Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
|
|
- Romano Gori
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 15 dicembre 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane 1 ; visto l articolo 6a della legge federale del 13 dicembre sull importazione e l esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto il rapporto del 30 agosto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1 semestre 2000, decreta: Art. 1 Sono approvate: a. la modifica del 12 gennaio dell ordinanza del l ordinanza del 27 giugno sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l AELS e la CE) (allegato 1); b. la modifica del 29 marzo dell ordinanza del 18 ottobre sul libero scambio (allegato 2); c. la modifica del 29 marzo dell ordinanza del 27 giugno sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l AELS e la CE) (allegato 3); d. le modifiche del 13 dicembre , del 17 dicembre e del 14 febbraio dell ordinanza del 7 dicembre sulle importazioni agricole (allegati 4, 6 e 7); e. l ordinanza del 13 dicembre concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (allegato 8); 1 RS RS FF RU RS RU RS RU RS RU RU RU RS RU
2 f. la modifica del 13 marzo dell ordinanza del 13 dicembre concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 (allegato 9); g. la modifica del 13 dicembre dell ordinanza del 18 ottobre concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 5). Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum. Consiglio degli Stati, 7 dicembre 2000 Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker RU RU RU RS
3 Ordinanza Allegato 1 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l AELS e la CE) Modifica del 12 gennaio 2000 Il Consiglio federale svizzero I L allegato 2 dell ordinanza del 27 giugno sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l AELS e la CE) è modificato come segue: Allegato 2 (art. 1) Voce di tariffa Aliquota preferenziale Paesi beneficiari (Codice ISO 2) applicabile aliquota normale meno / esente TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC Le note 7-18 relative a queste voci sono soppresse. II La presente modifica entra in vigore il 1 febbraio gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 19 RS
4 Ordinanza Allegato 2 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 29 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero I L allegato 1 dell ordinanza del 18 ottobre sul libero scambio è modificato come segue: Voce di tariffa Aliquota di dazio Fr. per 100 kg lordo CE AELS em 72 em grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili Fr II La presente modifica entra in vigore il 1 aprile marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 20 RS
5 Ordinanza Allegato 3 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l AELS e la CE) Modifica del 29 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero I L allegato 2 dell ordinanza del 27 giugno sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'aels e la CE) è modificato come segue: Voce di tariffa Aliquota preferenziale Paesi beneficianti (Codice ISO 2) applicabile aliquota normale meno em (TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC) grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili: aliquota applicabile Fr II La presente modifica entra in vigore il 1 aprile marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 21 RS
6 Ordinanza Allegato 4 concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 13 dicembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 1 della legge sulla tariffa doganale 22, I L ordinanza del 7 dicembre sulle importazioni agricole è modificata come segue: Allegato 1 n Disciplinamento del mercato: cereali per l alimentazione umana Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (fr.) Testo complementare [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale II La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin 22 RS RS
7 Ordinanza Allegato 5 concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Modifica del 13 dicembre 1999 Il Consiglio federale svizzero I L ordinanza del 18 ottobre concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1, sostituire le voci di tariffa e le designazioni della merce dopo ex /9990, e cpv. 2: Voce di tariffa , ex 1919 ex , ex 2919 ex Designazione della merce Farina di frumento, frumento segalato e segala Altri prodotti della macinazione di frumento, segala e frumento segalato Germi di frumento, segala e frumento segalato 2 Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, fruttosio e maltosio chimicamente puri nonché zucchero di canna greggio) sono parimenti concessi contributi all esportazione, nella misura in cui sono esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale. 24 RS
8 Art. 6 cpv. 1 lett. a, a bis, b, g,, h 1 Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: a. per il latte intero in polvere e il latte condensato: i prezzi rilevati dall Ufficio federale dell agricoltura per il latte intero in polvere destinato all alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre sull importazione e l esportazione dei prodotti agricoli trasformati; a bis.per la crema in polvere: i prezzi rilevati dall Ufficio federale dell agricoltura per la crema di latte in polvere destinata all alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 530 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 1974 sull importazione e l esportazione dei prodotti agricoli trasformati; b. per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall Ufficio federale dell agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all alimentazione umana; g. Abrogata h. per i germi di frumento, di segala e di frumento segalato: il prezzo medio netto del mulino determinato dall Ufficio federale dell agricoltura per i germi di frumento. Art. 7 cpv. 2 e 4 2 Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati qui di seguito si intendono i prezzi rappresentativi della CE per i prodotti di riferimento corrispondenti, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente. Se l importo di base della CE è superiore all aliquota della tariffa doganale comune, quest ultima è applicabile. I prezzi dei prodotti della macinazione del grano tenero sono moltiplicati per il fattore di rendimento tecnico. Prodotti di base Crema in polvere e latte condensato Farine e altri prodotti della macinazione dei cereali panificabili Prodotti di riferimento Latte in polvere, latte granulato o latte in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso del 26 per cento Grano tenero 25 RS
9 4 Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati della voce di tariffa , si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l elemento agricolo della CE prelevato al momento dell importazione di prodotti di origine svizzera del codice NC moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di altri prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l elemento agricolo della CE prelevato al momento dell importazione di prodotti di origine svizzera del codice addizionale 7006 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Art. 17 bis Abrogato II L ordinanza del 18 ottobre concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 6 lett. a e b Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: a. per il latte intero in polvere: il prezzo rilevato dall Ufficio federale dell agricoltura per il latte intero in polvere destinato all alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi per chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre sull importazione e l esportazione dei prodotti agricoli trasformati; b. per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall Ufficio federale dell agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all alimentazione umana; Art. 7 cpv. 3 3 Per le patate fresche, il prezzo estero determinante è il prezzo rappresentativo della CE per le patate industriali. 26 RS RS
10 III La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin 5461
11 Ordinanza generale Allegato 6 concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 14 febbraio 2000 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 dell ordinanza del 7 dicembre sulle patate, I L allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate dell ordinanza del 7 dicembre sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa. II La presente modifica entra in vigore il 21 febbraio febbraio 2000 Dipartimento federale dell economia: Pascal Couchepin 28 RS RS
12 7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Allegato 4 Numero del contingente doganale [1] Prodotto [1] Voce/i di tariffa [1] Contingente doganale (tonnellate) [1] 14 Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui: 14.1 Patate, comprese patate da semina Aumento temporaneo del contingente doganale per il ) Prodotti a base di patate [1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 5463
13 Ordinanza Allegato 7 concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 17 dicembre 1999 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull agricoltura 30, I L allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero dell ordinanza del 7 dicembre sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contingente doganale Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale (tonnellate) Fresco, non salato II L ordinanza dell UFAG del 30 marzo concernente l importazione di burro è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n III La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio dicembre 1999 Ufficio federale dell agricoltura: Burger 30 RS RS ; RU RS
14 Ordinanza Allegato 8 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 del 13 dicembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane 33, Art. 1 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 2000, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell articolo 2. Art. 2 Contingenti doganali L importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso: Voce di tariffa 34 Designazione della merce Quantitativi Piume delle specie utilizzate per l imbottitura e piume non 11 t netto gregge, lavate Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate 32 milioni l Altre bevande non alcoliche 12 milioni l Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g 220 t netto Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione 90 t netto Art. 3 Dazi all importazione All importazione sono riscossi i dazi che figurano nell allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). RS RS RS Allegato 5465
15 Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale 1 L autorità d esecuzione di cui all articolo 9 assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l ordine d arrivo delle domande. 2 Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso. Art. 5 Presentazione delle domande Le domande sono presentate per scritto all autorità d esecuzione corredate dell originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale. Art. 6 Rimborso dei dazi Il rimborso dei dazi riscossi all importazione è effettuato dall autorità d esecuzione ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d origine. Art. 7 Regole d origine e cooperazione amministrativa Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre relativo all Accordo del 22 luglio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea. Art. 8 Pubblicazione dell esaurimento dei contingenti doganali L autorità d esecuzione pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali. Art. 9 Esecuzione L Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell esecuzione della presente ordinanza. Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1 gennaio dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin 35 RS RS Decisione presidenziale del 15 febbraio
16 Ordinanza Allegato 9 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 Modifica del 13 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero I L ordinanza del 13 dicembre concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 è modificata come segue: Art.2 L importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso: Voce di tariffa 39 Designazione della merce Quantitativi Piume e penne delle specie utilizzate per l imbottitura e calugine, 12 t netto non greggia, lavata Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con 35 milioni l aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Altre bevande non alcoliche 13 milioni l Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 242 t netto 1,35 g Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione 99 t netto II La presente modifica entra in vigore il 1 aprile marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 38 RS ; RU RS Allegato 5467
Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 18 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre
DettagliOrdinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero
Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata e altri atti normativi in relazione con lo zucchero del 26 febbraio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del
DettagliDecreto federale che approva le misure tariffali delle dogane
Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa
DettagliDecreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 15 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa
DettagliDecreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 1
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) 632.111.723 del 22 dicembre 2004 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale
DettagliDecreto federale che approva le misure tariffali delle dogane
Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa
DettagliIl Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali ordina:
Ordinanza concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell ambito della soppressione della denaturazione del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliVoce di tariffa Designazione della merce. ... di cereali panificabili 3081 per l alimentazione di animali altri
Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e di atti normativi in relazione con la modifica della tariffa generale del 7 dicembre 1998 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 27 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 marzo
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base 632.111.723.1 del 27 gennaio 2005 (Stato 17 ottobre 2006) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli
DettagliConsultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale
Consultazione 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) 14.1. Situazione iniziale Il 19 dicembre 2015 i ministri dell Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno deciso un divieto dei sussidi all esportazione.
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base del 27 gennaio 2005 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 4 capoverso 1 e 6 capoversi
DettagliOrdinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 22 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 marzo
DettagliOrdinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente gli elementi di protezione e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 22 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
DettagliOrdinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 27 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliIl Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo 2000 1 sulla soppressione della legge sui cereali, ordina:
Ordinanza concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell ambito della soppressione della denaturazione del marzo 2006 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 211 1 sulle importazioni
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 16 settembre 2016 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della
DettagliRapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1 semestre 2001
01.054 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1 semestre 2001 del 5 settembre 2001 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull
DettagliOrdinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoverso
DettagliOrdinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoverso
DettagliOrdinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1 del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoverso 6 della legge
DettagliOrdinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 della legge federale del
Dettaglidel 22 dicembre 2004 (Stato 18 luglio 2006)
Ordinanza concernente gli elementi di protezione e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 22 dicembre 2004 (Stato 18 luglio 2006) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli10.3 Allegato
10.3 Allegato 10.3 Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2012 Allegato secondo l articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne,
DettagliOrdinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoverso 6
DettagliOrdinanza del DEFR concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1
Ordinanza del DEFR concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della
DettagliOrdinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente gli elementi di e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 10
DettagliOrdinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard Modifica del 26 ottobre 2011 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina: I L ordinanza del DFE del
Dettaglidel 25 agosto 1999
99.068 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1 semestre 1999 e Messaggio concernente l aumento delle aliquote di dazio della tariffa generale riguardante gli alimenti per animali
DettagliOrdinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) Modifica del 6 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26
DettagliQuesto testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione
DettagliOrdinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei ontributi all esportazione dei prodotti agrioli di base Modifia del 2 giugno 2014 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina: I L allegato dell ordinanza del
Dettaglidel 16 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,
00.020 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2 semestre 1999 e Messaggio concernente le modifiche della lista di concessioni LIX nel settore dei prodotti farmaceutici del 16 febbraio
Dettagli11.3 Allegato
11.3 Allegato 11.3 Parte III: Allegato ai sensi dell articolo 10 capoverso 4 della legge sulla politica economica esterna, dell articolo 13 della legge sulla tariffa doganale, dell articolo 6a della legge
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:
Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale nell allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane e la modifica ad altri atti normativi in relazione ai cereali del 26 ottobre 2011 Il Consiglio
Dettaglidel 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2011)
Legge sulla tariffa delle dogane (LTD) 632.10 del 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale 1 ; visto
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge sull agricoltura 1 ; visto
Dettagli10.3 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane
10.3 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2013 del 15 gennaio 2014 1 Compendio Il nostro Collegio sottopone alle Camere federali il proprio 40 rapporto sulle misure tariffali. Le misure prese
DettagliDecisione n. 1/2017 del Comitato misto UE-Svizzera
Decisione n. 1/2017 del Comitato misto UE-Svizzera dell 8 febbraio 2017 che modifica le tabelle II, III e IV b) del protocollo n. 2 dell accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 7 dicembre 1998 (Stato 12 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoversi 1-3, 21 capoversi
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del
Dettagli11.3 Allegato
11.3 Allegato 11.3 Parte III: Allegato secondo gli articoli 10 capoverso 4 della legge federale sulle misure economiche esterne, 13 della legge sulla tariffa delle dogane, 6a della legge federale su l
Dettagli11.3 Allegato
11.3 Allegato 11.3 Parte III: Allegato ai sensi dell articolo 10 capoverso 4 della legge sulla politica economica esterna, dell articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e dell
DettagliRapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004
04.052 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2004 del 25 agosto 2004 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali
Dettagli10.3 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2014
10.3 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2014 del 14 gennaio 2015 1 Compendio Il nostro Collegio sottopone alle Camere federali il proprio 41 rapporto sulle misure tariffali. Le misure prese
DettagliLegge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali
Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 15 dicembre 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettagli10.3 Allegato
10.3 Allegato 10.3 Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2014 Allegato secondo l articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne,
DettagliPossono partecipare all asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
Bando n. 1/2018 del 6 ottobre 2017 concernente la vendita all asta del contingente doganale parziale n. 14.4 per i prodotti di patate (semilavorati e finiti) nel 2018 1 Avvertenze generali Il contingente
DettagliOrdinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 22 ottobre 2002) Il Consiglio
Dettaglidel 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:
Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del 22 giugno 2001 L Assemblea
DettagliOrdinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 20 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliIndice. Accordo CH-Isole Feroe. Articolo Articolo Articolo Articolo 4...2
Indice Protocollo 2...2 Articolo 1...2 Articolo 2...2 Articolo 3...2 Articolo 4...2 Allegato 1 al protocollo 2...3 Allegato 2 al protocollo 2...4 Articolo 1...4 Articolo 2...4 Articolo 3...4 Articolo 4...5
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) 916.01 del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 agosto 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20
DettagliDesignazione della merce
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili, delle materie prime e dei semilavorati destinati alla loro fabbricazione del 6 luglio 1983 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Modifica dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
L 54/16 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE DEL COMATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2017 dell'8 febbraio 2017 che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1
Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero,
Dettaglidel 4 novembre 1987 (Stato 21 marzo 2006)
Ordinanza sulla tara 632.13 del 4 novembre 1987 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane, ordina:
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane,
Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e concernente l adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica del 3 luglio 2001 Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 26 novembre 2003 Il Dipartimento federale dell economia, d intesa con il Dipartimento federale dell interno, ordina: I L ordinanza del DFE del
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) del 22 giugno 2007 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 capoverso 1 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane, ordina:
Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica del 22 giugno
DettagliAttraversare velocemente il confine grazie a un imposizione semplificata
Der Bundesrat Le Conseil fédéral Il Consiglio federale Il Cussegl federal Data: 02.04.2014 Attraversare velocemente il confine grazie a un imposizione semplificata Il 1 luglio 2014 entrano in vigore nuove
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 1 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
Dettagli(Ordinanza sulla liberazione secondo l OIEVFF) del 16 settembre 2016
Ordinanza dell UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza
DettagliAccordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 1968)
Traduzione 1 0.946.293.492 Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Conchiuso il 28 novembre 1967 Entrato in vigore il 1 gennaio 1968 (Stato 1 gennaio 1968) Il Governo
DettagliBando n. 1/2019 del 2 ottobre 2018: vendita all asta del contingente doganale parziale n prodotti di patate (semilavorati e finiti) per il 2019
Bando n. 1/2019 del 2 ottobre 2018: vendita all asta del contingente doganale parziale n. 14.4 prodotti di patate (semilavorati e finiti) per il 2019 1 Avvertenze generali Per importare quote del contingente
Dettagli10.3 Allegato
10.3 Allegato 10.3 Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2015 Allegato secondo l articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne,
DettagliUfficio federale dell'agricoltura UFAG
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Bando n. 2/2019 del 19 ottobre 2018: vendita all asta della quantità restante del contingente
DettagliOrdinanza sull agevolazione doganale secondo l impiego
Ordinanza sull agevolazione doganale secondo l impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo) Modifica del 16 marzo 2006 Il Dipartimento federale delle finanze ordina: I L allegato all ordinanza
DettagliLegge federale sull organizzazione giudiziaria
Legge federale sull organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG) (Revisione parziale dell organizzazione giudiziaria intesa a sgravare il Tribunale federale) Modifica del 23 giugno 2000
DettagliLegge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) Modifica del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti i messaggi del Consiglio
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) Modifica del 18 giugno 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del
DettagliOrdinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli