>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido
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- Silvana Carlini
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1 >> Perché l'affido familiare dei minori >> Che cos'é l'affido >> Chi può fare l'affido e come >> Tipologie dell'affido >> Le forme dell'affido >> I soggetti dell'affido >> I soggetti dell'affido Il bambino/ragazzo: può essere italiano o straniero, neonato, in età scolare, o adolescente. L'affido familiare si rivolge a tutti i minori di anni 18 che ne hanno bisogno. Avere una famiglia su cui poter contare è importante per tutti i bambini, a maggior ragione quando ci sono delle difficoltà familiari da affrontare. Egli ha il diritto di: essere ascoltato, informato e preparato prima di procedere all'affidamento; mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine; mantenere i rapporti con la famiglia affidataria quando termina l'affido se questo non 1 / 5
2 pregiudica il suo benessere. La famiglia d'origine. Sono genitori con bisogni e difficoltà di tipo diverso che per un periodo di tempo non riescono da soli ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può rappresentare una concreta opportunità per affrontare i propri problemi e migliorare quindi le proprie condizioni di vita. Essa ha il diritto a: essere informata sulle finalità dell'affidamento essere coinvolta in tutte le fasi del progetto avere un sostegno individuale in merito al percorso di affido essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare le proprie difficoltà interagire con interlocutori (operatori, famiglia affidataria, ecc.) che garantiscano rispetto, attenzione e discrezione nel trattare le loro problematiche, evitando atteggiamenti giudicanti. Ha il dovere di: collaborare con la famiglia affidataria nel rispetto e nell'interesse del minore, secondo le modalità stabilite nel Servizio; collaborare con i Servizi che intervengono nel progetto di affido; rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore definiti dal progetto di affido; collaborare al progetto di sostegno predisposto dai Servizi Sociali con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore La famiglia affidataria. L'affido familiare è una possibilità aperta a tutti. Possono diventare genitori affidatari: coppie con o senza figli, sposate o conviventi e persone singole, che si rendono disponibili ad accogliere ed accompagnare un bambino per un periodo più o meno lungo della sua vita, aiutandolo a sviluppare le sue risorse e potenzialità. Pur non esistendo delle caratteristiche ideali, la famiglia affidataria, per assolvere in modo efficace al suo compito, deve possedere comunque alcuni requisiti essenziali: 1. disponibilità e apertura dell'intero nucleo familiare. È necessario che tutti i componenti della famiglia siano concordi con la scelta dell'affido; 2. disponibilità alla relazione con la famiglia d'origine del bambino. La famiglia affidataria non deve avere pregiudizi nei confronti della famiglia d'origine, ma deve riconoscerne l'importanza 2 / 5
3 per il bambino stesso, onde garantire la continuità dei rapporti del minore con i propri genitori e rendere meno traumatico il suo allontanamento; 3. disponibilità a collaborare con tutti i servizi territoriali competenti (Servizi sociali, l'ais Seguimi ONLUS, scuola, autorità giudiziaria, ecc.) coinvolti nel progetto di affido, onde garantire la sua buona riuscita. Essa ha il diritto a: essere informata dettagliatamente circa la situazione del bambino che accoglierà e partecipare alla definizione del relativo progetto e di esssere coinvolta in tutte le sue fasi essere sostenuta e seguita per tutto il percorso di affido essere tutelata nella propria sfera di intimità familiare, attraverso una regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine ricevere un adeguato sostegno economico da parte degli enti competenti. Ha il dovere di: accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (ove possibile) o del tutore. garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il rientro nella famiglia d'origine mantenere la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine secondo le indicazioni contenute nel progetto d'affidamento partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all'affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento LE AUTORITÀ TERRITORIALI Il servizio sociale territoriale Ha la responsabilità del sostegno nonché della vigilanza dell'affidamento (legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 art. 4 comma 3), nello specifico deve assolvere ai seguenti compiti: Proporre e disporre l'affido familiare in base alle esigenze del bambino; Formalizzare l'affido, sia esso consensuale o giudiziale, attraverso un progetto che deve contenere la durata, gli obiettivi, i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti Garantire il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti: bambino, famiglia d'origine e famiglia 3 / 5
4 affidataria. Aiutare la famiglia d'origine a superare i problemi che hanno determinato l'allontanamento del bambino; Sostenere la famiglia affidataria; Agevolare i rapporti tra le due famiglie; Presentare una relazione semestrale sull'andamento del affidamento al Giudice Tutelare (se l'affidamento è consensuale) e al Tribunale per i Minorenni (se l'affidamento è giudiziale) Provvedere alla stipula di una polizza assicurativa a garanzia dei minori in affidamento e al sostegno economico delle famiglie affidatarie. L'art. 1 comma 3 della Legge n. 184/83 e s.m.i. prevede, inoltre, che gli enti locali possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fine di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per realizzare iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione,. corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. L'Autorità Giudiziaria Il Tribunale per i Minorenni Emette il provvedimento di affidamento quando manca l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore ed il suo decreto supplisce il mancato consenso (art. 4 comma 2 della legge 184/83). Nel provvedimento devono essere indicati: il servizio cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza durante l'affidamento; le motivazioni; la prevedibile durata, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti agli affidatari; le modalità di rapporto dell'affidato con la propria famiglia Il tribunale dei minorenni, inoltre, esercita un ampio controllo: sulla necessità dell'affidamento sull'idoneità degli affidatari sul progetto educativo elaborato dai servizi sulla necessità della eventuale proroga oltre i 24 mesi dell'affidamento consensuale provvedendo con decreto. Il giudice tutelare Ratifica il provvedimento di affido consensuale predisposto dal servizio sociale come sancito dall'art. 4 comma 1 della legge 184/83. Il suo compito è quello di verificare la regolarità formale della procedura e l'esistenza dei presupposti che hanno legittimato l'affidamento. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, può richiedere, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. 4 / 5
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1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
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