TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
|
|
|
- Serafina Campo
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi , ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con l avvocato, contro (B ) difesa ex lege dall Avvocatura distrettuale dello Stato, e ( C - S.p.A.) con l avvocato avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, sono comparsi: per parte attrice-opponente, l avvocato in sostituzione dell avvocato; per B l avvocato, delegata dall Avvocatura dello Stato; per C -S.p.A., l avvocato. Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni. L avvocato di A conclude come in ricorso in opposizione. L avvocato di B conclude come in memoria di costituzione. L avvocato di C S.p.A conclude come in comparsa di risposta. Quindi, i difensori discutono oralmente la causa, dopo di che il giudice ritiratosi in camera di consiglio e richiamate le parti pronuncia, dandone i mmediata lettura, la seguente SENTENZA
2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano A ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli in data da C -S.p.A. per il pagamento dell importo recato da un ordinanza-ingiunzione a suo tempo emessa nei suoi confronti e nei confronti della XXXX di A & C. S.n.c., relativa alla sanzione pecuniaria conseguente ad una contestata violazione di norme a tutela dei lavoratori dipendenti. L attore, oltre a contestare la fondatezza dell ordinanzaingiunzione (aspetto che però non ha rilevanza nel presente processo), eccepisce che l esecutività riconosciuta dalla legge a quel provvedimento amministrativo (art. 18, comma 7, della legge n 689 del 1981) è stata sospesa con ordinanza del giudice davanti al quale è stato impugnato (circostanza pacifica, anche se il doc. n 5 di parte ricorrente decreto non è evidentemente quello di cui qui si discute). Aggiunge che, pur essendo stata poi respinta l opposizione con sentenza di primo grado, in tale decisione prontamente appellata non è stata disposta la revoca della sospensione dell efficacia esecutiva dell ordinanza-ingiunzione e che, d altra parte, la stessa Corte d appello di XXXX, sulla richiesta di sospensione dell efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha stabilito trattarsi di sentenza meramente dichiarativa e, quindi, priva di effetti giuridici
3 immediati. C - S.p.A. e B, si sono costi tuiti per resistere all opposizione. La questione essenziale su cui si concentra la materia del contendere nel presente processo è l efficacia esecutiva o meno dell ordinanza-ingiunzione amministrativa, una volta che il giudice dell opposizione abbia dapprima sospeso quell efficacia e poi respinto l opposizione con sentenza di primo grado, non passata in giudicato, senza nulla esplicitamente statuire sulla sorte della precedente ordinanza di sospensione. In proposito, la Corte di Cassazione nell unico precedente pressoché in termini attualmente reperibile ha affermato che: Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al principio generale, sancito dall art. 177, comma 1, c.p.c. non derogato da alcuna disposizione di detta legge, secondo il quale le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa, è pienamente configurabile la revoca implicita dell ordinanza con cui sia stata disposta la sospensione dell esecuzione mediante il provvedimento, di definizione del giudizio, con il quale, in forma di ordinanza, il giudice dichiari, ai sensi dell art. 23, primo comma, della legge medesima, l inammissibilità del ricorso. (Cass , n 15326; in quel caso, la questione era se la definizione del processo in rito con ordinanza fosse altrettanto efficace di una sentenza di rigetto nel
4 merito al fine dell implicita revoca dell ordinanza di sospensione; e la Corte di Cassazione ha dato r isposta affer mativa al quesito). Il precedente della Corte Suprema e il presupposto su cui esso si fonda sono sicuramente condivisibili, in quanto non pare congruo e conforme ai principi che l efficacia di un provvedimento provvisorio adottato allo stato degli atti possa sopravvivere alla pronuncia della (contraria) decisione finale del giudice in quel medesimo processo. Pertanto, anche in mancanza di una revoca esplicita della sospensiva è inevitabile che il rigetto nel merito della opposizione determini il ristabilirsi dell efficacia esecutiva che la legge attribuisce in via generale al provvedimento amministrativo impugnato. Ne consegue che legittimamente i convenuti, dopo la sentenza di primo grado, hanno preannunciato l azione esecuti va notificando la cartella esattoriale. È appena il caso di aggiungere, a completamento della motivazione, che il presente processo non può e non deve essere sospeso in attesa della definizione della causa sull opposizione all ordinanza-ingiunzione, perché non si tratta qui di sapere sarà effettivamente e definitivamente accertata la violazione amministrativa sanzionata, ma soltanto di stabilire se la pretesa dell autorità amministrativa seppure ancora sub judice sia attualmente dotata di efficacia esecutiva. Infine, sono irrilevanti eventuali vizi della notificazione della cartella esattoriale, posto che essi non sarebbero comunque tali da comportare l inesistenza della notificazione (in
5 quanto l art. 26 del d.p.r. n 602 del 1973 consente all agente della riscossione la notificazione diretta a mezzo posta, senza avvalersi dell ausilio di ufficiali esterni) e posto che la notificazione effettuata ha pacificamente prodotto l effetto di portare l atto a conoscenza del destinatario. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege (Cass , n 21367). P. Q. M. Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa, così decide: 1. respinge l opposizione, perché infondata; 2. condanna A al pagamento, in favore di C -S.p.A. e di B delle spese di lite, che liquida, per ciascuna par te, in complessivi 900, al netto degl i accessori previdenziali e fiscali (D.M , n 140) ; 3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale (art. 35 disp. att. c.p.c.). Il giudice.
Art. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
Tribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 13.1.2014, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 2998/12 R.A.C.C.,
A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E sufficiente la consegna di una sola copia dell atto,
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale
OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, come ogni anno, anche questa estate la giustizia
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
Formula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO
Formula 1 27 FORMULA 1 RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI... Ricorso avverso l avviso di intimazione
Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.
Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO
ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO AVVISO DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, RUOLI, IPOTECHE,FERMI 1) NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO 2) SI HANNO 60 GIORNI PER IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICARLO ALL UFFICIO
Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco
OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative
CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
Dr. Domenico Rosati Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano
Dr. Domenico Rosati Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano TERMINE: 60gg dalla contestazione o dalla notificazione, sia per verbali con sanzioni pecuniarie, sia con aggiunta di sanzioni accessorie SOGGETTI
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO
La successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Indagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
ha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.
L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S- problemi procedurali Come è noto l ipoteca è un diritto reale di garanzia
[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.]
NOTA Gli articoli 22-22 bis - 23 della L. 689/81 sono stati pressoché integralmente abrogati dall art. 34 del D. Lgs. 150/2011 e sostituiti con gli articoli 6 e 7 dello stesso D. L.vo 150/2011 Articolo
Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
Le multe per infrazioni al Codice della Strada
Le multe per infrazioni al Codice della Strada Riferimenti normativi Nuovo codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni); Regolamento di esecuzione e di attuazione del
TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 24.1.2014, ore 12.30, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 1155/10 R.A.C.C., promossa da - (A) S.r.l.,
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
L OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
L OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO L opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l ingiunzione è stata emessa legittimamente
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
NULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO Il, nella persona dell avvocato Luciano Pallini, ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA XXXXX nella
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso
Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
NAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
Diritto Processuale Civile. L Appello
Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
OGGETTO:Sanzioni amministrative non tributarie irrogate da AAMS Devoluzione al giudice tributario - Istruzioni operative.
Agli Uffici regionali AAMS Loro Sedi Prot. 198/Strategie/UPN e, p.c. Al Direttore della Direzione per i Giochi c.a. Dott. Antonio Tagliaferri Al Direttore della Direzione per le Accise c.a. Dott. Diego
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA
Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione
ART. 1 (Modifiche al codice penale)
ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità
CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio.
Conseguenze dell istanza Conseguenze dell istanza 3. Conseguenze dell istanza. 3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio. Le conseguenze della presentazione dell istanza di mediazione possono
Roma, 8 giugno 2015. E p.c:
Roma, 8 giugno 2015 Protocollo: 65329 /R.U Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciale di Trento e di Bolzano LORO SEDI Rif.: E p.c: Allegati: 1 Alla Direzione Centrale Legislazione e procedure
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
Fiscal News N. 206. Sospensione feriale dei termini processuali. La circolare di aggiornamento professionale 23.07.2013. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 206 23.07.2013 Sospensione feriale dei termini processuali Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Anche quest anno, come di
CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
OGGETTO: RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Pag. 1 DELIBERAZIONE N 463 DEL 26/05/2009 OGGETTO: RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni nominato con
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
GLI ADEMPIMENTI FISCALI DELL AVVOCATO
GLI ADEMPIMENTI FISCALI DELL AVVOCATO Sala Tremogge, Molini Marzoli Massari Busto Arsizio, 17 gennaio 2013 Relatore: Dott. Comm. Marcella TOSI STUDIO TOSI Dottori Commercialisti Revisori Legali Via Marsala
