Corso di diritto pubblico di internet (A.A. 2016/17) dott. Simone Calzolaio. Il documento informatico
|
|
- Viviana Barbieri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Corso di diritto pubblico di internet (A.A. 2016/17) dott. Simone Calzolaio Il documento informatico
2 Il documento informatico: l unità di misura della amministrazione digitale (e non solo ). I due principali problemi (di sempre) del documento, come tale: contenuto e provenienza. Il CAD e le sue modifiche (rinvio). D.lgs. 82/
3 A che serve e cos è un documento? Esso è una cosa che docet ovvero che ha in sé la virtù di far conoscere anche in futuro le informazioni in esso contenute. Attraverso il documento si ha la conoscenza indiretta di un fatto presente o passato in esso rappresentato. Il documento è memoria e veicolo delle cose passate. Esso offre memoria di un fatto o di un atto del passato. Mediante il documento il soggetto non ha diretta percezione di un determinato fatto, ma si rappresenta (e conosce) quello stesso fatto attraverso le sensazioni che gli provengono dalla percezione del documento. (Masucci, 2004) 3
4 Perché tutte queste norme per una cosa banale come il documento informatico? Non bastava quello analogico (cioè il vecchio documento cartaceo)? Qual è l utilità del documento informatico? Perché è decisivo attestare in modo affidabile contenuto e provenienza di un documento? Se il documento è informatico, l informatica è in grado di darci certezza su provenienza e contenuto del doc.inf.? 4
5 Se devi concludere un contratto con un cinese in Cina, e non puoi muoverti dalla tua città in Italia, forse il documento informatico comincia ad interessarti Oppure se hai bisogno di una attestazione da parte della PA ed hai una gamba rotta, anche in questo caso può essere interessante Immagina di avere tutti i documenti che ti sono utili a portata di mail che ne dici? 5
6 E dei vecchi documenti cartacei che ne facciamo? Come distinguere un documento informatico da una altro? Quello vero da un falso? Quanto e che cosa prova il documento informatico che ho prodotto? 6
7 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (8); 7
8 Che cos è un atto, un fatto, un dato? Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) per atto si deve intendere ogni fenomeno del tempo che svolga o renda esterna una volontà umana; per fatto, invece, ogni fenomeno temporale che non sia attività volontaria dell uomo. e per dato? ( ) Il dato è considerato normalmente come sinonimo di informazione. Ma l informazione non è un dato. Essa è contrassegnata dal fatto che ai dati che sono alla base dell informazione viene attribuito un significato. Il dato di per sé non veicola alcun significato. Esso è solo l elemento di partenza su cui viene elaborata l informazione. Per esempio, (i dati) 100, 1000 euro non rappresentano alcuna informazione, ma diventano una informazione quando vengono collegati al prezzo di un bene. Deve essere, però, rilevato che il dato nell esperienza concreta non è "visibile" isolatamente, ma solo nella collocazione che assume all interno del processo da cui scaturisce o nel quale è recepito. E questo fa si che di fatto l informazione tende ad identificarsi con il dato che utilizza e che ne è alla base (Masucci, 2004). 8
9 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Le differenze fra documento informatico e analogico. Per lungo tempo la res ovvero l entità sulla quale è avvenuta la rappresentazione di atti e di fatti è stata la carta. Il mezzo di rappresentazione documentale più diffuso è stato, invece, la scrittura. Questo binomio è stato tanto stretto da far ritenere che il documento fosse per definizione "cartaceo". Scrittura e carta, infatti, si adoperano con significato di documento (Masucci, 2004). 9
10 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Le differenze fra documento informatico e analogico. Dall incorporamento (carta = documento) alla immaterialità. Tradizionalmente, è l incorporamento su supporto cartaceo che ci dava la certezza della provenienza (imputabilità) e del contenuto (integrità) del documento. 10
11 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Le differenze fra documento informatico e analogico. L integrità e la imputabilità del documento dipendono, invero, dallo stretto e indissolubile nesso che corre tra testo e sottoscrizione reso possibile attraverso il loro incorporamento in un unico supporto materiale (Masucci, 2004). 11
12 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Le differenze fra documento informatico e analogico. Il documento informatico cambia la prospettiva. Si realizza un autonomia, una indipendenza del contenuto del documento dal supporto sul quale di volta in volta viene memorizzato, senza porre in discussione le garanzie della imputabilità e della integrità del documento. ( ) mentre nel caso del documento cartaceo la integrità e la imputabilità del documento sono affidati all incorporamento del testo e della sottoscrizione nello stesso supporto, nel caso del documento informatico il nesso tra testo e sottoscrizione (cui sono da ricollegare le garanzie della imputabilità e dell integrità del documento) è "indipendente" dal supporto ed è del tutto "interno" al mero contenuto del documento (Masucci, 2004). 12
13 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Le differenze fra documento informatico e analogico. Testo e sottoscrizione sono un tutt uno. Attraverso la firma digitale, la manomissione della sottoscrizione rende illeggibile il testo. Giustamente è stato sottolineato che nel caso del documento informatico la sicurezza giuridica e l autenticazione sono basate solo su strumenti software e non hardware (Masucci, 2004) 13
14 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Le differenze fra documento informatico e analogico. Nel documento informatico è decisiva la firma elettronica (ovvero la sottoscrizione) anche ai fini della certezza in ordine al contenuto del documento 14
15 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 15
16 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Firma digitale e sistema delle chiavi si basa sul sistema di cifratura asimmetrica (a chiave pubblica) che funziona con una coppia di chiavi tra loro diverse e matematicamente collegate: una chiave privata ed una chiave pubblica. Le due chiavi - quella privata e quella pubblica - sono correlate nel senso che servono per effettuare operazioni inverse. Con la chiave privata è possibile sottoscrivere i documenti in partenza. Con la chiave pubblica (correlata a quella privata) è possibile decodificare quelli in arrivo. Attraverso la chiave privata (mantenuta segreta dal titolare) si appone la firma digitale sul documento informatico. Attraverso la chiave pubblica (elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere conosciuto da tutti e pubblicata in un apposito elenco pubblico per via telematica) si "verifica" ovvero si decodifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche. 16
17 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Firma digitale e sistema delle chiavi Su cosa da certezza la firma digitale? a) Sulla corrispondenza fra chiave privata e pubblica; b) Sul fatto che il doc. inf. non è stato modificato dal momento della firma digitale. Non ci dà certezza sul fatto che chi ha apposto la firma digitale sia effettivamente il titolare della chiave privata. Quindi non ci dimostra la paternità materiale della firma (a differenza, di norma, dalla sottoscrizione autografa del documento analogico). 17
18 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Sintesi il documento informatico sottoscritto con firma elettronica può essere considerato "scritto" soltanto quoad effectum. Anche quando (nel caso di documento informatico) la comunicazione del pensiero passa attraverso una sorta di scrittura, rispetto allo scrivere tradizionale corre una profonda differenza. Il documento informatico non viene in essere con lo "scrivere", ma attraverso la forma informatica, attraverso un linguaggio simbolico. Ai simboli scritti si sostituiscono quelli informatici. Lo scrivere informatico è uno scrivere diverso dallo scrivere cartaceo. A questo bisogna aggiungere che firma autografa e firma elettronica sono, come vedremo più ampiamente in seguito, entità ontologicamente diverse. (Masucci, 2004). 18
19 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) Sintesi La firma autografa è il risultato di un atto umano; la firma elettronica è il risultato di una procedura informatica. La firma autografa si basa sulla autografia o quanto meno sulla chirografia. La firma elettronica si basa sulla tecnologia. Più specificamente, nell ipotesi della firma elettronica l effetto rappresentativo della "provenienza" della dichiarazione non si realizza direttamente, ma tramite l intermediazione di una procedura informatica di controllo svolta da un elaboratore elettronico. Nella firma elettronica manca ogni riferimento diretto ed immediato alla persona che appone la firma. Il collegamento tra firma e firmatario ha luogo, come abbiamo visto, solo in via mediata attraverso la certificazione (Masucci, 2004). 19
20 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) le interrelazioni fra documenti i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto; 20
21 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; 21
22 Definizioni (CAD, art. 1, c. 1, lett. ) L autostrada del documento informatico v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; Ma la PEC non è anch essa un documento informatico??? Allora siamo tornati all inizio? 22
23 Dalla casistica alla disciplina L art. 20 CAD. Validità ed efficacia probatoria dei Documenti informatici 1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita. 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale. 23
24 Dalla casistica alla disciplina 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo
25 Dalla casistica alla disciplina Forse avrete notato una certa ricorrenza del riferimento alle REGOLE TECNICHE ex art. 71. Perché? Perché tutta l affidabilità del documento informatico si fonda sulla tecnica con cui è possibile fidarsi del modo con cui il doc. inf. è stato redatto senza fiducia, non c è documento. Un esempio? Guardatevi in tasca i soldi, cosa sono, se non un atto di fiducia verso chi li emette e, quindi, verso il valore documentale della banconota? 25
26 Dalla casistica alla disciplina Prima di proseguire: cosa stabilisce l art. 71, CAD? 1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice (1) (2). [CFR DPCM ] 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'unione europea 26
27 Dalla casistica alla disciplina L art. 71, dunque, non detta le norme tecniche, ma ci dice come saranno dettate e che fine fanno quelle già in essere. A tal fine, v. DPCM recante Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD V. 27
28 Dalla casistica alla disciplina Queste norme dettano le regole tecniche necessarie per riconoscere e verificare la provenienza (firma) ed il contenuto del documento. Come ormai sarà chiaro, non tutti i documenti informatici sono eguali; la loro affidabilità dipende dal grado di complessità e di sicurezza degli strumenti informatici utilizzati per attestare come al solito contenuto e provenienza. 28
29 Dalla casistica alla disciplina Art. 21 CAD. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 29
30 Dalla casistica alla disciplina Art. 21 CAD. Il documento informatico sottoscritto. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. 30
31 Dalla casistica alla disciplina Art. 21 CAD. Il documento informatico sottoscritto. 2-bis) Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all articolo 1350, numero 13) del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale 31
32 Dalla casistica alla disciplina Art. 21 CAD. Il documento informatico sottoscritto. 2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti 32
33 Dalla casistica alla disciplina Art. 21 CAD. Il documento informatico sottoscritto. 5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie. 33
34 Dalla casistica alla disciplina Art. 22 CAD (c. 1-4). Copie informatiche di documenti analogici. 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 34
35 Dalla casistica alla disciplina Art. 22 CAD (c. 1-4). Copie informatiche di documenti analogici. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
36 Dalla casistica alla disciplina Art. 22 CAD (c. 1-4). Copie informatiche di documenti analogici. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta. 36
37 Dalla casistica alla disciplina Art. 22 CAD (c. 1-4). Copie informatiche di documenti analogici. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 37
38 Dalla casistica alla disciplina Art. 23 CAD. Copie analogiche di documenti informatici. 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. 38
39 Dalla casistica alla disciplina Art. 23 CAD. Copie analogiche di documenti informatici. 2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita.. 39
40 Dalla casistica alla disciplina Art. 23 bis CAD. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici. 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. 40
41 Dalla casistica alla disciplina Art. 23 ter (c. 1-3) CAD. Documenti amministrativi informatici. 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 41
42 Dalla casistica alla disciplina Art. 23 ter (c. 1-3) CAD. Documenti amministrativi informatici. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. 42
43 Dalla casistica alla disciplina Art. 23 ter (c. 1-3) CAD. Documenti amministrativi informatici. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (4). 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (6). 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis. 43
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al: 19 1 2015 Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; ((TRASFERIMENTI)), LIBRI E SCRITTURE Sezione I Documento
DettagliCODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE
CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Art.1 c 1 DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO p) DOCUMENTO INFORMATICO:
DettagliSottoscrizione dell accordo
Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»
DettagliPON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H
PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H Percorso formativo su Semplificazione e nuovo Codice dell Amministrazione Digitale H - 4 - FSE - 2012-1 COPIE E DUPLICATI
DettagliDecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. G.U. 16 maggio 2005, n Supplemento Ordinario n.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93 1 Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: p. documento informatico: la rappresentazione
DettagliDecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale 1. Capo I Principi generali Sezione I Definizioni, finalità e ambito di applicazione A RT. 2 * Comma sostituito dall art. 2,
DettagliCittà di Asolo provincia di Treviso
Città di Asolo provincia di Treviso Piazza G. D Annunzio n.1-31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262 Centralino 0423 5245 - Fax 0423 950130 PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it DICHIARAZIONE CONFORMITA' COPIA
DettagliCittà di Asolo provincia di Treviso
Città di Asolo provincia di Treviso Piazza G. D Annunzio n.1-31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262 Centralino 0423 5245 - Fax 0423 950130 PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it DICHIARAZIONE CONFORMITA' COPIA
DettagliDal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La formazione del documento digitale:il documento e la firma digitale, gli originali e le copie Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Mantova,
DettagliPerugia, 13 settembre Avv. Maurizio Reale
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La conservazione a norma del documento informatico Perugia, 13 settembre 2017 Avv. Maurizio Reale COSA DOBBIAMO CONSERVARE? COSA POSSIAMO CONSERVARE? PERCHE DOBBIAMO
DettagliFirma elettronica: come cambierà la gestione dei contratti e dei documenti aziendali con il diffondersi dei nuovi dispositivi di firma
Firma elettronica: come cambierà la gestione dei contratti e dei documenti aziendali con il diffondersi dei nuovi dispositivi di firma Udine, 27 novembre 12 Avv. David D'Agostini Centro Innovazione & Diritto
DettagliLe notifiche degli avvocati tramite PEC
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La conservazione a norma del documento informatico Asti, 8 novembre 2018 Maurizio Reale NOTIFICHE PEC L. 53/94: GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE Corte di Cassazione
DettagliL efficacia probatoria del documento informatico Gaetano Bruno - Pietro Falletta. Roma 07 marzo 2019
L efficacia probatoria del documento informatico Gaetano Bruno - Pietro Falletta Roma 07 marzo 2019 La disciplina del CAD sull efficacia del documento informatico Art. 20, comma 1-bis Il documento informatico
DettagliProfili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata
Profili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata Udine, 6 dicembre 2013 Avv. David D'Agostini Centro Innovazione & Diritto Proprietà intellettuale e industriale Trattamento
DettagliFirme elettroniche e documenti informatici
Firme elettroniche e documenti informatici Pordenone, 12 maggio 2017 Avv. David D'Agostini Informatica & Diritto Proprietà intellettuale e industriale Trattamento dei dati personali I&D e privacy Documenti
DettagliCARMINE GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA
LA SFIDA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE NELLA PA: CRITICITÀ, OPPORTUNITÀ E BUONE PRASSI LE FIRME ELETTRONICHE LE TIPOLOGIE DI FIRMA 1/2 D.LGS. 82/2005 ART. 1 q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
DettagliIl nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro.
Il nuovo CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro normativo Percorso lungo e complesso: normativa sulla
DettagliIl punto sul processo civile telematico
Il punto sul processo civile telematico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Università degli studi di Bologna www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro generale di riferimento
DettagliQuestioni teoriche e prassi operativa nel PCT
Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Il quadro normativo (1/2) Percorso
DettagliLe notifiche degli avvocati tramite PEC
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La conservazione a norma del documento informatico Vercelli, 22 novembre 2018 Maurizio Reale NOTIFICHE PEC L. 53/94: GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE Corte di
DettagliPRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE
PRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE Documento informatico 2 Art 40 comma 1 CAD: Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le
DettagliValore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata
Confindustria Udine 6 maggio 2011 Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata Avv. David D'Agostini Sommario - principali definizioni (d.lgs. 82/05 aggiornato da d.lgs.
DettagliDicembre La Firma Digitale
1 La Firma Digitale Agenda 2 Introduzione La normativa La tecnologia: - la crittografia, il certificatore, i dispositivi Validità nel tempo I vantaggi Introduzione 3 La firma digitale è un sistema che
DettagliAtto notarile informatico
Angelo Busani Atto notarile informatico Norme & ICT: digitalizzazione, bilanci, IAS-IFRS, e-commerce 26.11.2010 ICT DOTTCOMM Politecnico di Torino D.Lgs. 2-7-2010 n. 110 Disposizioni in materia di atto
DettagliUniversità degli Studi di Bergamo Studio Legale Bellofiore. IL COMMERCIO NELL ERA DIGITALE seminario sugli aspetti economici e legali dell'e-commerce
Diapositiva 1 Studio Legale Valcavi Università degli Studi di Bergamo Studio Legale Bellofiore IL COMMERCIO NELL ERA DIGITALE seminario sugli aspetti economici e legali dell'e-commerce LA FIRMA DIGITALE
DettagliMacerata 26 ottobre Documenti Digitali
Macerata 26 ottobre 2012 Documenti Digitali La normativa di riferimento Il Codice dell Amministrazione Digitale e I suoi fratelli DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82, integrato e modificato dal DECRETO
DettagliROMA, 11 luglio 2018 Avv. Ernesto Belisario FATTURAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI
ROMA, 11 luglio 2018 Avv. Ernesto Belisario DOCUMENTI INFORMATICI: OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI IL FUTURO E ARRIVATO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA EVOLUZIONE DELLA FE GIUGNO 2014: obbligo di FE
DettagliDocumento informatico
Documento informatico CAD Firme elettroniche Protocollo informatico Sistema di conservazione Documento informatico Progetti speciali Regole tecniche art. 71 CAD DPCM 22 febbraio 2013 Firme elettroniche
DettagliGea Arcella Notaio in Buja
L atto notarile informatico le copie Abano Terme 11 maggio 2013 Gea Arcella Notaio in Buja Le copie : caratteristiche La copia è un documento che rappresenta un altro documento in modo giuridicamente rilevante.
DettagliLa gestione dell'istruttoria. su pratiche digitali. (problematiche e soluzioni)
La gestione dell'istruttoria su pratiche digitali (problematiche e soluzioni) Ing. Alberto Cervellati Servizio Tecnico Bacino Romagna Regione Emilia-Romagna SIS Attività informative e formative http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 - "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell amministrazione digitale
DettagliCAMERA CIVILE VENEZIANA
CAMERA CIVILE VENEZIANA L'E-COMMERCE E I DOCUMENTI INFORMATICI Venerdì 13 aprile 2012 ore 15:00 18:00 CENTRO CARDINAL URBANI ZELARINO, VIA VISINONI 4/C Il documento informatico: formazione, efficacia,
DettagliBOZZA Pagina 1 di 11
Schema di D.P.C.M. gg mm 2011 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione
DettagliPESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO
PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO SESSIONE APERTA DI APPROFONDIMENTO: DEPOSITI TELEMATICI, ATTESTAZIONI DI CONFORMITA E NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC LA FIRMA DIGITALE Art. 1 lettera
DettagliLegge 16/2/1913 n. 89
Legge 16/2/1913 n. 89 Autore: Redazione Maggioli EditoreTITOLO II - Dei notari Capo II - Dell'esercizio delle funzioni notarili 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma
DettagliLE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PRIME BREVI NOTE
LE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PRIME BREVI NOTE Il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, rubricato Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
Dettagli- Un documento firmato in modo digitale può essere modificato? No, ed in ogni caso perderebbe la sua validità legale..
- Cosa è il Codice dell'amministrazione Digitale (CAD)? è un atto con valore di legge che contiene la raccolta organica e sistematica delle disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
DettagliAvv. Daniele Lussana convegno del della Commissione Informatica dell Ordine degli Avvocati di Torino
Le attestazioni di conformità dell avvocato Avv. Daniele Lussana convegno del 18.04.2018 della Commissione Informatica dell Ordine degli Avvocati di Torino Fonti D.L. 179/2012 CAD (DLgs 82/2005) dpcm 13
DettagliFONDAMENTI GIURIDICI DEL PCT E QUESTIONI DI ATTUALITA
FONDAMENTI GIURIDICI DEL PCT E QUESTIONI DI ATTUALITA MERCOLEDI 15 MARZO 2017 - ore 15.00. presso Seminario Arcivescovile Piazza S. Eusebio 10, Vercelli Intervengono: Dott.ssa Elisa SCORZA Magistrato di
Dettaglifirma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete
E Privacy 2003 Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003 firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it presidente@csig.it Cos
DettagliNORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al )
NORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al 11.01.2016) D.Lgs. n.82/2005 Codice Amministrazione Digitale Articolo 22 (Copie informatiche di documenti analogici). (1) 1. I documenti informatici
DettagliSanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie?
Materiale didattico - Avv. Silvia Stefanelli Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie? PROFILI GIURIDICI SU DOCUMENTO INFORMATICO E IDENTITÀ DIGITALE Segreteria Organizzativa Via V.Gemito,
DettagliCittà di Giugliano in Campania
Città di Giugliano in Campania Provincia di Napoli REGOLAMENTO DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.28 del 15.03.2013
DettagliGli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale. XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008
Gli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008 Avvertenze per l uso ===== 2 ===== Nei prossimi 15 minuti parleremo di strumenti
DettagliInformatica Giuridica Sample Test Modulo 4 Gestione Documentale e Dematerializzazione
Informatica Giuridica Sample Test Modulo 4 Gestione Documentale e Dematerializzazione 1. Individua il "Consiglio Nazionale del Notariato" quale "certificatore attivo per la firma elettronica", per mezzo
DettagliPON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H
PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H Percorso formativo su Semplificazione e nuovo Codice dell Amministrazione Digitale H - 4 - FSE - 2012-1 Organizzazione
DettagliDOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Prof.ssa Annarita Ricci Università degli Studi G. D Annunzio Chieti Pescara annarita.ricci@unich.it IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Regolamento eidas n. 910/2014
DettagliDocumento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD
Documento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro normativo
DettagliIl documento informatico e le firme elettroniche
Il documento informatico e le firme elettroniche Lezione n. 2 Claudio Di Cocco 1 Il documento Documenti = tutti quegli oggetti materiali che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza
DettagliAllegato 5 Definizioni
Allegato 5 Definizioni Ai fini del Manuale di gestione documentale dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po si intende per: AMMINISTRAZIONE, l ; TESTO UNICO, il D.P.R. 20.12.2000,
DettagliDOCUMENTI A RILEVANZA FISCALE
Regolamento eidas 910/2014/UE. Impatto sulla normativa italiana. Euronot@ries - Centro Congressi Roma Eventi 1 dicembre 2014 DOCUMENTI A RILEVANZA FISCALE Relatore: prof. avv. Benedetto Santacroce Santacroce-Procida-Fruscione
DettagliSTUDIO LEGALE DELLA CORTE
IACP Napoli 10 Novembre 2014 La firma digitale ed i nuovi strumenti processuali La firma digitale, il documento informatico e la P.E.C. LA FIRMA DIGITALE La rivoluzione documentale Il documento ed il supporto
DettagliDISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con Deliberazione di G.C. n. 44 del 07/03/2013 1 INDICE Art. 1 Finalità...pag. 3 Art. 2 Redazione e sottoscrizione...pag
DettagliLezione. 4 Il valore giuridico del documento informatico
Lezione. 4 Il valore giuridico del documento informatico 1 Riconoscimento del valore giuridico al documento informatico Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
DettagliIl nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro.
Il nuovo CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione digitale D.lgs.
Dettaglifirme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche
ART. 15 Rilevanza non più solo a documento cartaceo, ma a documento informatico stabilendone la rilevanza a tutti gli effetti di legge Demanda a successiva emanazione regolamentare le modalità di applicazione
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, é stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 323 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) Vigente al: 27-09-2010
DettagliL attestazione di conformità è valida anche senza sottoscrizione. Criticità e potenzialità nel PCT. Quanto ancora c è da sapere?
L attestazione di conformità è valida anche senza sottoscrizione. Criticità e potenzialità nel PCT. Quanto ancora c è da sapere? Autore: Redazione In: Diritto civile e commerciale, Informatica giuridica
DettagliLE NUOVE REGOLE SU FIRME ELETTRONICHE E DOCUMENTO INFORMATICO. a curadi Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro
LE NUOVE REGOLE SU FIRME ELETTRONICHE E DOCUMENTO INFORMATICO a curadi Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro 1 modulo Il quadro normativo IL QUADRO NORMATIVO percorso lungo e complesso
Dettaglidi Gea Arcella notaio in Buja
L'atto pubblico informatico: la novella alla legge notarile ed il D.L. 179 di Gea Arcella notaio in Buja garcella@notariato.it Trieste 14 febbraio 2013 1 1. La forma pubblica amministrativa e il D.L. 179
Dettaglia cura di Mara Bonitta - I.S. "Malignani" Udine - 21 febbraio 2017
Azione # 11 PNSD Digitalizzazione dei servizi amministrativi e gestione documentale: documento informatico e sua produzione, firma digitale, flussi documentali, conservazione a norma 1 Azione #11 P.N.S.D.
DettagliALLEGATO N. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ALLEGATO N. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969 - Ordinamento interno dei servizi ospedalieri. Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. - Nuove
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT COPIE DEGLI ATTI E POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 16 febbraio 2016 Avv. Vincenzo A. Spezziga Cosa si può autenticare 1) Copie estratte da fascicolo
DettagliL. N. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008. Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
L. N. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008 Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
DettagliVisto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
D.P.C.M. 13 novembre 2014 (1). Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione
DettagliIl processo telematico dei professionisti
Il processo telematico dei professionisti Il quadro normativo EVOLUZIONE STORICA L impianto normativo vigente 1. D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
DettagliCodice dell amministrazione digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice dell amministrazione digitale Versione consolidata 01 Maggio 2006 Filodiritto editore [Versione consolidata
DettagliLa gestione dell istruttoria su pratiche digitali
La gestione dell istruttoria su pratiche digitali - PREMESSA - LA PROCURA SPECIALE - FIRME ANALOGICHE E IN DIGITALE - DOCUMENTI ANALOGICI E IN DIGITALE - EFFICACIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - CERTIFICATO
DettagliGestione Documentale e Dematerializzazione: Sample Test
: Questo è un sample test che può essere utilizzato da parte dei Candidati che intendono sostenere l esame di certificazione per il modulo Gestione Documentale e Dematerializzazione, di Informatica Giuridica.
DettagliAvv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso
Avv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso Biella, 1 marzo 2013 Prove precostituite Funzione della prova = permettere la corretta ricostruzione e dimostrazione dei fatti affermati dalle parti nel processo
DettagliPREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL INQUINAMENTO. Lo sportello IPPC - informatizzazione e presentazione domanda on-line
PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL INQUINAMENTO informatizzazione e presentazione RIFERIMENTI NORMATVI D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale D. Lgs. 30 dicembre 2010, n.
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 aprile 2012 Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui
DettagliIntroduzione al Protocollo informatico
Introduzione al Protocollo informatico Milano - 28 gennaio 2004 Maurizio Piazza Consulente Ancitel Lombardia Normativa di riferimento PRINCIPALI NORME FIRMA ELETTRONICA DPR 513/97 PROTOCOLLO INFORMATICO
DettagliLa firma digitale e la posta elettronica certificata
La firma digitale e la posta elettronica certificata Ing. Giulio Borsari Ministero della giustizia Direttore dell Ufficio Coordinamento Tecnologie «Firma analogica» Ciao Autenticità Non ripudio Integrità
Dettagli1) fornisce al mittente la prova dell avvenuta spedizione di un messaggio.
Massima DI n. 6 IL VALORE GIURIDICO DELLA TRASMISSIONE VIA PEC La Posta Elettronica Certificata (PEC) non rappresenta un mezzo idoneo ad attribuire la paternità di un documento informatico inviato o allegato
DettagliLegislazione sulla conservazione sostitutiva dei documenti nella gestione dei rifiuti
Legislazione sulla conservazione sostitutiva dei documenti nella gestione dei rifiuti Paolo Pipere Esperto di Diritto dell Ambiente Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali (Ass.I.E.A.)!
DettagliRIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELL ARTICOLO UN AGOSTO DI SCADENZE DIGITALI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELL ARTICOLO UN AGOSTO DI SCADENZE DIGITALI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (testo coordinato) Testo del decreto-legge 24 giugno 2014,
Dettagli14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico.
D.P.R. 13-2-2001 n. 123 Regolamento recante disciplina sull uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche nel CAD
Documento informatico e firme elettroniche nel CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Documento
DettagliMichela Rossi La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura a mano delnomeedelcognomeincalceadundocumento.
Documento informatico e Firma digitale Michela Rossi michela.rossi@unibo.it Firma autografa e documento La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura a mano delnomeedelcognomeincalceadundocumento.
DettagliREGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA
REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA Approvato con deliberazione n. 11/CC del 28 gennaio 2016 1 Art. 1 Definizioni 1. Si riportano alcune definizioni tratte dal D.Lgs.
DettagliRegione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con deliberazione n.1279
DettagliCOMUNE DI ROCCA D EVANDRO PROVINCIA DI CASERTA Medaglia d Argento al Merito Civile. Contratti stipulati in modalità elettronica REGOLAMENTO
REGOLAMENTO CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale N 5 Del 13/03/2013 DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA ARTICOLO
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
DettagliVenerdì 22 Maggio 2009
La gestione dei documenti informatici in ambito sanitario Pierfrancesco Ghedini Venerdì 22 Maggio 2009 1 Normativa in materia di archiviazione sostitutiva La normativa di riferimento così come appare dal
DettagliCodice dell Amministrazione Digitale in pillole: istruzioni per presentare le pratiche on line
GIORNATA DELL INNOVAZIONE Codice dell Amministrazione Digitale in pillole: istruzioni per presentare le pratiche on line Barbara Gramolotti Ufficio S.I.T. Settore Urbanistica, Comune di Novi Ligure IL
DettagliFirma elettronica e firma digitale
La direttiva europea n. 93 del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche distingue tra firma elettronica e firma elettronica avanzata. Nel testo della direttiva non si
DettagliIl valore giuridico del documento elettronico: condizioni e applicazioni
Il valore giuridico del documento elettronico: condizioni e applicazioni Riconoscimento del valore giuridico al documento informatico Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
DettagliFirma Digitale. Avv. Gianmarco Cenci
Firma Digitale 1 Avv. Gianmarco Cenci g.cenci@studiocenci.it Le Funzioni della Firma Digitale rendere manifesta la provenienza di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici verificare
DettagliIl Consulente Tecnico nel Processo Telematico: elementi essenziali e soluzioni operative
Prof. Avv. Fabio Montalcini - Prof. Avv. Camillo Sacchetto info@pclex.it Il Consulente Tecnico nel Processo Telematico: elementi essenziali e soluzioni operative 23 febbraio 2018 AMLAA - Alessandria Posta
DettagliNUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA
Segnalazioni Novità Prassi Interpretative NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA Il decreto del Ministro dell economia e delle finanze
DettagliPROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali
PROCESSO TELEMATICO Lo stato dell arte della normativa e le regole generali TUTTO INIZIA DODICI ANNI FA. art. 4 del d.p.r. 123/2001 Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
DettagliCAPO I Principi generali. Sezione I Definizioni, finalità e ambito di applicazione
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. 16-5-2005, n. 112, s.o. n. 93/L). Codice dell amministrazione digitale (1) (2) (1) Cfr. art. 33 (Delega al Governo per la modifica del codice dell amministrazione digitale),
DettagliLA FIRMA DIGITALE DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE
IL DOCUMENTO è una cosa corporale in grado di ricevere, conservare e trasmettere la rappresentazione di un fatto LA DOCUMENTAZIONE è l attività del rappresentare, cioè l operazione necessaria per creare
DettagliPROCESSO CIVILE TELEMATICO
PROCESSO CIVILE TELEMATICO DEFINIZIONI 1 COSA E IL FILE? Possiamo immaginare il file come una scatola al cui interno possiamo inserire parole, immagini, brani musicali che abbiamo salvato, scaricato, ricevuto
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 1998)
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 1998) Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti
DettagliLE NOVITA DEL REGISTRO IMPRESE
Associazione ICT Dottori Commercialisti LE NOVITA DEL REGISTRO IMPRESE Claudia Savio Conservatore Registro Imprese Torino Politecnico di Torino 18.11.2016 Area Anagrafe Economica 1 ATTO COSTITUTIVO DI
Dettagli