LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore all agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;
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- Fabiola Torre
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1 L Assessore all agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale e, in particolare, l articolo 19 Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue. Sottolinea che tale articolo 19 stabilisce al comma 1, lettera a) che, al fine di favorire la realizzazione di unità omogenee rispondenti a criteri di funzionalità, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del cento per cento della spesa ammissibile per le spese relative alla fusione e alla fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali. Fa presente che l articolo 31 della l.r. 17/2016 prevede che la Giunta regionale approvi, con propria deliberazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell erogazione degli aiuti. Evidenzia che si rende necessario, per il buon esito dell attuazione dell aiuto regionale, approvare i criteri applicativi che disciplinino le modalità procedurali ed attuative dell intervento di concessione dell aiuto regionale previsto dall art. 19, comma 1, lettera a) della l.r. 17/2016. Informa che tali criteri, predisposti dai competenti uffici, sono stati sottoposti all attenzione della Fédération des coopératives valdôtaines, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario e che, pertanto, il testo finale è il risultato di quanto con essa condiviso. Propone, quindi, di approvare i criteri di applicazione dell art. 19, comma 1, lettera a) della l.r. 17/2016, con riferimento agli aiuti a fondo perso previsti per le spese di fusione e di fusione per incorporazione. LA GIUNTA REGIONALE - su proposta dell Assessore all agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin; - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n in data concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative; - considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019, nell'ambito del programma n Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi; - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale dell Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
2 - ad unanimità di voti favorevoli, D E L I B E R A 1) di approvare i criteri di applicazione dell articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 per la concessione di contributi relativi alla fusione e alla fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali, a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, così come riportati nell allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che le spese relative alla concessione dei contributi di cui trattasi trovano copertura sugli stanziamenti del capitolo U Trasferimenti correnti ai consorzi di miglioramento fondiario per fusione e incorporazione, incluso l ampliamento dei confini territoriali del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 3) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d Aosta, come stabilito dall articolo 31, comma 2 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, nonché sul sito istituzionale della Regione all indirizzo tematici/agricoltura. 2
3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 175 DEL 17/02/2017 CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER LA FUSIONE E LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CUI AL CAPO II, ART. 19, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N
4 SOMMARIO 1. Ambito di applicazione. pag Tipologia di contributo. pag Beneficiari pag Intensità del contributo pag Procedimento amministrativo... pag Definizione della spesa ammessa a contributo e limiti di spesa pag Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione dei contributi pag. 6 2
5 1. Ambito di applicazione 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, art. 19, comma 1, lettera a) Fusione e fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n Tipologia di contributo 2.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano i contributi, a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, relativi a: a) spese sostenute per la fusione ai sensi dell articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, così come modificato dall articolo 6 del d.p.r. 23 giugno 1962, n. 947; b) spese sostenute per la fusione per incorporazione ai sensi dell articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, così come modificato dall articolo 6 del d.p.r. 23 giugno 1962, n Per fusione si intende la formazione di un nuovo consorzio di miglioramento fondiario a partire da due o più consorzi preesistenti, i quali partecipano ciascuno con la propria superficie consorziale, fatte salve eventuali riperimetrazioni. 2.3 Per fusione per incorporazione, si intende l incorporazione di un consorzio di miglioramento fondiario in un altro consorzio. La procedura e la modulistica da adottare è la medesima della fusione. 2.4 Sono parimenti ammissibili al finanziamento pubblico i costi sostenuti per l ampliamento del perimetro consorziale con aggregazione di nuove particelle, circoscritti nell ambito della fusione o della fusione per incorporazione, ai sensi dell articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, così come modificato dall articolo 6 del d.p.r. 23 giugno 1962, n Beneficiari 3.1 Possono beneficiare del contributo di cui al paragrafo 2 i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Intensità del contributo 4.1 Il contributo a fondo perduto per le spese tecniche relative alla fusione e alla fusione per incorporazione dei consorzi di miglioramento fondiario, inclusi gli eventuali ampliamenti del perimetro consorziale tramite inserimento di nuove 3
6 particelle, è concesso nella misura del 65% per cento della spesa ritenuta ammissibile. 4.2 Le richieste di contributo vengono soddisfatte se complete della documentazione formale e sostanziale prescritta. 4.3 Il contributo, nell intensità prevista al paragrafo 4.1, è concesso compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento di bilancio regionale assegnato. Nel caso in cui lo stanziamento risulti insufficiente per erogare il contributo nella misura massima stabilita, sarà operata, con il provvedimento dirigenziale di concessione, una riduzione percentuale lineare in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio. 4.4 Non sono concesse anticipazioni di pagamento. 5. Procedimento amministrativo 5.1 Il Dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento e provvede alla concessione dei contributi con proprio atto. 5.2 Il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell istruttoria. 5.3 Le domande di concessione del contributo, da compilare secondo facsimile predisposto dagli uffici competenti, sono inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno. 5.4 La documentazione da allegare alla domanda di contributo è la seguente: a) copia del verbale di deliberazione del consiglio direttivo consorziale di approvazione delle spese di fusione/fusione per incorporazione (a seconda del caso) nonché la delega al Presidente a presentare la richiesta di contributo; b) dichiarazione a firma del tecnico incaricato, sottoscritta per presa visione dal Presidente del consorzio nelle forme di legge, attestante il numero delle particelle catastali oggetto della fusione/fusione per incorporazione (a seconda del caso); c) copia della fattura della prestazione professionale; d) documentazione afferente alla spesa, in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagata e quietanzata (in ogni caso dovrà essere fornita evidenza bancaria dei pagamenti effettuati). 5.5 Ad accoglimento favorevole della richiesta, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente provvede all approvazione del contributo e all impegno della spesa, previa verifica della congruità della parcella della prestazione secondo il criterio di cui al successivo paragrafo In caso di incompletezza della domanda, la Struttura competente, entro trenta 4
7 giorni dalla ricezione della stessa, assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, per il completamento. 5.7 La documentazione di cui al paragrafo precedente, non integrata o regolarizzata, nei termini fissati, è respinta. 6. Definizione della spesa ammessa a contributo e limiti di spesa 6.1 Il consorzio di miglioramento fondiario è tenuto a trasmettere i seguenti elaborati: a) Elenco delle proprietà interessate dalla fusione (comprensivo dell eventuale ampliamento comprensoriale), con i nomi e cognomi dei proprietari, con l'indicazione delle rispettive superfici e con altri possibili dati che consentano una loro precisa individuazione ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; b) Planimetria da cui risultino i perimetri consorziali originari e quello della proposta di fusione (comprensiva dell eventuale ampliamento comprensoriale); c) Relazione a firma dei Presidenti dei Consorzi interessati sui motivi determinanti la richiesta di fusione. 6.2 Le spese sono omnicomprensive dei tributi speciali per le visure catastali ed ipotecarie, delle elaborazioni planimetriche e dei dati catastali rilevati, delle spese eliografiche, di cancelleria, fotocopie, telefoniche, per viaggi e trasferte e valori bollati. 6.3 I compensi, comprensivi delle spese, sono direttamente collegati al numero delle particelle relative alla fusione, alla fusione per incorporazione e all eventuale ampliamento comprensoriale. 6.4 La spesa ammissibile al contributo è determinata tenendo conto del numero di particelle comprensoriali nonché di un parametro di costo medio per particella, individuato in misura decrescente nel seguente modo: da 0 a particelle pari a euro 3,43 da a particelle pari a euro 2,86 da a particelle pari a euro 2,29 oltre pari a euro 1, La spesa ammissibile, come determinata al paragrafo 6.4, comprende l Imposta sul valore aggiunto, i contributi previdenziali e assistenziali versati alle rispettive Casse di appartenenza e la ritenuta d acconto ai fini Irpef ove prevista. 6.6 La spesa massima ammissibile al contributo non può superare ,00 euro. 5
8 7. Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione dei contributi 7.1 Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell agevolazione concessa. 7.2 La revoca comporta l obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l ammontare dell aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al dieci per cento del medesimo ammontare. 7.3 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore. 6
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