LE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Giovanni MANCA. 10 maggio 2017 (MISE ROMA)

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1 LE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Giovanni MANCA 10 maggio 2017 (MISE ROMA)

2 Argomenti Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eidas. Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici. Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici. L articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche. La gestione documentale: DPCM 13 novembre Un procedimento amministrativo dematerializzato. 2

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4 Un poco di ordine non guasta 4

5 Un po di formazione non guasta 5

6 Argomenti Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eidas. Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici. Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici. L articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche. La gestione documentale: DPCM 13 novembre Un procedimento amministrativo dematerializzato. 6

7 Le modifiche al CAD D.Lgs. 26 agosto 2016, n Individuato politicamente come Carta della Cittadinanza Digitale. In vigore dal 16 settembre Vengono previste delle Regole Tecniche previste per metà gennaio 2017 ma si fa ancora riferimento all articolo 61 del D.Lgs. 179/

8 EIDAS e CAD Il Regolamento UE 910/2014 ha impatti importanti sul CAD. Il Legislatore ha eliminato le definizioni presenti nel Regolamento. Vengono modificate le norme primarie in materia di certificatori accreditati al fine di introdurre i prestatori di servizi fiduciari. Il Regolamento influenza anche le regole tecniche che non sono più nazionali sui temi trattati nel Regolamento. 8

9 Lettura «guidata» delle novità principali Art. 12, comma 2. Art. 14. Art. 41, comma 1. Art. 43, comma 1-bis. Art. 47, comma 1. Art. 64, comma 2-septies. 9

10 Domicilio digitale L indirizzo di PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eidas), che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all art. 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell ambito dell unione europea. 10

11 Domicilio digitale delle persone fisiche art. 3-bis, comma 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. E inserito nell ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Se non viene indicato si provvede d ufficio con apposito decreto. Viene salvaguardato il digital divide e il domicilio digitale inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti ai quali si applica il CAD. 11

12 Alfabetizzazione dei cittadini Art. 8, comma 1. Lo Stato e i soggetti di cui all art. 2, comma 2 promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo. Gli uffici pubblici mettono a disposizione connettività internet nei limiti della banda disponibile. 12

13 Nuova organizzazione per la PA digitale Le pubbliche amministrazioni affidano a un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. A tale figura si possono inviare segnalazioni e reclami su presunte violazioni del CAD. 13

14 Interoperabilità Caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l erogazione di servizi. L interoperabilità è invocata anche nell ambito delle identità digitali trans nazionali nell ambito del Regolamento eidas. Nell ambito delle sottoscrizioni digitali viene utilizzato il termine interoperabilità per indicare la capacità degli strumenti di sottoscrizione e verifica di utilizzare formati standard senza che l utente di tali strumenti abbia problemi nella generazione e nella verifica delle sottoscrizioni. In ambito UE si utilizza il termine equivalente «mutuo riconoscimento». 14

15 Cooperazione applicativa La parte del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) finalizzata all interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi. SPC è l insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell unione europea ed è aperto all adesione da parte dei gestori pubblici e dei soggetti privati. Le regole tecniche seguono il modello generale di cui all art. 71 del CAD. 15

16 Firma elettronica (1) Nuovo articolo 21, comma 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità. Nuovo anche l articolo 20, comma 1. L idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Anche la formulazione del nuovo comma 2-bis non è chiarissima. Infine altra novità nel 2-ter che consente l utilizzo della firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti per gli atti pubblici redatti su documento informatico. 16

17 Firma elettronica (2) Il legislatore ha disposto che il requisito della forma scritta è soddisfatto dal documento recante la firma elettronica semplice. Si torna alla versione del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (recepimento direttiva 1999/93/CE). E legittimo il dubbio sul fatto che il requisito della forma scritta sia richiesto ad substantiam oppure ad probationem. I margini di incertezza circa la reale portata del requisito della forma scritta sono se questa venga richiesta ai fini della validità dell atto, a fini probatori ovvero a fini informativi. A ben vedere, i contratti formali sono già disciplinati nelle norme che richiamano l art c.c., richiedendo la firma digitale, la firma qualificata o la firma elettronica avanzata. Dunque, è ragionevole opinione che questa novella si riferisca alla firma semplice a fini informativi. 17

18 La definizione di SPID è aggiornata (art. 64, comma 2-ter). SPID - 1 Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell AgID, secondo modalità definite con il decreto ( omissis ) identificano gli utenti per consentire loro l accesso ai servizi in rete. Importante il seguente comma 2-septies dell art. 64 per il suo impatto sull utilizzo delle sottoscrizioni informatiche. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato tramite SPID, nell ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l acquisizione della sua volontà 18

19 SPID - 2 Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica. L accesso appena citato può avvenire anche con la Carta d Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). I soggetti ai quali si applica il CAD, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il punto unico di accesso appena citato è noto come «Italia Login». La forte spinta nell utilizzo di SPID potrebbe indurre le PPAA a non attivare i servizi tramite CIE o CNS. La CNS viene attualmente distribuita con la tessera sanitaria (TS-CNS). 19

20 Argomenti Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eidas. Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici. Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici. L articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche. La gestione documentale: DPCM 13 novembre Un procedimento amministrativo dematerializzato. 20

21 Dati, documenti e carta L innovazione dei processi amministrativi sconta il dualismo tra la gestione dei dati strutturati e la gestione delle informazioni in testo libero, ancora incentrata su schemi tipici del mezzo cartaceo E necessario ricondurre ad unitarietà la gestione dei dati (dominio dei DBMS), degli eventi (dominio dell on line) e dei documenti non strutturati (dominio del documentale) dati documenti non strutturati 21

22 L «ecosistema» della gestione documentale PROTOCOLLO INFORMATICO FIRME ELETTRONICHE SITI WEB INTEROPERABILITÀ PEC Cittadini Imprese & Professionisti IDENTITÀ INFORMATICA ALBO ON-LINE SPC CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURAZIONE ELETTRONICA Fonte AgID 22

23 Il ciclo abilitante infrastrutturale ANPR Notifiche & Documenti SPID Pagamenti Linee Linee Guida guida & e Pubblica Servizi Amministrazione PA Azioni di razionalizzazione infrastrutturale, implementazione di piattaforme abilitanti su cui viaggeranno i servizi della PA e gli strumenti acceleratori (fonte AgID). 23

24 Argomenti Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eidas. Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici. Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici. L articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche. La gestione documentale: DPCM 13 novembre Un procedimento amministrativo dematerializzato. 24

25 Produzione La macchina da scrivere non è praticamente più usata. E non viene più prodotta. I documenti nascono digitali ma poi vengono stampati, stampati, stampati,... Regole Tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti (omissis) - DPCM 13 novembre

26 Conservazione Regolamentata all interno del CAD dal DPCM 3 dicembre Chi dematerializza conserva. Per l integrità, la leggibilità nel tempo, la provenienza, ecc. 26

27 Le nuove regole per la conservazione digitale Introducono il concetto di processo di conservazione dei documenti informatici attuato mediante un sistema di conservazione che, con l adozione di norme, standard, procedure e tecnologie, assicura: la conservazione, integrata ai documenti, delle informazioni di contesto (metadati) generate nelle fasi di gestione e di conservazione del documento stesso; la conservazione: del software di gestione, consultazione e conservazione, degli strumenti di ricerca, dei manuali di gestione e dei manuali operativi, utilizzati nei sistemi di gestione dei documenti, del manuale di conservazione; l individuazione delle responsabilità per tutte le fasi di gestione del sistema. 27

28 le nuove regole per la conservazione digitale Si assicura la conservazione dei documenti informatici/fascicoli informatici nel sistema garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza nel tempo Il processo di conservazione, dalla presa in carico dal produttore, prevede la gestione dei documenti informatici/fascicoli informatici in strutture definite che garantiscono l interoperabilità tra sistemi di conservazione Il sistema di conservazione, logicamente distinto dal sistema di gestione documentale, opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti Il Responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia, in accordo con gli altri Responsabili del sistema Il manuale della conservazione illustra dettagliatamente l organizzazione, l architettura, le infrastrutture, il processo, le misure di sicurezza e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del sistema di conservazione nel tempo 28

29 Trasmissione (anche SDI per fatture PA) I metodi di trasmissione dei documenti informatici sono orientati dai sistemi utilizzati dalla PA. Il sistema di riferimento è quello utilizzato nel Sistema di Interscambio del MEF per la fatturazione elettronica della PA. Nuovi sistemi arriveranno con il Regolamento UE 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. Il 910/2014 è completamente operativo dal 1 luglio

30 La trasmissione della fattura elettronica La trasmissione della fattura può essere effettuata direttamente dal prestatore da un intermediario, se vale uno dei seguenti casi: - è autorizzato a trasmettere i file alle Amministrazioni per conto terzi - è autorizzato a ricevere i file per conto delle Amministrazioni Ogni intermediario definisce le proprie modalità per la ricezione delle fatture dal prestatore, con specifici accordi e modalità definite nei rapporti contrattuali 30

31 I canali di trasmissione della fattura elettronica Posta Elettronica Certificata (PEC) Trasmissione e ricezione Non richiede accreditamento preventivo garantisce l invio e la ricezione di messaggi ed allegati, attestandolo con valenza legale Applicazione WEB - Trasmissione applicazione per inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un interfaccia web è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline, oppure di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata ai servizi telematici Cooperazione applicativa: Servizio SDICoop - Trasmissione disponibile per l'invio di fatture e la ricezione di notifiche con servizi di cooperazione applicativa (webservices) è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio con apposita richiesta sul sito FatturaPA Cooperazione applicativa: Servizio SPCoop Trasmissione e ricezione Come precedente, ma utilizza il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'agid File transfer - Servizio SDIFTP - trasmissione disponibile per l'invio di fatture e la ricezione di notifiche con una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol) presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche con un centro elaborazione dati

32 I nuovi documenti informatici Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti Forme Documenti di testo, fogli di calcolo, schemi XML redatti tramite l utilizzo di appositi strumenti software Documenti acquisiti per via telematica o su supporto informatico, , documenti acquisiti come copia per immagine di un documento analogico Registrazioni informatiche di transazioni o processi informatici, dati forniti dall utente attraverso la compilazione di moduli o formulari elettronici Insieme di dati, provenienti da una o più basi dati, raggruppati secondo una struttura logica determinata (viste) Caratteristiche essere identificato in modo univoco e persistente essere immodificabile, cioè formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione essere prodotto in uno dei formati idonei alla conservazione essere memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi avere associati almeno un set minimo di metadati

33 Gli standard e i processi di gestione documentale ISO GUID X.509, XKMS ISO 15801, PDF/A X.509, XKMS RFC 2821, 2822, TIFF, JPEG 2000, ISO 216 ISO RECORDS ISO 18492, OAIS PDF/A XML MoReq2, ISO Metadata: DC, ISAAR, ISO 23081, 639, 2788, 5964, 8601 ISO Fonte: MoReq2

34 Le figure coinvolte nel sistema di conservazione Nel sistema di conservazione operano: il produttore: di norma diverso dal soggetto che forma il documento, è responsabile del pacchetto di versamento e provvede alle operazioni di versamento nel sistema di conservazione. Nel caso di pubblica amministrazione tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale l utente: richiede al sistema di conservazione l accesso ai documenti informatici per acquisire le informazioni di interesse il Responsabile della conservazione: definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato 34

35 Il Responsabile della conservazione Opera d intesa con: responsabile del trattamento dei dati personali responsabile della sicurezza responsabile dei sistemi informativi responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico (nel caso delle PA) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione al fine di assicurare il mantenimento delle caratteristiche di autenticità, integrità, accessibilità e intelligibilità dei documenti; cura l aggiornamento periodico per esempio in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti; gestisce il processo di conservazione secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; garantisce il corretto svolgimento del processo di conservazione assicurandone nel tempo la conformità alla normativa vigente; verifica periodicamente l effettiva integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi, provvedendo alla duplicazione o copia dei documenti informatici all evolversi del contesto tecnologico; adotta le misure necessarie per la sicurezza logica e fisica del sistema di conservazione nelle pubbliche amministrazioni svolge il ruolo di pubblico ufficiale; 35

36 Argomenti Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eidas. Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici. Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici. L articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche. La gestione documentale: DPCM 13 novembre Un procedimento amministrativo dematerializzato. 36

37 La sospensione delle RRTT Art. 61 del 179/2016. Questo articolo non novella il CAD. Nuove RRTT entro metà gennaio Ad oggi nessuna regola è stata aggiornata. «Fino all adozione del suddetto decreto ministeriale, l obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti di cui all articolo 17 del DPCM 13 novembre 2014 è sospeso». Ma le amministrazioni possono comunque adeguarsi anteriormente. Nella realtà comunque la sospensione è solo parziale ma è mancata a livello governativo un adeguato stimolo e una efficace comunicazione sul tema. 37

38 Argomenti Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eidas. Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici. Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici. L articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche. La gestione documentale: DPCM 13 novembre Un procedimento amministrativo dematerializzato. 38

39 DPCM 13 novembre Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi ( ). Regole per la formazione del documento informatico; copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici; duplicati informatici di documenti informatici; copie e estratti informatici di documenti informatici. Altre regole per il trasferimento nel sistema di conservazione, le misure di sicurezza. 39

40 DPCM 13 novembre Regole analoghe, mutatis mutandis, per il documento amministrativo e in particolare per i fascicoli informatici, i registri e repertori informatici. Il DPCM completa il terzetto di decreti previsti dal CAD sulla dematerializzazione. Il decreto è considerato di switch off tra il cartaceo e il digitale (con data 11 agosto 2016). In esso ci sono degli errori, delle gravi omissioni e alcuni principi non chiarissimi e conseguente ambigui. 40

41 DPCM 13 novembre Il decreto è strutturato in un testo di 17 articoli e 5 allegati. Gli allegati trattano: glossario; formati; standard tecnici di riferimento; specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione; metadati. Gli allegati sono gli stessi dei DPCM 3 dicembre 2013, conservazione e protocollo. 41

42 DPCM 13 novembre Le disposizioni si applicano ai soggetti indicati nell art. 2, commi 2 e 3, del Codice dell amministrazione digitale (CAD), nonché agli altri soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici. I profili di applicazione si estendono come conseguenza della nuova formulazione nel nuovo schema di CAD del comma 2 precedentemente citato. Nessuna modifica al comma 3 per i soggetti privati. 42

43 DPCM 13 novembre Il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n Nell art. 3 si stabiliscono le regole tecniche mediante le quali si forma il documento informatico. Si inizia con la redazione tramite l utilizzo di appositi strumenti software. 43

44 DPCM 13 novembre Poi: Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico. Registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all utente. Generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. 44

45 DPCM 13 novembre Il documento informatico nel suo ciclo di vita deve essere inalterabile in forma e contenuto e ne deve essere garantita la staticità nella fase di conservazione. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può essere delegata a terzi. Se il documento informatico è formato mediante redazione tramite l utilizzo di appositi strumenti software, il DPCM stabilisce come determinare le caratteristiche di immodificabilità e integrità. 45

46 DPCM 13 novembre La sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata (è stata omessa, per errore, la firma elettronica avanzata). L apposizione di una validazione temporale. Il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa. La memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza. Il versamento ad un sistema di conservazione. 46

47 DPCM 13 novembre Altre regole per l immodificabilità e l integrità del documento informatico vengono stabilite per le altre modalità di formazione del documento previste nell articolo 3, comma 1 di questo DPCM. Laddove non sia presente, al documento informatico immodificabile è associato un riferimento temporale. L evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l indipendenza delle piattaforme tecnologiche, l interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico. 47

48 DPCM 13 novembre Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L insieme minimo dei metadati, che sono definiti nell allegato 5 al DPCM è costituito da: l identificativo univoco e persistente; il riferimento temporale già citato precedentemente; l oggetto; il soggetto che ha formato il documento; continua 48

49 DPCM 13 novembre l eventuale destinatario. l impronta del documento informatico. Novità è l articolo 23-bis, comma 2. 49

50 DPCM 13 novembre Al comma 2 dell articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell originale e della copia. Resta fermo, ove previsto, l obbligo di conservazione dell originale informatico.. I trasferimenti nel sistema di conservazione sono sempre coordinati con il DPCM 3 dicembre Alcune regole specifiche sono stabilite per il documento amministrativo informatico in coordinamento con il DPR 445/

51 Argomenti Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eidas. Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici. Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici. L articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche. La gestione documentale: DPCM 13 novembre Un procedimento amministrativo dematerializzato. 51

52 Processi, non documenti/file Definire le responsabilità. Definire il flusso (in genere diverso da quello cartaceo). Collegare il flusso alle responsabilità. Chi produce, trasmette, approva, conserva, archivia. Nel mondo ICT questo è il Digital Transaction Management (DTM). Una normativa stabile favorisce la transizione al digitale. 52

53 Conclusioni Sviluppare le competenze digitali del manager pubblico. Responsabilizzare i decisori sui temi del digitale. Ridefinire i procedimenti in modalità digitale e non trasformare il cartaceo in digitale. Condivisione degli strumenti e ottimizzazione delle risorse. 100 procedimenti 100 applicazioni non è la strada giusta. Una normativa stabile favorisce la transizione al digitale. 53

54 Contatti Giovanni Manca

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