Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale Musei MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

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1 ~t(e4c~t1~1l~a P%-1~Y~ ~ Th4(O0))7~Oi2 ~ ~-S Ministero per i Beni e le Attività Culturali MINISTERO ~ PERIBENIE ~ LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione Generale Musei MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n e successive modificazioni, recante Nuove disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato; VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, recante Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato; VISTI gli articoli 23 e 33 del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805 e successive modificazioni recante Organizzazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; VISTA la legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazione, recante Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio ; VISTA la legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismo pubblici ; VISTO l art. 17, comma 4-bis lettera e) della legge 23 agosto 1988, n, 400 e successive modificazioni, recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni, recante Individuazione delle unità previsionale di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato ; VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, recante Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; i4

2 VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 recante Regolamento concernente l amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70 ; VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 3 e successive modificazioni, recante Riorganizzazione del Ministero per i beni e le Attività Culturali, ai sensi dell art. 1 della L. 6 luglio 2002n. 137 ; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137 ; VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell art. 1, comma 404 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, ed in particolare l art. 15; VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ; VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la giaduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171 recante Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183) (GU n.274 del ); VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; VISTO il D.M. 21 febbraio 2018 n. 113, recante norme per 1 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale 2

3 DECRETA LO STATUTO DEL MUSEO AUTONOMO PREAMBOLO Il Museo storico e ilparco del castello di Miramare è costituito da un insieme di edifici distribuiti all interno di un Parco, il cui impianto originario è stato voluto e programmato da Massimiliano d Absburgo per farne la propria residenza personale. Alla sua morte il complesso è stato abitato dalla famiglia Absburgo fino alla cessione allo Stato italiano. Dal 1955 gli edifici e il parco hanno avuto funzione di pubblico museo, anche se l accesso al parco era stato concesso alla fruizione collettiva già fin dalla costituzione dell insieme. La consistenza attuale testimonia della stratificazione delle vicende che si sono succedute e si sviluppa su un area di ca 22 ettari che comprende i seguenti edifici: Casa Zelenka; Portineria; Casa dei marinai; Castelletto; Serre vecchie; Serre nuove e edifici annessi; Kaffeehaus; Casa Gerlanz; Casa Daneu; Casetta svizzera; Casa Jellinek; Casa Ziak; Casa Radonetz; Cappella di San Canciano, Bagno Ducale, antiche Scuderie e Castello, con sale espositive, depositi e uffici, edifici adibiti a servizi igienici ingresso parco e sul retro del Kaffeehaus. Il Museo custodisce collezioni di pittura, scultura, oggetti d arte, arredi e mobilio, l archivio storico documentale e quello corrente; gli edifici e il parco fanno essi stessi parte della collezione dei beni custoditi. Il parco di Miramare, che risponde ai criteri propri del giardino inglese con una zona di vegetazione pilotata, con alberi di alto fusto sia di origine autoctona sia provenienti dal continente americano, include nella zona del parterre un giardino formale, ricco, al tempo di Massimiliano, di piante esotiche e oggi connotato da una decorazione floreale tipica del cosiddetto giardino all italiana. Nel parco sono compresi arredi ed elementi decorativi: fontane, sculture, grotte, pergolati, ponti, pozzi, laghetti e arredi quali panche, cancelli e lampioni. L area marina contermine al confine del parco verso ovest costituisce un Sito di Interesse Comunitario riconosciuto dal Ministero dell Ambiente. 3

4 TITOLO I REGOLAMENTO DEL MUSEO AUTONOMO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE Arti Denominazione e sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare 1. Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, di seguito denominato Museo, è museo di rilevante interesse nazionale, istituito dall art. 6 comma ib dei DM 23 gennaio 2016 n. 44, e possiede autonoma personalità giuridica-contabile. 2. Il Museo è ubicato in viale Miramare s.n.c., Trieste. 3. Il personale, le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario nonché il patrimonio storico-artistico e immobiliare sono stati trasferiti al Museo che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Polo Museale del Friuli Venezia Giulia. 4. L ala sud dell edificio denominato Scuderie è attualmente affidata in Concessione al World Wildlife Fund, che lo gestisce per conto del Ministero dell ambiente, svolgendo attività di conoscenza e divulgazione, correlate all Area Marina Protetta di cui al Preambolo. Art.2 Compiti istituzionali 1. Il Museo ha la missione di conservare tutelare, conoscere, valorizzare e implementare le proprie collezioni nonché gli edifici e il parco. Il Museo promuove la ricerca scientifica che riguarda le testimonianze materiali e immateriali connesse alle vicende della costruzione e della manutenzione, delle modifiche e della costituzione delle collezioni del Museo e delle specie vegetali presenti nel parco, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali. Persegue in generale le finalità di studio, ricerca, educazione e diletto, compresa la diffusione e disseminazione di detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico. Nell ambito delle sue finalità, il Museo persegue in particolare: a. l acquisizione delle risorse finanziarie sufficienti a garantire un adeguata conservazione del complesso museo e dei beni culturali assegnati; 4~

5 b. l integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del museo e dei beni conferiti, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; c. La migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l adeguata conservazione, valorizzazione e promozione anche in chiave turistica; d. L organizzazione, nei settori scientifici di competenza del Museo, di mostre, eventi culturali e musicali, e convegni, nonché di studi, di ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali, e con gli organi e le istituzioni competenti per il turismo. 2. Al fine di perseguire l assolvimento dei compiti di cui al comma precedente, il Museo svolge le seguenti attività: a. Programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di gestione del Museo, ivi inclusa l organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale; b. Attività mirate a fare del Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e della persona; c. Elaborazione e monitoraggio di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza; d. Perseguimento e adozione di condizioni di effettiva accessibilità fisica, intellettuale e culturale, per assicurare alle persone con disabilità e a tutti gli utenti una piena fruizione del patrimonio e. Piena collaborazione con la Direzione Generale Musei, il Segretario Regionale, il Polo Museale Regionale e le Soprintendenze; f. Instaurazione e mantenimento di una stretta relazione con gli enti e le istituzioni attive sul territorio, anche nell ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, al fine di incrementare eventualmente la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; ~ k~

6 g. Promozione e incremento della partecipazione ad associazioni a carattere culturale e artistico, e l adesione a reti di partenariato culturale, l attuazione di esperienze innovative quali l alternanza scuola/lavoro; h. Prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all estero, ai sensi dell art. 48, comma 1, del Codice; i. Attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo. 3. Il Museo, inoltre: a. Dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore Generale dei Musei, ove opportuno e conveniente, l affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell art. 115 del Codice; b. Coadiuva la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Generale Musei nel favorire l erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati e sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo; c. Svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telernatica; propone alla Direzione Generale Educazione e Ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi: d. Svolge funzioni di stazione appaltante. Art.3 Organi del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed afferisce alla Direzione Generale Musei. 2 Sono organi del Museo i a Il Direttore, \~ b. Il Consiglio di Amministrazione; 6~

7 c. Il Comitato Scientifico; d. Il Collegio dei Revisori dei Conti. Art.4 Attribuzioni del Direttore Il Direttore del Museo dotato di autonomia speciale, oltre a quanto previsto dall art, 4 comma 2 e dall art. 10, comma i del DM 23 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni: a. Svolge i compiti di cui all art. 35 comma 4 del DPCM 29 agosto 2014 n. 171; b. Determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei; c. Stabilisce, ai sensi del DM 14 aprile 2016, n. 111, e nel rispetto delle linee guida di cui all art. 20 comma 2 lettera e del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, l importo dei biglietti d ingresso sentita la Direzione Generale Musei ed il Polo Museale della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché gli orari di aperture del Museo in modo da assicurare la più ampia fruizione. Art.5 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione del Museo determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell attività del Museo in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo dei Ministero. In particolare: a. Adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti; b. Approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale del Museo, verificandone la compatibilità finanziaria e l attuazione; e. Approva il bilancio di previsione le relative variazioni, il conto consuntivo; d. Approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore del Museo, monitorandone la relativa applicazione mediante l esame di apposite relazioni predisposte e trasmesse dal Concessionario; ~

8 e. Si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore del Museo. 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore del Museo, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di cui uno d intesa con il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e uno d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale. 3. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Consiglio non dà titolo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo Museo. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionali con il Museo né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Museo. In caso di triplice assenza consecutiva e non motivata di uno o più componenti, il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione, anche provvisoria. 4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria ogni tre mesi, ed è convocato in via straordinaria dal Direttore quando lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno due componenti. 5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi e non delegabili, e ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla materia trattata. In presenza di un numero pari di Consiglieri, e di votazioni in pareggio, il voto del Presidente ha validità doppia. La presenza è ammessa anche in via telematica, eccetto quella del presidente e di almeno un consigliere, con funzione di segretario. In caso di assenza del Direttore, lo stesso può delegare tra i membri un sostituto facente funzione. 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede del Museo. L avviso di convocazione, con l ordine del giorno ed eventuali documenti utili affinché i consiglieri ne prendano debita visione in tempi utili, viene inviato a mezzo posta elettronica ai componenti del Consiglio almeno una settimana prima della data prevista. Le sedute saranno verbalizzate da un segretario che dovrà essere scelto tra i dipendenti del Museo. In caso la riunione si protragga, la seduta può essere sospesa e aggiornata entro una settimana. 8~

9 7. Il presidente del CdA, in accordo con il Consiglio, e su specifiche tematiche, può invitare ad assistere a una o più sedute, in qualità di uditori, rappresentanti di soggetti pubblici o privati o altri interlocutori di interesse per il Museo. 8. La presenza dei Revisori dei Conti è sempre ammessa. La presenza dei Revisori è auspicabile su argomenti specifici di volta in volta definiti. 9. Il Consiglio di Amministrazione del Museo entro il mese di ottobre dell anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisore dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell Economia delle Finanze, per l approvazione di rispettiva competenza. 10. Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell esercizio finanziario, entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ad una copia dell estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell Economia delle Finanze, per l approvazione di competenza. Art.6 Comitato Scientifico 1. Il comitato scientifico svolge la funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnicoscientifico nelle materie di competenza del Museo, in particolare: a. Il comitato formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione; b. Supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del museo; c. Predispone relazioni annuali di valutazione dell attività del museo; d. Verifica ed approva d intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito delle opere e di pianificazione delle mostre; e. Valuta ed approva i progetti editoriali del Museo; f. Si esprime sullo Statuto del museo e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore del Museo ~ 9

10 2. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del Museo che lo presiede e da quattro membri, nominati secondo quanto disposto dall art. 12 del DPCM 29 agosto 2014 n Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti. La presenza è ammessa anche in via telematica, eccetto quella del presidente e di almeno un consigliere, con funzione di segretario. 4. Le sedute del Comitato Scientifico si tengono presso la sede del Museo. 5. I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica cinque anni, possono essere confermati una volta sola e la loro partecipazione è a titolo gratuito. I componenti del Comitato non possono assumere incarichi professionali in progetti e/o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Museo. Art.7 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Museo svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Museo; si esprime altresì sullo statuto del Museo e sulle modifiche statutarie. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell Economie delle Finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti e/o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Museo. Art.8 Aree funzionali 1. Il Museo si articola nelle seguenti aree funzionali:

11 a. direzione; b. cura e catalogazione, digitalizzazione delle collezioni, in particolare in relazione alle operazioni di conservazione, restauro, movimentazione etc.; c. conservazione, restauro, cura e manutenzione degli immobili, degli arredi e dei beni mobili attinenti la collezione; d. studio, didattica e ricerca; e. biblioteca e archivio; f. comunicazione, inarketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni; g. amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane; h. segreteria; i. strutture, allestimenti e sicurezza. 2. Il Direttore, con uno o più provvedimenti, definisce l organizzazione e i compiti delle aree funzionali e dei relativi servizi, articolati in una o più unità di personale responsabile. TITOLO Il FUNZIONAMENTO AMMFNISTRATIVO E CONTABILE DEL MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE Art.9 Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie Il Museo è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale. Il Museo può contare su entrate proprie costituite da: a. introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d ingresso; b. canoni di c9ncessione e dai corrispettivi corrisposti dai servizi aggiuntivi; 4~ 11

12 c. donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, attività commerciali/promozionali; d. canoni di affitto, convezioni, altri diritti. Art. 10 Esercizio finanziario L esercizio finanziario del Museo comincia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno forrnulati in termini di competenza e di cassa. Art. 11 Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo 1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo del Museo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Collegio dei Revisori dei conti. 2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo ed al Ministero dell economia e delle finanze. Art. 12 Vigilanza 1. Il Museo è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell art. 20, comma 3, del DPCM 29/08/2014 n. 171, tramite la Direzione Generale Musei, d intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo del Museo, su parere conforme della Direzione Generale Bilancio. 2. Con riferimento all attività svolta dal Direttore del Museo, ufficio di livello dirigenziale non generale, la Direzione Generale Musei, ai sensi dell art. 20, comma i del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, esercita, anche su proposta del Segretario Regionale i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, avocazione e sostituzione.

13 Art. 13 Servizio di cassa 1. Il servizio di cassa del Museo è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica ad un unica banca di cui all art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione. 2. Si applicano le disposizioni di cui all art. i della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni. 3. In particolare, compete a detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa: a. Riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore del Museo per il suo funzionamento e per le spese di ufficio; b. Riscuotere i proventi derivanti al Museo dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato al Museo o ad esso affidato per scopi particolari; c. Pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal consiglio di amministrazione; d. Provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza del Museo o affidati al medesimo a titolo di deposito. 4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente. 5. Per far fronte al pagamento delle spese minute il Consiglio di amministrazione delibera un anticipazione al funzionario amministrativo o ragioniere esperto in gestione contabile economicofinanziaria preposto all ufficio di contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a ,00 annui; le spese relative sono autorizzate dal Direttore del Museo. L anticipazione viene reintegrata quando occorra con delibera del Consiglio di Amministrazione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Direttore. Alla fine dell esercizio finanziario il preposto all ufficio di contabilità e bilancio versa all istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale. 6. Gli importi e l operatività per cassa di cui al comma precedente potranno essere gestiti anche tramite Carta e/o Bancornat. / 13

14 Art. 14 Attività contrattuale I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa. Le spese sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio previsionale per l anno successivo. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore o, eventualmente, da altro personale adeguatamente formato. Art. 15 Disciplina dei beni d uso 1. I beni del Museo appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al Museo stesso. 2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell Economie delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore del Museo. La consegna, anche dei beni che vengono concessi in prestito, si effettua sulla base di inventari. 3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n Art. 16 Norme finali 1. Lo statuto può essere modificato dietro richiesta motivata del Collegio dei Revisori, di almeno due dei membri del Consiglio di Amministrazione, o su proposta altrettanto motivata del Comitato Scientifico. Le modifiche vengono approvate a maggioranza, in una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, alla presenza di almeno un membro del Collegio dei Revisori. 2. Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui portali telematici nei termini e modi previsti dalle norme di trasparenza.

15 rieste, 18 settembre 2018 Presi ente del CdA e Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Dott. ssa Andreina Contessa I Consigli:~ Canto~ Massimiliano Schiozzi Corrado Azzollini Andreas Kipar

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