A) DENUNCIA DEGLI APIARI E DEGLI ALVEARI: Banca dati provinciale

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1 ALLEGATO A. Direttive per l'attuazione da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari delle funzioni demandate dal legislatore provinciale in materia di denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività, piani di profilassi e vigilanza delle malattie che colpiscono le famiglie di api, notifica della movimentazione per nomadismo e rilascio dei certificati sanitari per nomadismo o per compravendita e controllo ufficiale sulla produzione primaria e relativi prodotti. A) DENUNCIA DEGLI APIARI E DEGLI ALVEARI: Banca dati provinciale PRINCIPI ATTUATIVI 1) dare ufficialità alle informazioni connesse con il possesso e le movimentazioni delle famiglie di api; 2) responsabilizzare l attività dell apicoltore, delle Associazioni di apicoltori, delle Unità operative di igiene e sanità pubblica veterinaria dell APSS, ciascuno per le proprie competenze; 3) evitare la duplicazione e le richieste ridondanti di informazioni attraverso la possibilità di alimentare la Banca dati provinciale in tempo reale; 4) fornire i dati e le informazioni ai soggetti coinvolti, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy. RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. n.320/1954, art.154:. Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api calcolato in almeno tre chilometri dall apiario infetto. La norma esplicita due principi fondamentali da tenere presenti: a) la territorialità: rappresentata dal fatto che l apiario ha comunque una sede; b) la mobilità: rappresentata dal fatto che le api volano per un raggio di almeno tre chilometri dall apiario, Territorialità e mobilità sono due concetti dai quali non si può prescindere per la costruzione di un sistema informativo efficace ed efficiente. Legge 24 dicembre 2004, n.313, art. 6: Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione inizio attività. D.M.04 dicembre 2009, Disposizioni per l anagrafe apistica nazionale, articolo 3. Legge della Provincia di Trento 11 marzo 2008, n.2 Norme per la tutela e la promozione dell apicoltura, articolo 4 e relativo regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Provincia 08 agosto 2012, n.14-89/leg, articoli 2, 3 e 5. COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI PROVINCIALE L APSS istituisce la Banca dati provinciale per permettere il censimento del patrimonio apistico provinciale. La banca dati provinciale gestisce: a) anagrafica degli apicoltori; b) anagrafica degli apicoltori provenienti da fuori provincia. In anagrafica devono essere registrate almeno le seguenti informazioni: 1) Codice fiscale; 2) Codice epidemiologico assegnato all allevamento; 3) Cognome; 4) Nome;

2 5) Residenza del proprietario dell allevamento; 6) Indicazione di: Nomade/Stanziale; 7) Numero alveari posseduti (con indicazione per ogni diversa dislocazione della Regione, Comune (con relativi codici ISTAT e numero di alveari) e coordinate geografiche se rilevate o particella fondiaria/edificiale; 8) Numero alveari ottenuti per sciamatura naturale/artificiale per ogni anno di riferimento; 9) Numero alveari di nuova acquisizione, numero alveari/nuclei venduti o ceduti a qualsiasi titolo per ogni anno di riferimento; 10) Tipologie produttive; 11) Indirizzo di posta elettronica certificata PEC qualora richiesto dalla normativa vigente. In anagrafica degli apicoltori provenienti da fuori provincia sono presenti: 1) Codice fiscale; 2) Codice epidemiologico assegnato all allevamento; 3) Numero massimo alveari movimentati per nomadismo; 4) Comune/Comuni interessati dall attività di nomadismo, le coordinate geografiche o particella fondiaria o edificale 5) Numero di protocollo e data del certificato sanitario. Le registrazioni devono permettere di conservare e rendere disponibili immediatamente le variazioni intervenute nel tempo sia per quanto riguarda i dati identificativi dell apicoltore (persona fisica o giuridica) sia per quanto riguarda le informazioni relative agi alveari compresa la loro ubicazione. GESTIONE DELLA BANCA DATI PROVINCIALE La competente struttura dell APSS, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in tema di pubblicità, trasparenza e accessibilità, provvede a: 1) mettere a disposizione degli apicoltori la modulistica per la notifica delle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e provinciale nonché a pubblicizzare le modalità attraverso le quali intende assolto da parte degli stessi l obbligo di notifica previsto dalla norma nazionale e provinciale; 2) inserire nella banca dati provinciale le notifiche e le comunicazioni obbligatorie in capo agli apicoltori; 3) rendere disponibile l accesso alla banca dati provinciale ai competenti servizi in materia dell Amministrazione provinciale ed a individuare le idonee modalità per alimentare la Banca dati nazionale con il trasferimento delle informazioni dalla stessa richieste; 4) individuare e rendere disponibili, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di apicoltori, modalità per permettere l inserimento dei dati richiesti ai singoli apicoltori on-line attraverso il portale dell APSS. Entro il 31 gennaio dell anno seguente alla notifica obbligatoria l APSS completa l inserimento delle informazioni/comunicazioni obbligatorie trasmesse dagli apicoltori e verifica la completezza delle stesse attraverso un confronto con quelle relative all anno precedente. A partire dal mese di marzo e fino al 30 novembre di ciascun anno l APSS provvede a validare le comunicazioni trasmesse dagli apicoltori attraverso un attività di verifica a campione inserita nell ambito delle attività di controllo ufficiale, di rilascio dei certificati sanitari per il nomadismo o per la compravendita di alveari/nuclei di api, piani di sorveglianza delle malattie delle api.

3 B) PIANI DI PROFILASSI E VIGILANZA DELLE MALATTIE CHE COLPISCONO LE FAMIGLIE DI API. OBIETTIVO Controllare la presenza delle pesti delle api in particolare e delle altre malattie delle api allevate su un territorio di un ben precisato numero di Comuni individuati sulla base dei criteri sotto enunciati: - su base zonale (ex Comprensori); - per ciascuna zona, primariamente i Comuni dove sono stati notificati casi di malattie soggette a denuncia obbligatoria, ed a seguire i comuni contigui. DURATA DELL INTERVENTO Il piano di vigilanza inizia dal 1 di marzo e termina il 30 novembre di ciascun anno. MODALITA ACCERTAMENTO DELLE MALATTIE DELLE API L accertamento della peste americana delle api è effettuato: a) su base del solo rilievo della sintomatologia clinica collegata alla presenza di Bacillus larvae (White): indagine visiva, olfattiva dei telaini da nido ricercando le celle della covata opercolata e non dischiuse nei tempi fisiologici (21 giorni), eventualmente già forate con residui larvali caratteristici della malattie (odore putrido, colore giallastro, consistenza mucosa e/o filante) o tracce di covata; b) su base della conferma del sospetto clinico di cui alla lettera a) con esame di laboratorio in presenza di dubbi o contestazioni da parte del proprietario delle api. Le misure di controllo previste dall articolo 155 del Regolamento di Polizia veterinaria (DPR n.320/1954) non si applicano all apiario oggetto di controllo, ma solo agli alveari/nuclei di api riscontrati positivi all esame clinico (confermato, se richiesto, dall esame di laboratorio). Trascorsi 14 giorni dalla distruzione degli alveari/nuclei di api dichiarati positivi alla peste americana l apiario deve essere sottoposto ad un ulteriore controllo e se negativo i provvedimenti restrittivi devono essere revocati e chiuso il focolaio (Ministero della Salute, prot. N del 18/04/2012). L accertamento della peste europea delle api è effettuato: a) sulla base del solo rilievo clinico tipico della malattia (presenza contestuale di covata a mosaico, presenza di larve morte in celle non ancora opercolate di colore opaco, grigio, giallo o marrone, covata con odore acido o di putrefazione a seconda dei germi opportunisti che si associano a Melissoccoccus plutonius, batterio non sporigeno, agente eziologico della peste europea) effettuato da un medico veterinario; b) su base della conferma del sospetto clinico con esame di laboratorio (esame colturale eventualmente seguito da indagini molecolari). Nel caso il laboratorio segnali all APSS l isolamento dell agente Melissoccoccus plutonius la stessa deve effettuare un sopralluogo presso l apiario segnalato al fine di confermare od escludere la presenza di forme cliniche. I controlli devono essere estesi per quanto possibile anche agli apiari in stretta vicinanza con il focolaio primario e negli apiari in cui l indagine epidemiologica abbia evidenziato connessioni di rischio. Le misure di controllo previste dagli articoli del Regolamento di Polizia veterinaria (DPR n.320/1954) non si applicano all apiario oggetto di controllo, ma solo agli alveari/nuclei di api riscontrati positivi all esame clinico (confermato, se richiesto, dall esame di laboratorio). Se il proprietario degli alveari/nuclei di api riscontrati positivi alla malattia decide di procedere alla distruzione dell alveare/nucleo di api dopo 14 giorni dalla distruzione degli stessi l apiario deve essere sottoposto ad un ulteriore controllo e se negativo i provvedimenti restrittivi devono essere revocati e chiuso il focolaio (Ministero della Salute, prot. N del 03/12/2013).

4 Qualora il proprietario degli alveari/nuclei di api optasse, anziché per la distruzione dell alveare/nucleo di api, per le pratiche alternative l APSS applica quanto previsto al punto 4 della lettera del Ministero della Salute, prot. N del 03/12/2013. L accertamento della Nosemiasi richiede: la differenziazione delle manifestazioni cliniche indotte da Nosema apis o da Nosema ceranae. Il Ministero della Salute con circolare del 1 ottobre 2011 applicazione delle misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria per i casi di Nosemiasi chiarisce che in presenza di Nosema ceranae non debbano attivarsi i provvedimenti restrittivi del Regolamento di Polizia Veterinaria. Il Centro di referenza nazionale per l apicoltura consiglia di gestire gli apiari attraverso l adozione di corrette pratiche apistiche e l utilizzo di particolari integratori alimentari che possano ridurre la carica intestinale di spore. Rimane, invece, l applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria per gli apiari colpiti dal Nosema apis che pone sotto sequestro l apiario colpito e istituisce una zona di controllo di raggio di 3 km. Negli apiari le misure di sequestro possono essere revocate solo a seguito di risanamento accertato a cui si può giungere attraverso l impiego di trattamenti o distruzione degli apiari colpiti. L accertamento della varroasi è effettuato: sulla base del rilievo clinico (api con presenza di varroa in fase foretica, ali deformi ed addome piccolo) accompagnato da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza della famiglia, nonché di essere causa di reinfestazione degli apiari circostanti. Per l applicazione delle misure previste dall O.M.17 febbraio 1995 l APSS deve tenere conto, oltreché dell accertamento clinico della capacità dell apicoltore di attivare le misure di controllo della parassitosi (Circolari del Ministero della Salute prot. N del 12/07/2013 e circolare prot. N del 03/12/2013). INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI INTERESSATI AL CONTROLLO PER LE MALATTIE DELLE API La Giunta provinciale con proprio provvedimento annualmente individuerà, secondo i criteri esposti i Comuni e il relativo numero di apiari e di alveari da sottoporre a controllo. C) NOTIFICA DELLA MOVIMENTAZIONE PER NOMADISMO E RILASCIO DEI CERTICATI SANITARI PER NOMADISMO O PER COMPRAVENDITA. L APSS pubblicizza annualmente, attraverso il proprio sito web e attraverso comunicati stampa, le modalità per il rilascio del certificato sanitario necessario per la compravendita di alveari e/o nuclei di api o per il trasferimento per l attività di nomadismo, nonché l obbligo da parte degli apicoltori di notificare lo spostamento di alveari o dell apiario. L Azienda provinciale per i servizi sanitari: 1) raccoglie annualmente le notifiche degli apicoltori relative al trasferimento degli alveari o degli apiari sia di quelli siti sul territorio provinciale, sia di quelli provenienti da fuori provincia; 2) rilascia i certificati sanitari per gli alveari per i quali è richiesta la movimentazione. In tale occasione l apicoltore attraverso una dichiarazione di atto notorio garantisce che tutti gli alveari presenti in apiario siano contrassegnati individualmente e che l apiario sia identificato attraverso il cartello riportante il codice epidemiologico e fiscale del proprietario; 3) verifica la coerenza delle notifiche ricevute con le informazioni raccolte nell anno precedente relative alla comunicazione fatta dagli apicoltori di attuare la conduzione dell apiario, anche attraverso la pratica del nomadismo; 4) verifica sul campo, nella misura di almeno il 10 per cento, le notifiche di nomadismo ricevute rilevando, nel report di attività, anche se gli alveari sono individualmente identificati e se la

5 postazione è contraddistinta con il cartello riportante il codice identificativo dell apicoltore ed il codice fiscale. D) CONTROLLO UFFICIALE SUL COMPARTO ALLEVAMENTO DELLE API E PRODOTTI DELL ALLEVAMENTO. L APSS nel corso di ciascun anno deve programmare, sulla base dell analisi del rischio, dei controlli finalizzati a verificare l adozione, da parte degli apicoltori, di buone pratiche di allevamento, di modalità per documentare l alimentazione delle api (mangimi) e l uso del farmaco in apiario, nonché, per gli apicoltori registrati ai sensi del Reg. (CE) n.852/2004 come soggetti pubblici o privati dediti all allevamento delle api per produrre alimenti (miele, gelatina, pappa reale) non finalizzati all autoconsumo, le buone pratiche per assicurare l igiene dei locali e delle lavorazioni finalizzate all estrazione, maturazione e confezionamento del miele nell ambito della produzione primaria. L APSS per l espletamento di tali attività deve predisporre specifiche procedure che garantiscano l uniforme raccolta delle informazioni sull intero territorio provinciale. L APSS entro il 31 gennaio dell anno successivo all anno di attività predispone una relazione annuale a consuntivo delle attività di controllo ufficiale e la invia al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, indicando, per quanto riguarda la notifica delle patologie, quale percentuale è stata segnalata da apicoltori professionisti, da apicoltori non professionisti, da veterinari del servizio sanitario pubblico o da veterinari liberi professionisti. La relazione deve inoltre contenere una valutazione critica delle attività condotte ed eventuali suggerimenti per la revisione delle presenti direttive. E) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RISORSE FINANZIARIE L APSS dà attuazione agli interventi indicati nelle presenti direttive mediante l individuazione di un dirigente veterinario per ciascuna Unità operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria incaricato del controllo degli alveari, del rilascio della certificazione sanitaria per le attività di compravendita di alveari o di movimentazione degli stessi per nomadismo attribuendo annualmente a detto personale gli interventi nell ambito del piano annuale dei controlli ufficiali. Qualora l attività di programmazione annuale delle attività afferenti al controllo ufficiale e delle attività non afferenti allo stesso evidenzi impossibilità di assegnare a detto personale il completo svolgimento delle attività di cui alle lettere A), B) e C) l APSS, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia, può affidare a personale veterinario libero professionale l esecuzione di una quota parte di dette attività secondo le indicazioni di seguito espresse. I medici veterinari libero professionisti, incaricati dalla APSS della relativa funzione pubblica per le attività di cui alle lettere A), B e C), devono essere iscritti all Albo professionale e devono documentare il possesso di competenze esercitate, almeno, negli ultimi due anni nell ambito dell allevamento apistico e controllo/ diagnosi delle malattie delle api nell ambito di piani di controllo finalizzati a rilevare la presenza delle stesse. Gli stessi sono coordinati nell ambito del Dipartimento di prevenzione e coadiuvano, attraverso attività di consulenza, i dirigenti veterinari delle Unità operative di igiene e sanità pubblica veterinaria nel controllo finalizzato al rilascio della certificazione sanitaria ed erogano direttamente

6 l attività di controllo finalizzata al rilascio delle certificazioni sanitarie sulla base della richiesta delle singole Unità operative di igiene e sanità pubblica veterinaria. Per le attività di cui alle lettere A), B) e C) possono essere assegnate ai veterinari libero professionisti un massimo di ore/anno. Ai veterinari libero professionisti è corrisposto il compenso massimo di 35,00 e uro/ora, onnicomprensivo di IVA e spese di trasporto. Gli oneri fiscali o previdenziali (casse previdenziali di categoria ecc.) saranno riconosciuti in aggiunta ai compensi. In fase di rendicontazione, il costo medio mensile, calcolato sulla base di 22 giorni lavorativi, non potrà superare l importo di Euro 5.000,00 oneri previdenziali esclusi. Le risorse finanziarie necessarie per l attuazione degli interventi di cui alle lettere A), B) e C) sono individuate: 1) nelle risorse finanziarie annualmente rese disponibili dal Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza con il provvedimento che individua i comuni e il relativo numero di apiari e di arnie da sottoporre a controllo per la vigilanza sulle malattie delle api; 2) nelle risorse derivanti dalla riscossione delle tariffe per l attività di certificazione sanitaria per compravendita di alveari o per l attività di nomadismo. 3) nelle risorse rese disponibili attraverso i bandi per la realizzazione del programma provinciale triennale predisposto dal Servizio Agricoltura nell ambito del programma nazionale per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell apicoltura per il triennio , a norma del Reg. (CE) n. 1234/07 e Reg. (CE) n. 1308/2013.

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