COMUNE DI MASERA DI PADOVA Provincia di Padova
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1 COMUNE DI MASERA DI ADOVA rovincia di adova COIA Oggetto: Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del Adunanza Straordinaria di rima convocazione - seduta ubblica DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l appello, risultano: DE AOLI NICOLA VOLONI GABRIELE SCARABELLO IRENE FORLIN VALTER ZANFORLIN SILVANO BAROLLO SARA TRENTIN DENIS MEDICI REMO MASTELLARO AOLO GALLOCCHIO FILIO MORELLO DANIELE ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0. Assiste all adunanza la Signora Torre Chiara Il Sig. DE AOLI NICOLA nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: FORLIN VALTER ZANFORLIN SILVANO MORELLO DANIELE invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. N Reg. ubbl. CERTIFICATO DI UBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno all Albo retorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Torre Chiara
2 IL CONSIGLIO COMUNALE REMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell articolo 1 della Legge n. 147 del (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014) ha stabilito l abrogazione dell articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014) : - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) VISTI, in particolare, i seguenti commi dell art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014): 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 676. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
3 comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. er il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. er lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del er i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma Il comune con regolamento di cui all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni; 681. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare Con regolamento da adottare ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l applicazione della IUC; 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili L istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU. VISTO il D.L. n. 16 del 06/03/2014; TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; RITENUTO opportuno stabilire l applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del ) e sulla base del Regolamento IUC nei seguenti casi : DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
4 A) ER ABITAZIONE RINCIALE E ERTINENZE DELLA STESSA : a1) er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. a2) er pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. DETRAZIONE : Dall imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 25,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. B) ER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE RINCIALE b1) er ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore. DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta TASI dovuta. C) ER DISABILI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE RINCIALE DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 10,00 per disabile con grado di invalidità pari al 100%, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta TASI dovuta. RITENUTO opportuno stabilire le seguenti ulteriori riduzioni, ai sensi del comma 682 art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014) smi, e sulla base del Regolamento IUC, nei seguenti casi: RIDUZIONI: riduzione di euro 15,00 per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A), nucleo familiare con un reddito complessivo annuo fino ad euro ,00 lordi. riduzione di euro 10,00 per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) nucleo familiare con un reddito complessivo annuo oltre euro ,00 lordi fino a euro ,00 lordi. riduzione fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta TASI dovuta per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore ad euro ,00 lordi e con oltre 4 figli di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
5 immobiliare adibita ad abitazione principale. VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale presentata e discussa nella presente seduta consiliare relativa all approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IREF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IREF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali viene ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; VISTO l emendamento approvato in sede di approvazione del Regolamento comunale per l applicazione dell imposta IUC delibera di Consiglio comunale n. 9 in data odierna; VISTO il D.Lgs. 267/2000; RESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000; Con 9 voti favorevoli 1 voto contrario (consigliere Gallocchio) e l astensione del consigliere Morello D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
6 - Aliquote: Descrizione Abitazioni principali e relative pertinenze Ai fini della TASI si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta e della relativa detrazione, l unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiace l eventuale pertinenza. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, c. 8, del D.L. n. 201 del 22/12/2011. Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, sfitte per oltre 180 giorni consecutivi nell arco dell anno. Abitazioni e relative pertinenze diverse da abitazioni principali, occupate per oltre 180 giorni consecutivi nell arco dell anno. Negozi (cat. C/1) e relativi magazzini. Uffici (cat. A/10) Fabbricati cat. D locati. Fabbricati cat. D sfitti. Aree fabbricabili. Aliquota 0,25 per cento 0,10 per cento 0,30 per cento 0,20 per cento 0,10 per cento 0,25 per cento 0,20 per cento 0,30 per cento 0,30 per cento 3) RITENUTO opportuno stabilire l applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del ) e sulla base del Regolamento IUC comprensivo dell emendamento approvato in data odierna giusta delibera n. 9 del 19/05/2014 nei seguenti casi : A) ER ABITAZIONE RINCIALE E ERTINENZE DELLA STESSA : a1) er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. a2) er pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Di dare atto che viene assimilata alla prima casa l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità Immobiliare DETRAZIONE : Dall imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 25,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. B) ER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL UNITÀ DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
7 IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE RINCIALE b1) er ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore. DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta TASI dovuta. C) ER DISABILI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE RINCIALE DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 10,00 per disabile con grado di invalidità pari al 100%, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta TASI dovuta. RITENUTO opportuno stabilire le seguenti ulteriori riduzioni, ai sensi del comma 682 art. 1 della Legge n. 147 del (legge di stabilità 2014) smi, e sulla base del Regolamento IUC, nei seguenti casi: RIDUZIONI: riduzione di euro 15,00 per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A), nucleo familiare con un reddito complessivo annuo fino ad euro ,00 lordi. riduzione di euro 10,00 per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) nucleo familiare con un reddito complessivo annuo oltre euro ,00 lordi fino a euro ,00 lordi. riduzione fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta TASI dovuta per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore ad euro ,00 lordi e con oltre 4 figli di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 4) di stabilire che nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore/proprietario, l occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell ammontare complessivo della TASI calcolato, applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. 5) di riservarsi l eventuale modifica delle succitate aliquote, nei termini di legge, una volta comunicate, in via definitiva, le stime ministeriale inerenti sia la TASI ad aliquota di base che la quantificazione del Fondo di Solidarietà comunale. 6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. - Servizi dei quali ne beneficia l intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all effettiva percentuale di utilizzo individuale. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
8 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : SERVIZI INDIVISIBILI TASI Art.1, comma 682, lett. b-2), legge 27/12/2013 n.147 ENTRATA TOTALI TRIBUTI TASI ,00 SESA VERDE UBBLICO SESE DI GESTIONE VERDE UBBLICO ,00 SISTEMAZIONE STRADE GESTIONE E MANUTENZIONE UBBLICA STRADE ( al netto della ,00 quota finanziata con le contravvenzioni al codice della strada) UBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE UBBLICA ILLUMINAZIONE ( al ,00 netto della quota finanziata con le contravvenzioni al codice della strada) ANAGRAFE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ,00 OLIZIA MUNICIALE SERVIZIO OLIZIA MUNICIALE ,00 SOCIALE SERVIZI SOCIALI ,00 TOTALE ,00 7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento presentato e discusso nella presente seduta consiliare; 9) di riservarsi l eventuale modifica delle succitate aliquote, nei termini di legge, una volta comunicate, in via definitiva, le stime ministeriali inerenti sia la TASI ad aliquota di base che la quantificazione del Fondo di Solidarietà comunale; 10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; 11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n Il residente, vista l urgenza, chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 espressi in forma palese e l astensione del Consigliere Morello accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/residente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
9 roposta di deliberazione Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO ARERE DI REGOLARITA TECNICA Si certifica l effettivo svolgimento dell istruttoria tecnica sull argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell art. 49, 1 comma del D.Lgs n. 267/2000 : parere Favorevole IL RESONSABILE DEL SERVIZIO F.to VOLIN GIAMAOLO ARERE DI CONFORMITA Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto, esprimendo, ai sensi dell art.97 del D.Lgs 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell Ente. parere Favorevole IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Torre Chiara DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
10 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL RESIDENTE F.to DE AOLI DR. NICOLA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Torre Chiara CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo retorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui al stessa E DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art.134 del D. Lgs. n. 267/2000. Maserà, li IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Torre Chiara NOTE: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del COMUNE DI MASERA' DI ADOVA
COMUNE DI MASERA DI PADOVA Provincia di Padova
COMUNE DI MASERA DI ADOVA rovincia di adova COIA Oggetto: Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01-04-2015 Adunanza Ordinaria di rima convocazione - seduta ubblica DETERMINAZIONE ALIQUOTE
COMUNE DI MASERA DI PADOVA Provincia di Padova
COMUNE DI MASERA DI ADOVA rovincia di adova COIA Oggetto: Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01-04-2015 Adunanza Ordinaria di rima convocazione - seduta ubblica DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
CITTÀ DI TORREMAGGIORE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CITTÀ DI TORREMAGGIORE PROVINCIA DI FOGGIA C O P I A DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI.- Nr. Progr. 61 Data 20/07/2015 Seduta Nr. 17 L'anno DUEMILAQUINDICI
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COMUNE DI MAGLIANO ALPI ORIGINALE Provincia di Cuneo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
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COMUNE DI NOVALESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Num. 62del 17.12.2018 OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2019 COME DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE Punto n. Seduta del ore Delibera
COMUNE DI MASERA DI PADOVA Provincia di Padova
ORIGINALE COMUNE DI MASERA DI ADOVA rovincia di adova Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26-11-2013 Adunanza Straordinaria di rima convocazione - seduta Oggetto: DELIBERAZIONE DI
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COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N 27 del 26/06/2015 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. IL
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COMUNE DI CANDIOLO Provincia di Torino ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
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Comune di Monastero di Vasco Provincia di Cuneo COPIA ======================================================================= VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 =======================================================================
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Originale Comune di Canneto Pavese PROVINCIA DI PV CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14 OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI): provvedimenti. L anno duemilaquindici addì ventotto
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Ufficio: I SETTORE COMUNE DI PIETRALUNGA Assessorato: PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16-07-15 N.35 Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
Comune di Monastero di Vasco Provincia di Cuneo
Comune di Monastero di Vasco Provincia di Cuneo COPIA ======================================================================= VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 =======================================================================
COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L Aquila
COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA Provincia di L Aquila COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL REG DATA 20-05-2015 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI
COMUNE DI MASERA DI PADOVA
COMUNE DI MASERA DI ADOVA rovincia di adova COIA Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03-05-2012 Adunanza Ordinaria di rima convocazione - seduta Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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PROVINCIA DI SS COMUNALE N.11 DEL 28/03/2017 IUC APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.
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La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.
TASI 2016 INTRODUZIONE Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639 e seguenti. La TASI rappresenta una componente,
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COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Provincia di Cosenza Via Nazionale, 5 C.F. 00345230783 Tel. 09853218 e fax 09853963 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 15 maggio 2012 OGGETTO: DETERMINAZIONE
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PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRICHERASIO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24
Copia Albo PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRICHERASIO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 Approvato alle ore 21,05 del 27/05/2015 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE
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