SENATO DELLA REPUBBLICA

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1 Trattati SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (DE MICHELIS) di concerto col Ministro delle Finanze (FORMICA) col Ministro dell'industria, del Commercio e dell' Artigianato (BATTAGLIA) e col Ministro del Commercio con l'estero (RUGGIERO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1991 Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800) (Brevetti, marchi e denominazioni e accordi internazionali)

2 Il DISEGNI 2 Atti parlamentari X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. sistema di registrazione internazionale dei marchi si regge, come è noto, da quasi cento anni sull'accordo di Madrid stipulato il14 aprile 1891, più volte poi riveduto ed al quale aderiscono attualmente ventotto Stati, tra i quali l'italia che lo ha ratificato con legge 28 aprile 1976, n Trattasi di un sistema molto apprezzato dagli utenti, essenzialmente per la semplicità di funzionamento e l'economicità in rapporto alla protezione garantita. Si prevede, infatti, che il titolare di un marchio registrato con effetti in uno Stato aderente all'unione (cosiddetto Paese di origine) possa chiedere al Bureau dell'unione con sede a Ginevra una registrazione internazionale del proprio marchio, indicando i Paesi di protezione (cosiddette designazioni) e versando una tassa fissa per ciascuna delle predette indicazioni. La registrazione, pubblicata dal Bureau internazionale, viene quindi notificata alle Amministrazioni nazionali dei Paesi designati, che entro un anno possono opporre un rifiuto motivato alla protezione, avverso il quale ovviamente gli interessati possono agire in giustizia. Nel caso in cui non sia, invece, opposto rifiuto entro il termine in questione, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione nazionale effettuata nel Paese designato. Di tale sistema, mediante il quale attualmente circa marchi sono protetti con una media di undici Paesi designati (trattasi Berciò di protezioni equivalenti a 2,5 milioni di registrazioni nazionali), non fanno però parte alcuni importanti Paesi industrializzati, quali il Regno Unito, i Paesi scandinavi, gli Stati Uniti, il Canada ed il Giappone, nonchè la gran parte dei Paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli emergenti nell'area dell'estremo Oriente, (Corea, Taiwan, Singapore). Le motivazioni di tali mancate adesioni sono complesse e varie. Ma, mentre per i Paesi in via di sviluppo hanno prevalso considerazioni legate all'esigenza di favori-.re le produzioni nazionali rispetto ai prodotti di marca esteri, nei predetti Stati industrializzati la mancata adesione va ricondotta a ben individuabili esigenze di carattere tecnico-finanziario. Ed infatti, dove (come nel Regno Unito) la registrazione dei marchi è preceduta dall'esame di tutti gli impedimenti previsti dalla legge, anche se correlati a diritti anteriori di terzi, e può essere altresì condizionata all'esito dei procedimenti contenziosi di opposizione avviati dai titolari dei detti diritti anteriori dopo la pubblicazione della domanda di marchio, resta oggettivamente difficile aderire al sistema dell'accordo di Madrid che, invero, concede un breve termine per opporre il rifiuto motivato all'estensione della protezione e non compensa in modo adeguato i complessi e talora costosi servizi (ricerca di anteriorità, pubblicazioni nazionali e procedure di opposizione) resi dalle predette Amministrazioni nazionali. In tale contesto, l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha opportunamente scelto da un lato di mantenere tra i Paesi attualmente aderenti il sistema dell'accordo di Madrid (di seguito indicato come «Accordo»), stante l'indubbio favore degli utenti dimostrato dal numero delle registrazioni internazionali protette, promuovendo al contempo la creazione di un sistema parallelo ispirato all'accordo, ma da questi differente per tal une rilevanti disposizioni formulate in modo da soddisfare le esigenze dei Paesi sviluppati sinora rimasti estranei, per le ragioni dianzi illustrate, al sistema di registrazione internazionale dei marchi: trattasi del Protocollo che, allegato al disegno di legge, è stato

3 DISEGNI Atti parlamentari 3 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI firmato a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito indicato come «Protocollo»). Le disposizioni del Protocollo riproduco no generalmente, anche nella numerazione e nel contenuto degli articoli, l'accordo di Madrid, dal quale si discostano tuttavia per i seguenti fondamentali aspetti: a) la base per la registrazione interna zionale può essere costituita da una doman da di marchio nazionale oltre che da una registrazione nazionale (articolo 2); b) il termine per il rifiuto motivato degli effetti della registrazione internazio naie, normalmente di un anno, può essere fissato, a richiesta dello Stato aderente, in diciotto mesi a decorrere dalla data di notifica della registrazione internazionale; in caso di opposizione il rifiuto potrà poi essere validamente esplicitato anche dopo detto termine, ma comunque non oltre sette mesi dall'inizio di decorrenza del termine di opposizione (articolo 5); c) le tasse di registrazione internaziona le e di rinnovo saranno fissate in modo da consentire alle Amministrazioni degli Stati aderenti, che ne facciano specifica richiesta, la percezione di una somma (cosiddetta tassa individuale) non inferiore a quella che avrebbero percepito per la registrazione e per il rinnovo decennale di un' marchio nazionale, dedotto quanto risparmiato in conseguenza dell'attività espletata dal Bure au internazionale (articolo 8); d) la registrazione internazionale di un marchio può costituire la base di una nuova registrazione nazionale presso uno degli Stati aderenti quando la precedente registrazione nazionale sia stata annullata o comunque cancellata: in tal modo la regi strazione internazionale, che dovrebbe essere «radiata» per effetto del cosiddetto «attacco centrale» alla registrazione nazionale di base, sopravvive mediante la nuova registrazione nazionale che prende effetto dalla data della stessa registrazione internazionale (articolo 9-quinquies); e) l'adesione al Protocollo da parte dei Paesi aderenti all'accordo non esclude l'applicazione dell'accordo, se a questo aderiscono tanto il Paese di origine quanto il Paese di designazione (articolo 9-sexies); in tal modo si garantisce la sfera attuale di applicazione dell' Accordo, ma l'assemblea dell'unione di Madrid (cui partecipano i Paesi di entrambi i sistemi) potrà, a maggio ranza di tre quarti e dopo almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, limitare od abrogare la predetta disposi zione di «salvaguardia dell' Accordo»: si può quindi prevedere che, in prospettiva, i sistemi del Protocollo e dell'accordo si avvicineranno sino a fondersi. È, invero, agevole prevedere che le vantaggiose innovazioni recate dal Protocollo saranno apprezzate da molti Paesi attualmente aderenti all'accordo: si pensi al pedezionamento e rafforzamento della protezione che alla registrazione internazionale deriva dalla non automatica radiazione per effetto della cancellazione della registrazione nazionale di base (vedi preceden te punto d) ovvero all'interesse che gli Uffici brevettuali più attrezzati non potran no non concepire per gli alti proventi del sistema della «tassa individuale» (vedi puntô c). Non può, quindi, non essere difesa la ratifica parlamentare dell'allegato Protocollo, firmato dal Regno Unito e dalla Danimarca, oltre che dagli Stati attualmente aderenti all'accordo, stante l'indiscusso interesse degli operatori italiani ad estende re il più possibile l'ambito territoriale della protezione internazionale del patrimonio nazionale dei marchi, la cui rilevanza economica non ha certo bisogno di particolare dimostrazione in questa sede. D'altra parte, i pedezionamenti tecnici delle condizioni e della protezione internazionale previste dal Protocollo sono, come si è detto, rilevanti e giustificano quindi l'entrata del nostro Paese nel predetto sistema che costituisce invero un miglioramento dell'accordo. Dall'attuazione inoltre del presente Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende pertanto necessaria la redazione della nota tecnica, di cuí all'articolo 11ter della legge 5 agosto 1978, n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4 DISEGNI 4 Atti parlamentari X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art Il Presidente è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno Art Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protpcollo stesso. ' Art Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unità. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza. Art La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5 DISEGNI Atti parlamentari S X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989

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7 Atti parlamentari 7 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques liste des articles du Protocole Article premier: Appartenance à l'union de Madrid Article 2: Obtention de la protection par Article 3: l'enregistrement international Demande internationale Article 3bo,: Effet territorial Article 3'''': Requête en «extension territoriale» Article 4: Article Article S: Article Article Article 6: Article 7: 4bu: Sbu: S'...: Article 8: Article 9: Article r: Article Article : Article 91"': 9"""""'""": Effets de l'enregistrement international Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international Renouvellement de l'enregistrement international Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international Certaines inscriptions concernant un enregistrement international Taxes pour certaines inscriptions Office commun de plusieurs Etats contractants Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales

8 DISEGNI Atti parlamentari 8 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI Article : Article 10: Article Il: Article 12: Article 13: Article 14: Article 15: Article 16: Sauvgarde de l'arrangement de Madrid (Stockholm) Assemblée Bureau international Finances Modificaûon de certains articles du Protocole Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur Dénonciation Signature; langues; fonctions de dépositaire

9 DISEGNI Atti parlamentari 9 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Article premier Appartenance à l'union de Madrid Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ciaprès «les Etats contraè't.ants»), même s'ils ne sont pas parties à l' Arrange ment de Madrid concernant lenregistrement international des mar ques révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ciaprès dénommé «l'arrangement de Madrid (Stockholm»», et les orga nisations visées à l'article 14.I)b) qui sont parties au présent Pro tocole (dénommées ci--après «les organisations contractantes») sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont parties à l'arrangem:ent de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression «parties contractantes» désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contractantes. Artide 2 Obtention de la protection par l'enregistrement international I} Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ciaprès dénommée 4<lademande de base») ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé «l'enregistrement de base») peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protecûon de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'organisation Mondiale e la Propriété Intellectuelle (ciaprès dénommés respectivement «l'enregistrement international», «le registre international», «le Bureau international» et «l'organisation»), sous réserve que, i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domi ciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant; ü} lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistre ment de base a été effectué par un tcloffice, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressonissant d'un Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur Je territoire de ladite organisation contractante. 2) La demande d'cmcgistrement international (dénommée ci. après «la demande il;ttemationale») doit eue dq>osée auprès du

10 Atti parlamentari 1O X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI Bureau international par l'intermédiaire de l'office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequell'enregistrement de base a été effectué (ciaprès dénommé «l'office d'origine»), selon le cas.,, 3) Dans.J.è'présentprotocòle, le terme «Office» ou «Office d'une parue contractante» désignel'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme «marques» désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services. 4) Dans le présent Protocole, on entend par «territoire d'une partie contractante», lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'appli que le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale. Article 3 Demande internationale 1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Pro tocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règle ment d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, scion le cas. En outre, ledit Office indiquera, i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande, ü) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base. L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale. 2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classifica tion établie par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des scrvices aux fms de l'enregistre ment des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'office d'ori gioe. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant. 3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinc ûf de sa marque, il sera tenu ij de le déclarer et d'accompagner sa demande internati

11 Atti parlamentari 11 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI nale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée; ü) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifia.ûons faites par le Bureau internaûonal; le nombre de ces. 'èxempiaires sera rvc:épar le règlement d'exécuûon. 4) Le Bureau internaûonal enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement internafional portera la date à laquelle la demande: internationale: a été reçue par l'office d'origine pourvu que la demande: internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international porte:ra la date à laquene ladite demande internaûonale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau internaûonal noûfiera sans retard l'enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre internaûonal seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indicaûons contenues dans la demande internationale. S) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre internaûonal, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions rvc:ées par l'assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée «l'assemblée»). Cette publicité sera considérée comme sufflsante aux rms de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international. Article 3bu Effet territorial La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont l'office est l'office d'origine. Article 3* Requête ea «uteasiod territoriale>>> 1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale. 2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement international. Une telle requête devra etre prêsentœ sur le formulaire prescrit par le règlement -d'cxécution. Elle sera.immédiatement insc:ritepar le Bureau inter-

12 Atti parlamentari 12 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI national, qui notifiera sans retard cette inscription à l'office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été ins crite au rre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregisti'èment international auquel elle se rapporte. Article 4 Effets de l'enregistrement international l)a) A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3'u, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contrac tante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'office de cette partie contractante. b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque. 2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D.dudit article. Artide 4bu Remplacement d'od ement national 00 régional par on enregistrement international l) Lorsqu'une marque qui cst l'obj d'un enregistrement natio nai ou régional auprès de l'office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enre gistrement national ou régional. sans préjudice des droits acquis par le fait de cc dernier, sous réserve que i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite pame contractante selon l'article 3tu.I) ou 2), ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistre ment national ou régional soient également énumérés dans l'enregîstrement intern.ationai à l'égard de ladite partie contractante,

13 Atti parlamentari 13 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional. 2) L'Office visé à l'alinéa l) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international. Article S Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international. à l'égard de certaines parties contractantes l) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 31U.1)ou 2), de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation appli cable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services. 2)0) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous réserve des sous-alinéas b) et cj, avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa I) a été envoyée à cet Office par le Bureau international. b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectuésen vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous..alinéa a) est remplacé par 18 mois. c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un teloffice peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que ii) la notification du refus fondé sur une opposition cst effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le dlai d'opposi-

14 DISEGNI Atti parlamentari 14 X LEGISLATURA DILEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI tion; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition. d) Toute déclaration selon lessous.alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés â l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'organisation (ci-après dénommé «le Directeur général»), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date. e) A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole,l' Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'assemblée. 3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l'enregistrement international. 4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande. S) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, un refus provisoire ou défmitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1). 6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistremellt international ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international. Article SIM Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, teis que armoiries, écussons,

15 Atti parlamentari 15 X DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUME,\JTI LEGISLATURA ponraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres ins criptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que dejoute certification autre que celle de l'office d'origine. Article 5"" Copie des mentions figurant au régistre international; recherches d'anteriorite; extj;aitsdu régistre international l) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée. 2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux. 3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation. Article 6 Durée de validité de l'enregistrement international; dépéndance et indépendance de J'enregistrement international l) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7. 2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui.-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de CenregÏstrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes. 3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregis trement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des pr duits et des services énumérés dans l'enregistrement international. TI en sera de m!me si i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base, -

16 Atti parlamentari 16 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUM TI ü) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enre gistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enre gistrement de base, 'ou ill) une opposition à la demande de base aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une déci sion fmale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistre ment qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de mêm si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'cxpiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fassè l'objet d'une procé dure visée au point i), ü) ou ill) et que cette procédure ait com meneé avant l'expiration de ladite période. 4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'cxécutio,n, les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéres et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exécution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande. Artide 7 RenouveUement de l'enregistrement ÎDternaûonal I) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le :.impie paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.1), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8.2). 2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état. 3) Six mois avant l'expiration du terme de protection,le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date cxacte de cette expiration. 4) Moyennant le versement d'une surtaxe flxée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

17 Atti parlamentari 17 X DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI LEGISLATURA Article 8 Taxes pour la demande Internationale et l'enregistrement international 1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international. 2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7)0), i) un émolument de base; ü) un émolument supplémentaire pour toute classede la clas-- sification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque; ill) un complément d'émolument pour toute demanded'exten sion de protection conformément à l'article ) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa. 2)ii) pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d'exécution, si le nombre des clàsses de produits ou services a été fixé ou con testé par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international. Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internatiog,a1e sera considérée comme abandonnée. 4) Le produit annuel des diverses.-recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes provenant des émoluments visés à l'alinéa 2)ü) et ill), sera réparti à parts égales entre les par ties contractantes par les soins du Bureau international, après déduc - tion des frais et charges nécessités par l'exécution du présent Protocole. S) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2)ü) seront réparties, à l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été deman dée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un cœff1cient qui sera déterminé par le règlement d'exécution. 6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2)üi) seront réparties selon les mmtes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa S). 7)0) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle cst mention

18 Atti parlamentari 18 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI née selon l'article 3"', ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des complémenís\,.d'émoluments, une taxe (ciaprèsdénommée «la taxe individuelle») \iont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure interna tionale, que l'office de ladite partie contractante aurait Ic: droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée, i) aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2)ü) ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sousalinéa sont men tionnées selon l'article 3, et ti) aucun complément d'émolument visé à l'alinéa 2)iii) ne sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa. bj Toute déclaration selon le sous-alinéa aj peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'etat ou de l'organisation inter gouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par l.: Directeur géné ral, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date. Article 9 Inscriptio. d'un changement de titulaire de l'enregistrement international A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enre.- gistrement international, ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau in temational inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistre ment a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'anicle 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.

19 Atti parlamentari 19 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Article 9... Ceruine5 inscriptions concernant un enregistrement international Le Bureau international inscrira au registre international i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international, ü) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente conèernant un tel mandataire, ill) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines.des parties contractantes, des produits et des servicesénumérés dans l'enregistrement international, iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égarcide l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international. Article 9'''' Taxes pour certaines inscriptions Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9... peut donner lieu au paiement d'une taxe. Article 1IaICf Office commun de plusieurs Etats contractants 1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général i) qu'un Office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux, et ü) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des articles et ra-. 2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres parties contractantes.

20 Atti parlamentari 20 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Article wnqwes Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'office d'origine en vertu de l'article 6.4), à l'égard de tout OUpartie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était letitulaire de l'enregistre ment international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'office de l'une des parties contractantes sur Je territoire desquelles J'enregistrement international avait effet. cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de J'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de J'extension territoriale selon l'article 3 2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve i) que ladite demande soit déposée dans Jes trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement internatio nal a été radié, ü) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des ser vices figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante intéressée, et iü) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. Article Sauvegarde de "Arrangement de Madrid (Stockbolm) 1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'office d'origine est l'office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à l'arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'arrangement de Madrid (Stockholm). 2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa l), ou restreindre la portée de l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à làquelle la majorité des pays parties à l'arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'assemblée.

21 DISEGNI Atti parlamentari 21 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUME.."JTI Article 10 Assemblée l)a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les'pays parties à l'arrangement de Madrid (Stockholm). b) Chaque panie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de'séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'union. 2) L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'arrangement de Madrid (Stkholm), i) traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole; ü) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Pro-- tocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'union qui,ne sont pas parties au présent Pro-- tocole; üi) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent Protocole; iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole. 3)a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l'arrangement de Madrid (Stockholm), les parties ontractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote. b) La moitié des membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fms du vote sur cette question. c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par éc:rit, dans un délai de trois mois à compter de la

22 DISEGNI Atti parlamentari 22 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI date de ladite communication, leur vote ou Jeur abstention. Si, à J'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou Jeur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de Ja session,lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps 1<\majorité nécessaire reste acquise. d) Sous réserve des dispositions des artieles S.2)e),.2), 12 et 13.2), les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des deux ûers des votes exprimés. e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. /) Un délégué ne peut représenter qu'un se membre de J'Assem blée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires' et en sessions extraordinaires conformément à l'arrangement de Madrid (Stock holm), l'assemblée se réunît en session extraordinaire sur convo cation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quan des membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur les ques tions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre dujour de la session. L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général. Article 11 Bureau internatiodai l) Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que l autres tâches administratives con cernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau interna tional. 2)a) Le Bureau international, selon les directives de l'assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole. b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision. c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui pren nent pan, sans droit de vote, aux délibérations dans Jesdites con férences de révision. 3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concer nant le présent Protocole qui lui sont attribuées. Article 12 Finances En ce qui concerne les parties contractantes, les fmances de l'union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'arrangement de Madrid (Stockholm), étant

23 DISEGNI Atti parlamentari 23 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est consi déré comme un renvoi à l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'assemblée, considérées comme appartenant à la classe de con tribution I,<n) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Article 13 Modification de certains articles du Protocole l) Des propositions de modificaúon des articles 10, Il, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute parrie contrac tante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communi quées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'assemblée. 2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) cst adoptée par l'assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes expri més; toutefois, toute modificaúon de l'article 10 et du présent ali néa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. 3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la reption par le Directeur général des notifications écrites d'acceptaúon, effectuée en conformité avec leurs règles consútuúonnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l'assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modi fication desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parries contrac tantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure. Article 14 Modalites pour devenir partie au Protocole; eatrée ea vigueur 1)a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole. b) En outre, toute organisaúon intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les condiúons suivantes sont remplies: i) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convenúon de Paris pour la protection de la propriété industrielle; ü) ladite organisation possède un Office régional aux Ïms de l'enregistrement de marques ayant effet sur Je territoire

24 Atti parlamentari 24 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9'lu.,<T. 2) Tout Etat 0\1 organisation visé à l'alinéa l) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou o ganisation visé à l'alinéa l) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole. 3) Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général. 4)a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'appr<r bation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instru ments ait été déposé par un pays partie à l'arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie à l'arrangement de Madrid (Stock holm) ou par une des organisations visées à l'alinéa l)b). h) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général. S) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'appr<r bation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole, déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard. Article 15 Dénonciation 1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée. 2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adj:essée au Directeur général. 3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante. S)a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement inter national ayant effet, dans l'etat ou l'organisation intergouverne mentale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'office dudit Etat ou de ladite organisation,

25 Atti parlamentari 25 X DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMfu\1Tl LEGISLATURA une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera trai tée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3'eI'.2) et qui, si l'enregistrement bénéfici e la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective, ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de l'etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. b) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2.1). Article 16 Signature; langues; fonctions de dépositaire 1)a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur générallorsqu'il n'est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi. b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italieñne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'assemblée pourra indiquer. 2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu'au 31 décembre ) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l'espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole. 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'organisation dès Nations Unies.

26 Atti parlamentari 26 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUME,\lTI S) Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d'instruments de ratification, d'accept,iori, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur dû présent Protocole et de toute modification de celuici, toute notification d dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.

27 Atti parlamentari 27 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI TRADUZIONE NON UFFICIALE?O:OCO::O R:A::VO A::A :!SA D: MADR: COCXX: LA REGIS:RAZ:ON IN ERNAZ:OA:E DE: ACH: ADO::A!O A MADRI :: 27 S:UGNO 1989

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29 DISEGNI Atti parlamentari 29 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI?R070COLO REATIVO ALL'INTESA DI XADR:D SULLA REGISTRAZIONE INTERNAZ ONALE DE! MARCH! Elenco degli articoli del Protocollo Articolo pri[!'lo Articolo 2: Articolo 3: Art:.co::o 3 bis: Articolo 3 ter: Articolo 1,: Articolo J. bis: Articòlo 5: Articolo Articolo Articolo 6: Articolo 7: Articolo 8: 5 bis: 5 ter: Appartenenza all'unione di Madrid,Ottenimento della protezione per mezzo 'della registrazione internazionale Domanda internazionale Effetto territoriale Richiesta in "estensione territoriale" effetti della registrazione internazionale Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione interna zionale Rifiuto e annullamento degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di alcune parti contraenti Documenti giustificativi della legittimità dell'uso di alcuni elementi del marchio Copie delle menzioni figuranti nel registro internazionale; ricerche di precedenti, estratti dal registro internazionale Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza ed indipendenza della registrazione internazionale Rinnovo della registrazione internazionale Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale Articolo 9 : Articolo 9 Articolo 9 Articolo 9 Articolo 9 Articolo 9 Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Iscrizione di un passaggio di titolarità della registrazione int#rnazionale bis: Alcune iscrizioni concernenti una registrazione internazionale ter: Tasse per alcune iscrizioni quater: Ufficio comune di più Stati contraenti quinquies:trasformazione di una registrazione interna, O: 1 1 : 12: '3:, 1, : Articolo 15: Articolo 16: sexies: zionale in domande nazionali o regionali Salvaguardia dell'intesa di Madrid (Stoccolma) Assemblea Ufficio Internazionale Finanze Modifiche di alcuni articoli del Protocollo Modalità per divenire parte al Protocollo; entrata in vigore Denuncia Firma, lingue, funzioni di depositario

30 DISEGNI Atti parlamentari 30 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Ar-ticolo primo Appartenpnza all'nione di Maèiè Gli Stati parti al presente Protocollo <in ap?resso denominati "gli Stati contraenti") anche se non sono pari all'intesa di Madrid relativa lla registrazione internazina:e èei marchi riveduta a Stoccolma nel '967 e modificata nel '979 C:n appresso denominata l'intesa di MadridCStoccolma)", e le organizzazioni di cui al'articolo '.')b che sono parti al pe5:nt: Protocollo<in appresso denominate "le organizzazioni contraen:i"sno membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono Parti all'intesa di Madrid CStoccolma). Nel presete?r:oc?llo per parti contraenti, si intendono sia gli Stati cntrae:i che le organizzazioni contraenti. ArticolQ 2 Ottenimento della pro:ez:one per mezzo della reistrazione internaioae 1) Se una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l'ufficio di una parete contraen:e oppure se un marchio è stato registrato contraente la persona che nel registro dell'uf:ic:o di deposita tale domanda Cin una parte appresso denominata "la domanda di base") oppure il ti:olare di questa registrazione <in appresso denominata "La registrazione di base) puo' sotto riserva delle disposizioni del?resen:e Protocollo, assicurarsi la protezione del suo marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di queso marchio nel registro dell'ufficio Internazionale dell'organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale rispettivamente "registrazione <in appresso internazionale "il denominate registro internazionale", l'"ufficio internaziona:e", "l'ufficio internazionale" el'organizzazione" sotto riserva che, i) se la domanda di base è stata depositata presso l'ufficio di uno Stato contaente oppure se la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che de?05:a la domanda OP?ure il titolare della registrazione sièr.cittadini di tale Stato contraente oppure abbiano il loro domicilio, o una installazione industriale o commerciale seria ed effettiva, in tale Stato Contraente; ii) se la domanda di base è stata depositaa presso l'ufficio di una organizzazione contraente o se la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona ce deposita questa domanda o il titolare di questa regjstrazione siano cittadini di uno Stato membro di tale organizzazione contraente oppure abbiano il loro domicilio, o una installazione industriale o commerciale seria ed effettiva sul territorio di tale organizzazione contraente. 2) La domanda di registrazione internazionale <in appresso denominata <la domanda internazionale") deve essere depositata presso l'ufficio internazinale tramite l'ufficio presso il quale la domanda di base è stata depositata o' per il quale la

31 DISEGNI Atti parlamentari 31 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI registrazione di base è stata effettuata Cin appresso denominata "l'ufficio di origine">a seconda dei casi. 3> Nel presente Protocollo, il termine Ufficio" oppure "Ufficio di una parte contraente" indica l'ufficio incaricato per conto di una parte contraente, della registrazione dei marchi ed il terine "marchio" içica sia i marchi di prodotti che i marchi di servizi. 4) Nel presente Protocollo, per "territorio contraente" si intende, se la Parte contraente è territorio di questo Stato e se la parte un'organizzazione intergovernativa, il territorio applica il trattato costitutivo di tale intgovernativa Articolo 3 Domanda internazionale di una Parte uno Stato, i l contraente è al quale sf organizzazione,) Ogni domanda internazionale effettuata in base al presente Protocollo dovrà essere presentato sul modulo prescritto dal regolamento di esecuzione. L'Ufficio di origine certificherà che le indicazioni che compaiono nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, all'atto della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda dei casi. Inoltre, tale Ufficio indicherà, i> trattandosi di una domanda di base, la data ed il numero di tae domanda, ii) trattandosi di una registrazione di base la data ed il numero di tale registrazione nonchè la data ed il numero della dpmanda da cui deriva la registrazione di base. L'Ufficio di origine indicherà anche' la data della domanda internazionale. 2) La persona che deposita la domanda dovrà inaicare i prodotti ed i serv1zl per il quali si richiede la protezione del marchio, nonchè se possibile, la classe oppure le classi corrispondenti secondo la classifica stabilita dall'intesa di Nizza relativa alla classifica internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. Se la persona che deposita la domanda non fornisce questa indicazione l'ufficio internazionale classificherà i prodotti ed i servizi nelle classi corrispondenti di tale classifica. L'indicazione delle classi data dalla persona che deposita la domanda sarà sottoposta al controllo dell'ufficio Internazionale, che 10 eserciterà in collegamento con l'ufficio di origine. In caso di disaccordo tra tali Uffici e l'ufficio internazionale, il parere di quest'ultimo sarà determinante. 3) Se la persona richiede il colore come elemento distintivo del suo marchio, essa dovrà i> dichiararlo ed accompagnare la sua domanda internazionale con una menzione che indichi il colore o la combinazione di colori richiesta:

32 Atti parlamentari 32 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI ii> uire alla sa domanda internazionale esemplari in colore di tae marchio, che saranno allegati alle notifiche effettuate èall'ufficio ir.ernazionale; il numero di tali esemplari sarà stbilito dal Reglamento di esecuzione. 4) L'Ufficio intrnazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in coformità con l'articolo 2. La registrazione internazionale rcherà la data alla quale la domanda internazionale è stata ricevuta dall'ufficio di origine a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall'ufficio inernazionale entro un termine di due mesi a decorrere da questa data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale recherà la data 2:1a quale detta domanda internazionale è stata ricevuta dall'c=ficio internazionale. L'Ufficio internazionale notificherà senz: indugio la registrazione internazionale agli Uf:ici interes:ati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in una gazzetta periodica edita dall'ufficio Internazionale, in base all indicazioni contenute nlla domanda internazionale. 5) In vista della pubblicità da dare ai marchi registrati nel regisro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall'ufficio internazionale un numero di esemplari gratuiti ed un numero di eseplari a prezzo ridotto di detta gazzetta alle condizioni stabilite dall'assemblela di cui all'articolo 10(in appresso denominata "l'assemblea"). Questa pubblicità sarà considerata come suff:ciente ai fini di tutte le parti contraenti e nessuna altra publicità potrà essere pretesa dal titolare della registrazione internazionale. Articolo 3bis Effetto territoriale La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una parte contraente solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tuttavia, tale richiesta non puo' essere effetuata nei conronti di una parte contraente il cui Uf:icio è l'ufficio di origine. Articolo 3 ter Richiesta in estensione territoriale 1) Ogni richiesta in estensione ad una parte contraente della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà essere oggetto di una menzione particolare nella domanda internazionale. 2) Una richiesta in estensione territoriale puo' anche essere effettuata successivamente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo stabilito dal regolamento di esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall'ufficio internazionale che notificherà senza indugio questa iscrizione all'ufficio o agli Uffici interessati. Questa iscrizione sarà pubblicata nella gazzetta periodica dell'ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data alla quale sarà stata iscritta nel

33 DISEGNI Atti parlamentari 33 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI rg:strc internazionale; essa cesserà di S5ere valida alla scadenza della registrazione internazionale cui si riferisce. Articolo 4 Effetti della reistrazione internazionale 1 )a) A decorrere datla data della registra=ione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la stessa come se tale marchio fosse stato depositato direttamente presso l'ufficio di questa parte contraente. Se nessun rifiuto è stato notificato all'ufficio internazionale conformemente con l'articolo 5.1) e 2) oppure se un rifiuto notificato in conformità con detto articolo è stato ritirato ulteriormente la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la stessa come se tale marchio fosse stato regisrato dall'ufficio di questa Parte contraente. b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi di cui all'artilo 3 non vincola le parti contraenti circa l'apprezzamento dell'estensione della protezione del marchio. 2) Ogr.i registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale senza che sia necessario compiere le formalità previste alla lettera D di tale articolo. Articolo 4 bis Stituzione di una reistrazione nazionale o reionale con una reistrazione internazionale.,) Se un marchio che che è registrato con una registrazione nazionale o regionale presso l'ufficio di una parte contraente è anche registrato con una registrazione internazionale ele due registraioni sono iscritte a nome della stessa persona, si considera che la registrazion internazionale sostituisce la registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti con quest'ultima, sotto riserva che i) la protezione che risulta dalla registrazione internazionale si estenda alla parte contraente secondo l'articolo 3ter.l) o 2), ii) tutti i prodotti e servizi enumerati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti numerati nella registrazione internazionale riguardo a tale parte contraente; iii) detta estensione abbia effetto registrazione nazionale o regionale. dopo la data della 2) L'Ufficio di cui al capoverso 1) ha l'obbligo, se richiesto,di prendere nota nel suo registro della registrazione internazionale.

34 DISEGNI Atti parlamentari 34 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI rli 212 BiiiY!29o1!!Q 911ff11ig11r3ilriQiori2!oi 2frgi, gi!! E!rli gdlr!d!i,) Se la legislazione applicabile lo autorizza, l'ufficio di una parte contrante cui l'fficio internazionale ha notificato una estensione a tale part contraente, secon do l'articolo J ter,) o 2), della protezione risultante da una registrazion interna zionale avr la facoltq di dichiarare in una notifica di rifiuto che la protezione non può essre concessa in ta parte contraente al marchio cui si riferisce l'esten sione. Tale rifiuto dovrebbe essere ba.sêltounicamente sui motivi applicabili in base alla Convenzione di Parigi per la protezione della propriet industriale, al caso di un marchio depositato direttamente presso l'ufficio che ne notifica il rifiuto. Tutta via la protezione non potra essere rifiutata neanche parzialmente per il solo otivo che l legislazione applicabile atorizzrebbe la registrazione solo per un numero limitato di classi o per un numero ristretto òi prodotti o di servizi. 2a) Ogni fficio che volessere esercitare qesta facoltà dovrd notificare il suo ri fiuto allufficio lnterna;ionale con l'indicazione di tutte le motivazioni ntro le scadenze previste dalla legg applicabile a questo Cfficio ed al pi tardi, otto ri serva dei capoversi b) e c), prima dello scadere di un anno a decorrere dalla data' alla quale la notifica dell'estensione di cui al capoverso,) è stata iavita a questo Cfficio dall'cfficio internazionale. b) Nonostante il sotto capoverso a), ogni parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Protocollo, il ter mine di una anno di cui al sottocapoverso a) è sostituito da '8 mesi. c) Tale Dichiarazione può inoltre precisare che, quando un rifiuto di protezione può risultare da una opposiz;on alla concessione della protezione tale rifiuto può es sere notificato all'cfficio internazionale da parte dell'ufficio di tale parte contraen te dopo lo scadere del termine di '8 mesi. Tale Ufficio può, per una determinata regi straz;one internazionale notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza del termine di,g mesi ma unicamente se: i) prima della scadenza del termine di '8 mesi; tale Ufficio ha informato l'cfficio internazionale riguardo alla.possibilità che opposizioni siano depositate dopo lo scadere del termine di le mesi, ii) la notifica del rifiuto basato su una OPPOS1Z1one è effettuato entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data di decorrenza del termine di opposi zione; se il termine di opposizione scade prima di sette mesi, la notifica deve es sere effettuata entro un termine di un mese a decorrere dalla scadenza di detto termine di opposizione. d) Ogni dichiarazione in base ai sottocapoversi b) o c) può essere effettuata negli strumenti di cui all'articolo '4.2) e la data alla quale la dichiarazione avr4'effet to sara la stessa della data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato o dell'organizzazione ;ntergovennativa che ha effettuato la dichiarazione. Tale dichiarazione può altresi ess,ere effettuata in seguito, nel qual caso la dich;a razione avra effetto tre mes; dopo il suo ricevimento dal Direttore Generle della Organizzazione Cin appresso denominato "il Direttore generale") o ad ogni data ulte riore indiata nella dichiarazione nei confronti di registrazioni internazionali la cu; da t ai è I

35 Atti parlamentari 35 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI analoga a quella alla quale la dichiarazione ha effetto oppure è successiva a questa data. e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea procederà ad una veri:ica del funzionamento del sistema stabilito dai capove,\,si a) a d). Dopo di che le disposizioni di tali ca?oversi potranno essere modificate da una decisione unanime dêll'assemblea. 3) L'Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della notifica di rifiuto. Tale titolare avrà gli stessi mezzi d ricorso come se il marchio fosse stato direttamente depositato da lui, presso l'ufficio che ha notificato il suo rifiuto. Qual'lco l'ufflcio internazionale avrà ricevuto l'informazione secondo il ca?overso 2)c)i), esso trasmetterà senza indugio tale informzion al titolare della registrazione internazionale. 4) I motivi del rifiuto di un marchio saranno comunicati dall'ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta. 5) Ogni Ufficio che non ha notificato all'ufficio internazionale per una determinata registrazione internazionale un rifiuto provvisorio o efinitivo, in conformità con i capoversi 1) e 2), perderà per questa registrazione internazionale il beneficio della facoltà prevista al capoverso 1). 6) Non potrà essere decretato l'annullamento, da parte delle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di questa parte contraente, di una registrazione internazionale se il titolare di tale registrazione internazionale non sia stato posto in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'annullamento sarà notificato dll'ufficio internazionale. Articolo 5 bis Documenti iustificati della leittimità dell'uso di alcuni elementi del marchio I documenti giustificati della legittimità dell'uso di alcuni elementi contenuti nei marchi, come armi, stemmi, ritratti, distinzioni onorifiche, titoli, denominazioni commerciali o nomi di persone diverse da quello della persona che ha depositato la registrazione oppure altre iscrizioni analoghe che potrebbero essere richiesti dagli Uffici delle parti contraenti saranno dispensati da ogni legalizzazione, nonchè da ogni certificazione diversa da quella dell'ufficio di origine. Articolo 5 ter. Copia delle menzioni firuranti nel reristro.internazionale: ricerche di precedenti: estratti dal reaistro internazionale L'Ufficio internazionale rilascerà ad ogni persona che ne farà domanda, dietro pagamento di una tassa stdbilita dal regolamento di esecuzione, una copia delle menzioni iscritte nel registro internazionale relativamente ad un determinato marchio.

36 Atti parlamentari 36 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2) L'Uf:ico inernazionale potrà anche, dieto incaricarsi di effetture ricerche di precedenti registrati con registrazioni internazionali. remunerazione, tra i marchi 3) Gli estratti del registro interqazionale richiesti per essere es:biti in una delle Parti contraenti saranno dispensati da ogni legalizzazione. Art. 6 Durata della validità della registrazione internazionale: dipendenza ed indipendenza della registrazione internazionale,) La registrazione di un marchio presso l'ufficio Internazionale è effettuato per dieci anni con possibilità di rinnovo alle condizioni stabilite all'articolo 7. 2) Allo scadere di un termine di,cinque anni a decorrere dalla data'della registrazione internazionale, quest'ultima diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne è derivata, oppure dalla registrazione di base, a seconda dei casi, sotto riserva delle seguenti disposizioni. 3) La protezione derivante dalla registrazione internazionale, trasessa o meno, non potrà plu essere invocata se, prima dello scadere di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne è derivata, oppure la registrazione di base, a seconda dei casi, sono state ritirate, sono scadute oppure sono state oggetto di una ri nuncia o di una decisione finale di rigetto, di revoca, di radiazione o di annullamento, riguardo all'insieme; o ad alcuni dei prodotti e servizi enumerati nella registrazione internazionale. Lo stesso avverrà se: i) un ricorso contro una decisione che rifiuta gli effetti della domanda di base, ii) un'azione volta al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all'annullamento della registrazione che deriva dalla domanda di ba>e} o della registrazione di base, oppure Ui) una opposizione alla domanda di base, sfociaco,dopo lo scadere del periodo di cinque anni, in una decisione finale di rigetto, di revoca, di radiazione o di annullamento, o che esige il ritiro della domanda di base o della registraazione che ne è derivata, oppure della registrazione di base, a seconda dei casi, a condizione che il ricorso, l'azione, o l'opposizione in questione abbiano iniziato prima della scadenza di tale periodo. Lo stesso avviene se la domanda di base è ritirata, oppure se la registrazione che deriva dalla domanda, o la registrazione di base, sono oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, detta domanda o detta registrazione siano oggetto di una procedura di cui al punto i>, ii) oppure iii> e che questa procedura abbia avuto inizio prima dello scadere di tale periodo. 4> 'Ufficio di origine notificherà all'ufficio internazionale, come prescritto nel Regolamento di esecuzion, i fatti e le decisioni pertinenti in virtù del capoverso 3) e l'ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni

37 Atti parlamentari 37 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI pubblicazione corrispondente, come stabilito nel regolamento di esecuzione. L'Ufficio di origine chiederà, se del caso, all'ufficio internazionale di radiare, nella misura applicabile, la registrazione internazionale, e l'ufficio Internazionale darà seguito alla sua domanda.,a.rticolo 7 Rinnovo della rei5tra!ione internazionale,) Ogni registrdzione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dallo scadere del periodo precedente, unicamente dietro pagamento dell'emolumento di base e, sotto riserva dell'articolo 8.7) degli emolumenti supplementari e dei complementi di emolumenti previsti all'articolo 8.2). 2) Il rinnovo non potrà apportare alcuna modifica registrazione internazionale nella sua ultima stesura. alla 3) Sei mesi prima dello scadere del termine di protezione, l'ufficio internazionale ricorderà al titolare della registra zione internazionale, e, se del caso, al suo mandatario, mediante invio di un avviso nonufficiale, la data esatta di tale scadenza. 4) Dietro versamento di una sovratassa fissata dal regolamento di esecuzione, sarà concesso un termine di grazia di sei mesi per il rinnovo della registrazione internazionale. ArticÇlI 8 Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale,) L'Ufficio,di origine avrà la facoltà di fissare a suo piacimento e di percepire a suo profitto una tassa che reclamerà al depositante o al titolare della registrazione internazionale in occasione del deposito della domanda internazionale, o in occasione del rinnovo della registrazione internazionale. 2) La registrazione di un marchio presso l'ufficio internazionale sarà sottoposto al saldo preliminare di un emolumento internazionale che includerà, sotto riserva delle disposizioni dell'alinea 7)a): i) un emolumento di base; ii) un emolumento supplementare per ogni classe della classificazione internazionale oltre alla terza, in cui saranno collocati i prodotti o servizi cui si applica il marchio; iii) un complemento di emolumento per ogni domanda di estensione di protezione in conformità con l'articolo 3 ter. 3) Tuttavia, l'emolumento supplementare specificato al capoverso 2)ii) potrà essere saldato entro un termine stabilito dal regolamento di esecuzione. se il numero delle classi di prodotti o di servizi è stato fissato o contestato dall'ufficio internazionale e senza che. -. ciò pregiudichi la data della registrazione internazionale. Se. allo scadere di tale termine, l'emolumento supplementare non è stato pagato o se la lista dei prodotti o dei servizi non è stata ridotta entro i limiti necessari dal depositante, si riterrà che vi è stata rinuncia alla domandainternazionale.

38 Direttòre Atti parlamentari 38 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI 4) Il prodotto annuo dei vari profitti della registrazione internazionale, ad eccezione dei proventi provenienti dagli emolumenti di cui al capoverso 2)ii)e iii> sarà ripartito in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell'ufficio internazionale, dopo deduzione delle spese e degli oneri resi necessari dall'esecuzione del presente Protocollo. 5) Le somme provenienti dagli emolumenti supplementari di cui al capoverso 2):i) saranno ripartite, allo scadere di ciascun anno tra le parti contraenti interessate in proporzione al numero di marchi per i quali una protezione è stata richiesta in ciascuna di tali Parti durante l'anno trascorso, con l'assegnazione a tale numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono allo esame, di un coefficiente che sarà determinato dal regolamento di esecuzione. 6) Le somme provenienti dai complementi di capoverso 2)iii) saranno suddivise secondo quelle previste al capoverso 5) emolumenti di cui al le stesse regole di 7)al Ogni parte contraente puo' dichiarare che per quanto riguarda ciascuna registrazione internazionale nella quale essa è menzionata secondo l'articolo 3ter, nonchè nei confronti del rinnovo di tale registrazione internazionale, essa desidera ricevere, in luogo di una parte del reddito proveniente dagli emolumenti supplementari e dei complementi di emolumenti una tassa (in appresso denominata "tassa individuale") il cui importo è indicato nella dichiarazione e che può essere modificato in ddichiarazioni successive ma che non può essere superiore ad un importo equivalente all'importo dopo deduzione dei risparmi risultanti dalla procedura internazionale, che l'ufficio di tale parte contraente avrebbe diritto di ricevere da un depositante per una registrazione di dieci anni, o dal titolare di una registrazione per un rinnovo di dieci anni di tale registrazione del marchio nel registro di tale Ufficio. Se tale tassa individuale deve essere pagata, i) nessun emolumento supplementare di cui all'alinea dovuto se sono menzionate, in base all'articolo 3ter, delle parti contraenti che hanno fatto una dichiarazione al presente sotto capoverso, e 2)ii sarà unicamente in base ii> nessun complemento di emolumento di cui all'alinea 2>iii> sarà dovuto nei confronti di ogni parte contraente che ha reso una dichiarazione secondo il presente sotto capoverso. b> Ogni dichiarazione in base al sotto capoverso a) può essere effettuata negli strumenti di cui all'articolo 1A.2>, e la data alla quale la dichiarazione avrà effetto sarà la stessa della data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che ha fatto la,dichiarazione. "Tale dichiarazione può altresi' essere fatta successivamente..nel qual caso essa -avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione dal generale, oppure in ogni successiva data indicata nella' dichiarazione, per quanto riguarda registrazioni internazionali la cui data è la stessa di quella alla quale la dichiarazione ha effetto oppure è posteriore a tale data.

39 Atti parlamentari 39 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Articolo 9 2çrizione di un DassaRio di titolarità di una reistrazione internazionale. J'},c,hj,.tq dll J?er.:?Q.TJ,_.J19roe..,delJa,.aaJe, è iscrit.ta la reg.l?tr'.az ion,g".qt)a'ki9jta t.. 9.P,PUre dietro r ichiesta d'uff icio di un Ufficio interessato, o dietro domanda di una persona interessata, l'ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni passaggio di titolarità di tale registrazione nei confronti dell'insieide o di alcune delle parti contraenti sul di cui territorio tale registrazione ha effetto e nei confronti di tutti o di parte di prodotti e dei servizi enumerati nella registrazione, sotto riserva che il nuovo titolare sia una persona ch sia abilitata a depositare domande internazionali secondo l'az>ticolo 2.1>' Articolo 9 bis Alcune iscrizioni conernenti una reistrazione internazionale L'Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale: i> ogni modifica concernente il nome o l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale, ii) la designazione di un màndatario del titolare della registrazione internazionale e di ogni altro dato pertinente relativo a tale mandatario, iii) ogni limitazione, per l'insieme o alcune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi enumerati nella registrazione internazionale, iv> ogni rinuncia, radiazione o annullamento della registrazione internazionale relativa all'insieme o ad alcune delle parti contraenti v) ogni altro dato pertinente, individuato nel regolamento di esecuzione, relativo ai diritti su un marchio registrato con una registrazione internazionale. Articolo 9 ter Tasse per alcune iscrizioni Ogni iscrizione effettuata secondo l'articolo 9 o secondo l'articolo 9bis può dar luogo al pagamento di una tass. Articolo 9 Quater Ufficio comune di più Stati Contraenti,) Se più Stati contraenti convengono di realizzare l'unificazionr delle loro leggi nazionali in materia di marchi essi potranno notificare al Direttore generale: i) che un Ufficio comune si sostituirà all'ufficio nazionale di ciascuno di essi. e ii) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l'applicazione integrale o parziale delle diposizioni di cui sopra nonchè delle disposizioni degli articolo 9 quinquies e 9 sexies.

40 DISEGNI Atti parlamentari 40 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 2) Questa notifica avrà effetto solo tre mesi sopo la data della comunicazione che sarà generale alle altre Parti effettuata contraenti. al riguardo dal Direttore - Articolo 9 quinouies Trasformazione di una reistrazione internazionale in domande nazionali o regionli \. Se, qualora la registrazione internazionale sia radiata dietro richiesta dell'ufficio di orlglne in virtù dell'articolo 6.4), riguardo a tutti i prodotti e servizi o parte di essi enum:;erati in tale registrazione, la persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l'ufficio di una delle parti contraenti sul di cui territorio la registrazione internazionale aveva effetto, tale domanda sar trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale secondo l'articolo 3.4) o alla data dell'iscrizione dell'estensione territoriale secondo l'articolo 3ter.2) e, se la registrazione internazionale dovesse beneficiare di una priorità, tale domanda beneficierà della stessa priorità, sotto riserva: i) che tale domanda sia depositata entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata, ii) che i prodotti e servizi enumerati nella domanda siano inclusi de facto nella lista dei prodotti e dei servizi che figurano nella registrazione internazionale riguardo alla parte contraente interessata, e iii) che tale domanda sia conforme a tutte le esigenze della legislazione applicabile, ivi comprese quelle attinenti alle tas se. Articolo 9 sex Salvauardia dell'intesa di Madrid(Stoccolma) l) Se l'ufficio di origine di una determinata domanda internazionale o di una determinata registrazione internazionale, è l'ufficio di uno Stato che è parte sia al presente Protocollo sia 'âll'intesa di Madrid (Stoccolma), le disposizioni del presente Protocollo non avranno effetto sul territorio di ogni altro Stato che è ugualmente parte sia al presente Protocollo sia all'intesa di Madrid (Stoccolma). 2) L'Assemblea può, a maggioranza dei tre quarti, abrogare il capoverso l) oppure limitare la portata del capoverso l), dopo lo scadere di un termine di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protcollo, ma non prima dello scadere di un termine di cinque anni a decorrere dalla data alla quale la maggioranza dei paesi parti all'intesa di Madrid (Stoccolma) sono divenuti parti al presente Protocollo. Solo gli Stati che sono parti a tale Intesa ed al presente Protocollo avranno diritto di partecipare al voto dell'ssemblea. Articolo 10 Assemblea "'; 1)al le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea degli Stati parti all'intesa di Madrid (Stoccolma).

41 Atti parlamentari 41 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in qsta Assemblea da un delegato che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico de:la pa te contraente che l'h@ designata ad eccezione delle spes di viaggio e delle indennità i soggiorno per un delegato i ciascuna parte contraente che sono a carico dell'unione. 2) L'Assemblea, oltre alle funzioni he le incombono in virtù dell'inesa di Madrid<Stoccolm \, i) tratta ogni questione :oncernente l'attuazione de: presente Protocollo; ii) dà all""fficio internazionale direttive concernenti la preparaz:one delle conferenze di rev1slone del presente Prvocollo, tenendo debitamente conto delle osservazioni dei Paesi dell'unione che non sono parti al presente Protocollo; iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento di esecuzione relative all'applicazione del presente Protocollo; iv) adempie ad ogni altra funzione prevista dal presente Protocollo. 3)a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell'assemblea. Sulle questioni che concernono unicamente i paesi che sono parti all'intesa di Madrid <Stoccolma), le parti contraenti che non sono parti a tale Intesa non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni coe concernono unicamente le parti contraenti, solo quest'ultime hanno diritto di voto. b)la metà dei membri dell'assemblea che hanno diritto di voto su una data questione rappresenta il quorun ai fini del voto su tale questione. c) Nonostante le le disposizioni del sottocapoverso b), se, durante una sessione, il numero dei membri dell'assemblea che hanno diritto di voto su una data questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma pari o superiore al terzo dei membri dell'assemblea che hanno diritto di voto su questa questione, l'assemblea può prendere decisioni; tuttavia, le decisioni dell'assemblea, ad eccezione di quelle relative alla sua procedura divengono esecutorie solo se le condizioni enunciate in appresso sono soddisfatte. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'assemblea che hanno diritto di voto su tale questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro un termine di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se " alla scadenza di tale termine, il numero di tali membri che hanno casi' espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri mancante necessario per raggiungere il numero legale durante la sessione, le decisioni divengono esecutorie, a condizione che nel contempo la maggioranza necessaria rimanga acquisita.

42 Atti parlamentari 42 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI d) Fatt salv l disposizioni degli articoli 5.2)e),9sexies.2), 12 e 13.2>, le decisioni dell'assemblea sono adottate alla maggioranza di due terzi dei voti espressi. e> L'astensione non è considerata come un voto. f) Un delegato può appresentare un solo membro dell'assemblea e può votare solo a nàme di quest'ultimo. ) Oltre alle sue riunioni sessioni ordinarie ed alle sessioni straordinarie in conformità con l'intesa di Madrid (Stoccolma>, l'assemblea si riunisce in sessione straordinaria dietro convocazione indirizzata dal Direttore Generale, a richiesta di un quarto dei membri dell'assemblela che hanno diritto di voto sulle questioni che si propone di includere nell'ordine del giorno della sessione. L'ordine del giorno di tale sessione straordinaria è preparato dal Direttore Generale. Articolo 11 Ufficio internazionale 1> Le mansioni relativi alla registrazione internazionale secondo il presente Protocollo nonchè le altre mansioni amministrative relative al presente Protocollo sono assicurate dall'ufficio Internazionale. 2>a/ L'Ufficio internazionale, secondo le dell'assemblea, prepara le conferenze di revisione del Protocollo. direttive presente b> L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative ed internazionali non governative sulla preparazione di tali conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da esso designate prendono parte senza diritto di voto alle delibere in tali conferenze di revisione.. 3> L'Ufficio internazionale esegue ogni altra mansione relativa al presente Protocollo che gli è assegnata. Articolo 12 Situazione finanziaria Per quanto riguarda le parti contraenti la situazione finanziaria dell'unione è gestita dalle stesse disposizioni di quelle che figurano all'articolo 12 dell'intesa di Madrid (Stoccolma>,rimanendo inteso che ogni rinvio all'articolo 8 di detta Intesa è considerata come un rinvio all'articolo 8 del presente Protocollo.Inoltre, ai fini dell'articolo 12.6>b> di detta Intesa, le organizzazioni contraenti sono, sotto riserva di una decisione unanime contraria dell'assemblea, considerate come appartenenti alla.classe di contribuzione I(uno),secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Articolo 13 Modifica di alcuni articoli del Protocollo,) Proposte di modifiche degli articoli '0, ",'2 e del presente articolo possono essere presentate da ogni parte contraente o dal

43 DISEGNI Atti parlamentari 43 X LEGISLATURA DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI Direttore generale. Tali proposte sono cornunicae da quest'ultimo alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'assemblea. 2) Ogni modifica'deli articoli di cui al capo verso 1) è adottata dall'assemblea. Per la loro assemblea sono necessari i tre quarti dei voti espressi i tuttavia ogni modifica de11'articolo 10 e del pesente capoverso richiede i quatro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modifica degli articoli di cui al capoverso 1) entra in vigore un mese dopo la ricezione da parte del Direttore generale delle notifiche scritte di accettazione, effettuata in conformità con le loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che eao membri dell'assemblea quando la modifica venne accettata e che avevano diritto di votare su detta modifica. Ogni modifica di tali articoli, così accettata" vincola tutti gli Stati ed organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti all'ato in cui la modifica entra in vigore oppure che lo divengono ad una data ulteriore. viore Articolo 14 Modalità per divenire parte al Protocollo: entrata in 1)a) Ogni Stato parte alla Convenzione di parigi per la protezione della proprietà indstriale può divenire parte al presente" Protocollo. b) Inoltre, ogni organizzazione intergovernativa può altresi' divenire parte al presente Protocollo se le condizioni seguenti sono soddisfatte: i) almeno uno degli Stati membri di questa organizzazione è parte alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; ii) tale organizzazione possiede un Ufficio regionale ai fini della registrazione di marchi aventi effetto sul territorio della Organizzazione, sotto riserva che tale Ufficio non sia oggetto di una notifica in virtù dell'articolo 9 quater. 2) Ogni Stato oppure organizzazione di cui al capoverso 1) può firmare il presente Protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui al capoverso 1) può, se ha firmato il presente Protcollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protcollo oppure, se non ha firmato il presente Protcollo, depositare uno strumento di adesione al presente Protocollo. 3) Gli strumenti di cui al capoverso 2) sono depositati presso il Direttore Generale. 4)a).11 presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo. il deposlto di quattro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione sotto riserva che almeno uno di questi strumenti sia stato depositato da un paese parte all'intesa di

44 Atti parlamentari 44 X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI Madrid (Stocco!ma) e che almeno un altro di questi strumenti sia stato depositato (Stoccolma) o da da uno Stato non parte una delle organizzazioni all'intesa di cui al di Madrid capoverso 1 )b) : b) Nei confronti di ogni altro Stato o Organizzazione di cui al capoverso 1), il presente Protoollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sda ratifica, la sua accettazione, la sua approvazione o la sua adesione è stata notificata dal Direttore Generale. 5) Ogni Stato o organizzazione di cui al capoverso 1) può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o del suo strumento di adesione a detto Protocollo, dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in base a detto Protocollo prima della data di entrata in vigore del Protocollo nei suoi confronti non può essere oggetto d una estensione nei suoi confronti. Articolo 15 Denuncia 1) Il presente Pr.otocollo rimane in vigore senza limiti di durata. 2) Ogni parte contraente puo' denunciare il presente Protocollo con una notifica indirizzata al Direttore generale. 3) La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica. 4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non può essere esercitata da uha parte contraente prima dello scadere di un termine di cinquemni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di questa Parte contraente. 5)a) Se un marchio è stato registrato con una registrazione intenazionale avente effetto nello Stato o nell'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data alla quale la denuncia diviene effettiva il titolare di detta li'ceistrazione può depositare, presso l'ufficio di tale Stato o di tale Oganizzazione,una domanda di registrazione dello stesso marchio, che sarà trattata come se fosse stata depositata alla datadella registrazione internazionale secondo l'articolo 3.4) oppure alla data di iscrizione dell'estensione territoriale secondo l'art. 3.ter.2) e che, se la registrazione dovesse beneficiare di priorità, beneficierà della stessa priorità, sotto riserva : i) che detta domanda sia depositata entro due anni a decorrere dalla data in cui la denuncia è divenuta effettiva, ii) che i prodotti e servizi enumerati nella domanda siano inclusi de facto nella lista dei prodotti e dei servizi che figurano nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che ha denuniato il presente Protocollo, e

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