Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo)
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- Laura Molinari
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1 Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI Adottato con Deliberazione del Consiglio comunitario N. 91 del 29/12/2010
2 Indice Premessa.. pag. 3 Articolo 1: principi generali pag. 5 Articolo 2: destinatari. pag. 5 Articolo 3:compiti degli operatori pag. 6 Articolo 4: modalità e tipologie di affidamento pag. 6 Articolo 5: procedure. pag. 8 Articolo 6: conclusione dell affidamento.. pag. 9 Articolo 7: criteri per l erogazione del contributo economico pag. 9 Articolo 8: assicurazione pag. 10 Articolo 9: procedure di erogazione, verifiche Pag. 10 Articolo 10: rispetto delle norme vigenti.. pag. 10 Articolo 11: pubblicità del Regolamento.. pag. 11 Articolo 12: entrata in vigore pag. 11 2
3 PREMESSA I principi ed i riferimenti normativi, a cui si ispirano gli interventi di Affidamento familiare di minori, sono ricavati dai contenuti di una precisa ed articolata legislazione, sia nazionale sia regionale. Per quanto riguarda la legislazione nazionale, si possono citare: Legge 04/05/1983 N. 184: Disciplina dell adozione e dell affidamento di minori, laddove all art. 1 cita: il minore ha diritto ad essere educato nell ambito della propria famiglia, come modificata dalla Legge 149/2001, attraverso la quale si sottolinea ulteriormente il diritto del minore a vivere, crescere e d essere educato nell ambito della propria famiglia. Legge 27/05/1991 n. 176: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989. Legge 05/02/1992 n. 104: Legge-Quadro per l assistenza, l integrazione, sociale e i diritti delle persone handicappate, artt. nn. 1,5,8. Legge 28/08/1997 n. 285: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza, che prevede, tra l altro, il potenziamento di strumenti di sostegno quali l affidamento, in situazione di gravità e necessità particolari (art. 4, comma 1 lettera d). D.Lgs.31/03/1998 n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997. D.Lgs. 25/07/1998 n. 286: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. nn. 2,13,32,33,41. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, laddove all art. 7 codifica la potestà regolamentare generale degli Enti locali. Legge 28/11/2000 n. 328: Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare artt. nn. 16 e 22. D.P.C.M. recante: Atto di indirizzo e coordinamento sull integrazione sociosanitaria, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26/01/2001 a norma dell art. 2 (comma 1, lettera n) della Legge n. 419 del 30/11/1998. D.P.R. 03/05/2001 (suppl. a G.U. n. 181 del 06/08/2001): Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali , in particolare parte II: obiettivi nn. 1,2. Per quanto riguarda la legislazione della Regione Piemonte, si possono citare: Circolare del presidente della Regione del 26/04/1985: Ulteriori indicazioni sui principali obblighi ed adempimenti delle UU.SS.SS.LL. in attuazione della Legge n. 184 del 04/05/1983, con la quale (al punto B) si prevede, tra i compiti del servizio socio-assistenziale, la vigilanza sull andamento dell affidamento familiare. Al punto E, la stessa circolare recita: è indubbio che il sostegno sociale è basilare per la famiglia affidataria. Tale sostegno deve essere garantito dal servizio socio-assistenziale che affida il minore. 3
4 Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 16 aprile 1991, n. 5/APE: Criteri orientativi per l assistenza sanitaria e farmaceutica agli indigenti. L.R. 08/01/2004, n. 1: Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, Parte II: Capo II, artt. 44 e 45; Capo III, art. 47. D.C.R. 15/07/1998 n : Attuazione Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza. Obiettivi, criteri e procedure. D.G.R. n del 17711/2003: Approvazione Linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della L. 149/2001 Diritto del minore ad una famiglia (modifica L. 184/83). D.G.R. n del 03/08/2007 D.G.R. n del 07/09/2009 D.G.R. n del 03/11/2010: L.184/83. Estensione del sostegno alle adozioni di minori con handicap accertato e di età superiore a dodici anni ed approvazione criteri assegnazione risorse ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali. 4
5 ARTICOLO 1: PRINCIPI GENERALI La Legge 184/1983, come modificata dalla legge 149/2001, garantisce all art. 1 - il diritto del minore di essere educato nell ambito della propria famiglia; pertanto, obiettivo primario del Servizio Socio-Assistenziale è quello di mettere in atto tutti gli interventi per mantenere il minore nel proprio ambito familiare, attraverso la predisposizione di un progetto di sostegno delle capacità genitoriali, che può comprendere. Assistenza domiciliare; Educativa territoriale; Colloqui di sostegno psico-sociale alla coppia genitoriale ed alla famiglia allargata; Erogazione di contributi economici. ARTICOLO 2: DESTINATARI DELL INTERVENTO DI AFFIDO Il minore: nel caso in cui, nonostante siano stati disposti tutti gli interventi di aiuto e sostegno citati nell articolo 1 del presente regolamento, il minore continui ad essere temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita, educazione ed istruzione, viene proposto l Affidamento Familiare. Il Servizio Socio-Assistenziale gestito dalla Comunità Montana, in linea con la normativa nazionale e regionale vigente, individua quale intervento prioritario l affidamento del minore ad una famiglia (possibilmente con figli minori), ad un singolo o, soltanto in ultima analisi, ad una comunità di tipo familiare. L Affidamento Familiare si configura, quindi, come intervento assistenziale temporaneo, promosso su proposta dei Servizi Sociale e di Psicologia, che hanno in carico la situazione familiare del minore, previo consenso manifesto dei genitori esercenti la potestà parentale o del Tutore. Laddove venga meno il consenso degli esercenti la potestà, provvede a disporre l affidamento il Tribunale per i Minorenni (a norma dell art. n. 4 della Legge 149/2001). La famiglia naturale: I Servizi, Sociale e di Psicologia, si impegnano a sostenere la famiglia d origine del minore e a stimolarne la collaborazione, attraverso la stesura di un Progetto, con lo scopo di consentire il rientro in famiglia del minore per il quale si è attivato l Affidamento (gli strumenti utilizzati per sostenere la famiglia naturale del minore, sono gli stessi già citati all art. 1 del presente Regolamento). La famiglia affidataria: È compito della famiglia affidataria mantenere, educare ed istruire il minore affidatole, in collaborazione con la famiglia d origine ed i Servizi Territoriali. Alla famiglia affidataria viene erogato, dal Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Montana, il contributo a titolo di rimborso spese stabilito dal presente Regolamento (art. n. 7); gli affidatari si impegnano ad evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale del minore. Gli affidatari assicurano la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e circa le notizie relative alla famiglia naturale, di cui sono a conoscenza in virtù del servizio prestato e della vicinanza con il minore stesso. 5
6 Si sottolinea che la famiglia affidataria non si sostituisce alla famiglia naturale del minore, ma la affianca e la integra, cercando di agevolare i rapporti tra questa ed il minore. ARTICOLO 3: COMPITI DEGLI OPERATORI Gli operatori dei Servizi territoriali e dell Équipe Affido coinvolti in interventi in favore di minori a rischio, hanno il compito di: Promuovere iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione alle tematiche dell affido, al fine di reperire famiglie e/o singoli disponibili ad accogliere minori in affidamento familiare; Individuare e conoscere famiglie e persone singole in possesso dei requisiti per l affidamento e costruire una banca dati delle famiglie affidatarie od aspiranti tali; Sostenere ed affiancare le famiglie che accolgono minori in affidamento, Collaborare con i gruppi che si occupano di affidamento, presenti sul territorio; Tenersi costantemente aggiornati ed informati sulle tematiche relative al disagio dei minori ed alle tematiche dell affido; Predisporre gli atti amministrativi per attuare affidamenti. ARTICOLO 4: MODALITA E TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO L affidamento può essere disposto: Dal Servizio Socio-Assistenziale (in collaborazione con l Équipe Affido): si tratta di affidamento CONSENSUALE, che necessita dell assenso dei genitori o del Tutore del minore, nonché del minore medesimo, qualora abbia compiuto i dodici anni di età. In questo caso, il progetto di affidamento viene sottoposto al visto di esecutività del Giudice Tutelate, al quale il Servizio Socio-Assistenziale deve relazionare periodicamente circa l andamento dell Affidamento. Dal Tribunale per i Minorenni, tramite Provvedimento: si tratta di affidamento GIUDIZIARIO o NON CONSENSUALE. Si effettua nei casi in cui il nucleo familiare del minore interessato presenti gravi problematiche, tali da rendere necessario l allontanamento del minore anche in assenza del consenso della famiglia di origine. Gli operatori del Servizio hanno il compito di vigilare sull andamento dell affidamento e di relazionare periodicamente al Tribunale per i Minorenni. Il minore può essere affidato: a) A PARENTI: l affidamento familiare a parenti non è regolamentato dalle leggi in vigore, ma la disponibilità e l aiuto tra persone che hanno tra loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un espressione naturale di solidarietà (art. 433 del Codice Civile). Nelle more dell assunzione da parte della Regione Piemonte di apposite indicazioni sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali, si individuano due tipologie di affidamento familiare: Senza rimborso spese: se i familiari che sono tenuti agli alimenti in base all art. 433 del Codice Civile, abbiano la possibilità effettiva di provvedervi; 6
7 Con rimborso spese: per le situazioni nelle quali i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore. I parenti devono aver dato la loro disponibilità all affidamento ed essere valutati idonei dai servizi. b) A TERZI: l affidamento è disposto ad altra famiglia possibilmente con figli minori ad una persona singola o, soltanto in ultima analisi, ad una comunità familiare. L affidamento familiare può, inoltre, essere distinto in: DIURNO: attuato nel caso in cui la famiglia d origine necessiti di un supporto diurno nelle cura del minore, anche con lo scopo di dargli la possibilità di sperimentarsi in attività educative, scolastiche, e di inserimento sociale, all interno di un altro contesto familiare. Tale tipo di intervento può rivelarsi utile nel caso in cui il minore, in età preadolescenziale o adolescenziale, rifiuti l affidamento familiare di tipo residenziale, pur necessitando di adeguato sostegno. L affidamento diurno può essere effettuato soltanto a terzi e non a parenti entro il IV grado. Possono essere attuati anche interventi di AFFIANCAMENTO FAMILIARE, che consistono in un supporto al minore ed alla sua famiglia in un momento di difficoltà, per alcune ore alla settimana al domicilio del minore stesso o presso l abitazione della famiglia di supporto. RESIDENZIALE: laddove i problemi della famiglia d origine siano tali da richiedere l inserimento del minore in altro nucleo familiare, per periodi di tempo continuativi. In questo caso posono essere previsti rientri del minore nella propria famiglia di origine, disposti su progetto del Servizio Socio-Assistenziale o su provvedimento dell Autorità Giudiziaria competente. AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO: è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva. In questi casi, il minore viene affidato ad una famiglia con i requisiti per l eventuale adozione. ARTICOLO 5: PROCEDURE L Equipe Affido, costituita da assistenti sociali degli Enti gestori e psicologi dell ASL di riferimento, si occupa della valutazione delle coppie aspiranti all affido, del sostegno alle famiglie ed ai minori, della sensibilizzazione e della formazione sui temi dell Affido. La collaborazione tra Servizio Socio-Assistenziale di territorio ed Equipe Affido è, inoltre, prevista durante tutte le fasi dell intervento di presa in carico del caso di affidamento. Definizione della procedura per l affidamento 7
8 L Assistente Sociale (di seguito indicata con A.S.) e lo Psicologo di territorio individuano i casi di minori in situazione di disagio familiare e sociale, per i quali si prevede un affidamento familiare; L A. S., in collaborazione con lo Psicologo, compie l analisi del caso e formula un Progetto di Intervento; L A. S. discute il caso con l Equipe Affido, con ipotesi di abbinamento con una delle famiglie/persone selezionale; Presentazione della famiglia affidataria, da parte dell Equipe, agli operatori del territorio, che forniranno (nel rispetto del segreto professionale) le informazioni sul minore e sulla sua situazione; Preparazione del minore e della sua famiglia d origine all allontanamento, con graduale presentazione della famiglia/persona affidataria (nel caso di affidamento a rischio giuridico, le due famiglie non si potranno conoscere); Comunicazione della situazione del minore e del Progetto di intervento al Responsabile del Servizio Socio-assistenziale, con proposta di contributo economico a titolo di rimborso spese da versarsi in favore della famiglia affidataria; Stesura di un Progetto di sostegno in favore della famiglia affidataria, con individuazione di tempi e modalità di verifiche periodiche; Elaborazione di un Progetto scritto, nel caso di affidamento consensuale, concordato tra le parti in causa, riguardante: modalità degli incontri e degli eventuali rientri del minore presso la famiglia d origine; modalità dei rapporti tra famiglia d origine e famiglia affidataria, tempi e modalità di verifica; durata presunta dell intervento di affidamento. Nel caso di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, ci si atterrà alle indicazioni contenute nel provvedimento di affidamento; Graduale inserimento del minore nell ambito della famiglia affidataria; Verifiche periodiche da parte degli operatori dei Servizi sanitario e socioassistenziale, attraverso contatti con le parti coinvolte; Conclusione dell affidamento e preparazione del minore al rientro nella famiglia di origine. ARTICOLO 6: CONCLUSIONE DELL AFFIDAMENTO L affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato. Secondo la legge 28/03/2001, N. 149, il periodo di affidamento non può superare la durata di 24 mesi dall inizio. Su richiesta dei servizi, qualora l affidamento dovesse proseguire per una durata superiore, in quanto la sospensione recherebbe pregiudizio al minorenne, il Tribunale per i Minorenni può disporne la proroga. ARTICOLO 7: CRITERI PER L EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO È prevista l erogazione di un contributo economico, a titolo di rimborso spese, a favore delle famiglie affidatarie. 8
9 Il contributo mensile è pari all importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi (INPS); in tale cifra sono già comprese le spese straordinarie. In caso di affidamento diurno o affiancamento, il contributo di cui sopra è erogato in misura ridotta e rapportato all impegno orario degli affidatari. La quota di affidamento è aumentata del 30% quando ricorrono situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichiche sensoriale, che comportino spese rilevanti per la famiglia o persona affidataria. L aumento è soggetto a verifiche e revisioni periodiche in relazione all evoluzione della situazione e della patologia. Tale integrazione deve essere concordata tra servizio sociale e ASL di residenza della famiglia di origine del minore. Per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% e aventi diritto all indennità o all assegno di accompagnamento, il contributo mensile erogato alla famiglia affidataria viene maggiorato del 100% e l indennità o l assegno di accompagnamento vengono attribuiti integralmente agli affidatari. La quota prevista quale contributo per l affidamento familiare, è erogata anche alle famiglie che adottano un minore di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell art. 4 della Legge 5/02/1992, n L erogazione della quota sarà estesa, anche alle coppie residenti fuori regione, che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato residenti in Piemonte, o comunque in carico ai servizi sociali della regione Piemonte. Sono fatte salve eventuali ipotesi di compartecipazione alla spesa da parte della A.S.L. competente, nell ambito di specifiche convenzioni concluse a livello locale. Nelle more dell assunzione da parte della Regione Piemonte di apposite indicazioni sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socioassistenziali, si specifica che nelle situazioni in cui la famiglia naturale risultasse in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Servizio Socio-Assistenziale, valutatane l opportunità, stabilisce l entità e le modalità di corresponsione della compartecipazione al costo del Servizio. ARTICOLO 8: ASSICURAZIONE La Comunità Montana assicura ai minori in affidamento familiare la copertura contro il rischio per gli infortuni. I minori e gli affidatari sono inoltre assicurati contro il rischio di danni sopraggiunti oppure provocati dal minore medesimo, nel corso dell affidamento. ARTICOLO 9: PROCEDURE DI EROGAZIONE, VERIFICHE 9
10 Le procedure inerenti la richiesta, l'erogazione e le verifiche inerenti il Servizio oggetto del presente Regolamento sono regolate mediante gli appositi strumenti predisposti dai tecnici incaricati dall'ente. I protocolli operativi e le disposizioni di carattere organizzativo che verranno definiti a seguito dell'approvazione del presente regolamento faranno preciso riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia. ARTICOLO 10: RISPETTO DELLE NORME VIGENTI Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Atti e Regolamenti dell Ente Gestore. Tutela dei dati personali: I dati personali sono trattati con riferimento al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, allo scopo di erogare il servizio oggetto del presente regolamento. I destinatari del Servizio di Affidamento Familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all uso dei dati personali, per i fini sopra esposti. ARTICOLO 11: PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi territoriali del Servizio Socio-Assistenziale, nonché presso la sede della Comunità Montana, per favorirne la visione in qualunque momento. ARTICOLO 12: ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento pubblicato all Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. 10
********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;
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