DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 34 /2009
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1 DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 34 /2009 SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 21 DEL 28 MARZO 2008, CONCERNENTE LE TARIFFE E LE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008, concernente la disciplina sulle tariffe e le riserve tecniche dei rami vita. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all Autorità entro il 23 marzo 2009 al seguente indirizzo di posta elettronica: riservevita@isvap.it Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell ISVAP: - le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della , in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati; - le conseguenti risoluzioni dell Autorità stessa. ROMA, 6 MARZO
2 Testo del Provvedimento recante le modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private. Relazione di presentazione per la pubblica consultazione Il provvedimento integra le norme del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 in materia di tariffe e riserve tecniche dei rami vita, dando attuazione alla disposizione, prevista dall articolo 20, riguardante la disciplina particolare sui tassi massimi garantibili per i contratti di ramo VI e per i Piani Individuali Pensionistici. Le garanzie di rendimento prestate dalle imprese di assicurazione a forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici), secondo le disposizioni di cui all articolo 67 del citato Regolamento, sono state vincolate in via transitoria ai limiti previsti per gli altri contratti di assicurazione. Il nuovo intervento di regolazione prevede, limitatamente ai flussi di TFR conferiti sia in forma tacita che volontaria alle forme pensionistiche complementari, una deroga alla disciplina generale in materia di tassi massimi garantibili, compatibile con i criteri di rivalutazione del TFR individuati dall articolo 2120 del codice civile. L intervento regolamentare è volto a garantire agli operatori di settore un levelled playing field, in materia di misure massime di rivalutazione, con gli altri soggetti abilitati ad operare nel settore della previdenza complementare. Al tempo stesso la disciplina tiene in debita considerazione, a tutela della solvibilità dei soggetti vigilati, specifiche misure di controllo a presidio dei rischi finanziari assunti, nel rispetto dei principi prudenziali dettati dall articolo 33 del d.lgs.209 del 7 settembre In particolare si dispone che la misura di rivalutazione garantita non possa essere, in ogni caso, superiore al rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche i quali devono essere individuati in coerenza con la durata media degli impegni, con i flussi prospettici delle quote di TFR conferite e con le prestazioni attese. Le imprese dovranno altresì tener conto delle condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive nonché di ulteriori margini prudenziali volti a fronteggiare l alea del rischio finanziario assunto. Ad ulteriore presidio di stabilità il Provvedimento prevede che la deroga ai tassi massimi garantibili, sia sugli accantonamenti relativi alle massa gestite (ove presenti) che ai contributi versati, sia consentito con cadenze temporali comunque non superiori a cinque anni, con l obbligo di rivedere periodicamente la garanzia finanziaria prestata in relazione alle condizioni di mercato e alla redditività degli attivi dell impresa. La normativa introduce infine una specifica informativa all ISVAP sulle valutazioni operate dalle imprese in ordine alla sostenibilità delle garanzie finanziarie offerte. Gli specifici presidi di stabilità disposti dal Provvedimento completano gli adempimenti in capo alle imprese e all attuario incaricato già previsti dal Regolamento n. 21/2008. In particolare, si richiamano le disposizioni concernenti i principi generali a cui le imprese devono attenersi nella determinazione delle tariffe (art. 5 del Regolamento n. 21) con particolare riguardo alla scelta di adeguate basi tecniche in relazione alle prestazioni garantite contrattualmente. A ciò si aggiungono gli obblighi in capo all attuario incaricato che deve esprimere un giudizio sulla tariffa (artt. 21 e 23 del Regolamento). 2
3 In relazione alla costituzione delle riserve tecniche, le imprese sono tenute a calcolare gli accantonamenti tecnici in ottemperanza ai principi attuariali ed alle regole applicative del settore e a valutare la necessità di costituire riserve aggiuntive per rischio finanziario qualora la redditività attesa degli attivi non sia più adeguata rispetto alle garanzie offerte. Anche su tale posta è previsto un giudizio di sufficienza da parte dell attuario incaricato Le imprese di assicurazione, in relazione alle somme diverse dal TFR conferite alle forme pensionistiche complementari, continuano ad attenersi alle disposizioni generali sui limiti del tasso massimo garantibile. Il Provvedimento si compone di 6 articoli. L articolo 1 integra l articolo 2 del Regolamento introducendo alle lettere i bis) e v) le definizioni di fondi pensione e di TFR. L articolo 2 sostituisce l articolo 20 del Regolamento prevedendo che le imprese di assicurazione, possano garantire sui conferimenti del TFR alle forme pensionistiche complementari, in deroga all articolo 13 del Regolamento, un rendimento non superiore a quello che si otterrebbe applicando il tasso di rivalutazione individuato ai sensi dell articolo 2120 del codice civile. Il ricorso alla deroga ai tassi massimi garantibili è concesso con cadenze temporali comunque non superiori a cinque anni. Al termine di tale periodo le imprese hanno l obbligo di rivedere la garanzia finanziaria prestata in relazione alle condizioni di mercato e alla redditività degli attivi, tenuto altresì conto di margini prudenziali. L articolo 3 introduce l articolo 20 bis del Regolamento nel quale si dispone che le imprese debbano trasmettere una relazione dettagliata, sottoscritta da un responsabile per l impresa, nella quale siano descritte le strategie finanziarie volte a replicare le garanzie offerte. Al comma 2 sono riportati i contenuti minimali della relazione da trasmettere. Ai commi 4 e 5 si stabilisce che il documento deve essere predisposto anche qualora le imprese, alle scadenze temporali massime previste all articolo 20, continuino ad avvalersi della deroga sul tasso massimo garantibile nonché nei casi in cui le mutate condizioni di mercato richiedano una revisione sostanziale della strategia originariamente adottata. Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano rispettivamente le abrogazioni, l entrata in vigore e la pubblicazione del Provvedimento. 3
4 TESTO DEL PROVVEDIMENTO MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N.21 DEL 28 MARZO 2008 CONCERNENTE I PRINCIPI ATTUARIALI E LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA DI CUI AGLI ARTICOLI 32, 33 E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; VISTO il Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita ed in particolare l articolo 20, il quale prevede che per i contratti di ramo VI e per i Piani individuali pensionistici, le norme sul tasso annuo massimo garantibile sono stabilite dall ISVAP con apposito Provvedimento; RITENUTA l esigenza di adottare il richiamato Provvedimento con la contestuale modifica del Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008, in modo da conservare l unitarietà del corpo regolamentare in materia di tariffe e riserve tecniche dei rami vita; ADOTTA il seguente Provvedimento: Art. 1 (Modifiche all articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008) 1. Dopo la lettera i) è inserito il seguente punto: i bis) fondi pensione : le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n.421 del 23 ottobre 1992; 2. Dopo la lettera u) è inserito il seguente punto: v) TFR : il trattamento di fine rapporto disciplinato dall articolo 2120 del Codice Civile. Art. 2 (Modifiche all articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008) 4
5 1. L'articolo 20 è sostituito dal seguente: Art. 20 (Disposizioni particolari per i contratti di ramo VI e per i PIP) 1. Le imprese, per i fondi pensione e per i piani individuali pensionistici, in deroga all articolo 13, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, possono garantire sulle quote di TFR conferite in gestione o destinate ai piani individuali pensionistici un rendimento non superiore a quello che si otterrebbe applicando il tasso di rivalutazione individuato ai sensi dell articolo 2120 del codice civile. 2. La garanzia di rendimento di cui al comma 1 può essere stabilita contrattualmente per periodi non superiori a cinque anni. Allo scadere di ciascun periodo le imprese possono continuare ad avvalersi della deroga di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui al comma In nessun caso, la misura di rivalutazione garantita può essere più elevata del rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche, tenendo conto di margini prudenziali, in coerenza con la durata media degli impegni e con i flussi prospettici delle quote di TFR conferite e delle prestazioni attese nonché con le condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive. Art. 3 (Integrazioni al Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008) 1. Dopo l articolo 20 è inserito il seguente articolo: Art. 20 bis (Relazione sulle strategie finanziarie per la garanzia di rendimento) 1. Qualora le imprese ricorrano alla deroga di cui all articolo 20, trasmettono all ISVAP una relazione dettagliata, sottoscritta da un responsabile per l impresa, nella quale siano descritte le strategie finanziarie volte a replicare le garanzie offerte. 2. La relazione descrive gli eventi previsti dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari per i quali le imprese rilasciano una garanzia di rendimento, le relative modalità di determinazione, nonché le analisi effettuate volte alla verifica del rispetto di quanto disposto all articolo 20, comma 3, con indicazione di tutti gli elementi e le ipotesi posti alla base delle valutazioni sulla sostenibilità della garanzia finanziaria. In particolare, la relazione riporta i criteri di selezione degli attivi individuati e da individuare per la realizzazione della garanzia finanziaria prestata, con evidenza degli enti emittenti, gli eventuali livelli di rating assegnati, i profili reddituali e le scadenze. In relazione agli impegni assunti contrattualmente, le imprese indicano le ipotesi utilizzate per la stima dei flussi prospettici delle somme conferite e delle prestazioni attese, ivi comprese le frequenze di eliminazione, per qualsiasi causa, dalla forma pensionistica complementare. Le informazioni sono integrate con un analisi sul matching dei flussi di cassa attesi delle attività e passività. 3. Le imprese trasmettono all ISVAP la relazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione stipulata ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera b) del d.lgs.252 del 5 dicembre 2005 o dal rilascio della garanzia di cui 5
6 all articolo 20, comma 1, da parte del fondo pensione aperto o del piano individuale pensionistico. 4. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa all ISVAP, entro i quindici giorni successivi al rilascio della garanzia qualora, alle scadenze temporali previste all articolo 20, comma 2, le imprese continuino ad avvalersi della deroga sul tasso massimo garantibile. 5. Nei casi in cui le mutate condizioni del mercato finanziario siano tali da comportare una sostanziale modifica delle strategie finanziarie adottate, le imprese trasmettono tempestivamente all ISVAP idonea informativa sulle variazioni intervenute. Art. 4 (Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento è abrogato l articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo Art. 5 (Entrata in vigore) 1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 6 (Pubblicazione) 1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'isvap. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 6
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