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1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA E L ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU DI CREMONA PER LA GESTIONE DELL ASILO NIDO SACRO CUORE DI VIA G. DA CREMONA N. 19 IN CREMONA PER L ANNO SCOLASTICO 2014/ Premesso: *************************************** - che per volontà dell Amministrazione Comunale sin dal 2011 si è ritenuto opportuno, al fine di incrementare gli interventi sulla popolazione residente e di avviare un processo di livellamento delle rette dovute dalle famiglie, coinvolgere tutti i soggetti componenti la Rete degli Asili Nido di Cremona: Società Cooperativa Sociale ONLUS Il Cortile per gli asili nido L Arcobaleno ed Elsa e Vico Gosi, Iride Società Cooperativa Sociale per l asilo nido S. Sebastiano Il Giardino delle Coccole, Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù per l asilo nido Sacro Cuore ; - che con determinazione dirigenziale n. 1480/42472 del 19 agosto 2011 veniva Cuore di Via G. Da Cremona n. 19 in Cremona, per l anno scolastico 2011/2012; - che con determinazione dirigenziale n. 2167/58397 del 28 novembre 2012 veniva Cuore di Via G. Da Cremona n. 19 in Cremona, per l anno scolastico 2012/2013; - che con determinazione dirigenziale n. 1991/65136 del 12 docembre 2013 veniva Cuore di Via G. Da Cremona n. 19 in Cremona, per l anno scolastico 2013/2014; - che l Amministrazione Comunale intende procedere col rapporto convenzionale per un ulteriore anno scolastico impegnandosi, nel contempo, ad una complessiva rielaborazione in un ottica di coprogettazione; - vista la normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia, in particolare per quanto riguarda i requisiti posti alle strutture ai fini dell autorizzazione e dell accreditamento: Legge regionale 26 ottobre 1999, n. 23, Politiche regionali per la famiglia, modificata con legge Regionale del , n. 19 e 2 febbraio 2001, n. 3 Legge regionale 14 dicembre, n. 34, Politiche regionali per i minori Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario Deliberazione della Giunta Regionale n del 11 febbraio 2005, Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20943 del 16 febbraio 2005, Definizionedei criteri per l accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili

2 Circolare della DG Famiglia e Solidarietà Sociale n. 11 e n. 45 del 18 ottobre 2005, Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni Circolare della DG Famiglia e Solidarietà sociale n. 3 del 14 giugno 2007, Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi dei DGR VII/20943 del 16 febbraio 2005: Definizione dei criteri per l accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili Circolare della DG Famiglia e Solidarietà sociale n. 5 del 7 aprile 2008, Prime indicazioni sui provvedimenti da adottare in ottemperanza alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario - dato atto che la struttura asilo nido Sacro Cuore dell Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù di Cremona risulta accreditato, ai sensi della normativa regionale più sopra richiamata, presso l Azienda Sociale del Cremonese per l offerta di servizi alla prima infanzia. tutto ciò premesso: FRA Il Comune di Cremona 8 (C.F ) rappresentato dal Sig. nella sua qualità di E la l Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, legalmente rappresentata da si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 L Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù organizza uno specifico servizio educativo di integrazione all opera familiare inerente la gestione dell Asilo Nido Sacro Cuore di Via G. Da Cremona n. 19 in Cremona, per i minori dai 15 mesi ai 3 anni curando un equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e la sua socializzazione. Non costituiscono motivo di esclusione eventuali situazioni di disabilità dei bambini, nazionalità e religione delle famiglie. A tale scopo la Cooperativa utilizza i locali ubicati in Via G. Da Cremona n. 19. ART. 2 L Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, a conoscenza della normativa regionale in materia di asili nido, si impegna a: a) garantire le prestazioni di accoglienza, di educazione, di socializzazione dei minori affidati dalle famiglie all asilo nido; garantire, altresì, la copertura dei rischi connessi mediante stipula di idonea polizza assicurativa; b) svolgere con personale proprio, in possesso del titolo di studio e di idonea preparazione professionale stabiliti dalla legge regionale nel rispetto degli standards

3 regionali, tutte le attività relative al servizio ed a fornire personale specializzato di sostegno e consulenza nel caso di minori disabili; garantire a detto personale retribuzioni e versamenti contributivi come previsto dalla normativa vigente; c) comunicare preventivamente ai Responsabili del Settore Politiche Educative del Comune di Cremona la programmazione educativa; d) concordare con gli operatori dei singoli enti un programma specifico di intervento per i bambini da essi segnalati e inseriti nell asilo nido; e) comunicare al Settore Politiche Educative del Comune di Cremona gli elenchi del personale impiegato (indicandone la qualifica professionale, il competente titolo e le funzioni) e degli iscritti al nido (indicandone i completi dati anagrafici). L Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù dovrà inoltre comunicare l elenco delle presenze effettive al nido e specificare le singole date di inserimento nella struttura educativa in questione; f) garantire l apertura del servizio per nove ore giornaliere, cinque giorni alla settimana, di norma per undici mesi all anno; g) predisporre e gestire programmi adeguati di aggiornamento per il personale educativo sia in proprio sia in collaborazione con i responsabili della formazione del servizio comunale; h) osservare tutte le disposizione ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, inerenti la mano d opera impiegata; i) fornire all Amministrazione Comunale un documento annuale comprensivo del bilancio finanziario annuale della gestione, approvato dal Comitato di Gestione dell asilo nido e dal Consiglio di Amministrazione dell Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, e di una relazione descrittiva degli obiettivi pedagogici perseguiti; j) consentire al Comune di Cremona la più ampia facoltà di controllo sull espletamento del servizio da esercitarsi nelle forme ritenute più opportune e che verranno di comune accordo precisate per quanto concerne gli impegni, i contenuti, le modalità ed i risultati dell intervento; k) concordare annualmente con l Amministrazione Comunale l entità della retta di frequenza al nido che non dovrà comunque superare l importo massimo previsto per le rette comunali; l) accogliere prioritariamente le domande delle famiglie i cui bambini sono residenti nel Comune di Cremona ed inclusi nelle graduatorie comunali; L Amministrazione Comunale si impegna a: ART. 3 a) corrispondere a titolo di integrazione delle rette di frequenza dei minori residenti nel Comune di Cremona, per il periodo di vigenza della presente convenzione, i seguenti importi: per il periodo settembre/dicembre ,97 (esente IVA art. 1 comma 20 D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni) pro-capite per almeno cinque giorni di presenza mensile, con un limite massimo di ventitre bambini iscritti

4 77,99 (esente IVA art. 1 comma 20 D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni), pari a 2/3 dell intero importo se la frequenza è inferiore a cinque giorni mensili; per il periodo gennaio/luglio ,37 (esente IVA art. 1 comma 20 D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni) pro-capite per almeno cinque giorni di presenza mensile, con un limite massimo di ventitre bambini iscritti 160,91 (esente IVA art. 1 comma 20 D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni), pari a 2/3 dell intero importo se la frequenza è inferiore a cinque giorni mensili; b) liquidare mensilmente all Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù le somme di cui al precedente punto a). ART.4 La presente convenzione ha validità per l anno scolastico 2014/2015 fino al 31 luglio Il Comune di Cremona e l Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, consapevoli che l organizzazione e la disponibilità di servizi educativi e di cura rappresentano un elemento importante rispetto alla qualità di vita e anche alle scelte di vita delle famiglie in un territorio, e in considerazione degli importanti cambiamenti sociali ed economici degli ultimi anni, condividono la necessità di una approfondita riflessione circa le condizioni e i bisogni delle famiglie con bambini piccoli. Tale riflessione dovrebbe tenere conto delle condizioni lavorative, dei bisogni di conciliazione, dell assenza o presenza di reti parentali o di relazioni che possono sostenere la famiglia stessa nei suoi compiti, della presenza e accessibilità di altri servizi. A questo scopo l Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù si rende disponibile a collaborare alla realizzazione di un indagine promossa dal Comune di Cremona e relativa alle famiglie con bambini da zero a tre anni, i cui esiti saranno finalizzati a supportare la futura definizione dei servizi e degli accordi a partire dall anno scolastico ed educativo 2015/2016. ART. 5 Il Comune di Cremona ha il diritto di revocare la presente convenzione unilateralmente e con effetto immediato, nel caso che l Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù non ottemperasse a quanto previsto dalla presente convenzione, nel caso di mancata autorizzazione provinciale ex art. 50 L.R. 1/86 e nel caso essa non risultasse più necessaria alla comunità. ART. 6 Il corrispettivo dovuto dal Comune di Cremona all Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in ,24 (esente IVA art. 1 comma 20 D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni) per il periodo settembre/dicembre ,57 (esente IVA art. 1 comma 20 D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni) per il periodo gennaio/luglio 2015.

5 ART. 7 L Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù è tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari ed amministrativi. ART. 8 Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse saranno definite dall autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Cremona. ART. 9 Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico in parti uguali al Comune di Cremona e all Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù. per FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU per il COMUNE DI CREMONA

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