REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

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1 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012 n. 247; Visto l'articolo 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; Sentito il Consiglio nazionale forense...; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la nota del..., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto del regolamento) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012 n. 247; Visto l'articolo 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; Sentito il Consiglio nazionale forense...; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la nota del..., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1.Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalita di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonche i requisiti di validita del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'unione europea. 2. il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore di cui all'articolo 9. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'unione europea. 2. il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore di cui all'articolo 9. Ai tirocini già in corso a tale data, continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della

2 durata a diciotto mesi e la facolta del praticante di avvalersi delle modalita alternative di svolgimento del tirocinio. durata del tirocinio a diciotto mesi e la facoltà del tirocinante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio. Art. 2 (Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro) Art. 2 (Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro) 1. Il tirocinante, al momento dell'iscrizione, deve comunicare al Consiglio se svolge attività di lavoro subordinato, con quali tempi e con quali modalità. Ove il tirocinante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all'iscrizione nel registro, dovrà provvedere alla comunicazione di cui sopra entro dieci giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. 1. Qualora ii tirocinio venga svolto contestualmente ad attivita di lavoro subordinato pubblico o privato, ii Consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attivita lavorativa si svolga secondo modalita e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. 2. Se la verifica da esito negativo, ii Consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, ii diniego dell'iscrizione o, se ii rapporto di lavoro ha avuto inizio durante ii periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei praticanti. 2. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, il Consiglio accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. 3. Se la verifica dà esito negativo, il Consiglio dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei tirocinanti

3 Art. 3 Modalita di svolgimento del tirocinio Art. 3 Modalità di svolgimento del tirocinio 1. Il tirocinio si articola in tre semestri 1. II tirocinio professionale è svolto con assiduita, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduita si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 2. II tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto, volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 3. L avvocato, fermo l obbligo del rimborso spese, dopo il primo semestre di pratica riconosce al tirocinante un compenso commisurato all attività da lui effettivamente svolta. Art. 4 Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell 'Unione europea Art. 4 Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'unione europea 1. Qualora il praticante intenda svolgere un

4 1.Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'unione europea, ne da comunicazione al Consiglio dell'ordine, indicando ii nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgera il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. II professionista deve aver prestato il proprio consenso. 2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare I'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. II Consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce ii periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio. Art. 5 Interruzione del tirocinio 1. II tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa. 2. Puo essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'eta del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita e di paternita oltre che di adozione; per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso. 3. il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni. 4. Se il Consiglio dell'ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione. L'interessato deve essere sentito. semestre di tirocinio in altro Paese dell'unione Europea, lo comunica al Consiglio, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. 2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio la documentazione idonea a comprovare l'attività svolta secondo le norme del Paese ospitante, compresa, una dichiarazione del professionista straniero che ne attesti lo svolgimento con profitto. II Consiglio, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio. Art. 5 Interruzione del tirocinio 1. II tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa. 2. Puo essere interrotto, oltre ai casi previsti dall'art. 17, comma 10 lett. a), per gravi motivi personali documentati ed accertati dal Consiglio, per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto, ovvero al tirocinante. 3. II tirocinante che voglia interrompere il tirocinio, presenta domanda al Consiglio presso il quale è iscritto, indicando e documentando le ragioni della richiesta. 4. Se il Consiglio non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il tirocinante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione, previa audizione dell interessato 5. Nel caso di accoglimento della domanda, il

5 5. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza. 6. Cessata la causa di interruzione, ii tirocinio riprende, senza soluzione di continuita, con I'anzianita della precedente iscrizione.... ' tirocinio è interrotto dalla data di presentazione dell istanza. 6. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuita, con I'anzianità della precedente iscrizione. Art. 6 Poteri di vigilanza e controllo e rilascio de/ certificato di compiuta pratica 1. il Consiglio dell'ordine accerta e promuove la disponibilita tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale. 2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici. Art. 6 Poteri e modalità di vigilanza, controllo e rilascio dei certificati di compiuto tirocinio 1. Il Consiglio accerta la disponibilita tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale. 2. La disponibilità dei soggetti indicati al comma precedente deve essere comunicata all Ordine di appartenenza, ovvero a quello avente competenza nel luogo in cui gli uffici giudiziari o gli enti pubblici intendano far svolgere il tirocinio. Il Consiglio offre adeguata pubblicità delle disponibilità così comunicate. 3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio e affidata al Consiglio dell'ordine presso cui il praticante e iscritto. 4. il Consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti 3. Gli avvocati presso cui si svolge il tirocinio sono tenuti, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli, sotto ogni aspetto, all'esercizio della professione. 4. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio e affidata al Consiglio dell'ordine presso cui il praticante e iscritto. 5. Il Consiglio esplica i propri compiti di vigilanza e controllo nei seguenti modi: a) verifica semestrale del libretto del tirocinio,

6 presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attivita. b) colloqui periodici ed assunzione di informazioni dal tirocinante, ovvero dai soggetti responsabili della sua formazione; 6. Il Consiglio accerta, in particolare: a) che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre; b) abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie ed alla redazione di atti e pareri. c) che il tirocinio si sviluppi in un idoneo ambiente di lavoro, adeguato a garantire lo svolgimento del tirocinio in modo proficuo; d) che venga corrisposto al tirocinante un compenso adeguato, tenuto conto dell utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. 7. Il Consiglio deve richiedere al tirocinante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento dell attività. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non convalida il semestre di tirocinio. In tal caso il tirocinante ed il responsabile dell attività svolta debbono essere preventivamente sentiti. 5. Delle attivita di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. 8. Il Consiglio pubblica annualmente, sul proprio sito internet istituzionale, una relazione in cui informa gli iscritti del numero di tirocini avviati nel circondario, del numero di tirocinanti considerati idonei a ricevere il certificato di compiuto tirocinio, ai sensi del comma seguente, e sul numero di rifiuti alla concessione dello stesso certificato, nonché ogni altra informazione utile a dare indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio all interno del proprio circondario di competenza.

7 6. Al termine del periodo di tirocinio, ii Consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 9. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In tal caso il tirocinante e l'avvocato presso cui viene svolta la pratica debbono essere preventivamente sentiti. Art. 7 Abilitazione all 'esercizio de/la professione in sostituzione dell 'avvocato 1. II praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 puo chiedere al Consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attivita professionale in sostituzione dell'avvocato presso ii quale svolge la pratica. II Consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giomi dalla presentazione della stessa. 2. II provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'ordine: a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato; b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta. 2. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalita di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, ii praticante avvocato assume avanti al Consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 31 dicembre 2012 n La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola <<praticante>> avanti alla parola avvocato. II Art. 7 Abilitazione all'esercizio de/la professione in sostituzione dell avvocato 1. Il tirocinante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 può chiedere al Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio. II Consiglio deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. 2. II provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio: a) al richiedente, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al Consiglio per le comunicazioni di legge; b) al responsabile del tirocinio, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato, dell azienda o dell'ufficio pubblico presso cui è svolta l attività del tirocinante. 3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il tirocinante deve assumere avanti al Consiglio,riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della stessa legge. La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola praticante avanti alla parola avvocato. 4. A seguito dell impegno assunto, il tirocinante assume la qualifica di

8 verbale di impegno solenne del praticante avvocato e comunicato, dal Consiglio dell'ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso ii Tribunale. praticante avvocato abilitato al patrocinio. II verbale di impegno solenne del tirocinante è comunicato dal Consiglio dell'ordine al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. 5. Al praticante avvocato abilitato al patrocinio può essere conferito mandato difensivo, solo se congiunto con quello dell avvocato responsabile della sua formazione. Art. 8 Entrata in vigore 1. II presente decreto entra in vigore ii giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Art. 8 Entrata in vigore 1. II presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Va in primo luogo sottolineato che per aversi una normativa che disciplini in modo completo il tirocinio forense va data attuazione, a mezzo di apposito regolamento, all art. 43 della Legge 31 dicembre 2012 n Il presente regolamento pertanto disciplina lo svolgimento delle attività del tirocinante da eseguirsi ai sensi dell art. 41 della stessa legge. Avvocatura 3.0 si è posta il problema di una possibile integrazione delle due regolamentazioni indicate come necessarie dalla norma primaria, ma ha ritenuto che i corsi di formazione necessari al completamento del tirocinio non possano essere disciplinati con il presente atto. E stata altresì scartata l idea di indicare la necessaria adozione dell ulteriore normativa prevista dall art. 43 della Legge Professionale, perché il contenuto di una tale norma non avrebbe fatto altro che ripetere, in modo ultroneo, quanto già previsto dalla stessa legge. Passando alle modifiche suggerite, emerge in primo luogo un obbligo di comunicazione del tirocinante, per quanto riguarda il contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato, stringente e puntuale. La norma mira a garantire l effettiva formazione dell aspirante avvocato, limitando la possibilità di svolgere un attività lavorativa che infici la possibilità di apprendimento del tirocinante. La modifica è stata proposta a mezzo di inserimento di un nuovo comma 1 all art. 2 del regolamento.

9 E stato altresì proposto che il tirocinio venga considerato come la sommatoria di tre semestri di attività, ognuna sottoposta ad autonoma verifica, in grado di portare ad un accertamento di mancato svolgimento del periodo semestrale di formazione secondo i dettami del regolamento. La previsione è stata attuata a mezzo di inserimento di un nuovo comma 1 all art. 3. Si è anche inteso recepire il precetto dell art. 40, comma 2, del nuovo codice deontologico, prevedendo che l avvocato presso cui operi il tirocinante, dopo il primo semestre di attività, e fermo l obbligo di corresponsione di un rimborso per le spese effettivamente sostenute, ricompensi il tirocinante per l attività effettivamente svolta. Tale norma è stata introdotta con il comma 3 dell art. 3. Parzialmente rivisto è anche l art. 4 del regolamento, senza che peraltro si sia alterato il senso delle norme proposte dal Ministero della Giustizia. All art. 5 si è introdotta una più vasta accezione dei motivi che possono consentire l interruzione del tirocinio. All art. 6 si è introdotto il comma 2, teso a rendere pubblico l elenco dei soggetti disponibili a far svolgere presso di sé il tirocinio previsto dal regolamento. Questo articolo è quello che è stato rivisitato in modo più profondo. Gli obblighi di controllo del Consiglio dell Ordine sono stati elencati con maggiore puntualità. I commi 5 e 6 del regolamento sono stati pertanto integralmente riscritti, prevedendo le modalità con le quali il Consiglio svolga i propri compiti di vigilanza ed i requisiti da accertare perché detto compito risulti assolto in modo ottimale. Il comma 7, di nuova formulazione, serve ad armonizzare la disciplina regolamentare con la tripartizione del periodo di tirocinio in tre semestri, prevedendo che lo svolgimento dell attività formativa non coerente con le norme in vigore, possa negare al tirocinante la certificazione dell idoneo svolgimento del tirocinio per il singolo semestre. Infine, al comma 8, si è modificata la normativa che riguarda la pubblicità dell attività di controllo svolta dal Consiglio, ritenendo che l assemblea di approvazione del bilancio non sia il luogo in cui rendere agli iscritti comunicazioni che attengono a tutt altra attività. Ferma l opportunità di ciascun Consiglio dell Ordine di dotarsi di un sito internet istituzionale su cui pubblicare le relazioni afferenti le attività demandate al Consiglio dalla novella legge professionale, si è ritenuto di indicare in un resoconto, pubblicato sul sito internet istituzionale con cadenza annuale, il documento con il quale dare conto agli iscritti dell attività di vigilanza e controllo sul tirocinio effettivamente svolta. I primi tre commi dell art. 7 del regolamento hanno subito alcune modifiche, tese a regolare in modo più puntuale, ma sostanzialmente mantenendo inalterati gli scopi delle norme stesse. Più importante è l aggiunta di un comma 5 all articolo in commento. Tale comma intende consentire al praticante avvocato abilitato al patrocinio, l assunzione di un mandato difensivo solo se congiunto con quello del responsabile della sua formazione. Si tratta di una norma che mira a far si che lo svolgimento dell attività professionale del tirocinante non si possa svolgere senza l effettiva supervisione e responsabilità di un avvocato che abbia già acquisito la possibilità di svolgere la professione. Questo ovviamente, sia per garantire il tirocinante, sia per tutelare adeguatamente la cittadinanza e salvaguardare il corretto esercizio della professione forense. Dalle modifiche suggerite non derivano antinomie o contraddizioni con altri elementi dell ordinamento. Avvocatura 3.0 ha inteso rendere omogenea la terminologia utilizzata nel regolamento, riferendosi al praticante avvocato unicamente come al tirocinante ed eliminando i riferimenti alla pratica forense, sostituendoli con la più corretta dicitura di tirocinio. Ancora, è stato ritenuto che la dicitura Consiglio sia idonea ad identificare il Consiglio dell Ordine degli Avvocati, laddove richiamato dalle norme, e pertanto, anche per economia e sinteticità del testo, si è tentato di eliminare il riferimento all organo per esteso.

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