Delibera n. 177/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati. Nella riunione del 7 ottobre Visti:

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1 Documenti collegati Delibera n. 125/05 Chiusura dell istruttoria formale avviata nei confronti della società Sidigas Spa Pubblicata sul sito il 14 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01 Delibera n. 177/04 Determinazione delle opzioni tariffarie base relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale per gli anni termici , e della società Sidigas Spa ed avvio di un istruttoria formale nei confronti della medesima società ai fini dell adozione di un provvedimento, ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 7 ottobre 2004 Visti: l articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); l articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), in particolare, gli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, e 13; la deliberazione dell Autorità 27 giugno 2001 n. 147/01 (di seguito: deliberazione n. 147/01); la delibera dell Autorità 16 marzo 2004 n. 36/04 (di seguito: delibera n. 36/04). Considerato che: l articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 237/00 prevede che, nel caso in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione e la fornitura (1 di 6)24/01/

2 del gas ai clienti del mercato vincolato, l ambito tariffario coincide con l insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione da uno o anche più esercenti; l articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall Autorità; l articolo 13, comma 6, della medesima deliberazione prevede che qualora non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell Autorità ne danno comunicazione all esercente, il quale ha facoltà di presentare la propria proposta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione; e che ai sensi del comma 7, qualora entro tale termine non sia stata presentata alcuna proposta, l Autorità, nei novanta giorni dalla predetta comunicazione, provvede con propria deliberazione; ai sensi dell articolo 13, comma 8, della deliberazione n.237/00 le tariffe, anche se determinate d ufficio dall Autorità ai sensi dei sopra citati commi 6 e 7, entrano comunque in vigore dall 1 luglio dell anno in cui è presentata la proposta tariffaria. Considerato che: la società Sidigas Spa (di seguito: Sidigas), nonostante le reiterate comunicazioni in tal senso da parte degli uffici dell Autorità (prot. Autorità CDM/M02/3913 del 9 dicembre 2002, CDM/M03/139 del 27 gennaio 2003 e CDM/M03/2961 del 14 ottobre 2003), non ha inviato le proprie proposte tariffarie per gli anni termici e ; con lettera in data 29 gennaio 2004 (prot. Autorità 2800 del 2 febbraio 2004), il Vice Commissario Prefettizio del comune di Ariano Irpino (AV), in seguito a segnalazioni dell associazione di consumatori Cittadinanza Attiva in merito all applicazione da parte della Sidigas di tariffe eccessivamente elevate, ha richiesto all Autorità di effettuare le opportune verifiche e di adottare eventualmente gli atti ed i provvedimenti di sua competenza; in data 6 e 7 aprile 2004, è stata effettuata, ai sensi della delibera n. 36/04, un ispezione presso la sede legale della Sidigas, al fine di acquisire informazioni e documentazione in merito alla corretta applicazione della metodologia tariffaria; l ispezione ha evidenziato che: a. la Sidigas, negli anni termici e , ha fatturato consumi alla clientela utilizzando corrispettivi unitari calcolati in funzione delle opzioni tariffarie base presentate all Autorità per l anno termico ; b. nella formulazione delle opzioni tariffarie base per l anno termico , la Sidigas ha commesso errori, con particolare riferimento alla struttura degli ambiti tariffari ed ai valori del costo della materia prima; e (2 di 6)24/01/

3 che, in particolare, relativamente a quest ultimo parametro, la Sidigas non ha provveduto all aggiornamento della tariffa di fornitura del gas ai sensi dell articolo 1 della deliberazione n. 147/01, il quale prevede una diminuzione di 0,91 lire/mj per le forniture di gas naturale; in seguito a specifiche richieste da parte degli uffici dell Autorità, la Sidigas, in data 10 agosto 2004 (prot. Autorità 18582), ha fornito le informazioni e gli elementi necessari a ricostruire, con riferimento alla gestione del servizio da parte di tale società, la corretta struttura degli ambiti tariffari e delle relative opzioni base, quote di vendita al dettaglio e costi della materia prima per gli anni termici , e ; da un confronto delle opzioni tariffarie base come sopra ricostruite con i corrispettivi unitari calcolati ed applicati dalla Sidigas ai fini della fatturazione dei consumi dell utenza servita, è emerso che in alcune località e con riferimento ad alcuni anni termici, detti corrispettivi non risultano coerenti con le opzioni tariffarie base, ricostruite per i rispettivi ambiti di appartenenza, comportando violazione del vincolo sui ricavi ovvero violazione delle disposizioni sugli aggiornamenti del costo della materia prima. Ritenuto che: sia necessario ed urgente adottare nei confronti della Sidigas un provvedimento ai sensi dell articolo 13, comma 7, della deliberazione n. 237/00 al fine di determinare le strutture degli ambiti tariffari, le tariffe, le quote di vendita al dettaglio ed i costi della materia prima per gli anni termici , relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali, e per l anno termico relative al servizio di distribuzione del gas per gli ambiti nei quali sono state riscontrate le incoerenze sopra richiamate; la condotta di Sidigas sopra sintetizzata costituisca violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, e 13 della deliberazione n. 237/00, nonché nell articolo 1 della deliberazione n. 147/01; e che pertanto sussistano i presupposti per l avvio, nei confronti della medesima società, di un istruttoria formale volta all adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni dell Autorità, ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 DELIBERA 1. di determinare le strutture degli ambiti tariffari, alimentati dalla società Sidigas Spa (di seguito: Sidigas), individuati nell Allegato A, nei termini previsti in tale allegato; 2. di determinare, per gli ambiti di cui al precedente punto, le opzioni tariffarie base, le quote di vendita al dettaglio ed i costi di materia prima per gli anni termici , relativi ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai (3 di 6)24/01/

4 clienti finali e per l anno termico relative al servizio di distribuzione del gas, secondo quanto indicato nell Allegato B; 3. di prevedere che le opzioni tariffarie base e le altre componenti di cui al precedente numero 2, siano applicate rispettivamente per i periodi 1 luglio giugno 2002, 1 luglio giugno 2003 e 1 luglio giugno 2004; 4. di avviare un istruttoria formale nei confronti della società Sidigas per l adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 13 della deliberazione dell Autorità 28 dicembre 2000 n. 237/00, nonché delle disposizioni di cui all articolo 1 della deliberazione dell Autorità 27 giugno 2001 n. 147/01; 5. di designare, quali responsabili del procedimento il dott. ing. Claudio di Macco e il dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di direttore dell Area gas e di direttore del Servizio legislativo e legale dell Autorità; 6. di fissare in 50 (cinquanta) giorni la durata dell istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento; 7. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dpr n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali dell Area gas dell Autorità; 8. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell articolo 10, comma 5, del dpr n. 244/01, qualora ne facciano domanda all Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell articolo 4, comma 4, del medesimo decreto; 9. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito elencati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza: Aiello del Sabato (AV) Ariano Irpino (AV) Atripalda (AV) Avella (AV) Avellino (AV) Baiano (AV) Baragiano (PZ) Bonito (AV) Brienza (PZ) Buonalbergo (BN) (4 di 6)24/01/

5 Calitri (AV) Capriglia Irpina (AV) Casalbore (AV) Castelgrande (PZ) Cesinali (AV) Chianche (AV) Flumeri (AV) Fontanarosa (AV) Forino (AV) Frigento (AV) Gesualdo (AV) Grottaminarda (AV) Grottolella (AV) Lapio (AV) Manocalzati (AV) Mercogliano (AV) Mirabella Eclano (AV) Montecalvo Irpino (AV) Montefalcione (AV) Monteforte Irpino (AV) Montefredane (AV) Montefusco (AV) Montemarano (AV) Montemiletto (AV) Montoro Superiore (AV) Mugnano del Cardinale (AV) Ospedaletto d'alpinolo (AV) Pescopagano (PZ) Petruro Irpino (AV) Pietradefusi (AV) Quadrelle (AV) Roccabascerana (AV) San Fele (PZ) San Ferdinando (RC) San Mango sul Calore (AV) Santa Paolina (AV) Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Sasso di Castalda (PZ) Sirignano (AV) Sparanise (CE) Sperone (AV) Sturno (AV) Summonte (AV) (5 di 6)24/01/

6 Taurasi (AV) Torella dei Lombardi (AV) Torre le Nocelle (AV) Torrioni (AV) Tufo (AV) Venticano (AV) Villamaina (AV) Villanova del Battista (AV) Zungoli (AV) 10. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell Autorità per l energia elettrica e il gas ( 11. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Sidigas, con sede legale in Contrada Vasto n. 15, Avellino. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso. allegati (6 di 6)24/01/

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