Il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Art. 3 commi da 24 a 38 della Legge 28/12/1995, n.549 e L.R. n. 15/1997 e s.m.i.

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1 Il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Art. 3 commi da 24 a 38 della Legge 28/12/1995, n.549 e L.R. n. 15/1997 e s.m.i.) Quanto si paga Quando si paga Come si paga Rimborsi Sanzioni Ravvedimento operoso (creare segnalibro ogni voce) Questo tributo, istituito dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 commi dal 24 al 41, si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Il tributo è dovuto dal gestore della discarica. Per ogni discarica il gestore deve presentare una dichiarazione con le quantità di rifiuti conferiti. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento alla Regione Marche ed alla Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino. Con la Legge Regionale Marche n. 15/97 lo stesso Ente ha disciplinato tale materia delegando alle Province tutte le funzioni concernenti la riscossione del tributo. La Regione destina il gettito di tale tributo al finanziamento di interventi a favore dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio e ne devolve il 10% ai sensi del c. 27 dell art. 3 della L. 549/97 più il 5% per la delega delle funzioni (c.4 art. 3 L.R. 15/97) alle Province. Quanto si paga L'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti, espresso in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate in vigore dal 1 gennaio 2013 ((Legge Regionale n 15/97 come modificata dalla Legge Regionale 20/04/2012 n. 9): Rifiuti di cui al c.1 dell art. 2: - 0,005 euro ogni chilogrammo di Rifiuti settore minerario, lapideo e metallurgico nonché i rifiuti inerti esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti (lett a); - 0, euro ogni chilogrammo di Rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi (lett b); - 0,010 euro ogni chilogrammo di Rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi (lett c); - 0,010 euro ogni chilogrammo di Rifiuti speciali non pericolosi e per rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi (lett. d); - 0,022 euro ogni chilogrammo di Rifiuti speciali non pericolosi e per rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi (lett e); 1

2 - 0,020 euro ogni chilogrammo di Rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi (lett. f) (si applica quando il valore della raccolta differenziata coincide esattamente con l'obiettivo di legge); - 0,025 euro ogni chilogrammo di rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica di rifiuti pericolosi (lett. g); Rifiuti di cui al c.2 art.2 della L.R. n. 15/97 e s.m.i.: - 0,004 euro ogni chilogrammo di Scarti, rifiuti urbani stabilizzati e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica (20% dell'ammontare di cui al c.1 lett. f); va applicato AGLI IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI: previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà obbligatoria Allegato C della DGRM n. 1829/2008 ( - vedi anche successiva DGRM di modifica n. 798/ correttamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore da trasmettere per competenza alle Amministrazioni Provinciali e al Catasto dei Rifiuti ARPAM e, nel rispetto degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti (vedi Allegato A della DGRM n. 1829/2008) AI COMUNI: che nell'anno precedente hanno superato il livello di RD di legge (qualora non assoggettabili alla modulazione del tributo di cui all art. 2-bis, comma 1 della LR 15/97 e s.m.i.) Rifiuti di cui al c. 3 art. 2 della L.R. n. 15/97 e s.m.i.: - 0,004 euro ogni chilogrammo di Rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia (20% dell'ammontare di cui al c.1lett. f) Rifiuti di cui al c. 4 art. 2 della L.R. n. 15/97 e s.m.i.: - 0,002 euro ogni chilogrammo di Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, svolte in impianti situati sul territorio regionale, tramite selezione meccanica, compostaggio o riciclaggio, nonché i fanghi anche palabili (20% dell'ammontare di cui al c. 1 lettere c e d) va applicato AGLI IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI: previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà obbligatoria Allegato C della DGRM n. 1829/2008 ( - vedi anche successiva DGRM di modifica n. 798/ correttamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore da trasmettere per competenza alle Amministrazioni Provinciali e al Catasto dei Rifiuti ARPAM e, nel rispetto degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti (vedi Allegato B della DGRM n. 1829/2008) Modulazione con riduzione del tributo in funzione del superamento del limite minimo di livello di RD fissato dall art. 205 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per l'anno precedente a quello di versamento ai sensi dell art. 2-bis, comma 1 della LR 15/97 e s.m.i. Circolare Regione Marche - Servizio 2

3 Territorio Ambiente Energia- PF Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca, Rischio Industriale Rev 01 Prot del 11/07/2012; va applicata ai rifiuti di cui all'art.2 c.1 lett f) Rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale Riduzione del tributo Tariffa da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento 30 per cento 0,014 euro/kg da 10 per cento 40 per cento 0,012 euro/kg da 15 per cento 50 per cento 0,010 euro/kg da 20 per cento 60 per cento 0,008 euro/kg. da 25 per cento 70 per cento 0,006 euro/kg Rifiuti assoggettati ad addizionale di cui al comma 6-bis dell'art. 2-bis della L.R. n. 15/97 e s.m.i. - 0,024 euro ogni chilogrammo di rifiuti di cui all'art. 2 c.1 lett f) Rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi per i quali è stata applicata l'addizionale del 20% sull'ammontare del tributo determinato all'art.2 c 1 lett f) (ai COMUNI: che nell'anno precedente non hanno raggiunto il livello di RD di legge); - 0,0048 euro ogni chilogrammo di rifiuti di cui all'art. 2 c. 2 Scarti, nonché rifiuti urbani stabilizzati e ai sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica (l addizionale del 20% sull ammontare del tributo determinato nell art. 2 comma 2 va applicata agli impianti di selezione meccanica o compostaggio che nell'anno precedente non hanno raggiunto il livello di RD rispetto agli standard operativi stabiliti dalla DGR n. 1829/2008). Il risultato ottenuto dal calcolo dei quantitativi per la rispettiva aliquota deve sempre essere arrotondato al centesimo di euro. Quando si paga Il tributo deve essere versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento, e con la seguente cadenza: rifiuti conferiti in gennaio, febbraio e marzo entro il 30 aprile rifiuti conferiti in aprile, maggio e giugno entro il 31 luglio rifiuti conferiti in luglio, agosto e settembre entro il 31 ottobre rifiuti conferiti in ottobre, novembre e dicembre entro il 31 gennaio L Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha predisposto una scheda riepilogativa da allegare all attestazione di versamento trimestrale. Per informazioni: Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Ambiente Agricoltura Energia e sviluppo fonti rinnovabili e pianificazione ambientale Viale Gramsci, PESARO Tel

4 Fax Come si paga Il tributo deve essere versato sul c.c S Tesoreria Provinciale S:Paolo Banca dell Adriatico S.p.A. Ag. 1 di Pesaro causale: Tributo speciale deposito in discarica (indicare il trim.) Trimestre (indicare l anno). Rimborsi (art. 8 della Legge Regionale Marche n. 15 e s.mi.) Il contribuente che si accorge di aver effettuato un pagamento non dovuto deve presentare richiesta di rimborso, in carta semplice, alla Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio Ambiente, Via Gramsci, PESARO e, per conoscenza, alla Regione Marche. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sanzioni La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 31 a 38 prevede una sanzione amministrativa nei seguenti casi: IMPIANTI DI DISCARICA - gestore che presenta dichiarazione infedele: sanzione da 103 a 516 euro; - gestore che non presenta la dichiarazione: sanzione da 103 a 516 euro; - gestore che ha omesso o registrato infedelmente delle operazioni di conferimento in discarica: sanzione dal 200 al 400% del tributo relativo all'operazione; - gestore che versa il tributo dopo la scadenza: sanzione pari al 30% del tributo pagato in ritardo (art Ritardati od omessi versamenti diretti, del DLgs 471/97 Art. 13 e art. 6 della L.R. n.15/97 e s.m.i.). Ravvedimento operoso Il ravvedimento operoso, istituto che permette di sanare eventuali irregolarità nei versamenti effettuati;, previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che l'amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando di una riduzione della sanzione. Al ravvedimento sono ammessi solo i gestori di discarica autorizzata. 4

5 Non può utilizzare l'istituto del ravvedimento chi esercita l'attività di discarica abusiva e chi abbandona, scarica, deposita in modo incontrollato rifiuti. L applicazione delle suddette sanzioni è regolata ha stabilito la nuova applicazione delle sanzioni, come riportato nella successiva tabella. Le regole cui attenersi per un corretto utilizzo del ravvedimento (con l applicazione di una sanzione molto ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile) che permette di sanare eventuali irregolarità nei versamenti effettuati, sono dettate dall art. 13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i., come modificato dall art. 1 comma 20 e 22 della Legge 13/12/2010 n. 220 di stabilità (Finanziaria) 2011 (pubblicazione G.U. n. 297 del 21/12/2010). Tabella esplicativa: VIOLAZIONE Omesso versamento (totale o parziale del tributo) Omessa presentazione della Dichiarazione TERMINI Chi paga il tributo entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del pagamento deve versare: Chi paga il tributo oltre i trenta giorni, ma entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno nel quale doveva essere effettuato il pagamento deve versare: Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione SANZIONI FINO AL 31/01/2011 DAL 01/02/2011 il tributo + 2,50% del 1/12 rispetto al 30%) (*) il tributo + 3,00% del 1/10 rispetto al 30%) (*) Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (*) il tributo + 3,00% del 1/10 rispetto al 30%) (*) il tributo + 3,75% del 1/8 del 30%)(*) Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (*) (*) L importo del versamento deve comprendere il tributo non versato, la sanzione più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (c.2 art. 13 Dlvo 472/97). Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul conto di tesoreria intestato Amministrazione Provinciale c/o Banca dell Adriatico, Ag. 2 Via Giolitti, Pesaro IBAN: IT03 S B causale: Tributo speciale deposito in discarica con ravvedimento - Trimestre (anno). Se il contribuente non rispetta tutte queste indicazioni il ravvedimento non è valido. La Provincia, quindi, nel procedere ad accertare la violazione applicherà la sanzione nella misura intera pari al 30% del tributo o, della parte di tributo non versato, tenendo conto di quanto già pagato (vedi disposizioni regionali Marche art. 6 c. 2 della L. R n. 15). IB/ib R:\Uzone\UAMBI\IND2012\AUTORIZZAZIONI\TRIBUTO SPEC DEP DISC\WEB per 2013\Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.doc 5

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