COMUNITÀ EUROPEA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 5 PER L'ESERCIZIO 2007 STATO GENERALE DELLE ENTRATE

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1 COMUNÀ EUROPEA COMUNÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 5 PER L'ESERCIZIO 2007 STATO GENERALE DELLE ENTRATE ALLEGATO TECNICO DELLA MOTIVAZIONE STABILO DAL CONSIGLIO IL 13 LUGLIO /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 1

2 VOLUME 1 STATO GENERALE DELLE ENTRATE 11707/07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 2

3 A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE A-2 FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE Stanziamenti da coprire, durante l'esercizio 2007, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee SPESE Descrizione Bilancio Bilancio Variazione (in %) 1. Crescita sostenibile ,01 2. Conservazione e gestione delle risorse naturali ,25 3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia ,42 4. L'UE quale partner globale ,15 5. Amministrazione ,12 6. Compensazioni ,58 Totale delle spese ,56 ENTRATE Descrizione Bilancio Bilancio Variazione (in %) Entrate varie (titoli da 4 a 9) ,52 Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0) ,34 Eccedenza di risorse proprie risultante da uno storno da capitoli FEAOG, sezione garanzia (capitolo 3 0, articolo 3 0 1) Eccedenza di risorse proprie risultante dal riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2) ,40 Saldi delle risorse proprie provenienti dall'iva e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2) Totale delle entrate dei titoli da 3 a ,90 Importo netto dei dazi doganali, dei diritti agricoli e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 0, 1 1 e 1 2) ,04 Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3) ,66 Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabelle 3 e 4, capitolo 1 4) ,91 Stanziamenti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2000/597/CE, Euratom ,06 Totale delle entrate , Compresi i BR da n. 1/2007 a n. 3/2007, il PBR n. 4/2007 e il PPBR n. 5/2007. Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2006 (GU L 78 del , pag. 1) e dei bilanci rettificativi da 1 a 6/2006. L'articolo 268, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio». Le risorse proprie per il bilancio 2007 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 139a riunione del Comitato consultivo per le risorse proprie del 16 maggio /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 3

4 TABELLA 1 Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom Stato membro 1 % della base IVA non ridotta 1 % del reddito nazionale lordo Tasso di riduzione (in %) 1 % del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione 1 % della base IVA ridotta 1 Stati membri la cui base IVA è ridotta (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgio Bulgaria Bulgaria Repubblica ceca Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Estonia Grecia Grecia Spagna Spagna Francia Irlanda Irlanda Italia Cipro Cipro Lettonia Lettonia Lituania Lussemburgo Lussemburgo Ungheria Malta Malta Paesi Bassi Austria Polonia Polonia Portogallo Portogallo Romania Slovenia Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell'rnl /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 4

5 Calcolo dell'aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2000/597/CE, Euratom): Aliquota uniforme (%) = Aliquota massima aliquota congelata A. Per il 2007 l'aliquota massima è fissata allo 0,50 %. B. Determinazione dell'aliquota congelata sulla base della correzione degli squilibri di bilancio concessa al Regno Unito [articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom]: 1) Calcolo della parte teorica dei paesi con un onere finanziario limitato Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2000/597/CE, Euratom, il contributo finanziario della Germania (D), dei Paesi Bassi (NL), dell'austria (A) e della Svezia (S) è limitato a un quarto del loro contributo normale. Formula di un paese a onere finanziario limitato, per esempio la Germania: Contributo IVA teorico della Germania = [base IVA ridotta della Germania / (base IVA ridotta dell'unione europea base IVA ridotta del Regno Unito)] 1/4 correzione a favore del Regno Unito Esempio in cifre: Germania Contributo IVA teorico della Germania = / ( ) 1/ = ) Calcolo dell'aliquota congelata Aliquota congelata = [correzione a favore del Regno Unito contributi IVA teorici (D + NL + A + S)] / [base IVA ridotta dell'unione europea basi IVA ridotte (Regno Unito + D + NL + A + S)] Aliquota congelata = ( ))/( ( )) Aliquota congelata = 0, % Aliquota uniforme: 0,5 % 0, % = 0, % 11707/07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 5

6 TABELLA 2 Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom (capitolo 1 3) Stato membro 1 % della base IVA ridotta Aliquota massima IVA (in %) Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %) Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (1) (2) (3) (4) = (1) (3) Belgio ,50 0, Bulgaria ,50 0, Repubblica ceca ,50 0, Danimarca ,50 0, Germania ,50 0, Estonia ,50 0, Grecia ,50 0, Spagna ,50 0, Francia ,50 0, Irlanda ,50 0, Italia ,50 0, Cipro ,50 0, Lettonia ,50 0, Lituania ,50 0, Lussemburgo ,50 0, Ungheria ,50 0, Malta ,50 0, Paesi Bassi ,50 0, Austria ,50 0, Polonia ,50 0, Portogallo ,50 0, Romania ,50 0, Slovenia ,50 0, Slovacchia ,50 0, Finlandia ,50 0, Svezia ,50 0, Regno Unito ,50 0, Totale /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 6

7 TABELLA 3 Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2000/597/CE, Euratom (capitolo 1 4) Stato membro 1 % del reddito nazionale lordo Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare» Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme (1) (2) (3) = (1) (2) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia , Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale Calcolo dell'aliquota: ( ) / ( ) = 0, % /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 7

8 TABELLA 4.1 Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 2006 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2000/597/CE, Euratom (capitolo 1 5) Descrizione Coefficiente 1 (%) Importo 1. Parte del Regno Unito (in %) nel totale delle basi IVA non ridotte 17, Parte del Regno Unito (in %) nel totale della spesa ripartita totale adeguata tenendo conto delle spese di preadesione (SPA) 8, (1) (2) 9, Spesa ripartita totale Spese di preadesione (SPA) Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto delle SPA = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) x 0, Vantaggio del Regno Unito Compensazione della base per il Regno Unito = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali Correzione a favore del Regno Unito = (9) (10) Percentuali arrotondate. L'importo delle spese di preadesione (SPA) corrisponde ai pagamenti effettuati ai 10 nuovi Stati membri (che hanno aderito all'ue il 1º maggio 2004) a titolo degli stanziamenti 2003, come adeguato applicando il deflatore PIL dell'ue per il 2004 e il Quest importo è dedotto dalla spesa ripartita totale affinché le spese non compensate prima dell allargamento rimangano tali anche dopo. Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'iva livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL. Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento - dal 10% al 25% al 1º gennaio della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT) /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 8

9 TABELLA 4.2 Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo dell'esercizio 2003 conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione 2000/597/CE, Euratom (capitolo 3 5) Descrizione Coefficiente 1 (%) Importo 1. Parte del Regno Unito (in %) nel totale delle basi IVA non ridotte indicative 18, Parte del Regno Unito (in %) nel totale della spesa ripartita totale adeguata tenendo conto delle spese di preadesione (SPA) 7, (1) (2) 10, Spesa ripartita totale Spese di preadesione (SPA) Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto delle SPA = (4) (5) Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) (6) x 0, Vantaggio del Regno Unito Compensazione della base per il Regno Unito = (7) (8) Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali Correzione a favore del Regno Unito = (9) (10) Nota: La differenza di EUR tra l'importo definitivo della correzione britannica 2003 ( EUR, come calcolato sopra) e l'importo precedentemente contabilizzato della correzione britannica 2003 ( EUR, iscritto nel BR 8/2004) è finanziata nel capitolo 35 del PPBR 5/2007. Tale effetto costituisce il cosiddetto "effetto diretto" della correzione britannica. Un adeguamento supplementare, che tenga conto del cosiddetto «effetto indiretto» della correzione britannica sull'aliquota uniforme della risorsa IVA, è anch'esso finanziato nel capitolo 35 del PPBR 5/2007. Questo "effetto indiretto" corrisponde ad un pagamento di EUR a favore del Regno Unito, per cui l'importo totale iscritto nel capitolo 35 del PPBR 5/2006 è un pagamento di EUR dal Regno Unito (= EUR EUR) Percentuali arrotondate. L'importo delle spese di preadesione (SPA) è pari a zero per la correzione britannica l «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'iva livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL. Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento - dal 10 % al 25 % al 1º gennaio della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT) /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 9

10 TABELLA 5.1 Calcolo del finanziamento della correzione del 2006 a favore del Regno Unito fissata a euro (capitolo 1 5) Stato membro Parti nelle basi RNL Parti senza il Regno Unito Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'austria, la Svezia e il Regno Unito 3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2 Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3 Chiave di finanziamento (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) Chiave di finanziamento applicata alla correzione Belgio 2,73 3,29 5,09 1,35 4, Bulgaria 0,23 0,28 0,43 0,11 0, Repubblica ceca 0,96 1,16 1,80 0,48 1, Danimarca 1,90 2,30 3,56 0,94 3, Germania 19,83 23,91 0,00-17,94 0,00 5, Estonia 0,12 0,14 0,22 0,06 0, Grecia 1,68 2,03 3,14 0,83 2, Spagna 8,44 10,17 15,75 4,18 14, Francia 15,35 18,52 28,66 7,61 26, Irlanda 1,33 1,61 2,49 0,66 2, Italia 12,56 15,15 23,45 6,22 21, Cipro 0,12 0,15 0,23 0,06 0, Lettonia 0,16 0,19 0,29 0,08 0, Lituania 0,22 0,26 0,40 0,11 0, Lussemburgo 0,25 0,30 0,46 0,12 0, Ungheria 0,77 0,93 1,44 0,38 1, Malta 0,04 0,05 0,08 0,02 0, Paesi Bassi 4,57 5,51 0,00-4,13 0,00 1, Austria 2,19 2,64 0,00-1,98 0,00 0, Polonia 2,35 2,84 4,40 1,17 4, Portogallo 1,27 1,53 2,37 0,63 2, Romania 0,94 1,14 1,76 0,47 1, Slovenia 0,26 0,31 0,48 0,13 0, Slovacchia 0,42 0,51 0,79 0,21 0, Finlandia 1,46 1,76 2,72 0,72 2, Svezia 2,76 3,33 0,00-2,50 0,00 0, Regno Unito 17,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Totale 100,00 100,00 100,00-26,54 26,54 100, (7) I calcoli sono effettuati con quindici decimali /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 10

11 TABLE 5.2 Finanziamento della correzione definitiva a favore del Regno Unito per il 2003 (capitolo 35) Stato membro Importo (1) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale /07 ADD 1 BUDGET 18 arb/arb/gg 11

12 TABELLA 6 Riepilogo del finanziamento 1 del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro Stato membro Risorse proprie tradizionali (RPT) Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi i pagamenti della correzione a favore del Regno Unito Totale delle risorse proprie 2 Diritti agricoli netti (75 %) Contributi netti nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio (75 %) Dazi doganali netti (75 %) Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75 %) Costi di riscossione (25 % delle RPT lorde) Risorse proprie IVA Risorse proprie RNL Correzioni a favore del Regno Unito (esercizi ) Totale «contributi nazionali» Percentuale del totale «contributi nazionali» (%) Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) (7) (8) (9) = (6) + (7) + (8) (10) (11) = (4) + (9) , , , , , , , , , Irlanda , Italia , Cipro , (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); ( = = ). 1 Totale delle risorse proprie in percentuale dell'rnl: ( ) / ( ) = 0,93%; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'rnl: 1,24%. 2 SN 3331/07 arb/arb/sp 12

13 Stato membro Risorse proprie tradizionali (RPT) Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi i pagamenti della correzione a favore del Regno Unito Totale delle risorse proprie 1 Diritti agricoli netti (75 %) Contributi netti nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio (75 %) Dazi doganali netti (75 %) Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75 %) Costi di riscossione (25 % delle RPT lorde) Risorse proprie IVA Risorse proprie RNL Correzioni a favore del Regno Unito (esercizi ) Totale «contributi nazionali» Percentuale del totale «contributi nazionali» (%) (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) (7) (8) (9) = (6) + (7) + (8) (10) (11) = (4) + (9) Lettonia , Lituania , Lussemburgo , Ungheria , Malta , Paesi Bassi , Austria , Polonia , Portogallo , Romania , Slovenia , Slovacchia , Finlandia , Svezia , Regno Unito , Totale , Totale delle risorse proprie in percentuale dell'rnl: ( ) / ( ) = 0,93 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'rnl: 1,24%. 1 SN 3331/07 arb/arb/sp 13

14 B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO Entrate TOLO 1 RISORSE PROPRIE Titolo Capitolo Denominazione 1 0 DIRTI AGRICOLI FISSATI DALLE ISTUZIONI DELLE COMUNÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM] 1 1 CONTRIBUTI E ALTRI DIRTI PREVISTI NELL'AMBO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM] 1 2 DAZI DOGANALI E ALTRI DIRTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM 1 3 RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM 1 4 RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D), E DELL'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO 0 0 Titolo 1 Totale SN 3331/07 arb/arb/sp 14

15 CAPOLO 1 0 DIRTI AGRICOLI FISSATI DALLE ISTUZIONI DELLE COMUNÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM] Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione 1 0 DIRTI AGRICOLI FISSATI DALLE ISTUZIONI DELLE COMUNÀ EUROPEE SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLICA AGRICOLA COMUNE [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM] Diritti agricoli fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom] Diritti agricoli fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom] Articolo Totale parziale Capitolo 1 0 Totale Articolo Diritti agricoli fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom] Voce Diritti agricoli fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/597/CE, Euratom] I diritti agricoli sono diritti sulle importazioni di prodotti agricoli regolamentati in provenienza dai paesi terzi intesi a compensare il divario tra i prezzi mondiali e quelli che si è stabilito di raggiungere all'interno della Comunità. Le previsioni sono iscritte al netto (senza le spese di riscossione). SN 3331/07 arb/arb/sp 15

16 Basi giuridiche Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 253 del , pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale della voce SN 3331/07 arb/arb/sp 16

17 CAPOLO 1 1 CONTRIBUTI E ALTRI DIRTI PREVISTI NELL'AMBO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM] Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione 1 1 CONTRIBUTI E ALTRI DIRTI PREVISTI NELL'AMBO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO [ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM] Contributi alla produzione dello zucchero Articolo Totale parziale Contributi connessi all'ammasso dello zucchero Articolo Totale parziale Contributi alla produzione di isoglucosio Articolo Totale parziale Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina non esportata Articolo Totale parziale Importi riscossi a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione Articolo Totale parziale Contributo alla produzione di sciroppo di inulina Articolo Totale parziale Contributo complementare previsto dal regolamento (CEE) n. 1107/88 Articolo Totale parziale Tassa sulla produzione Articolo Totale parziale Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio Articolo Totale parziale Prelievo di eccedenza Articolo Totale parziale Capitolo 1 1 Totale SN 3331/07 arb/arb/sp 17

18 Articolo Contributi alla produzione dello zucchero L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che le imprese saccarifere versino contributi alla produzione di base e B, per coprire le spese di sostegno del mercato. Tuttavia, il limite superiore di tali contributi previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere tale da renderli insufficienti a coprire interamente la perdita globale prevedibile dovuta all'esistenza di eccedenze esportabili e calcolate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo. In tal caso il contributo complementare di cui all'articolo del presente capitolo deve essere versato dalle imprese saccarifere conformemente al disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Le previsioni sono iscritte al netto (senza le spese di riscossione). Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del , pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del , pag. 1). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia SN 3331/07 arb/arb/sp 18

19 Stati membri Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell'articolo Articolo Contributi connessi all'ammasso dello zucchero Articolo destinato a registrare gli importi a carico di nuovi Stati membri in caso di mancata eliminazione delle eccedenze di zucchero conformemente al regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9 del , pag. 8). Articolo destinato anche a registrare le entrate provenienti dalle rimanenze del contributo per l'ammasso dello zucchero poiché il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del , pag. 1) ha eliminato il contributo per l'ammasso. L'articolo registra anche gli importi dovuti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (GU L 9 del , pag. 14), qualora non sia rispettato l'obbligo di magazzinaggio dello zucchero riportato e gli importi dovuti conformemente al regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell' , pag. 39), qualora non siano rispettate le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero. Le previsioni sono iscritte al netto (senza le spese di riscossione). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria SN 3331/07 arb/arb/sp 19

20 Stati membri Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell'articolo Articolo Contributi alla produzione di isoglucosio L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che le imprese di isoglucosio versino contributi alla produzione di base e B, per coprire le spese di sostegno del mercato. Tuttavia, il limite superiore di tali contributi previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere tale da renderli insufficienti a coprire interamente la perdita globale prevedibile, dovuta all'esistenza di eccedenze esportabili, calcolate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo. In tal caso il contributo complementare di cui all'articolo del presente capitolo deve essere versato dalle imprese di isoglucosio conformemente al disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Le previsioni sono iscritte al netto (senza le spese di riscossione). Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del , pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del , pag. 1). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda SN 3331/07 arb/arb/sp 20

21 Stati membri Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell'articolo Articolo Contributo alla produzione di sciroppo di inulina In seguito al prolungamento dell'attuale regime di produzione dello zucchero, un regime analogo deve essere applicato alla produzione di sciroppo di inulina, prodotto direttamente sostitutivo dell'isoglucosio e dello zucchero liquido, affinché questo prodotto non perturbi un mercato la cui situazione eccedentaria potrebbe ulteriormente aggravare gli oneri connessi con i costi d'esportazione dei produttori di zucchero ed isoglucosio. Di conseguenza, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che le imprese di sciroppo di inulina versino contributi alla produzione di base e B, nonché il contributo supplementare quando quest'ultimo è necessario, volti a coprire le spese di sostegno al mercato. Le previsioni sono iscritte al netto (senza le spese di riscossione). SN 3331/07 arb/arb/sp 21

22 Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del , pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del , pag. 1). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell'articolo Articolo Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio Le quote supplementari di zucchero e le quote aggiuntive di isoglucosio assegnate alle imprese sono soggette a un prelievo unico, a norma dell articolo 8 e dell articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 318/2006. Le previsioni sono iscritte al netto (senza le spese di riscossione). SN 3331/07 arb/arb/sp 22

23 Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del , pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del , pag. 1). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell'articolo SN 3331/07 arb/arb/sp 23

24 CAPOLO 1 2 DAZI DOGANALI E ALTRI DIRTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione 1 2 DAZI DOGANALI E ALTRI DIRTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom Articolo Totale parziale Capitolo 1 2 Totale Articolo Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. Le previsioni sono iscritte al netto (senza le spese di riscossione). Basi giuridiche Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 253 del , pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro SN 3331/07 arb/arb/sp 24

25 Stati membri Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell'articolo CAPOLO 1 3 RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione 1 3 RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom Articolo Totale parziale Capitolo 1 3 Totale SN 3331/07 arb/arb/sp 25

26 Articolo Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom L'aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie è pari allo 0,3355 %. Si è così tenuto conto del livellamento delle basi IVA, nonché della compensazione a favore del Regno Unito. Basi giuridiche Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 253 del , pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell'articolo SN 3331/07 arb/arb/sp 26

27 CAPOLO 1 4 RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D), E DELL'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione 1 4 RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA D), E DELL'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE 2000/597/CE, EURATOM Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 2000/597/CE, Euratom Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per prestiti e garanzia sui prestiti Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom, corrispondenti alla riserva per aiuti d'urgenza Articolo Totale parziale Capitolo 1 4 Totale Articolo Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom Voce Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 2000/597/CE, Euratom L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio è dello 0,6406%. SN 3331/07 arb/arb/sp 27

28 Basi giuridiche Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del , pag. 42), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale della voce SN 3331/07 arb/arb/sp 28

29 CAPOLO 1 5 CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO Titolo Capitolo Articolo Voce Denominazione 1 5 CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom 0 0 Articolo Totale parziale 0 0 Capitolo 1 5 Totale 0 0 Articolo Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom Basi giuridiche 0 0 Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del , pag. 42), in particolare gli articoli 4 e 5. Stati membri Belgio Bulgaria Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria SN 3331/07 arb/arb/sp 29

30 Stati membri Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Totale dell'articolo TOLO 3 ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI Titolo Capitolo Denominazione 3 0 ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5, 6 E 9 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/ SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI DA 7 A 9, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/ RESTUZIONI AGLI STATI MEMBRI 3 4 ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA 3 5 RISULTATO DEL CALCOLO DEFINIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNO 3 6 RISULTATO DEL CALCOLO INTERMEDIO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNO 0 Titolo 3 Totale SN 3331/07 arb/arb/sp 30

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