che verrebbe posta a carico delle parrocchie in contrasto con l esenzione prevista dal Decreto

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1 Il quesito riguarda la corretta applicazione della imposta di bollo sui conti correnti bancari, che verrebbe posta a carico delle parrocchie in contrasto con l esenzione prevista dal Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997, che regolamenta l attività delle ONLUS. A parere dello scrivente, la parrocchia può accedere ai benefici previsti a favore delle ONLUS, incluso l esonero dall imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali, possedendo i requisiti soggettivi per quanto riguarda l attività di culto, purchè provveda alla iscrizione presso l apposito registro delle ONLUS previsto dalla citata disposizione legislativa, e tenga le scritture contabili, ancorchè non svolga attività commerciali. A supporto di questa risposta sono di seguito riassunte e commentate la normativa tributaria vigente e la dottrina prevalente, utili per identificare i requisiti richiesti alle parrocchie per accedere ai benefici tributari previsti dal citato Decreto Legislativo 460/1997. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del D. Lgs. n 460 del 4 dicembre 1997, le parrocchie sono considerate ONLUS, a condizione che vengano tenute le scritture contabili separate per le attività commerciali e per quelle non commerciali. Le parrocchie qualificate come ONLUS possono, quindi, accedere al regime tributario previsto dall'articolo 12 e seguenti del D. Lgs. 460/97, previa iscrizione all'anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio fiscale. Al riguardo, in dottrina si è espresso chiaramente il Ministero delle Finanze, con la circolare numero 168/E del 26 giugno In particolare, il Ministero precisa che L art. 10, comma 9, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede: Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell interno, sono considerati ONLUS limitatamente all esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1. 1

2 In conseguenza del richiamo alla lettera a) del comma 1, le attività agevolate sono le seguenti: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n In aggiunta a tale precisazione, la medesima fonte sottolinea che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett.a), art. 10 menzionato a condizione che per tali attività: a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all art.20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall art. 25, comma 1 del decreto legislativo in esame; b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art. 10, nonché l onere della comunicazione imposto dall art. 11 dello stesso decreto. La parrocchia è quindi agevolata perchè può comunque svolgere in aggiunta all esercizio del culto anche attività commerciali accessorie, che non sono consentite alla generalità delle ONLUS, ma può beneficiare delle agevolazioni fiscali in qualità di ONLUS parziale se adempie alle tre condizioni indicate (scritture contabili separate per le attività indicate alla lettera a) del comma 1 tenute formalmente ai sensi del DPR 600/1973, statuto e richiesta di iscrizione). 2

3 Questo è il significato del comma 9 all articolo 10; ben diverso dal riconoscimento di diritto dello status di ONLUS a tutte le parrocchie perchè svolgono l attività di culto. Infatti, il citato articolo 10 del D. Lgs. 460/1997, al comma 8 prevede espressamente tale qualifica senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, nè di dover rispettare i requisiti richiesti nell articolo 10 per la generalità delle ONLUS, esclusivamente per gli enti associativi appartenenti alle seguenti categorie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell art. 6 della medesima legge; organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella sezione cooperazione sociale del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni. L articolo 11 del D. Lgs.460/1997 disciplina la modalità per l iscrizione degli enti nel registro delle ONLUS. Ivi, è previsto che i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, che intendono avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame, devono darne comunicazione, mediante la presentazione dell apposito modello, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. Sulla automatica inclusione delle parrocchie nel registro delle ONLUS, la citata circolare 168/E ha precisato che sono esonerati da tale adempimento solo gli enti indicati all articolo 10 comma 8, sopra-elencati, in conformità a quanto previsto dall art. 3, comma 189, lett. b), della legge n.662 del 1996, [che] ha disposto un estensione automatica della soggettività. 3

4 Quindi, come tutti gli altri enti che posseggono i requisiti previsti dal D. Lgs. 460/1997, la parrocchia deve sempre richiedere l iscrizione nel registro delle ONLUS. Inoltre, la parrocchia deve tenere scritture contabili separate sia per le attività commerciali che per quelle non commerciali; tuttavia, la parrocchia è esonerata dall obbligo di aggiungere l acronimo ONLUS e non deve redigere uno statuto tramite atto pubblico. Infatti, la citata circolare numero 168 segnala che con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario n.210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997,n.241 con il quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono... applicabili... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, nè la conformità del medesimo, ove l ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del In conclusione, l articolo 13 lettera 2-bis. della Tabella allegata al Decreto Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972 prevede il pagamento di uan imposta di bollo sugli Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche' estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicita' annuale. La misura della imposta è fissata in Euro 34,20 per le persone fisiche e in Euro 100 per le persone giuridiche. Sono esenti da imposta di bollo le persone fisiche titolari di conti correnti con giacenza media inferiore a Euro Le ONLUS, sono altresì esenti dall imposta di bollo ai sensi dell articolo 27 bis della Tabella allegata al citato DPR 642/

5 Infatti, l'articolo 17 del citato D. Lgs. 460/1997, prevede l'esenzione assoluta per tutti "gli atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" e quindi anche per tutti gli atti posti in essere con le banche purchè siano inerenti le attività menzionate dal suddetto decreto. Quindi, solo se la parrocchia acquisisce lo status di ONLUS, può usufruire di tale agevolazione fiscale. Infatti, non esiste alcuna esplicita norma che esenti le parrocchie dal pagamento della imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali, benchè ai sensi dell articolo 7 comma 3 della Legge 25 marzo 1985, numero 121, agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Com è noto, dal 1985 le parrocchie hanno personalità giuridica ai sensi della legge numero 222, in quanto sono enti aventi finalità di culto autorizzati dall autorità ecclesiastica, quindi gli estratti conto bancari sono soggetti ad imposta di bollo di Euro 100. Il Consulente Dott. Federico Natalucci 5

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