I AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO"

Transcript

1 1 1 LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34 #LR-ER # NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE SVOLGONO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE Bollettino Ufficiale n. 32 del 13 marzo 2003 Titolo I AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO Art. 1 Autorizzazione 1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.p.r. 14 gennaio 1997 è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. E' subordinato altresì al rilascio di specifica autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attività sociosanitaria e socio- assistenziale. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale può stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997, nonchè requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal d.p.r. 3. La Giunta regionale con propria direttiva, sentita la commissione consiliare Sicurezza Sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i requisiti minimi generali e specifici per l'esercizio di attività socio-sanitarie e socio- assistenziali. La Giunta regionale disciplina altresì nei termini di cui al comma 2, il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie con quelle sociosanitarie e socio-assistenziali. 4. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.p.r. 14 gennaio 1997 non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino interventi di carattere strutturale e siano conseguenti a determinazioni contenute nei Piani attuativi locali approvati dalla Regione. La medesima disposizione non si applica alle strutture già autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data dell'entrata in vigore della presenta legge, che non comportino aumento di ricettività o modifiche delle attività autorizzate. In caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private già autorizzate, l'adeguamento è limitato alle sole porzioni oggetto di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo dell'adeguamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 7. Art. 2 Accreditamento 1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. L'accreditamento è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 del d.p.r. 14 gennaio Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati sull'accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni rappresentative dei soggetti erogatori. 4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono stipulati rispettivamente dalla Regione e dalle Aziende unità sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale. 5. La legge regionale di riforma organica dell'assistenza sociale detta norme in materia di accreditamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali. Art. 3 Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione 1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie sono attribuite ai Comuni. 2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sulle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali sono attribuite ai comuni che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'azienda Unità sanitaria locale, secondo le modalità e i termini stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 1 comma 3. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità per la raccolta e l'aggiornamento dei dati sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui alla presente legge. 3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'art. 4 del d.p.r. 14 gennaio 1997, ovvero strutture socio-sanitarie e

2 2 2 socio-assistenziali, ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'art. 1, deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 4 Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione 1. Il Comune, per l'accertamento dei requisiti minimi previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997, ovvero stabiliti dalla Giunta regionale, si avvale dei servizi dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda. 2. L'accertamento è effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale competente, per il tramite di una apposita commissione di esperti anche esterni, nominata dal Direttore generale, composta in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale e presieduta dal responsabile del Dipartimento. 3. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione attiva di volta in volta, nell'ambito della suddetta Commissione, un gruppo ispettivo correlato e commisurato alla tipologia ed alle dimensioni della struttura o dell'attività per la quale è stata richiesta l'autorizzazione. Il gruppo ispettivo può essere integrato da uno o più esperti, esterni alla Commissione, nei processi produttivi specifici della struttura sanitaria oggetto di accertamento. 4. In base ai risultati dell'ispezione la Commissione formula il proprio parere, che viene trasmesso al Comune competente dal responsabile del Dipartimento di prevenzione. Il Comune, preso atto del parere della Commissione, entro i successivi 30 giorni, rilascia l'autorizzazione ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine il Comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo. 5. L'autorizzazione deve indicare la tipologia e l'ubicazione della struttura cui si riferisce, nonchè, nel caso di struttura privata la sua denominazione ed il nominativo del titolare. Art. 5 Verifiche e controlli 1. La permanenza dei requisiti minimi presso le strutture autorizzate è verificata di norma ogni quattro anni mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, trasmessa al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'autocertificazione deve essere conforme al modello prestabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Il Comune può comunque procedere anche alla verifica ispettiva con le stesse modalità previste all'art La Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture autorizzate, dandone comunicazione al Comune, avvalendosi dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, i quali effettuano le necessarie ispezioni con le modalità previste all'art L'esito delle verifiche effettuate deve essere tempestivamente comunicato alla struttura interessata ed anche al Comune nel caso di verifiche disposte dalla Regione. 4. Qualora, a seguito di verifica a norma dei commi 1 e 2, venga accertata l'assenza di uno o più requisiti minimi, il Comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti comportano la sospensione immediata, anche parziale, dell'attività. L'attività comunque sospesa può essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti minimi con le modalità previste dall'art. 4. Art. 6 Anagrafe 1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente legge e li comunicano tempestivamente alle Aziende unità sanitarie locali. 2. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie autorizzate, costituita dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale. L'anagrafe deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata nonchè quelli relativi ai provvedimenti che la riguardano. 3. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti nonchè le modalità di realizzazione dell'anagrafe e di collegamento con le Aziende unità sanitarie locali. 4. In sede di prima istituzione, nell'anagrafe sono inserite d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i legali rappresentanti delle strutture trasmettono alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie, secondo un apposito modulo definito dalla Regione. 5. La Regione e le Aziende unità sanitarie locali sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici dati raccolti, ivi compresa la

3 3 3 loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati. Art. 7 Adeguamento dei requisiti minimi 1. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, le strutture sanitarie pubbliche in esercizio e quelle private già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai requisiti minimi previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997, entro i seguenti termini, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge: a) un anno per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici; b) tre anni per quanto riguarda i requisiti relativi alle dotazioni tecnologiche; c) cinque anni relativamente ai requisiti strutturali ed impiantistici. 2. Gli stessi termini si applicano a decorrere dalla adozione degli eventuali provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge. 3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dai provvedimenti richiamati al comma 2, i legali rappresentanti delle strutture di cui al comma 1 devono inviare al Comune competente apposita autocertificazione che documenti la situazione delle rispettive strutture in relazione ai requisiti minimi, nonchè il programma degli adeguamenti necessari. Il Comune, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4, valuta l'idoneità del programma presentato e, con atto motivato, prescrive i tempi specifici dell'adeguamento per ciascuna struttura, nel limite massimo indicato dal comma 1 per ciascuna categoria di requisiti, dandone comunicazione ai soggetti interessati. 4. Per verificare l'avvenuto adeguamento il Comune attiva, a partire dal sessantesimo giorno precedente alla scadenza dei termini prescritti, la procedura di accertamento di cui all'art. 4, a conclusione della quale riconferma o rilascia l'autorizzazione. 5. Nelle more della riconferma dell'autorizzazione ai sensi del comma 3, nei confronti delle strutture sanitarie private, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia di requisiti minimi di funzionamento. Titolo II ACCREDITAMENTO Art. 8 Requisiti per l'accreditamento 1. La determinazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del d.p.r. 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano sanitario nazionale. Tali requisiti possono essere stabiliti anche con distinti provvedimenti in relazione alla diversa tipologia delle strutture secondo la classificazione di cui alle lettere a, b, e c del comma 1 dell'art. 4 del d.p.r. 14 gennaio La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini entro cui i soggetti che intendono essere accreditati devono presentare apposita domanda alla Regione. 3. Il Direttore generale competente in materia di sanità attiva d'ufficio, previa diffida al Direttore generale dell'azienda sanitaria, il procedimento di accreditamento, qualora non sia stata presentata, entro il termine previsto, la domanda di accreditamento da parte delle strutture pubbliche. Art. 9 Procedura per l'accreditamento 1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione ovvero, nel caso di cui al comma 3 dell'art. 8, l'elenco delle strutture pubbliche da sottoporre a verifica. 2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia. 3. Effettuata la verifica l'agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura. 4. L'Assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base della proposta del Direttore generale competente in materia di sanità, e valutato il parere eventualmente espresso dalla Conferenza dei Sindaci, concede o nega l'accreditamento con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento. 5. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ed entro il quale l'agenzia sanitaria provvede ad una nuova verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

4 4 4 Art. 10 Verifica dell'accreditamento 1. L'accreditamento ha validità triennale dalla data di concessione e può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione, almeno sei mesi prima della scadenza del triennio. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale. 2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art L'Assessore regionale competente in materia di sanità rinnova o meno l'accreditamento su proposta del Direttore generale competente in materia di sanità. 4. Nel corso del triennio di validità dell'accreditamento la Regione può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'agenzia sanitaria regionale, la quale provvede con le modalità indicate al comma 2 dell'art Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza, l'assessore regionale competente in materia di sanità revoca, previa diffida, l'accreditamento. 6. L'Assessore regionale competente in materia di sanità può revocare, altresì, l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale. 7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n Art. 11 Elenco dei soggetti accreditati 1. La Regione pubblica annualmente sul proprio Bollettino ufficiale l'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili. 2. La Regione e le Aziende unità sanitarie locali individuano, secondo la rispettiva competenza, i soggetti accreditati con i quali instaurare i rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto dei piani annuali preventivi, nell'ambito dei livelli di spesa contestualmente definiti e con riferimento agli indirizzi regionali di cui all'art. 2 della presente legge. 3. Ciascuna Azienda unità sanitaria locale pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale. Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 12 Accreditamento transitorio 1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento previsto dagli art. 8 e 9, sono accreditate: a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 opera a condizione che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda, corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e che ne venga dichiarata la funzionalità alle scelte della programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti già adottati ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n Art. 13 Nuove costruzioni 1. Per tre anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte della Regione. I criteri e le modalità per il rilascio di tale nulla-osta sono stabiliti dal Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 14 Pubblicità sanitaria 1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli art. 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 sono esercitate dai Comuni.

5 5 5 Art. 15 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate: a) la L.R. 8 gennaio 1980, n. 2 " Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato "; b) la L.R. 1 aprile 1985, n. 10 " Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati. Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio "; c) l'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2; d) l'art. 36 lett. a) e lett. b), della L.R. 12 gennaio 1985 n. 2, limitatamente alle parole " delle strutture e "; e) l'art. 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, 5 comma. Art. 16 Norma transitoria 1. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal d.p.r. 14 gennaio 1997, si applicano, ove previsti, i requisiti adottati in attuazione della L.R. 1 aprile 1985, n Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione di cui all'art. 1, comma 3, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione degli artt. 9, 36 e 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto

Dettagli

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002) AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002) AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI TITOLO I - Principi ed ambito di applicazione Art. 1 - Principi generali. 1. La Regione promuove la qualità dell assistenza

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista. Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni: IMPORTANTI NOVITA PER CHI DEVE APRIRE UNO STUDIO PROFESSIONALE Legge regionale n. 10 del 21.07.2006 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA SANITARIE. La Legge Regionale n. 10 del 21.07.2006 ha provveduto

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione

IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni amministrative e i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete ed erogano

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

Linee di indirizzo dell Ambito S9 per l'applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2014

Linee di indirizzo dell Ambito S9 per l'applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2014 Linee di indirizzo dell Ambito S9 per l'applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2014 Il Regolamento n. 4/2014 della Regione Campania (di seguito Regolamento) ha disciplinato le procedure, le condizioni,

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36. TESTO COORDINATO L.R. 16 giugno 2008, n. 36. Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge disciplina,

Dettagli

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002 N. 42 REGOLAMENTO Modalita di gestione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale Articolazione Provinciale di Firenze Approvato dal Consiglio Provinciale

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

Comune di Siena SERVIZIO SOCIALE E SANITÀ GESTIONALE

Comune di Siena SERVIZIO SOCIALE E SANITÀ GESTIONALE Comune di Siena SERVIZIO SOCIALE E SANITÀ GESTIONALE ATTO DIRIGENZIALE N 334 DEL10/03/2016 OGGETTO: STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA CENTRO MEDICO ITALIANO (CE.MI.) - COOPERATIVA DELLA SALUTE SRL, CON SEDE

Dettagli

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante. L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, emanato

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

Settore Contenzioso Cultura Pubblica COMUNE DI PARABITA (Provincia di Lecce) CONVENZIONE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE Rep. N. L anno, il giorno del mese di, in Parabita Palazzo Comunale, TRA il Comune di Parabita, C.F. 81001530757, rappresentato

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 17 febbraio 2014, n. 26 Associazione Airone Onlus di Taranto

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO EUROPA Prot. n. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 95 DI DATA 22 Luglio 2013 O G G E T T O: Concessione dell'accreditamento specifico per la sicurezza ai sensi dell'allegato

Dettagli

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 BASSA FRIULANA REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Art.1: Principi e

Dettagli

D.P.R. 12/01/98, n 37 Gazzetta Ufficiale Italiana n 57 del 10/03/1998

D.P.R. 12/01/98, n 37 Gazzetta Ufficiale Italiana n 57 del 10/03/1998 D.P.R. 12/01/98, n 37 Gazzetta Ufficiale Italiana n 57 del 10/03/1998 IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI SOMMARIO TESTO Art. 1. Oggetto del regolamento. Art. 2. Parere di conformità. Art. 3. Rilascio

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

Art. 1. Finalità ed obiettivi

Art. 1. Finalità ed obiettivi LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1996 n. 59 Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 3 dicembre 1996, n. 58) Art. 1 Finalità ed obiettivi 1. La Regione Basilicata, in attuazione della legge

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento dà applicazione

Dettagli

Art. 3 Indicatori per la verifica dell attività svolta e dei risultati raggiunti

Art. 3 Indicatori per la verifica dell attività svolta e dei risultati raggiunti Regolamento di attuazione della l.r. n. 82 del 28 dicembre 2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) Art. 1 Oggetto Art. 2 Requisiti per l'accreditamento

Dettagli

PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DISPOSIZIONI GENERALI

PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DISPOSIZIONI GENERALI Allegato B PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DISPOSIZIONI GENERALI 1. FINALITA Il presente documento definisce, ai sensi degli articoli 8 bis e 8 quater, del decreto legislativo

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it

Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it Il Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti,

Dettagli

Decreto n. 0704/LAVFOR/FP. Il Direttore centrale

Decreto n. 0704/LAVFOR/FP. Il Direttore centrale Decreto n. 0704/LAVFOR/FP Adozione delle Direttive tecniche di modifica delle Direttive tecniche adottate con decreto n. 1407/LAVRFOR/2013 del 15 marzo 2013 che recepiscono il contenuto dell Accordo Stato

Dettagli

Art. 11 Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) Art. 12 Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)

Art. 11 Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) Art. 12 Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 16 novembre 2000 n. 35 Titolo III PROCEDURA DI

Dettagli

Parere n. 35/2010 Autorizzazioni sanitarie. Ambulatori e Poliambulatori medici e dentistici

Parere n. 35/2010 Autorizzazioni sanitarie. Ambulatori e Poliambulatori medici e dentistici Parere n. 35/2010 Autorizzazioni sanitarie. Ambulatori e Poliambulatori medici e dentistici Viene chiesto un parere in merito alla procedura di rilascio delle autorizzazioni sanitarie agli ambulatori e

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO C O M U N E DI M A L E T T O Prov. di Catania UFFICIO TECNICO COMUNALE ( Ufficio Responsabile della P.O. Tecnica ) P.I. 00445110877 E--MAIL sporcomu@tiscalinet.it TEL. 095-7720630 Ind. Internet www.comune.maletto.ct.it

Dettagli

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 36016 Thiene (VI VI) N. 27/2014 di reg. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Con l'assistenza dei signori: In data: 16/01/2014 Direttore Amministrativo Direttore Sanitario Direttore dei Servizi Sociali

Dettagli

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 1608 27/02/2014 Identificativo Atto n. 167 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO ASSEGNAZIONE DEI CONTINGENTI DI DOTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALI DI ISTRUZIONE

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale. Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 29/12/2014

Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale. Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 29/12/2014 Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 29/12/2014 Centro di Responsabilità 22 Centro di Costo 138 e 139 pratica n. 3374819 Oggetto: Concessione dell Accreditamento Definitivo ai sensi della Deliberazione

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 650 del 21-9-2015 O G G E T T O

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 650 del 21-9-2015 O G G E T T O REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 650 del 21-9-2015 O G G E T T O Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L.R. n. 22/2002, della

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Art. 2 (Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie)

Art. 2 (Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie) L.R. 01 Febbraio 2008, n. 1 Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

COMUNE DI FORLÌ. DETERMINAZIONE N. 2750 del 24/12/2015 OGGETTO: SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE 00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

COMUNE DI FORLÌ. DETERMINAZIONE N. 2750 del 24/12/2015 OGGETTO: SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE 00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 1 COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE DETERMINAZIONE N. 2750 del 24/12/2015 OGGETTO: CONFERMA ACCREDITAMENTO DEFINITIVO, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 514/2009 E S.M.I., A FAVORE DI CASA DI RIPOSO

Dettagli

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI 1. PRINCIPI GENERALI I seguenti criteri disciplinano, all interno di un sistema integrato

Dettagli

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A : Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO

Dettagli

III I11I1III1III.,111111 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

III I11I1III1III.,111111 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 13/12/2013 U-nd/6901/2013 III I11I1III1III.,111111 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71 PRESIDENZA

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

a) Per "Ministero" si intende il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

a) Per Ministero si intende il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI [TRASFERIMENTO]* E DI MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI

Dettagli

UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO Delibera n. 211 del 17/02/2016 REGIONE DEL VENETO UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PIEVE DI SOLIGO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO L`anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di Febbraio Il Commissario

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Dettagli

Per quanto concerne il punto 1:

Per quanto concerne il punto 1: Deliberazione di Giunta Regionale n. 422 dell 11 aprile 2003 Oggetto: Modifiche al Manuale per l Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie approvato con deliberazione di Giunta Regionale

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie

LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.) N. 25 del

Dettagli

Prot. n. 4241/XV.8.12 Cagliari, 18/02/2011

Prot. n. 4241/XV.8.12 Cagliari, 18/02/2011 Prot. n. 4241/XV.8.12 Cagliari, 18/02/2011 > Ai Comuni della Regione Sardegna LORO SEDI > Ai Commissari delle Aziende Sanitarie Locali LORO SEDI Oggetto: Delibera della Giunta Regionale n. 34/26 del 18/10/2010.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Dettagli

DGR. n. 11496 del 17.3.2010

DGR. n. 11496 del 17.3.2010 DGR. n. 11496 del 17.3.2010 DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO DELL' UNITA' DI OFFERTA SOCIALE "CENTRO RICREATIVO DIURNO PER MINORI". ((PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PER DECORRENZA TERMINI PER

Dettagli

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti

Dettagli

ACCREDITAMENTO PROVIDER FAD

ACCREDITAMENTO PROVIDER FAD ACCREDITAMENTO PROVIDER FAD Domande Risposte I provider che hanno già presentato richiesta di accreditamento degli eventi formativi residenziali devono necessariamente presentare domanda di accreditamento

Dettagli

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive. Oggetto: Attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L.R. n. 21/2005, L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Procedimento

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012 VISTO l art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto,

Dettagli

4. PROCEDURE PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3)

4. PROCEDURE PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3) 4. PROCEDURE PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3) 4.1 Autorizzazione per nido d infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi Tutti i servizi educativi gestiti

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. L.R. 13/2004, artt. 4 e 12 B.U.R. 1/12/2004, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. Allegato A Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle

Dettagli