Regolamento missioni e trasferte per amministratori e dipendenti
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- Gianfranco Mosca
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1 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA Regolamento missioni e trasferte per amministratori e dipendenti 1
2 INDICE CAPO I GENERALITA Art. 1 Ambito di applicazione 1 CAPO II AMMINISTRATORI Art. 2 Riunioni degli Organi Collegiali 1 Art. 3 Trattamento di missione 1 Art. 4 Individuazione delle spese effettive 1 Art. 5 Missioni del Presidente 2 Art. 6 Missioni dei Vicepresidenti e dei Consiglieri 2 Art. 7 Procedure amministrative di spesa 2 Art. 8 Uso di taxi e vetture a noleggio 3 Art. 9 Oneri relativi al pernottamento ed ai pasti 3 Art. 10 Anticipazione spese 3 Art. 11 Rendiconto e documentazione 3 CAPO III DIPENDENTI Art. 12 Trasferta 4 Art. 13 Esclusioni 4 Art. 14 Missione 4 Art. 15 Esclusioni 4 Art. 16 Trattamento di trasferta 4 Art. 17 Trattamento di missione 5 Art. 18 Spostamenti mediante ferrovia 5 Art. 19 Spostamenti mediante vetture aziendale o di proprietà 6 Art. 20 Rimborso chilometrico 6 Art. 21 Pagamenti 6 Art. 22 Rinvio 7 Art. 23 Efficacia 7 2
3 CAPO I GENERALITA Articolo 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il trattamento economico e le modalità di erogazione del rimborso delle spese di missione e di trasferta agli Amministratori (componenti del Consiglio dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei Conti), al Direttore Generale ed ai dipendenti del Consorzio di Bonifica della Gallura. CAPO II AMMINISTRATORI Articolo 2 Riunioni degli Organi Collegiali Per le riunioni del Consiglio dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti formalmente costituiti e convocati spetta il rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell Ente e viceversa. Quando gli Organi vengono convocati in sede diversa da quella legale, al fine del rimborso delle spese di viaggio ai Consiglieri o ai Revisori, si considera sede dell Ente quella scelta momentaneamente per l adunanza. Qualora, per le riunioni degli organi di cui al presente articolo, il viaggio venga effettuato con autovettura di proprietà del Consigliere o del Revisore, si provvederà al rimborso delle spese in ragione di 1/5 del costo della benzina verde vigente al momento della missione, ovvero se richiesto dall interessato, con riferimento alle tariffe A.C.I. relative al tipo di autovettura utilizzata, previa esibizione di apposita dichiarazione annuale rilasciata dal competente ufficio A.C.I.. Le autovetture di proprietà dei Consiglieri, del Direttore Generale o dei Revisori debbono essere assicurate a norma di legge ed il loro uso non implica qualsivoglia responsabilità a carico dell Ente, salvo casi particolari per i quali non sia possibile individuare l oggettiva responsabilità del conducente, che, comunque, è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa così come previsto dalla normativa vigente. Articolo 3 Trattamento di missione Ai Consiglieri che, per ragioni del loro mandato si rechino in missione fuori dell ambito territoriale consortile, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in sostituzione dell indennità di missione. Tali missioni dovranno essere formalmente autorizzate nei termini e modi di cui ai successivi articoli del presente Regolamento. Articolo 4 Individuazione delle spese effettive 3
4 Le spese effettive sono così individuate: Regolamento trasferte e missioni - Spese di viaggio (ferrovia, autobus, mezzi marittimi, aerei, taxi, auto a noleggio e pedaggi autostradali); - Indennità chilometrica in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente al momento della missione, qualora il viaggio venga effettuato con un autovettura di proprietà del Consigliere o, qualora il suddetto ne abbia fatto preventiva richiesta ai sensi del 3 comma dell art. 2, con riferimento alle tariffe A.C.I.; - Spese di pernottamento; - Spese relative ai pasti. Tutte le spese sostenute ed ammissibili a rimborso debbono essere debitamente documentate e quietanzate. Le autovetture di proprietà dei Consiglieri e del Direttore Generale e dei dipendenti debbono essere assicurate a norma di legge ed il loro uso non implica qualsivoglia responsabilità a carico dell Ente, salvo casi particolari per i quali non sia possibile individuare l oggettiva responsabilità del conducente, che, comunque, è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa così come previsto dalla normativa vigente. Articolo 5 Missioni del Presidente e del Direttore Generale Al Presidente ed al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese effettive quando si rechi fuori del territorio consortile, sia in Italia sia all estero, per ragioni connesse all attività di rappresentanza istituzionale dell Ente ed alle funzioni e compiti del Direttore Generale. Relativamente poi alle spese di rappresentanza del Presidente e del Direttore Generale le stesse sono disciplinate dall art. 38 del vigente Statuto Consortile. Articolo 6 Missioni del Vicepresidente e dei Consiglieri Il Vicepresidente ed i Consiglieri possono essere autorizzati a recarsi in missione in Italia e all estero su delega scritta del Presidente. Il Settore Bilancio, Contabilità, Economato, Personale, Segreteria ed Informatica, tenuto conto delle disponibilità finanziarie degli appositi capitoli di bilancio, può stabilire preventivamente criteri e modalità per l effettuazione delle missioni, anche al fine di contenere e razionalizzare la relativa spesa. Articolo 7 Procedure amministrative di spesa Le missioni di cui ai precedenti articoli sono autorizzate e regolarizzate dal Direttore Amministrativo con proprio atto dove vengono fissate le modalità della missione. Gli adempimenti organizzativi relativi a tali missioni e le relative liquidazioni, sulla base della documentazione prodotta, sono di competenza del Settore Bilancio, Contabilità, Economato, Personale, Segreteria ed Informatica. Contestualmente alla richiesta di liquidazione da parte dell interessato deve essere prodotta una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 4
5 Articolo 8 Uso di taxi e vetture a noleggio L uso di taxi è consentito per i collegamenti con le stazioni ferroviarie, delle autolinee e aeroportuali e da quelle d arrivo nel luogo in cui si effettua la missione, per i collegamenti con gli alberghi, gli uffici nonché per i trasferimenti e gli spostamenti necessari nella località in cui ha luogo la missione. Il rimborso di tali spese viene effettuato sulla base delle ricevute del servizio taxi. In via del tutto eccezionale e, comunque, nei soli casi di accertata economia dell Ente o di oggettiva impossibilità o difficoltà per l uso dei mezzi pubblici o dei taxi, è consentito l uso di autovetture a noleggio. Articolo 9 Oneri relativi al pernottamento ed ai pasti È ammesso il rimborso relativo alle spese di pernottamento sostenute in albergo di categoria non superiore alle 5 stelle per le missioni di durata superiore alle dodici ore. Per le spese relative ai pasti è ammesso il rimborso di un pasto, entro un massimo di 50,00, se la durata della missione è compresa fra le otto e le dodici ore; se la missione supera le dodici ore sono ammesse a rimborso le spese relative a due pasti. Sono esclusi a qualsiasi titolo rimborsi per spese di ospitalità di altre persone tranne quelli afferenti alle spese di rappresentanza ex art. 38 del vigente Statuto Consortile. Articolo 10 Anticipazione spese A ciascun Consigliere autorizzato a recarsi in missione fuori del territorio consortile, al Direttore Generale ed ai dipendenti, può essere anticipata una somma non superiore al 75% delle spese previste. A ciascun Consigliere autorizzato a recarsi in missione fuori del territorio regionale, al Direttore Generale ed ai dipendenti, è consentita l anticipazione di una somma pari al costo del biglietto di viaggio (aereo o marittimo) maggiorata del 75% delle ulteriori spese previste e rimborsabili. Articolo 11 Rendiconto e documentazione Al termine di ciascun incarico e non oltre i cinque giorni dall effettuazione della missione il Consigliere e/o il Direttore Generale è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute corredato dai documenti giustificativi. Le spese sostenute, per essere ammesse a rimborso, debbono essere regolari ai fini fiscali qualora trattasi di fatture o ricevute fiscali. Non sono ammissibili i rimborsi delle fatture e delle ricevute fiscali riferite a due o più persone, salvo nel caso delle spese di rappresentanza ex art. 38 del vigente Statuto Consortile, fatture o ricevute con numerazione continua per pasti consumati nella stessa giornata o in giorni diversi, nonché fatture o ricevute con cancellazioni o correzioni senza la convalida dell esercente. La documentazione relativa alle spese di albergo e dei pasti deve riferirsi alla località di missione, o in caso eccezionale, alle località limitrofe. 5
6 CAPO III DIPENDENTI Articolo 12 Trasferta Si considerano in trasferta i dipendenti comandati a prestare la loro opera fuori dell abituale sede di lavoro e del relativo centro abitato, nell ambito del comprensorio consortile o all esterno dello stesso, senza che i dipendenti stessi, a causa dell incarico loro affidato, pernottino in una località diversa dal proprio domicilio. Non vengono considerati in trasferta: Articolo 13 Esclusioni a) I dipendenti comandati a prestare la loro opera in località distanti meno di 8 km dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato, sempreché la durata dell assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore. In ogno caso, a prescindere dalla distanza, non vengono considerati in trasferta i dipendenti comandati, durante l orario di lavoro, a prestare la propria opera fuori dalla abituale sede di lavoro e dal relativo centro abitato per l espletamento di incarichi presso uffici, sempreché la durata dell assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore; b) Il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e irrigue, richiedenti istituzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell ambito del comprensorio consortile ovvero nell ambito della zona o del reparto cui il dipendente è destinato, nell ipotesi in cui il comprensorio sia o venga suddiviso in zone o reparti. Articolo 14 Missione Si considerano in missione i dipendenti che, comandati a prestare la propria opera fuori dell abituale sede di lavoro, nell ambito del comprensorio consortile o all esterno dello stesso, pernottino, a causa dell incarico loro affidato, in una località diversa dal loro domicilio. Articolo 15 Esclusioni Il trattamento di trasferta non si applica ai dipendenti addetti in via esclusiva alla guida di automezzi di proprietà del Consorzio (autisti di ufficio). I dipendenti di cui al precedente comma hanno diritto al rimborso delle spese per il pasto consumato fuori sede entro gli importi massimi fissati dall art.16. In caso di pernottamento in località diverse dal proprio domicilio, ai dipendenti di cui al precedente comma compete il trattamento contemplato per la missione dal successivo art.17. Articolo 16 Trattamento di trasferta 6
7 Al personale considerato in trasferta ai sensi del precedente art.12 e con le esclusioni di cui al precedente art.13, in aggiunta alla normale retribuzione, compete il seguente trattamento: a) 10,00 per servizi prestati in trasferta entro l arco della mezza giornata sia antimeridiana che pomeridiana; b) 15,00 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in riferimento all intero orario d obbligo. La previsione di cui alla precedente lettera b) ricorre nell ipotesi in cui il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consumare il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successivamente alla consumazione del pasto. Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta non deve essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla sede abituale di lavoro alla destinazione assegnata al dipendente. Nella durata della trasferta resta escluso il tempo di interruzione del servizio per il consumo del pasto. Qualora le modalità di svolgimento della trasferta siano affidate all iniziativa del dipendente, resta escluso il diritto alla corresponsione, in aggiunta alla indennità di cui al 1 comma, di qualsiasi compenso per prestazione di lavoro straordinario. È fatta eccezione a quanto previsto dal comma precedente nel solo caso in cui, in base a indilazionabili esigenze di servizio, il personale in trasferta sia preventivamente autorizzato, con apposita richiesta scritta dell Ente, ad effettuare prestazioni di lavoro oltre l orario d obbligo. Qualora i dipendenti in trasferta ai sensi dell art.12, con l esclusione di cui all art.13, rientrino nella sede abituale di lavoro dopo le 7 ore di assenza o dopo le 14 ore, agli stessi compete, dietro esibizione del relativo documento, il rimborso a pié di lista delle spese sostenute per il pasto consumato fuori sede presso gli esercizi pubblici, ristoranti, trattorie e simili di media categoria. In alternativa al rimborso a pié di lista di cui al precedente comma i dipendenti comandati in trasferta possono chiedere, per il pasto consumato fuori sede, sempre nelle ipotesi indicate al precedente comma, un rimborso forfettario, che viene fissato nella misura di 15,00. Articolo 17 Trattamento di missione Al dipendente comandato in missione è corrisposto il seguente trattamento: a) il rimborso a pié di lista, dietro esibizione della relativa documentazione, delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, pernottamento in alberghi di categoria 4 stelle con esclusione dei dirigenti per i quali è prevista la medesima categoria degli Amministratori, e per la consumazione dei pasti in esercizi pubblici di media categoria; b) in alternativa al trattamento di cui alla precedente lett. a), il dipendente comandato in missione può richiedere un rimborso forfettario delle spese sostenute, che viene fissato nella misura di 50,00 giornaliere per le missioni effettuate entro il territorio nazionale e di 70,00 giornaliere per missioni effettuate all estero. Nel caso in cui si faccia luogo a trattamento forfettario e la missione prosegua oltre le 24 ore e per una durata inferiore ad altre 24 vengono corrisposti, per le ore successive alle prime 24, tanti vetiquattresimi del trattamento forfettario di missione quante sono le ore in eccedenza. Il trattamento di missione esclude il diritto alla corresponsione di qualsiasi ulteriore compenso per prestazione di lavoro straordinario. Articolo 18 Spostamenti mediante ferrovia 7
8 Ai dipendenti in trasferta od in missione compete, per gli spostamenti effettuati utilizzando i mezzi di trasporto ferroviari, il rimborso delle tariffe di 2 a classe per gli spostamenti fino a 200 km di percorrenza complessiva e di 1 a classe, quelli di distanza superiore. In ogni caso, per i dirigenti, è prevista la 1 a classe, sia per gli spostamenti fino a 200 Km di percorrenza complessiva che per quelli di distanza superiore. Articolo 19 Spostamenti con vettura aziendale o di proprietà Il Consorzio, qualora la località da raggiungere non sia collegata col servizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione del personale, comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto necessario. Nell ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di proprietà del Consorzio, il Consorzio può autorizzare il dipendente, con apposita domanda in forma scritta, di utilizzare, per l espletamento delle mansioni inerenti il posto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà del dipendente medesimo. L accettazione del dipendente interessato dovrà pervenire al Consorzio contestualmente al ricevimento della domanda. Articolo 20 Rimborso chilometrico Nell ipotesi prevista dal precedente art.19, di utilizzazione del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, quest ultimo ha diritto, per ogni km percorso, ad un rimborso così determinato: a) 19% del prezzo della benzina verde per autovetture di cilindrata fino a 900 cm 3 ; b) 21% del prezzo della benzina verde per autovetture di cilindrata da 901 a 1100 cm 3 ; c) 22% del prezzo della benzina verde per autovetture di cilindrata oltre 1100 cm 3 ; d) 8% del prezzo della benzina verde per i motocili; e) 5,74% del prezzo della benzina verde per i cilomotori. Il prezzo su cui calcolare le predette percentuali è quello in vigore al momento dell utilizzazione del mezzo proprio. Analogamente a quanto previsto per gli Amministratori all art.2 del presente Regolamento se richiesto dall interessato, il rimborso di cui al primo comma del presente articolo può essere effettuato con riferimento alle tariffe A.C.I. relative al tipo di autovettura utilizzata, previa esibizione di apposita dichiarazione annuale rilasciata dal competente ufficio A.C.I.. I rimborsi di cui sopra competono anche al personale di cui all art.13, lett. a) e b) del presente Regolamento, per gli spostamenti effettuati con i mezzi propri nelle ipotesi riguardante tale norma ma senza la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal precedente comma. Per il personale di cui al precedente comma, può essere individuata, d intesa tra il Consorzio e le R.S.A., una percorrenza media mensile, su cui determinare l importo della indennità chilometrica. Articolo 21 Pagamenti Il pagamento delle indennità e rimborsi previsti dal presente Regolamento può essere effettuato entro il mese successivo a quello nel quale sono state effettuate le singole prestazioni lavorative. 8
9 Articolo 22 Rinvio Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme statali vigenti in materia. Articolo 23 Efficacia Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione consortile in materia ed entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione. 9
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