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2 Classificazione delle produzioni: 1. Produzione primaria per autoconsumo 2. Produzione primaria per il commercio 3. Piccole Produzioni Locali - DGR 1526/ Laboratorio di smielatura - DGR 3710/2007 Montecchio Precalcino, 30 aprile Ordinamento normativo per i laboratori di smielatura - Annalisa Calvi

3 Produzione primaria «tutte le fasi della produzione, dell allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici» (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17). Montecchio Precalcino, 30 aprile Ordinamento normativo per i laboratori di smielatura - Annalisa Calvi

4 Ambito di applicazione del Reg. 852/2004 nel contesto della produzione primaria Le Linee guida applicative del Regolamento (CE) 852/2004, recepite dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente dell Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 158 del 31/08/2010, definiscono l ambito di applicazione del Reg. 852/2004 nel contesto della produzione primaria ed in particolare, per quanto riguarda l apicoltura, stabiliscono quanto segue: «Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall apicoltura devono essere considerate produzione primaria, compreso l allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria» Le linee guida stabiliscono inoltre, per tali attività, la necessità di registrazione/denuncia di inizio attività ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. Montecchio Precalcino, 30 aprile Ordinamento normativo per i laboratori di smielatura - Annalisa Calvi

5 Il Regolamento (CE) N. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale; d) 5

6 La produzione primaria di miele per autoconsumo: è quindi esclusa dall ambito di applicazione del regolamento (CE) 852/2004 non è soggetta a Registrazione da parte dell Az. U.L.SS non è soggetta a controllo ufficiale 6

7 La produzione primaria di miele per il commercio: ricade nell ambito di applicazione del regolamento (CE) 852/2004 (Allegato I Parte A) è soggetta a Registrazione da parte dell Az. U.L.SS. è soggetta a controllo ufficiale con l esclusione della fornitura di piccoli quantitativi al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. 7

8 PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE? La presente legge si applica a coloro che siano in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a quaranta tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la loro attività. Per alveari intendesi il numero di famiglie produttive Secondo la Legge regionale 28 luglio 2006, n Art. 2 - Individuazione dei piccoli apicoltori 8

9 PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE? Produzioni di miele e di altri prodotti primari derivanti dall apicoltura per quantitativi ottenuti, nella medesima azienda, da non più di 40 alveari Secondo la Nota Regione Veneto prot del 31/12/2012 avente per oggetto «Imprenditori agricoli che effettuano attività di preparazione, somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande. Chiarimenti e semplificazioni. 9

10 PICCOLI QUANTITATIVI DI MIELE? In conformità ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell azienda stessa, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all attività principale. Decreto Dirigente dell Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 158 del 31/08/2010 «LINEA GUIDA APPLICATIVA DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004» 10

11 Piccole Produzioni Locali -DGRV 1526/2012 ricadono nell ambito di applicazione del Reg. (CE) 852/2004 (Allegati I o II) i requisiti generali applicabili ai locali ed alle attrezzature sono definiti nell Allegato B della DGRV 1526/2012 il personale impiegato, oltre al possesso dell attestato di cui alla L.R. n. 41/2003, è obbligato a frequentare il corso di formazione conformemente all allegato D della DGRV 1526/2012 sono soggette a Registrazione da parte dell Az. U.L.SS, con le modalità specificate nell Allegato C della DGRV 1526/2012 sono soggette a controllo ufficiale 11

12 Piccole Produzioni Locali - DGRV 1526/2012 Possono aderire gli imprenditori agricoli di cui all art del C.C., così come modificato dal D. Lgs n. 228/2001, titolari di una azienda agricola, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall azienda stessa E possibile destinare alla produzione di PPL i prodotti ottenuti da massimo 40 alveari E consentita la produzione di prodotti «trasformati» (prodotti dolciari a base di miele con frutta secca, idromele, aceto di miele, ) Le materie prime devono provenire esclusivamente dalla propria azienda 12

13 Piccole Produzioni Locali DGRV 1526/2012 Ambito di vendita I prodotti possono essere destinati alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della Provincia e delle Province contermini alla sede dell'azienda di produzione: presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi, compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo; nell ambito di mercati, fiere ed altri eventi/manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo. Possono altresì essere venduti ad esercizi di commercio al dettaglio, o di somministrazione, in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché ubicati nel territorio della Provincia in cui è situata l azienda di produzione e nelle Province contermini. 13

14 Laboratorio di smielatura DGRV 3710/2007 ricade nell ambito di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004 (Allegato II) è soggetto a Registrazione da parte dell Az. U.L.SS (dettaglio o non dettaglio) è soggetto a controllo ufficiale 14

15 La situazione attuale nell azienda ulss 4 «Alto Vicentino» Censimento anno 2012: Apicoltorori N. 130 Alveari N Produttori primari autoconsumo N. 108 Produttori primari commercio (ex aut. san. L 283/1962) N. 20 Laboratori di smielatura registrati (DGR 3710/2007) N. 2 Piccole Produzioni Locali N. 0 15

16 La consistenza degli alveari per apicoltore nell azienda ulss 4 «Alto Vicentino» da 1 a 10 da 10 a 20 da 20 a da 30 a 40 da 40 a100 da 100 a 200 oltre

17 La consistenza degli alveari per apicoltore nell azienda ulss 4 «Alto Vicentino» da 1 a 10 da 10 a 20 da 20 a 30 da 30 a 40 da 40 a100 da 100 a 200 oltre

18 GRAZIE PER L ATTENZIONE Annalisa Calvi

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