Art. 4: è necessario specificare la percentuale di tempo da dedicare allo studio individuale.

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1 Allegato 2 Art. 4. Crediti formativi universitari Testo approvato Rilievi CUN Testo adeguato ai rilievi 1. Il credito formativo universitario (cfu) - di seguito denominato credito - è l unità di misura dell impegno complessivo richiesto a uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l espletamento delle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 2. A un credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. L impegno complessivo include le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminari e quelle relative a tutte le altre attività formative previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Sono anche comprese le ore di studio e di applicazione personale necessarie per la preparazione delle prove di valutazione, e tutte le altre attività non assistite. 3. L impegno medio richiesto annualmente a uno studente che si applichi ad attività di Art. 4: è necessario specificare la percentuale di tempo da dedicare allo studio individuale. 1. Il credito formativo universitario (cfu) - di seguito denominato credito - è l unità di misura dell impegno complessivo richiesto a uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l espletamento delle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 2. A un credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. L impegno complessivo include le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminari e quelle relative a tutte le altre attività formative previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Sono anche comprese le ore di studio e di applicazione personale necessarie per la preparazione delle prove di valutazione, e tutte le altre attività non assistite. 3. L impegno medio richiesto annualmente

2 apprendimento a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 60 cfu. 4. Almeno il 50% dell impegno complessivo dello studente è riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. a uno studente che si applichi ad attività di apprendimento a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 60 cfu. 4. Almeno il 50% dell impegno complessivo dello studente è riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. L impegno complessivo relativo a ciascun credito formativo, in rapporto alle diverse tipologie di attività formative previste, è così determinabile: a) in caso di lezioni frontali o attività assistite equivalenti: almeno 5 ore e non più di 10; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da riservare allo studio individuale; b) in caso di esercitazioni o attività assistite equivalenti: almeno 8 ore e non più di 16; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da riservare allo studio e alla rielaborazione personale;

3 5. Nel rispetto delle norme comunitarie, i crediti dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro per studente. Nella classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, a ciascuno dei crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, è attribuito un valore di 30 ore. 6. I crediti assegnati a ogni attività formativa sono acquisiti con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità definite dagli art. 34 e 35. c) tirocinio: 25 ore. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio definisce l articolazione oraria dell impegno complessivo per credito formativo, in rapporto alle diverse tipologie di attività previste, nel rispetto dei limiti sopra indicati. 5. Nel rispetto delle norme comunitarie, i crediti dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro per studente. Nella classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, a ciascuno dei crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, è attribuito un valore di 30 ore. 6. I crediti assegnati a ogni attività formativa sono acquisiti con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità definite dagli art. 34 e 35.

4 Art. 8. Corsi di laurea magistrale Testo approvato Rilievi CUN Testo adeguato ai rilievi 1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti, nell ambito delle classi individuate dai decreti di cui all art. 1 co. g, con l obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 2. Al termine del corso è rilasciata la laurea magistrale, che dà diritto alla qualifica accademica di dottore magistrale. La stessa qualifica spetta a coloro che hanno conseguito o conseguono la laurea specialistica o la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/ Un corso di laurea magistrale può essere articolato in curricula. Il limite massimo di diversificazione fra i curricula è fissato da direttive ministeriali. 4. I corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe devono essere sufficientemente differenziati. L entità della differenziazione è fissata da norme ministeriali. Se i corsi di Art. 8, comma 3: il comma 3 è una ripetizione del comma 4, si consiglia di esprimerlo in maniera sintetica. 4. Nel caso di più corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe e articolati in curricula, la differenziazione minima stabilita dalle norme ministeriali è assicurata tra tutti

5 laurea magistrale sono articolati in curricula, la differenziazione minima è assicurata tra ciascun curriculum di un corso di laurea magistrale e ognuno dei curricula di tutti gli altri. i curricula di un corso e ciascun curriculum dell altro. Art. 9. Istituzione e modifica dei corsi di laurea e laurea magistrale Testo approvato Rilievi CUN Testo adeguato ai rilievi 2. I corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico sono istituiti e modificati secondo le procedure definite dal DM 270/04, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, su iniziativa di uno o più Consigli di dipartimento, o di struttura di raccordo, se istituita. Sono previamente sentite le competenti Commissioni paritetiche. 8. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua. Art. 9, comma 2: Ai sensi dell art. 2 della legge 240/10 al dipartimento sono affidati i compiti didattici, pertanto all art. 9, comma 2 è necessario affidare i compiti previsti al dipartimento, eventualmente aggiungendo anche la struttura di raccordo, quindi sostituendo e a o. In conseguenza del rilievo relativo all art. 29, comma 2, in cui si dispone che è necessario aggiungere che la denominazione del corso è anche in lingua 2. I corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico sono istituiti e modificati secondo le procedure definite dal DM 270/04, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, su iniziativa di uno o più Consigli di dipartimento, e di struttura di raccordo, se istituita. Sono previamente sentite le competenti Commissioni paritetiche. 8. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le

6 straniera, si propone anche la modifica del comma 8 dell art. 9. relative attività formative si svolgano nella medesima lingua. Art. 10. Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrali Testo approvato Rilievi CUN Testo adeguato ai rilievi 1. Annualmente, sentiti i Consigli di corso di studio, il Consiglio di dipartimento, o il Consiglio della struttura di raccordo, con funzioni di coordinamento, propone i corsi di studio da attivare nell anno accademico successivo. 3. Acquisita la relazione favorevole del Nucleo di valutazione, al quale spetta accertare e garantire l effettiva sussistenza dei requisiti di docenza e strutturali e delle altre condizioni dichiarate, i corsi di studio sono inseriti nella banca dati dell offerta formativa ministeriale. 5. Venuti meno i requisiti necessari per la sua attivazione ovvero le sue finalità, un corso di studio è disattivato o soppresso con delibera Art. 10, comma 1: Ai sensi dell art. 2 della legge 240/10 al dipartimento sono affidati i compiti didattici, pertanto all art. 10, comma 1 è necessario affidare i compiti previsti al dipartimento, eventualmente aggiungendo anche la struttura di raccordo, quindi sostituendo e a o. L Ufficio Offerta Formativa rileva che, a seguito della modifica dell art. 9, comma 2 del DM 270/2004, sostituito dall art. 17, comma 3 lett. a) del D.lgs n. 19, la proposta di attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale non è più condizionata all acquisizione della 1. Annualmente, sentiti i Consigli di corso di studio, il Consiglio di dipartimento, e il Consiglio della struttura di raccordo, con funzioni di coordinamento, propongono i corsi di studio da attivare nell anno accademico successivo. 3. L attivazione dei corsi di studio è subordinata all inserimento degli stessi nella banca dati dell offerta formativa ministeriale, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale. 5. Venuti meno i requisiti necessari per la sua attivazione ovvero le sue finalità, un corso di studio è disattivato o

7 dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico. Il Nucleo di valutazione, il Consiglio degli studenti, i Consigli di dipartimento interessati e il Consiglio della struttura di raccordo, se istituita, esprimono preventivamente il loro parere. relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione. Si propone pertanto la modifica dei commi 3 e 5. soppresso con delibera dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico. Il Nucleo di valutazione, il Consiglio degli studenti, i Consigli di dipartimento interessati e il Consiglio della struttura di raccordo, se istituita, esprimono preventivamente il loro parere. Art. 16. Dipartimenti Testo approvato Rilievi CUN Testo adeguato ai rilievi 4. Per gli aspetti inerenti la didattica, fatte salve le attribuzioni della struttura di raccordo alla quale il dipartimento eventualmente afferisce, al Consiglio di dipartimento compete: a) formulare proposte e assumere determinazioni in ordine all istituzione, all attivazione, alla disattivazione, e alla soppressione di corsi di studio e degli altri corsi di cui all art. 3, sentiti gli organi competenti; Per ottemperare a quanto previsto dalla normativa all art. 16 comma 4 del presente regolamento è necessario aggiungere dopo esprimer pareri e formulare proposte la frase da sottoporre ai consigli di dipartimento. 4. Per gli aspetti inerenti la didattica, fatte salve le attribuzioni della struttura di raccordo alla quale il dipartimento eventualmente afferisce, al Consiglio di dipartimento compete: a) formulare proposte e assumere determinazioni, da sottoporre ai consigli di dipartimento, in ordine all istituzione, all attivazione, alla disattivazione, e alla soppressione di corsi di studio e degli altri corsi di cui all art. 3, sentiti gli organi

8 competenti; Art. 26. Regolamenti didattici dei corsi di studio Testo approvato Rilievi CUN Testo adeguato ai rilievi 4. Per l approvazione e l aggiornamento dei regolamenti didattici dei corsi di studio di cui sono contitolari, i Consigli dei dipartimenti, a maggioranza assoluta, possono delegare la struttura di raccordo alla quale afferiscono. 8. In conformità al DM 17/10, per le attività formative di base e caratterizzanti, a ogni modulo corrispondono, di norma, non meno di 6 crediti, o comunque non meno di 5, previa autorizzazione del Senato accademico a livello di Ateneo. Deroghe sono ammesse nei casi di oggettiva incompatibilità con la tabella della classe di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione al riguardo, o per corsi di studio che prevedano il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Per le medesime ragioni ( i compiti didattici spettano ai dipartimenti) il comma 4 dell art. 26 è da eliminare. All art. 26, comma 8 è necessario fare riferimento genericamente alla normativa vigente piuttosto che ad uno specifico DM. 4. Per l approvazione e l aggiornamento dei regolamenti didattici dei corsi di studio di cui sono contitolari, i Consigli dei dipartimenti, a maggioranza assoluta, possono delegare la struttura di raccordo alla quale afferiscono. 8. In conformità alla normativa vigente, per le attività formative di base e caratterizzanti, a ogni modulo corrispondono, di norma, non meno di 6 crediti, o comunque non meno di 5, previa autorizzazione del Senato accademico a livello di Ateneo. Deroghe sono ammesse nei casi di oggettiva incompatibilità con la tabella della classe di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di

9 atenei esteri. valutazione al riguardo, o per corsi di studio che prevedano il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con atenei esteri. Art. 28. Ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale Sono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di un numero minimo di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. In difetto di requisiti, il corso di laurea magistrale individua le necessarie integrazioni curriculari, che devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. L art. 28, comma 9 non è formulato chiaramente si consiglia una riscrittura prevedendo il titolo di laurea conseguito in determinate classi con numeri di cfu conseguiti in insiemi di settori scientifico disciplinari 9. Sono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi con un determinato numero di cfu riferiti ad insiemi di settori scientificodisciplinari. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. In difetto di requisiti, il corso di laurea magistrale individua le necessarie integrazioni curriculari, che devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

10 Art. 29. Internazionalizzazione 2. I corsi di studio in lingua straniera erogano le attività formative, le prove di verifica, e la prova finale in lingua straniera, anche nell ambito di progetti di sperimentazione in tema di internazionalizzazione, ma senza necessità di accordi negoziali con altre istituzioni. In tal caso, il titolo rilasciato riporta la denominazione del corso in lingua straniera come indicato nell ordinamento didattico del corso di studio. L art. 29, comma 2 è necessario aggiungere che la denominazione del corso è anche in lingua straniera. 2. I corsi di studio in lingua straniera erogano le attività formative, le prove di verifica, e la prova finale in lingua straniera, anche nell ambito di progetti di sperimentazione in tema di internazionalizzazione, ma senza necessità di accordi negoziali con altre istituzioni. In tal caso, il titolo rilasciato riporta la denominazione del corso anche in lingua straniera come indicato nell ordinamento didattico del corso di studio. Art. 33. Programmazione didattica 7. Con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta, i Consigli dei dipartimenti possono delegare alla struttura di raccordo l approvazione della programmazione didattica e l attribuzione dei compiti didattici istituzionali per i corsi di studio che a essa fanno capo. Per le medesime ragioni ( i compiti didattici spettano ai dipartimenti) il comma 7 dell art. 33 è da eliminare. 7. Con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta, i Consigli dei dipartimenti possono delegare alla struttura di raccordo l approvazione della programmazione didattica e l attribuzione dei compiti didattici istituzionali per i corsi di studio che a essa fanno capo.

11 Art. 43. Decadenza 1. La decadenza dagli studi interviene a seguito di inattività prolungata dello studente. La decadenza comporta l annullamento della carriera universitaria percorsa. I crediti formativi universitari acquisiti, a richiesta, possono essere comunque certificati per ogni eventuale successiva considerazione. La decadenza si applica direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati. 2 Gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (specialistica) e laurea magistrale a ciclo unico, di qualunque ordinamento, già iscritti presso l Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono comunque, e automaticamente, se non hanno sostenuto esami oppure non hanno acquisito crediti per otto anni accademici consecutivi all anno dell ultimo esame o a quello dell ultima iscrizione in corso, se più favorevole. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono equivalenti all iscrizione fuori corso, mentre non sono considerati L art. 43, comma 1 è necessario definire con una definizione numerica il termine prolungata, perché indefinito, del resto il comma 3 non è scritto in maniera chiara e sembra poter determinare contraddizioni con questo comma 1 1. Gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (specialistica) e laurea magistrale a ciclo unico, di qualunque ordinamento, già iscritti presso l Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono comunque, e automaticamente, se non hanno sostenuto esami oppure non hanno acquisito crediti per otto anni accademici consecutivi all anno dell ultimo esame o a quello dell ultima iscrizione in corso, se più favorevole. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e gli anni di interruzione sono equivalenti all iscrizione fuori corso, mentre non sono considerati tali gli anni di sospensione degli studi nell ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari, fino al conseguimento del relativo titolo. 2. A partire dall anno accademico 2013/14, lo studente che si immatricola, o che, proveniente da altro ateneo, si trasferisce

12 tali gli anni di sospensione degli studi nell ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari, fino al conseguimento del relativo titolo. 3. A partire dall anno accademico 2013/14, lo studente che si immatricola, o che, proveniente da altro ateneo, si trasferisce presso l Università degli studi di Sassari, decade se non acquisisce alcun credito tra quelli previsti dal proprio corso di studio entro il termine del: a) terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea; b) secondo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale; b) quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale/laurea specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 o 6 anni. presso l Università degli studi di Sassari, decade se non acquisisce alcun credito tra quelli previsti dal proprio corso di studio entro il termine del: a) terzo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea; b) secondo anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale; b) quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, se iscritto a corsi di laurea magistrale/laurea specialistica a ciclo unico, rispettivamente della durata normale di 5 o 6 anni. 3. La decadenza dagli studi interviene a seguito di inattività prolungata dello studente. La decadenza comporta l annullamento della carriera universitaria percorsa. I crediti formativi universitari acquisiti, a richiesta, possono essere comunque certificati per ogni eventuale successiva considerazione. La decadenza si applica direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di

13 preventiva contestazione agli interessati.

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