LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24
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- Carolina Greco
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1 LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24 «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»
2 Caratteristiche principali della Legge n. 24/2017 Viene detta anche «Legge Gelli» perché fu l Onorevole Federico Gelli a presentarne il Disegno di Legge Si compone di 18 Articoli È entrata in vigore il 1 Aprile 2017
3 LEGGE n. 24/2017 Verranno delineate sinteticamente le disposizioni contenute nei 18 articoli Fonte: Gazzetta Ufficiale
4 LEGGE n. 24/2017 Art. 2 Per tutelare il diritto alla salute ne viene affidata la garanzia al Difensore Civico regionale o provinciale (si pensi alle Province autonome di Trento e Bolzano). Per ogni Regione viene prevista la creazione di «un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente». Art. 3 Stabilita l istituzione presso l AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) l Osservatorio Nazionale per le buone pratiche sulla sicurezza nella Sanità. Una delle funzioni principali è il monitoraggio della formazione e dell aggiornamento di tutte le figure sanitarie. Art. 4 È obbligo di legge per le strutture sanitarie, private e non, pubblicare sul proprio portale Internet i dati relativi ai risarcimenti effettuati nell arco temporale degli ultimi cinque anni; nel rispetto del principio di trasparenza.
5 LEGGE n. 24/2017 Art. 5 Tutti gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi salvo casi limitati e specifici alle linee guida relative alle buone pratiche clinico-assistenziali divulgate dal Ministero della Salute. Art. 6 Disciplina le responsabilità penali di coloro che esercitano le professioni sanitarie. Con l art. 590-sexies del Codice Penale, la punibilità è esclusa solo se sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida e/o le buone pratiche clinico-assistenziali. Art. 7 La responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie è imputabile per le condotte dolose e/o colpose anche per le prestazioni in intramoenia e le sperimentazioni scientifiche. Ciò interessa anche il personale non dipendente della Struttura, sia pubblica sia privata, che usufruisce dei suoi locali. L esercente le professioni sanitarie risponde delle proprie azioni tenuto conto però di quanto disciplinato dall art. 590-sexies del Codice Penale.
6 LEGGE n. 24/2017 Art. 8 Istituito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Coloro che intendono avviare un procedimento per ottenere il risarcimento di un danno, causato da responsabilità sanitaria, devono prima presentare un ricorso al Giudice competente; in alternativa vi è la possibilità di intentare un procedimento di mediazione. Art. 9 Gli esercenti le professioni sanitarie possono subire azioni di rivalsa solo nei casi in cui vengano dimostrati il dolo o la colpa grave. Mentre per l imputazione della responsabilità amministrativa la corresponsione del danno causato da dolo o colpa grave viene quantificato in base alle effettive condizioni strutturali e organizzative relative all Azienda in cui l esercente si è trovato ad agire.
7 LEGGE n. 24/2017 Art. 10 Disciplina l obbligo di assicurazione. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono tutelarsi per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d opera. Invece gli esercenti le professioni sanitarie di strutture sia pubbliche sia private, devono provvedere autonomamente ad assicurarsi per colpa grave. Art. 11 «La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza». Art. 12 Il soggetto danneggiato può agire direttamente presentando istanza all impresa assicuratrice dell Azienda Sanitaria o sociosanitaria sia pubblica sia privata ad eccezione di alcune fattispecie.
8 LEGGE n. 24/2017 Art. 13 L impresa assicuratrice e la Struttura Sanitaria sono obbligate a comunicare all esercente la professione sanitaria la ricezione dell istanza per risarcimento dei danni riguardante la sua responsabilità in merito e l inizio del relativo procedimento. Art. 14 Disciplina l istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Art. 15 Previsione della nomina e della convocazione dei consulenti tecnici d ufficio e dei periti (ad es. medici specializzati in medicina legale e specialisti della materia oggetto del procedimento). Art. 16 Modifica della Legge 208/2015 «I verbali e gli atti conseguenti all attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell ambito di procedimenti giudiziari»
9 LEGGE n. 24/2017 Art. 17 Clausole di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale, le disposizioni di legge non devono contrastare con i rispettivi Statuti. Art. 18 Clausola di invarianza finanziaria, non oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
10 SICUREZZA DELLE CURE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO Articolo 1 Il diritto alla salute prevede l aspetto relativo alla sicurezza durante l erogazione delle cure. Qualsiasi struttura sanitaria (Singoli professionisti, Settore Pubblico o Privato) ha il dovere di: Prevenire, o gestire, il rischio clinico; Utilizzare in modo appropriato le risorse tecnologiche, strutturali e organizzative.
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20 Responsabilità Penale Articolo 6 Il Codice Penale all articolo 590-sexies disciplina la «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario»
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22 Responsabilità Civile e Azione di Rivalsa (Artt. 7-9)
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28 Responsabilità Amministrativa (Art. 9)
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30 Assicurazione (Artt )
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32 CTU e Periti (Art. 15) Nomina CTU (Consulente Tecnico d Ufficio) - Periti Consulenti qualificati Albi di specialisti Collegio peritale
33 Disposizioni finali (Artt ) La Legge 24/2017 non prevede un nuovo o un maggiore onere per la Finanza Pubblica
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41 Le forme contrattuali dell assicurazione della responsabilità civile Tipologie contrattuali nell assicurazione della RC Sanitaria LOSS corrisponde allo schema tradizionale disciplinato dall art. 1917, comma 1 c.c., che offre copertura per il «fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione», ossia per la condotta colposa, generatrice di danno, posta in essere durante il periodo di validità della polizza. CLAIMS garantisce non il fatto storico fonte di responsabilità, bensì la richiesta di risarcimento presentata per la prima volta dopo la stipula del contratto e fino alla sua scadenza, anche per fatti non noti all assicurato verificatisi in epoca antecedente alla decorrenza della polizza.
42 Le forme contrattuali dell assicurazione della responsabilità civile Tipologie contrattuali nell assicurazione della RC Sanitaria CLAIMS Forma contrattuale tipica del rischio di RC Prodotti e da Inquinamento (origine nordamericana) Ambito delle professioni, laddove i danni il più delle volte si manifestano e sono accertati molto tempo dopo l accadimento del fatto colposo che ha dato origine alla richiesta risarcitoria Fattispecie esemplificative: Danni da trasfusioni Danni relativi a più interventi chirurgici succedutisi nel tempo Nell ultimo caso vi è spesso difficoltà di accertare la copertura applicabile e l assicuratore sul quale debba gravare la prestazione indennitaria pattuita
43 Le forme contrattuali dell assicurazione della responsabilità civile Tipologie contrattuali nell assicurazione della RC Sanitaria LOSS Criticità nell accertamento del momento in cui si è verificato il fatto dannoso Massimale di polizza convenuto può rivelarsi insufficiente (inflazione, mutamenti giurisprudenziali)
44 Le forme contrattuali dell assicurazione della responsabilità civile
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59 Attività principali del Comitato per la Valutazione dei Sinistri (C.A.V.S.) Le principali attività del C.A.V.S. sono: Collaborare con il responsabile della gestione del sinistro per definire il tipo di evento Raccogliere le informazioni utili per procedere con l istruttoria Esprimere pareri, non vincolanti per l Azienda, sui sinistri Valutare le responsabilità e i danni al paziente, con il relativo calcolo dell impatto economico Reperire le persone competenti in materia per analizzare i sinistri Gestione stragiudiziale della richiesta di risarcimento Formulare proposte che prevengano gli eventi avversi
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