Statuto dell associazione. Osservatorio Diritti Umani Onlus
|
|
- Rossana Donati
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Statuto dell associazione Osservatorio Diritti Umani Onlus Art. 1 Denominazione E costituita l associazione Osservatorio Diritti Umani Onlus. L associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Art. 2 Sede legale L associazione opera su tutto il territorio nazionale e ha sede in Pisa, via Lungarno G. Galilei, 2. Sedi secondarie, uffici e sezioni possono essere istituite in Italia e all estero su delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in Pisa non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L associazione ha durata illimitata nel tempo. Art. 3 Durata Art. 4 Oggetto e scopo L associazione è indipendente da governi, istituzioni pubbliche, partiti o movimenti politici, confessioni religiose e altre organizzazioni di qualunque natura e opera nell esclusivo perseguimento dei propri fini. Scopo dell associazione è la promozione e protezione dei diritti umani in Italia, così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo e dai successivi strumenti normativi di carattere internazionale e nazionale. Al fine di perseguire tale scopo l associazione si propone di indagare in modo accurato, tempestivo e continuativo sui più gravi abusi dei diritti umani che occorrono in Italia a danno, in particolare, delle categorie più vulnerabili della società. I risultati di tali indagini e ricerche saranno pubblicati al fine di divulgare conoscenza, a tutti i livelli, sull effettivo stato dei diritti umani in Italia e sugli strumenti di tutela posti a salvaguardia degli stessi. I soci, lo staff e i sostenitori dell associazione si propongono, 1
2 quindi, di mobilitare l opinione pubblica al fine di fare pressione su tutte le istituzioni competenti e su qualunque altro attore non statale affinchè gli abusi sui diritti umani cessino e si pongano le condizioni perché non si ripetano più in futuro. In parallelo, l associazione si prefigge di svolgere attività di educazione e sensibilizzazione sulla promozione e protezione dei diritti umani in Italia. Art. 5 No-profit L associazione non ha scopo di lucro. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate. E fatta salva la possibilità di avvalersi della collaborazione di personale dipendente. L associazione opera nel pieno rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive ed eventuali modificazioni e integrazioni e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 10 del suddetto Decreto Legislativo, adempiendo ai seguenti aspetti: a. Lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili; b. L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c. Il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse; d. Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e. L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; f. L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g. L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h. La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 2
3 i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS". Art. 6 Soci Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. L associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione causata, tra gli altri possibili motivi, da convinzioni politiche, ideologiche o religiose, dall appartenenza etnica, dall orientamento sessuale o dalla nazionalità. I membri dell associazione si dividono in: Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo; Soci Ordinari: sono coloro che aderiranno successivamente all associazione; Soci Onorari: sono coloro che si saranno distinti per particolari meriti connessi alla promozione e protezione dei diritti umani in Italia e relativamente all attuazione degli scopi e delle finalità dell associazione. La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata. La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall appartenenza all associazione. I soci hanno l obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell associazione e di pagare le quote sociali nell ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile. Art. 7 Perdita della qualità di associato La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni presentate in forma scritta, esclusione o estinzione per il caso di enti o persone giuridiche. L esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del 3
4 Consiglio Direttivo o per la mora superiore a tre mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione. Tale provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato in forma scritta all associato dichiarato decaduto il quale, entra trenta giorni da tale comunicazione e mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione, potrà ricorrere all Assemblea, la quale delibererà in via definitiva. Art. 8 Organi dell associazione Sono organi dell associazione: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell associazione; il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente. Potrà inoltre essere costituito, in via eventuale, il Collegio Sindacale. Art. 9 Assemblea dei Soci L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell associazione. Essa è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente il giorno, l ora e il luogo di prima e seconda convocazione, inviato a ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Tesoriere con funzioni di Vice Presidente; in mancanza l Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato. Tuttavia nessuno può rappresentare più di un altro associato. 4
5 Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati in Assemblea almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto, o per lo scioglimento dell associazione, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. Spetta all Assemblea deliberare in merito: all approvazione del bilancio consuntivo e dell eventuale bilancio preventivo; alla nomina del Consiglio Direttivo; alla nomina dell eventuale Collegio Sindacale; alla nomina dei Soci Onorari; al ricorso del socio dichiarato escluso dal Consiglio Direttivo; all approvazione e alla modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti; allo scioglimento dell associazione; ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre. Art. 10 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri scelti tra gli associati ed eletti dall Assemblea dei Soci, salvo i Soci Fondatori che sono membri di diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente. Qualora il Presidente o il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente o entrambi cessino o decadano anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio nomina tra i consiglieri in carica un nuovo Presidente e/o Tesoriere con funzioni di Vice Presidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, esso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano agli altri organi dell associazione. 5
6 Ferme restando le altre competenze già indicate nello statuto, il Consiglio Direttivo è investito delle seguenti funzioni: dà attuazione e garantisce il rispetto delle linee di indirizzo generali dell'associazione; assicura un efficace direzione strategica dell associazione; promuove le attività dell associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell opinione pubblica; sottopone all approvazione dell Assemblea il bilancio consuntivo e l eventuale bilancio preventivo; decide sull ammissione e la decadenza dei soci e determina le quote associative; stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; può accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti, pagare debiti, concludere e risolvere contratti, compresi di lavoro, di locazione e di affitto, stipulare convenzioni e contratti con enti, associazioni o con singoli individui, e in generale provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi; predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendano necessari per disciplinare e organizzare l attività dell associazione e li sottopone all Assemblea dei Soci per l approvazione; promuove l assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento, anche eccedente l ordinaria amministrazione, necessario al buon funzionamento dell associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Tesoriere con funzioni di Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica contenente il giorno, il luogo e l ora, nonché l elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di consigliere. Art. 11 Il Presidente Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. 6
7 Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. La sottoscrizione del Tesoriere con funzioni di Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell assenza o impedimento del Presidente. Art. 12 Il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente Il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente sovraintende alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge e alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge; redige il bilancio consuntivo e l eventuale bilancio preventivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Soci. Al Tesoriere con funzioni di Vice Presidente sono conferiti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri del Presidente stesso così come disciplinati dal precedente art. 11. Art. 13 Il Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è un organo eventuale dell associazione che può essere istituito per volontà dell Assemblea dei Soci. E composto da tre membri, anche non associati, nominati dall Assemblea dei Soci tra persone di adeguata capacità e competenza professionale. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell Assemblea dei Soci e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull adeguatezza dell assetto amministrativo e contabile adottato dall associazione e sul suo corretto funzionamento. Predispone una relazione annuale che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell approvazione da parte dell Assemblea. Il patrimonio dell associazione è formato: Art. 14 Patrimonio dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell associazione; dai contributi erogati da enti, persone fisiche e giuridiche, ivi compresi organismi internazionali; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell associazione; dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività dell associazione; da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione. 7
8 Art. 15 Esercizio finanziario La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all Assemblea il bilancio consuntivo relativo all anno precedente e l eventuale bilancio preventivo. Art. 16 Scioglimento Per deliberare lo scioglimento dell associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Art. 17 Norme di chiusura Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia, ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n
Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<ROCCO FEDERICO>> Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Art. 1 È costituita una Associazione secondo il disposto del D. Lgs. 460/97, art. 10, denominata: Associazione Rocco Federico ONLUS. L'associazione assume
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO. Denominazione Sede Durata
STATUTO Denominazione Sede Durata Art. 1 - E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS. L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliINSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale
Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura
STATUTO ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura Art. 1 È costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE A.B.C. organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione assume
DettagliSTATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS
STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1
ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE SEDE - DURATA È costituita l Associazione denominata «ZYP ONLUS», con sede in Roma, Viale Trastevere, 141. La sua durata è illimitata. L associazione:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliAtto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di
Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL Art. 1 Denominazione e Sede L Associazione è denominata Associazione CGTV Channel. Le sede associativa viene stabilita in Via Monte Bianco 12, a Cesano Boscone (MI).
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.
STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI
STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI ART. 1 E costituita un Associazione denominata Associazione Ligure Thalassemici, organizzazione di volontariato ai sensi e nel rispetto della L. 266/91 e delle
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliPRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO
PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una associazione denominata PRONTO CONSELVE organizzazione non lucrativa di utilità sociale
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. Art.1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita, ai sensi della Legge 266/91, l Associazione denominata Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim
DettagliTITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA
STATUTO Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici CO.NA.CEM. ONLUS TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE Art. 1 - Costituzione e denominazione. 1 E costituita l Associazione denominata «Coordinamento
DettagliESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO COME PRECISATO DA ART. 17D.LGS. 460/97. STATUTO della Associazione Karibu Afrika - ONLUS
STATUTO della Associazione Karibu Afrika - ONLUS DENOMINAZIONE art.1 - È costituita l Associazione denominata Karibu Afrika - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus), in breve nominabile
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 1 Denominazione. E costituita un associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Governativa (ONG) e le caratteristiche di Organizzazione Non
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliAssociazione onlus Creature del mare
Associazione onlus Creature del mare ART. 1 (Denominazione, simbolo e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: > con sede in via Leopoldo Nobili
DettagliAmici di Italia 61 Associazione culturale www.italia61.it info@italia61.it
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINALITA ECONOMICHE AMICI DI ITALIA 61 Art.1 È costituita una Associazione denominata Amici di Italia 61. L Associazione è regolata dalla normativa civilistica
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliSTATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale
STATUTO dell Associazione di associazioni Volontà Solidale Art. 1 COSTITUZIONE E' costituita con sede legale a Cosenza l'associazione Volontà Solidale, di seguito denominata Associazione. Volontà Solidale
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM Premesso: che con atto costitutivo del 17 Gennaio 2008 si costituì l'associazione Star Freedom ONLUS registrato a Palermo il 13/03/2008
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3
FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL PIEMONTE 1 - ONLUS VIA PIETRO COSSA, 293/19C - 10151 TORINO TEL/FAX 011/4553066 CELLULARE 347/8735080 e-mail: fdbc_p1@inrete.it sito: www.chernobylpiemonte1.it
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliDENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ARCOIRIS Progetti ONLUS Art. 1 DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE E costituita una associazione denominata "ARCOIRIS PRO- GETTI ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale(onlus).
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE JESUS CARITAS ONLUS. L Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE JESUS CARITAS ONLUS Articolo 1 - Denominazione E costituita una Associazione denominata JESUS CARITAS ONLUS. L Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno
DettagliSTATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di
STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti
DettagliSTATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE
STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regione Veneto Provincia di Venezia Comune di Caorle STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato,
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.
STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, una Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S. o in forma abbreviata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora vigente registrato il 25 marzo 2011 presso l Agenzia delle Entrate di Padova;
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DON MILANI" ONLUS
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DON MILANI" ONLUS Articolo 1 E' costituita l'associazione senza finalità di lucro denominata Associazione Don Milani con sede in Gioiosa Jonica via Francesco Maria Pellicano.
DettagliFONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata
FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO Art. 1: Denominazione e sede 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata con la sigla internazionale Fondazione I.B.M.D.R., costituita con
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliSTATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1
STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA Articolo 1 È costituita l'associazione denominata International Institute for Peace through Tourism ONLUS". E fatto obbligo all Associazione dell uso, oltre che nella
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata
DettagliSTATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede
STATUTO SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA ARTICOLO 1: Denominazione e Sede E' costituita l Associazione culturale denominata "Società Italiana di Teoria critica". L Associazione ha sede in Roma, alla
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S T A T U T O
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO D. N. A DIRITTI - NATURA - ANIMALI S T A T U T O Art. 1 Denominazione E costituita l Associazione di volontariato denominata D. N. A DIRITTI NATURA ANIMALI, con sede in VaglioBasilicata,
DettagliFormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O
FormaFarma Associazione culturale senza scopo di lucro Art 1 Denominazione e sede S T A T U T O È costituita l Associazione culturale sotto la denominazione: FormaFarma - Associazione culturale senza scopo
DettagliS T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3
S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA ARTICOLO 1 E' costituita un'associazione Culturale sotto la denominazione: Associazione Techgarage " " L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza
DettagliGiardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S.
ALLEGATO A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Giardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S. ARTICOLO 1: COSTITUZIONE - E' costituita una Associazione denominata Giardini d Infanzia a Mbour Senegal ONLUS. Può essere
DettagliSTATUTO. Art.1) E costituita un Associazione animalista senza scopo di lucro denominata: VITA DA CANI - Associazione a tutela dei diritti animali.
STATUTO Art.1) E costituita un Associazione animalista senza scopo di lucro denominata: VITA DA CANI - Associazione a tutela dei diritti animali. Art.2) La sede dell Associazione è in Arese (Mi), Via Mazzini
Dettagli