Detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e per le ristrutturazioni
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1 2015 Agenzia Regionale per l Edilizia Sostenibile Detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e per le ristrutturazioni Domenica 29 marzo 2015 relatore avv. Fabrizio Luches
2 LA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO L agevolazione fiscale, detta anche ecobonus, consiste in detrazioni dall Irpef (per le persone fisiche) o dall Ires (per le società) ed è riconosciuta quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, quali ad esempio: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell edificio (coibentazioni / pavimenti / finestre comprensive di infissi / schermature solari); l installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
3 ALIQUOTE E SCADENZE dopo la Legge di stabilità % delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013; 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; 36% delle spese sostenute dal 1 gennaio dal 1 gennaio 2016 (sia per gli interventi sulle singole unità immobiliare, sia per i condomini) l agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR).
4 Anche dopo la legge 190/2014 restano confermate tutte le linee di indirizzo applicativo Circolari dell Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E; 19 febbraio 2008, n. 12/E; 4 aprile 2008, n. 34/E; 23 aprile 2010, n. 21/E; 1 luglio 2010, n. 39/E; 18 settembre 2013, n. 29/E; 21 maggio 2014, n. 11/E; 30 dicembre 2014, n. 31/E. Risoluzioni dell Agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E; 11 settembre 2007, n. 244/E; 12 dicembre 2007, n. 365/E; 7 luglio 2008, n. 283/E; 11 luglio 2008, n. 295/E; 14 luglio 2008, n. 299/E; 15 luglio 2008, n. 303/E; 1 agosto 2008, n. 335/E; 1 agosto 2008, n. 340/E; 1 dicembre 2008, n. 458/E; 9 dicembre 2008, n. 475/E; 12 agosto 2009, n. 215/E; 26 gennaio 2010, n. 3/E; 27 maggio 2010, n. 44/E; 7 febbraio 2011, n. 12/E
5 LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
6 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI Per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell intero fabbricato (e non della singola unità immobiliare interessata che lo compone). realizzano la maggior efficienza energetica possibile
7 INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI Le opere che interessano le strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), quelle orizzontali (coperture, pavimenti) e finestre comprensive di infissi (comprensivi di scuri e persiane e cassonetti incorporati al telaio) o portoni d ingresso, che delimitano il volume riscaldato verso l esterno (o verso vani interni non riscaldati). devono rispettare i requisiti di trasmittanza U (cioè dispersione del calore espressa in W/m 2 K) definiti dal Dm 11 marzo 2008 (modificato dal Dm 6 gennaio 2010).
8 INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Realizzati su edifici esistenti e finalizzati alla produzione di acqua calda sanitaria non solo per usi domestici o produttivi, ma anche per le destinazioni commerciali, ricreative, socio assistenziali e scolastiche. Ai pannelli sono assimilati i sistemi termodinamici a concentrazione solare. devono possedere termini minimi di garanzia (5 anni per pannelli e bollitori; 2 anni per accessori e componenti) e risultare conformi alle norme UNI EN o con certificazione UE o Svizzera.
9 SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Realizzati attraverso la sostituzione integrale o parziale degli impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Non è agevolabile l installazione del nuovo impianto (ancorchè delle tipologie ammesse) in edifici sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale.
10 SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI Fattispecie introdotta con il dl 201/2011, a decorrere dal 2012, che prevede l installazione di scaldacqua di nuova generazione a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Intervento inizialmente escluso dalla proroga delle agevolazioni con il dl 63/2013 e reintrodotto in sede di conversione (l. 90/2013) con effetto dal 6 giugno 2013 (e non dal 4 agosto 2013).
11 SCHERMATURE SOLARI E TENDE Fattispecie introdotta con il l 190/2014, per l acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 (dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate o meno, chiusure oscuranti e, ora, anche tende esterne) sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di euro (e svicolate dalla sostituzione degli infissi).
12 GENERATORI A BIOMASSA COMBUSTIBILE Fattispecie introdotta con il l 190/2014, per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (cioè da materiali vegetali prodotti da coltivazioni e trasformazioni agricole o lavorazioni industriali: legna, cippato, pellet). sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di euro (e svicolate dagli interventi sull involucro edilizio).
13 LIMITI DIVIETI CRITERI
14 Tipologia di intervento ecobonus (eseguiti su singole unità immobiliari o relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio) Detrazione massima per intervento Spesa minima per beneficiare della massima detrazione Aliquota della detrazione 55% 65% 36% Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti , ,15 Interventi sugli involucri degli edifici , ,69 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, scaldacqua a pompa di calore per acqua calda sanitaria Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili , , , , , , , , , ,84 fino al 5 giugno 2013 dal 6 giugno 2013 al 31 dicembr e al 31 dal 1 gennaio % dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre % dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
15 I DIVIETI ASSOLUTI La detrazione d imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis TUIR). Le spese effettuate per interventi di nuova costruzione o ampliamento non sono agevolabili: in caso di ristrutturazione con ampliamento, sono ammesse solo le spese riferibili alla parte esistente (ma è esclusa la riqualificazione energetica globale dell edificio che riguarda l intero immobile).
16 I CRITERI PER LE SPESE L Agenzia delle Entrate ritiene che l utilizzo dell espressione spese sostenute, senza altre condizioni volte a circoscrivere l applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che -ai fini dell imputazione delle stesse- occorre fare riferimento ai seguenti criteri: «cassa» «competenza»
17 Il principio di «cassa» Alle persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali) si applica il criterio di cassa e, quindi, alla data dell effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013, con pagamenti a maggio 2013, luglio, settembre 2014 e marzo 2015, comporta l applicazione dell aliquota del 55% per il pagamento di maggio 2013 e dell aliquota del 65% per i restanti pagamenti, ovvero del 36% per il saldo nel 2016)
18 Il principio di «competenza» per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza si applica invece il principio di competenza, che fa riferimento alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Le spese ammissibili sono solo quelle riferite agli immobili cd. strumentali (utilizzati per l attività imprenditoriale), mentre devono ritenersi esclusi gli immobili merce.
19 CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI Diversamente dalle misure agevolative in materia di ristrutturazioni (art. 16-bis Tuir), l ecobonus prevede una platea di beneficiari più ampia: -Persone Fisiche (ovviamente inclusi gli esercenti arti e professioni, ecc.); -Persone Giuridiche che producono redditi in forma associata (siano esse ditte individuali, società di persone o di capitali); -Enti e Associazioni (pubblici e privati) che non svolgono attività commerciale.
20 I TITOLI NECESSARI L agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili interessati dagli interventi, ma a tutti i titolari di diritti di godimento reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie) o personali (locatari, comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali per gli immobili non rientranti fra i beni merce). Sono ammessi a beneficio anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), eccetto per le spese effettuate su immobili strumentali all attività d impresa, arte o professione.
21 IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL IMMOBILE -per atto tra vivi del diritto reale sull immobile -sia a titolo gratuito che oneroso-, durante il periodo di godimento dell agevolazione (10 anni), le quote residue di detrazione: sono fruite dal nuovo titolare; ma possono rimanere a beneficio del venditore con espressa clausola del contratto. -per locazione o comodato, invece, al termine del rapporto, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o comodatario che ha sostenuto le spese. -per decesso del beneficiario, l agevolazione si trasmette -per intero- all erede che conservi la detenzione del bene.
22 GLI ADEMPIMENTI GENERALI RICHIESTI -ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (obbligo previsto dal 2011); -inviare una comunicazione all Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre il periodo d imposta; -pagare le spese con bonifici cd. parlanti (ma solo per i contribuenti non titolari di impresa); -applicare sui bonifici una ritenuta d acconto del 8% dal 1 gennaio 2015 (obbligo per Banche e Poste su pagamenti effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d impresa, prima era al 4%);
23 E QUELLI ABROGATI -eliminazione di qualsiasi comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate; -esonero dall obbligo di presentazione dell attestato di prestazione (o qualificazione) energetica per determinati interventi; -eliminazione dell obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori.
24 GLI ADEMPIMENTI SPECIFICI Diversamente dalle misure incentivanti per il recupero edilizio (art. 16-bis Tuir), l ecobonus richiede che l'immobile oggetto di intervento dimostri: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; o comunque il miglioramento termico dell edificio; ovvero l installazione di pannelli solari o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (e per il 2015 acquisto e posa di schermature solari e generatori a biomassa).
25 1) l asseverazione, che consente di dimostrare che l intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori ovvero -in alcuni casi- da una certificazione dei produttori, come ad esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kw); 2) l attestato di prestazione energetica (APE), che comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio ed è prodotta dopo l esecuzione degli interventi; 3) la scheda informativa redatta secondo lo schema riportato nell allegato E del Dm 19 febbraio 2007 decreto edifici o allegato F (se l intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l installazione di pannelli solari).
26 Per il beneficio fiscale non è sufficiente la conservazione della documentazione tecnica prevista, in quanto il soggetto interessato deve trasmettere all Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori: -una copia dell APE; -la scheda informativa (allegato E o F). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito ma è sempre possibile inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, in tutti i casi in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall Enea
27 Ulteriore comunicazione era prevista all Agenzia delle Entrate (sempre in via telematica anche mediante intermediari abilitati secondo il provvedimento del Direttore dell Agenzia del 6 maggio 2009) per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d imposta, da inviarsi entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. L art. 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) ha soppresso tale obbligo
28 La documentazione di spesa da conservare per l accesso alla detrazione consiste nelle: -fatture relative alle spese sostenute; -ricevute del bonifico bancario o postale (ove l interveniente sia persona fisica); -ricevuta dell invio effettuato all ENEA
29 QUANDO L APE È OBBLIGATORIA PER LA DETRAZIONE
30 La normativa di settore impone l'obbligo di dotarsi di APE (già certificazione o qualificazione energetica) al termine dei lavori solo per gli immobili sottoposti a ristrutturazioni importanti e quindi risulta necessario l intervento del certificatore per le seguenti opere: -riqualificazione energetica globale dell'immobile (tutti gli interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti dal normativa); -coibentazione dell'involucro edilizio (cioè il cappotto, inteso come coibentazione verticale ovvero l'isolamento di tetti e solai se isolamento orizzontale).
31 QUANDO L APE NON È OBBLIGATORIA PER LA DETRAZIONE: per gli interventi sull involucro di edifici esistenti limitatamente alla sostituzione di finestre, comprensive di infissi (per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008); per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria (per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008); per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (realizzati a partire dal 15 agosto 2009).
32 Per questi interventi risulta infatti sufficiente inviare all'enea la modulistica semplicifata (compilabile on-line sul sito oltre -ovviamente- redigere e conservare l asseverazione tecnica che, in alcuni casi può essere sostituita da una certificazione del produttore. QUANDO È POSSIBILE SOSTITUIRE L ASSEVERAZIONE DEL TECNICO?
33 Relativamente agli interventi sull involucro, l asseverazione dovrà riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento. NEL CASO DI MERA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA: -una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; -una dichiarazione resa dal d.l.; -esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di consumo energetico degli edifici e impianti.
34 NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA: -una dichiarazione resa dal d.l.; -esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di consumo energetico degli edifici e impianti; -in caso di autocostruzione può essere prodotto l attestato di partecipazione al corso di formazione specifico.
35 Più complesso appare il contenuto dell asseverazione in sede di interventi relativi alla climatizzazione invernale, che dovrà specificare la tipologia di generatori di calore, la presenza (ove tecnicamente compatibili) di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti (ad esclusione degli impianti operanti con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C). NEL CASO DI IMPIANTI CON POTENZA NOMINALE DEL FOCOLARE O DI POTENZA ELETTRICA NOMINALE NON SUPERIORE A 100 kw, PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA: -una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
36 IL REGIME IVA Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare (ridotta al 10%): -per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione, realizzati su immobili residenziali; -per le cessioni di beni l aliquota solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell ambito del contratto di appalto.
37 LA DETRAZIONE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ART. 16-BIS TUIR
38 L ELENCO DEGLI INTERVENTI AGEVOLABILI -manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lettere b), c) e d) dell'art. 3 DPR 380/2001, se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale anche di manutenzione ordinaria ex lett. a); -ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti negli interventi edili tradizionali, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; -realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
39 -eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (l. 104/1992); -adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; -realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
40 -realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; cfr. risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013);
41 -adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
42 LE NUOVE ALIQUOTE DOPO LA LEGGE 190/2014 PER LE MISURE ANTISISMICHE Tipologia di intervento Requisiti Detrazione Riparazione locale: interventi puntuali di riduzione del rischio, come i leganti tra pareti o tra pareti e soffitti (Cap delle Ntc 2008) Miglioramento sismico: interventi complessivi sulle strutture degli edifici (Cap delle Ntc 2008) Adeguamento sismico: radicale ristrutturazione che porti l immobili al livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni (Cap delle Ntc 2008). Esclusi ampliamento e sopraelevazione. Avvio del procedimento Procedure avviate prima del 4 agosto 2013 Procedure avviate dopo il 4 agosto 2013 Destinazion e d uso Zona sismica Opcm 3274/2003 Per tutte le destinazioni e tutte le zone di rischio sismico Dal al % Abitazione % principale % Residenza diversa da % prima casa Attività % produttiva % Edifici con altre % destinazioni d uso Dall 1/1/ %
43 LE ALTRE SPESE AGEVOLABILI: -per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; -per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; -per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/ ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); -per l acquisto dei materiali; -per il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
44 -le spese per l effettuazione di perizie e sopralluoghi; -l imposta sul valore aggiunto, l imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; -gli oneri di urbanizzazione; -gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (cfr. decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
45 I BENEFICIARI Possono usufruire della detrazione i contribuenti che sostengono le spese, in particolare: - proprietari e nudi proprietari; - usufruttuari, titolari di diritto d uso o di abitazione; - comodatari o locatari; - soci di cooperative; -imprenditori individuali (per immobili non strumentali e non considerati merce, diversamente dall ecobonus che è applicabile anche agli immobili strumentali);
46 I BENEFICIARI -soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, s.n.c., s.a.s., imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali; - coniuge e parenti entro il 3 grado o affini al 2 grado conviventi; - acquirenti in caso di preliminare di compravendita se sono immessi in possesso, sostengono le spese degli interventi e il compromesso è stato registrato; Sono esclusi i titolari di reddito d impresa IRES
47 GLI ADEMPIMENTI BONIFICO CON INDICATI: -causale del versamento (art.16-bis Dpr 917/1986) - codice fiscale del soggetto che paga (per opere cond. il CF del condominio e dell amministratore) - codice fiscale o partita iva beneficiario del pagamento. Non è obbligatorio il bonifico per: oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo
48 GLI ADEMPIMENTI DOCUMENTI DA CONSERVARE: -fatture e bonifici (ovvero altra documentazione di spesa e relativi pagamenti) -titolo di possesso -autorizzazioni all intervento (ovvero dichiarazione sostitutiva con data di inizio dei lavori e attestazione della tipologia di intervento) -notifica preliminare all A.S. (se necessaria)
49 DOCUMENTI DA CONSERVARE: -ricevute di pagamento ICI-IMU (se dovuta) -delibera assembleare approvazione esecuzione dei lavori (per parti comuni di edifici residenziali) o certificazione dell amministratore di condominio e tabella millesimale di ripartizione delle spese -dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori (se necessaria)
50 Agenzia Regionale per l Edilizia Sostenibile GRAZIE PER L ATTENZIONE avv. Fabrizio Luches
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