione Europea, nonché a convenzioni internazionali; e) interviene su fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta, indiretta, molestie sessuali e mobbing; formula raccomandazioni e codici di condotta per la prevenzione degli stessi; provvede agli adempimenti relativi alla nomina del Consigliere/della Consigliera di fiducia, secondo le modalità previste dal Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali adottato dall Ateneo; 1

2 f) vigila affinché vengano garantiti, anche mediante una opportuna organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l equilibrio tra responsabilità familiari e professionali; g) promuove indagini conoscitive, ricerche e analisi sulla distribuzione e ruoli degli uomini e delle donne nell Ateneo, necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità ; h) riferisce entro il 31 ottobre di ogni anno, in una conferenza pubblica in orario di servizio, sulla situazione delle pari opportunità all interno dell Ateneo e sull attività del Comitato; i) predispone periodicamente pubblicazioni o materiale divulgativo sull attività del Comitato; l) promuove la cultura delle pari opportunità, attraverso iniziative che coinvolgano il personale e la popolazione studentesca, anche in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali; m) organizza corsi di formazione per le/i dipendenti, corsi di studio di genere, progetti europei o internazionali, servizi ed ogni altra attività relativa agli scopi del Comitato. Articolo 2- Composizione 1. I1 Comitato è costituito dalla delegata del Rettore per le Pari Opportunità e da 10 componenti così ripartiti: n 4 Rappresentanti del Personale Docente n 4 Rappresentanti del Personale TAB n 2 Rappresentanti degli Studenti 2. Tutte le rappresentanze, del personale docente, del personale TAB e degli studenti, sono elettive. 3. Le elezioni vengono indette dal Rettore. L elettorato attivo e passivo, distinto per categoria, spetta a tutto il personale in servizio (docente e TAB) e a tutti gli studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 4. Con proprio decreto, il Rettore nomina i componenti del Comitato tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti relativamente alle rispettive rappresentanze. Dovrà comunque essere garantita una presenza femminile pari almeno alla metà del numero dei componenti per ciascuna categoria. 5. I componenti del Comitato restano in carica quattro anni e, per l ordinaria amministrazione, per un massimo di tre mesi, fino alla nomina di un nuovo Comitato. 2

3 Articolo 3- Funzionamento 1.La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta dalla delegata del Rettore per le Pari Opportunità. In tale seduta il Comitato procede all elezione di una Presidente. 2. Alla Presidente spetta il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del Comitato. 3. Il Comitato è convocato dalla Presidente di norma una volta al mese. L avviso della convocazione ordinaria contiene l ordine del giorno ed è effettuato per iscritto. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. I verbali sono pubblici. 4. Su proposta della Presidente, il Comitato nomina un/una segretario/segretaria, che coordina l Ufficio di Segreteria e cura l acquisizione di tutta la documentazione (leggi, disposizioni, circolari, verbali, ecc.) necessaria all attività del Comitato. Cura inoltre tutte le pratiche inerenti l attività di gestione del Comitato. 5. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno 6 componenti del Comitato. Le delibere sono assunte con la maggioranza dei componenti. 6. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Rettore che ne dà comunicazione, agli organi di governo dell Ateneo. 7. Il Comitato può proporre agli organi di governo dell Ateneo azioni e interventi che rispondano alle finalità di cui all art.1 del presente Regolamento. Articolo 4 - Risorse 1. Il Consiglio di Amministrazione garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato con un budget da definirsi annualmente. Il Comitato sottopone all approvazione del Consiglio di Amministrazione i progetti delle proprie attività corredati dagli appositi piani di finanziamento. 2. Al Comitato devono essere garantiti una sede, le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento. La sede è destinata alle attività istituzionali e all ascolto dei/delle dipendenti e degli/delle studenti/studentesse dell Università. A questo scopo essa è aperta nel normale orario di servizio. 3

4 3. Per particolari progetti di lavoro, piani di intervento o di azioni positive, conferenze, ricerche, borse di studio, indagini, od altre attività, il Comitato può chiedere agli organi centrali di governo e alle strutture dell università, nonché all esterno dell Ateneo specifici finanziamenti. Articolo 5 - Diritto di informazione 1. Il Comitato deve essere preventivamente informato sugli argomenti all ordine del giorno degli organi di governo e sulle materie oggetto di negoziazione decentrata. 2. I1 Comitato ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed ai documenti amministrativi necessari all espletamento delle proprie attività, anche in conformità a quanto previsto dall art.9 della legge 125/ Il Comitato, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed in relazione alla necessità di verificare eventuali situazioni di discriminazione, ha altresì diritto di accesso a dati nominativi. Articolo 6 Approvazione e modifiche del Regolamento 1. Il presente Regolamento è approvato dagli Organi di Governo secondo la procedura prevista dall art.31, c.4 dello Statuto di Ateneo ed emanato dal Rettore. 2. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato. Il regolamento modificato è emanato secondo la procedura prevista dal precedente comma. 4

5 Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali dell Università Roma Tre Articolo 1 Definizione 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. Articolo 2 Princìpi 1. Il codice è ispirato ai seguenti princìpi: a) ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata è inammissibile; b) le lavoratrici e i lavoratori, le studentesse e gli studenti hanno diritto di essere trattati con dignità e di essere tutelati nella propria libertà personale; c) le lavoratrici e i lavoratori, le studentesse e gli studenti hanno diritto di denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro o di studio derivanti da atti o comportamenti molesti; d) nei confronti degli autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari previste dal vigente ordinamento. Qualora i suddetti comportamenti siano messi in atto da personale dirigente, se ne terrà conto in sede di valutazione, con le conseguenze previste dal CCNL in vigore. Articolo 3 Consigliere/Consigliera di fiducia 1. E istituita la figura del Consigliere/della Consigliera di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, denominato/a d'ora in poi Consigliere, e viene garantito l'impegno dell Ateneo a sostenere ogni persona, componente del personale o studente/studentessa, che si avvalga dell'intervento del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni. 2. Il Consigliere è delegato dall Ateneo a fornire consulenza e assistenza alla persona oggetto di molestie sessuali e a contribuire alla soluzione del caso. 5

6 3. Il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliere sono definiti dal Comitato Pari Opportunità dell Ateneo sulla base della disciplina vigente. Il Consigliere dovrà comunque essere persona di comprovate competenza e esperienza. Articolo 4 Procedure da adottare in caso di molestie sessuali 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro o di studio, la persona oggetto di molestie sessuali potrà rivolgersi al Consigliere designato per avviare una procedura informale. 2. L'intervento del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. Articolo 5 Procedura informale di intervento del Consigliere 1. Il Consigliere, ove la persona oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro o di studio, facendo presente all autore delle molestie che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento delle attività che si svolgono nell Ateneo. 2. L'intervento del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Articolo 6 Denuncia formale 1. Ove la persona oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento diretto del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, se lo ritiene con l assitenza del Consigliere, al Rettore, fermo restando l obbligo di trasmettere gli atti alla competente autorità giudiziaria in presenza di reato (ex artt Codice penale e art.331 Codice procedura penale). 2. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 3.Nel rispetto dei princìpi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora si apra un procedimento disciplinare, il Rettore potrà adottare, ove lo ritenga opportuno, sentito il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro e di studio in cui sia rispettata l'inviolabilità della persona. 4. Sempre nel rispetto dei princìpi che informano la legge n. 125 del 1991 qualora si apra un procedimento disciplinare, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di studio, o di essere trasferito altrove, senza che ciò comporti per lui/lei disagio. 6

7 5. Nel rispetto dei princìpi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora si apra un procedimento disciplinare, il Rettore potrà adottare, su richiesta di uno o di entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non crei disagio. Articolo 7 Attività di sensibilizzazione 1. L Ateneo si impegna, tramite il Comitato Pari Opportunità, a diffondere la conoscenza del presente Codice di condotta e a predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. 2. Nei programmi di formazione del personale, l Ateneo si impegna a includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. Particolare attenzione sarà posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. L Ateneo si impegna altresì a promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente agli organi di governo dell Ateneo, ai soggetti titolari della negoziazione in sede decentrata e alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 7

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