PROTOCOLLO INTERNO REATI CRIMINALITA ORGANIZZATA PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

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1 . PROT 5 Pag 1/12 PROTOCOLLO INTERNO REATI CRIMINALITA PREVISTI DAL D.LGS. 231/21 PALLOTTA S.P.A. EMESSO APPROVATO REVISIONE DATA FUNZIONE FIRMA FUNZIONE FIRMA CdA CdA

2 . PROT 5 Pag 2/12 1. INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI REATI TRANSNAZIONALI, CRIMINALITA (ART. 24-TER) E DEI REATI PREVISTI DALL ARI. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/21 La responsabilità diretta dell ente è collegata alla commissione dei reati elencati dalla legge 146/26 e richiamati nell art. 25 octies del D.Lgs. 231/21 quando tali reati abbiano anche la natura di reati transnazionali. La nozione di reato transnazionale prevede le seguenti condizioni indicate dal legislatore: a) deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato, b) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, c) è necessario che la condotta illecita: - sia commessa in più di uno stato; - sia commessa in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato; - sia commessa in un solo stato sebbene la sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; - sia commessa in uno stato ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno stato. Combinando i parametri indicati dal legislatore, si deve ritenere che la responsabilità diretta dell ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell ente abbia commesso uno dei reati indicati dalla legge quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità. Per quanto riguarda i reati espressamente previsti dall art. 24-ter del D. Lgs. 231/21, la società può essere sanzionata per: - associazione per delinquere (art. 416 del c.p.); - associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull immigrazione clandestina di cui all art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (art. 416 Co. 6 del c.p.); - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis del c.p.); - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall art. 416 bis del c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l attività ditali associazioni; - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - Delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990); - illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co.2 lett.a n 5 del c.p.p.). Particolare importanza deve essere posta alle fattispecie relative ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita così come disposto dall art. 25-octies del D. Lgs. 231/21. L articolo 648 c.p. punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare (ricettazione). L articolo 648-bis c.p. punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa (riciclaggio); il delitto di riciclaggio pertanto, punisce chi pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Analizzando in dettaglio il testo dell articolo stesso, per condotta di sostituzione si intende quella relativa ad operazioni bancarie, finanziarie, commerciali attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l investimento del denaro in titoli di stato, azioni, gioielli ecc. Per condotta di trasferimento si intende una specifica della condotta di sostituzione in quanto, in questa ipotesi, non si ha la sostituzione di beni di provenienza illecita ma lo spostamento degli stessi da un soggetto ad ui altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.

3 . PROT 5 Pag 3/12 In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario ovvero da movimenti di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi. L ipotesi del novellato articolo in merito alle altre operazioni è da intendersi come clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni defmiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell autore del delitto presupposto. L inciso in modo da ostacolare l identificazione si riferisce a tutte le forme di condotta che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni; oggetto delle condotte sono denaro, beni o altre utilità e cioè una formula onnicomprensiva. L articolo 648-ter c.p., infine, punisce chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 2. AREE A RISCHIO REATO Nell ambito della struttura organizzativa aziendale,è stata individuata un area a rischio reato: tale area è quella dei rapporti infragruppo, intendendosi per tali le attività poste in essere nell ambito dei rapporti intercorrenti tra la Pallotta S.p.a. e altre società appartenenti al gruppo. Doverosa precisazione da fare è relativa alla sede delle aziende del gruppo che essendo tutte nello stesso stato, fanno decadere l ipotesi della transnazionalità. In ogni caso, sono state individuate le aree sensibili cioè le attività attraverso le quali è connesso il rischio di commissione reati richiamati dal D. Lgs. 231/21. Esse sono: a) Contratti di acquisto, vendita, subappalto, prestazione di servizi stipulati con società appartenenti al gruppo; b) Gestione dei flussi finanziari con le società appartenenti al gruppo; c) Investimenti in società appartenenti al gruppo. 3. NORME DI COMPORTAMENTO INTERNE Nell espletamento della propria attività lavorativa per conto della Pallotta S.p.a., i responsabili della funzione amministrativa potenzialmente a rischio reato, sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento dettate dal codice etico e dal modello organizzativo. In particolare a tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di: - porre in essere, collaborare o realizzare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/21; - porre in essere, collaborare o realizzare comportamenti i quali, sebbene non risultino tali da costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. Inoltre è necessario: - che sia garantito il rispetto del codice etico; - che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Pallotta S.p.a. siano improntate la massimo rispetto delle leggi vigenti e dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione; - che sia rispettato il principio della separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dei processi aziendali così come in materia di gestione delle risorse e dei beni aziendali. Allo stesso modo, gli stessi responsabili e loro diretti gerarchici, in via generale: - dovranno garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri di legge sulla base dei principi contabili applicabili; - fare in modo che ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, coerente e congrua; - dovrà essere controllata e verificata la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei beni risultanti dall ordine di acquisto e da altri documenti (quali ad esempio il documento di trasporto); - dovranno essere controllate le somme pagate e i beni ricevuti affinché non siano presenti valori eccessivi rispetto ai normali prezzi di mercato dei beni stessi;

4 . PROT 5 Pag 4/12 - dovranno essere controllati gli ordini di acquisto secondo le modalità del SGSQ interno dell azienda con particolare riferimento alle firme dei responsabili; - dovrà essere controllata la completezza della documentazione relativa all intera operazione; - dovrà essere conservata la documentazione, in formato elettronico o cartaceo, e debitamente archiviata negli stessi formati; - dovranno effettuare pagamenti nell interesse della società solo in presenza di adeguata documentazione di supporto; - non potranno ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti in alcun modo e in alcuna circostanza. Tutte le operazioni a rischio reato come identificate dal paragrafo precedente dovranno rispondere, senza alcuna deroga, al ciclo dei controlli specifici di seguito descritti: 1 ) Regolamentazione: ogni attività deve essere regolamentata da apposita documentazione interna che disciplini la gestione dei flussi finanziari. In questo ambito devono essere riconosciuti i moli e le responsabilità dei soggetti aziendali che intervengono nelle diverse fasi così come stabilito e precisato dal manuale di gestione interno. In particolare, saranno sempre applicabili le seguenti disposizioni: - dovrà essere sempre accertato che vi sia corrispondenza tra il nome del fornitore o del cliente e l intestazione del conto su cui far pervenire o da cui accettare il pagamento; - possono essere disposti o accettati solo pagamenti o incassi da parte di soggetti già inseriti e controllati nel sistema; - non è consentito effettuare o ricevere pagamenti su conti cifrati; - non è consentito utilizzare contante, strumenti al portatore, libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia per le operazioni finanziarie in genere; - non possono essere utilizzati istituti di credito privi di insediamenti fisici (istituti virtuali); - devono essere rispettate le soglie e i limiti stabiliti dalla legge per i pagamenti. 2 ) Tracciabiliti: ogni attività deve prevedere che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e t r a c c i a b i l i. 3 ) Separazione dei compiti: ogni attività deve essere condotta in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni aziendali coinvolte, in particolare con la separazione delle firme. 4 ) Procure e deleghe: ogni attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno aziendale in merito alle procure e deleghe, dei poteri di rappresentanza e firma. 4. COMPITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA I compiti dell Organismo di Vigilanza in relazione alla prevenzione dei reati di cui al presente protocollo sono: - monitorare il rispetto dei principi e delle regole del protocollo stesso; - monitorare il rispetto dei principi e delle regole del codice etico; - esaminare eventuali segnalazioni disponendo gli accertamenti ritenuti necessari; - aggiornare il modello nell eventualità dell incremento della stessa tipologia di reati previsti dal presente protocollo; - proporre aggiornamenti sulle misure ritenute necessarie od opportune al fine di preservare l adeguatezza e l effettività del modello stesso. L OVC dovrà comunicare al consiglio di amministrazione della società i risultati della propria attività di vigilanza e controllo. 5. INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI DELITTI CON F1NALITA DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO Per quanto riguarda i delitti con finalità dei terrorismo o di eversione dell ordine democratico indicati dall art. 25- quater del D. LGS. 231/21, la società può essere sanzionata qualora si verifichino le fattispecie di: - Associazione sovversiva (art. 270 c.p.); - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.); - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art, 280 c.p.); - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

5 . PROT 5 Pag 5/12 - Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e 11 (art. 302 c.p.); - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.); - Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione e di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.) L articolo 25 quater del D. Lgs. 231/21 è stato introdotto in seguito alla ratifica della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York nel 1999, ad opera della legge 7/23. In base a quanto previsto da tale legge, le aree a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche o giuridiche residenti nei paesi a rischio, individuate dalle liste Paesi, ovvero con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale individuate dalle liste nominative. A tale proposito, si veda l allegato 1 del presente protocollo per le liste dei paesi inseriti nelle black list. Tali liste sono redatte e pubblicate dagli organismi nazionali o sovranazionali riconosciuti e aggiornate dagli stessi. 6. NORME DI COMPORTAMENTO INTERNE È doveroso sottolineare la quasi totale assenza di operazioni finanziarie o commerciali con l estero; tuttavia, qualora se ne presentasse la possibilità, l azienda stabilisce delle regole di comportamento che devono essere seguite dagli amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell azienda stessa. In primo luogo gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a conoscere il codice etico, il modello organizzativo, le liste nominative e l elenco dei paesi a rischio, i documenti relativi ai controlli interni della Pallotta S.p.a. In particolare è fatto divieto di: - porre in essere, collaborare o realizzare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D. LGS. 231/21; - porre in essere, collaborare o realizzare comportamenti i quali, sebbene non risultino tali da costituire di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo. Inoltre, è fatto divieto di: - utilizzare la società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati previsti; - promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono atti di violenza o con fine di eversione dell ordine democratico; - fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo; - assumere o assegnare commesse ovvero effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria con i soggetti i cui nominativi sono contenuti nelle liste nominative, con i soggetti residenti nei paesi a rischio, elencati nella lista dei paesi, salvo esplicito assenso del consiglio di amministrazione; - effettuare prestazioni a favore di collaboratori esterni che non abbiano giustificazione nel rapporto contrattuale sottoscritto o in relazione al tipo di incarico da svolgere. In via generale, gli amministratori e i dipendenti dell azienda dovranno: - conoscere, anche attraverso apposita documentazione, il beneficiano di qualunque transazione finanziaria; - ogni operazione dovrà essere conclusa con persone fisiche o giuridiche verso le quali siano state svolte apposite verifiche e controlli attraverso una scheda raccolta dati che dovrà essere allegata, in virtù della tracciabilità delle operazioni, alla documentazione dell operazione stessa ; - qualora dai controlli emerga che le operazioni sono poste in essere con soggetti appartenenti alle liste, tali operazioni devono essere immediatamente sospese e segnalate all OVC; - qualora venga proposta una operazione anomala, questa deve essere sospesa immediatamente e comunicata all OVC. Tutte le operazioni a rischio reato dovranno rispondere al ciclo dei controlli di seguito descritti: 1 ) Regolamentazione: ogni attività deve essere regolamentata da apposita documentazione interna che disciplini la gestione dei flussi finanziari. In questo ambito devono essere riconosciuti i moli e le responsabilità dei soggetti aziendali che intervengono nelle diverse fasi così come stabilito e precisato dal manuale di gestione interno. In particolare, saranno sempre applicabili le seguenti disposizioni:

6 . PROT 5 Pag 6/12 - dovrà essere sempre accertato che vi sia corrispondenza tra il nome del fornitore o del cliente e l intestazione del conto su cui far pervenire o da cui accettare il pagamento; - possono essere disposti o accettati solo pagamenti o incassi da parte di soggetti già inseriti e controllati nel s i s t e m a ; non è consentito effettuare o ricevere pagamenti su conti cifrati; - non è consentito utilizzare contante, strumenti al portatore, libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia per le operazioni finanziarie in genere; - non possono essere utilizzati istituti di credito privi di insediamenti fisici (istituti virtuali); - devono essere rispettate le soglie e i limiti stabiliti dalla legge per i pagamenti. 2) Tracciabilità: ogni attività deve prevedere che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e t r a c c i a b i l i. 3) Separazione dei compiti: ogni attività deve essere condotta in accordo con il principio di separazione dei compiti tra le funzioni aziendali coinvolte, in particolare con la separazione delle firme. 4) Procure e deleghe: ogni attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno aziendale in merito alle procure e deleghe, dei poteri di rappresentanza e firma. Il soggetto aziendale responsabile dell attività posta in essere dovrà informare il consiglio di amministrazione dell operazione ed ottenere esplicito assenso; dovrà altresì informare l OVC dell operazione a rischio attraverso la comunicazione della scheda di raccolta dati, mettere a disposizione dell OVC la scheda di raccolta dati e i documenti allegati, aggiornare la documentazione nel corso dell operazione ed infine, comunicare all OVC la chiusura dell operazione a rischio. Il soggetto aziendale responsabile dell attività posta in essere nella compilazione della scheda raccolta dati dovrà indicare almeno le seguenti informazioni: il nominativo e i dati anagrafici della controparte, l azionista di controllo se conosciuto, la data e il tipo di operazione effettuata, l esistenza o meno di rapporti precedenti con le società del gruppo, il valore dell operazione, l indicazione della presenza o meno del soggetto nelle liste nominative o nella lista dei paesi a rischio nonché eventuali segnalazioni in merito. 7. COMPITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA I compiti dell OVC in merito alla prevenzione dei reati di terrorismo ed eversione dell ordine democratico sono: - monitorare il rispetto dei principi e delle regole del protocollo stesso; - monitorare il rispetto dei principi e delle regole del codice etico; - monitorare in tutte le fasi lo svolgimento delle operazioni a rischio attraverso il controllo di tutta la documentazione predisposta dal responsabile dell operazione; - predisporre istruzioni standardizzate o procedure operative specifiche per prevenire la commissione dei reati; - aggiornare il modello organizzativo in caso di incremento della stessa tipologia di reati di cui al presente protocollo; - esaminare tutte le segnalazioni specifiche disponendo gli accertamenti ritenuti necessari. L OVC dovrà comunicare al consiglio di amministrazione della società i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

7 . ALLEGATO 1 PROT 5 Pag 7/12 Black List: Elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato c.d. Paradisi Fiscali Elenco dei paesi Black List aggiornato dal DM 27 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 2010 A partire dal 1 luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato dovranno essere comunicati all Agenzia telematicamente entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 21 novembre 21. Il 31 agosto doveva essere la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio. L adempimento è stato prorogato al 2 novembre sia per l elenco di luglio che per quello di agosto. L obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.0, euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: - cessioni di beni - acquisti di beni - prestazioni di servi - acquisti di servizi La periodicità sarà pertanto nell anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre. Individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell applicazione dell art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori: Aldemey (Aurigny); Andorra (Principat d Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Bnmei (Negara Brunei Darussalam); Cipro (Kypros); (inserito nella White List dal DM 27/7/2010) Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al- Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guemsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Mmm (Isle ofman); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi);

8 . PROT 5 Pag 8/12 Malta (Republic of Malta);(inserito nella White List dal DM 27/7/2010) Maurizio (Republic ofmauritius); Monserrat; Nauru (Republic ofnauru); Niue; Oman (Saltanat Oman); Panama (Republica de Panama ); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Samoa (Indipendent State of Samoa); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu). Il Decreto del 21 novembre 21 che ha modificato la Black List Art.1 (Paradisi assoluti) Ai fini dell applicazione dell art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: Aldemey (Isole del Canale); Andorra; Anguilla; Antille Olandesi; Aruba; Bahamas; Barbados; Barbuda; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro;(inserito nella White List dal DM 27/7/2010) Filippine; Gibilterra; Gibuti (ex Afar e Issas); Grenada; Guatemala; Guemsey (Isole del Cana); Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini britanniche; Isole Vergini statunitensi; Jersey (Isole del Canale); Kiribati (ex Isole Gilbert);

9 . Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Maldive; Malesia; Montserrat; Nauru; Niue; Nuova Caledonia; Oman; Polinesia francese; Saint Kitts e Nevis; Salomone; Samoa; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Sant Elena; Sark (Isole del Canale); Seychelles; Singapore; Tonga; Tuvalu (ex Isole Ellice); Vanuatu. PROT 5 Pag 9/12 Art. 2 (Paradisi con esclusioni) Altri stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/23 sono: 1 ) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore p e t r o l i f e r o ; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad i m p o s t a ; 3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Art. 3 - Regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata 1. Le disposizioni indicate nell art. I si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l esenzione dall Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d imposta in settori fondamentali dell economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all International Business Corporation Act, n, 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; (soppresso dal D.M. 27/7/20 10) 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l attività all estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

10 . PROT 5 Pag 10/12 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31luglio 1929; 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;(soppresso dal D.M. 27/7/20 10) 11) Mauritius, con riferimento alle società certificate che si occupano di servizi all export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle Intemational Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. DM Paesi nei confronti dei quali si applica il regime di indeducibilità dei costi Art. I Paradisi fiscali assoluti Alderney (Isole del Canale) Andorra Anguilla Antille Olandesi Aruba Bahamas Barbados Barbuda l3elize Bermuda Brunei Cipro Filippine Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guemsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kiribati (cx Isole Gilbert) Libano Liberia

11 . Liechtenstein Macao Maldive Malesia Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu. PROT 5 Pag 11/12 Art. 2 - Paradisi fiscali con esclusioni 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore p e t r o l i f e r o ; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad i m p o s t a ; 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 2 5 % del fatturato fuori dal Principato; 4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato Art. 3 - Regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l esenzione dall Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d imposta in settori fondamentali dell economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle Intemational buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni; 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle International companies esercenti l attività all estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 10) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle Intemational Companies; 11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax I n c e n t i v e s A c t d e l o d a l P u e r t o R i c o T o u r i s t D e v e l o p m e n t A c t d e l ; 13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»; 14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

12 . PROT 5 Pag 12/12 INDICE 1 INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI REATI TRANSNAZIONALI, CRJM1NALITA (ART. 24-TER) E DEI REATI PREVISTI DALL ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/21 Pag AREE A RISCHIO REATO Pag NORME DI COMPORTAMENTO INTERNE Pag COMPITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Pag INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI DELITTI CON FINALITA DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO Pag NORME DI COMPORTAMENTO INTERNE Pag COMPITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 6 ALLEGATO 1 BLACKLIST: ELENCO DEI PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO C.D. PARADISI FISCALI Pag. 7 INDICE Pag. l2

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.

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