Reclamo e mediazione per le liti tributarie

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1 Reclamo e mediazione per le liti tributarie Art. 17 bis D.Lgs. N. 546/92 Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 12 marzo 2012 Circ. Ag. Entrate n. 33 del 3 agosto 2012 Venezia 1

2 Linee generali Si tratta di un rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario relativo ad atti di valore FINO A ,00 emessi dall Agenzia delle Entrate. Con il comma 9 dell art. 39 del D.L. 98/2011 è stato inserito nel D.Lgs. N. 546/92 l art. 17 bis per il quale è possibile presentare un reclamo volto ALL ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE DELL ATTO o finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione in merito a specifiche liti a decorrere dagli atti notificati dal 1 APRILE

3 L art. 17bis, Dlgs. n. 546/92 Per atti notificati dal 1 aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data (Circ. n. 9/E del 2012) Per le controversie di valore non superiore a VENTIMILA EURO, relative ad ATTI EMESSI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a PRESENTARE RECLAMO secondo le disposizioni seguenti ed È ESCLUSA LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE di cui all art. 48 3

4 Mancata proposizione del reclamo La MANCATA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO dà luogo all INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del giudizio (E QUINDI L ATTO IMPOSITIVO DIVENTA DEFINITIVO) 4

5 Mancata proposizione del reclamo L istituto del reclamo non determina ( ) un più gravoso esercizio dell azione in giudizio per il contribuente, dal momento che ( ) in caso di richiedendo al contribuente, per l attivazione del DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO innanzi alla mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, la norma considera l azione giudiziaria già esercitata, contenzioso esclusivamente l ordinario ONERE Commissione tributaria provinciale (Circ. 9/E/2012) 5

6 Reclamo/Mediazione Atti interessati Sono sottoposti a reclamo gli atti EMESSI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli riguardanti il recupero degli aiuti di Stato (art. 47 bis, D.Lgs. N. 546/92) Il reclamo/mediazione non sono limitati agli avvisi di accertamento, ma riguardano TUTTI GLI ATTI IMPUGNABILI compresi i dinieghi di rimborso e le iscrizioni a ruolo. 6

7 Atti interessati Dunque il contribuente deve esperire la fase amministrativa ogni volta che intenda impugnare uno degli atti indicati dall art. 19, D.Lgs. N. 546/92 emesso dall Agenzia delle Entrate e il valore della controversia non sia superiore a ,00. Sono quindi oggetto di reclamo/mediazione le controversie in materia di: Avviso di accertamento; Avviso di liquidazione; Provvedimento che irroga le sanzioni; 7

8 Ruolo; Atti interessati Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto d domande di definizione agevolata di rapporti tributari; Ogni altro atto emanato dall Agenzia delle entrate per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. 8

9 Atti interessati Si applica al procedimento reclamo/mediazione anche il terzo comma dell art. 19, D.Lgs. N. 546/92 per il quale La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all atto notificato, ne consente l impugnazione unitamente a quest ultimo Dunque il contribuente che intenda impugnare, con il ricorso, anche un atto presupposto adottato dall Agenzia delle Entrate del quale affermi la mancata precedente notificazione, è tenuto ad osservare preliminarmente la disciplina ex art. 17 bis D.Lgs n. 546/92 e a PRESENTARE L ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE. 9

10 Atti esclusi NON SONO OGGETTO di reclamo/mediazione le controversie che riguardano gli atti elencati nell art. 19, D.Lgs. N. 546/92 e impugnabili davanti alle Commissioni tributarie NON EMESSI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE Si tratta di: Cartella di pagamento (quale atto dell agente della riscossione e non ruolo atto dell Agenzia) Avviso di intimazione ex art. 50, D.P.R. 602/72 (sostitutivo dell avviso di mora) 10

11 Atti esclusi iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77, DPR n. 602/73 fermo di beni mobili registrati ex art. 86 Dpr 602/73 atti relativi alle operazioni catastali Come già detto, ai sensi dell art. 17 bis c. 4 D.Lgs. N. 546/92 SONO ESCLUSI DAL RECLAMO/MEDIAZIONE le controversie riguardanti il recupero di aiuti di Stato illegittimi indipendentemente dalla tipologia di atto adottato (es. avviso di accertamento, cartella di pagamento) nonché i relativi interessi e sanzioni. 11

12 Controversie relative alla cartella di pagamento Con riferimento agli ATTI EMESSI DALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE quali ad esempio la cartella di pagamento si è prima detto che si tratta di ATTO ESCLUSO da reclamo/mediazione Sul punto peraltro occorre precisare quanto segue: A. Se il contribuente solleva contestazioni relative esclusivamente a VIZI PROPRI DELLA CARTELLA (es. vizi relativi alla notifica) la controversia NON PUÒ ESSERE OGGETTO di reclamo/mediazione. 12

13 Controversie relative alla cartella di pagamento B. Nel caso in cui il contribuente impugni la cartella di pagamento sollevando VIZI RICONDUCIBILI ALL ATTIVITÀ DELL AGENZIA DELLE ENTRATE e la relativa controversia non sia superiore a ,00 Euro, il contribuente deve preventivamente esperire la fase amministrativa del reclamo/mediazione. C. Se il contribuente, in sede di impugnazione della cartella, FORMULA DELLE ECCEZIONI relative sia all attività svolta dall Agenzia sia a quella dell agente della riscossione si verificano le seguenti IPOTESI: 13

14 Controversie relative alla cartella di pagamento C1. IL CONTRIBUENTE NOTIFICA IL RICORSO SOLO ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE In questa ipotesi, l Agente della riscossione deve chiamare in causa l Agenzia delle Entrate; in mancanza risponde, ai sensi dell art. 39, D.Lgs. N. 112/99 delle conseguenze della lite. Intervenendo in giudizio l Agenzia delle Entrate eccepirà, in relazione alle contestazioni relative all attività dell Agenzia stessa, L INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO perché non è stata preventivamente presentata istanza di reclamo/mediazione; in via subordinata si difenderà nel merito. 14

15 Controversie relative alla cartella di pagamento C2. IL CONTRIBUENTE AVVIA LA FASE DI RECLAMO/MEDIAZIONE NEI RIGUARDI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SENZA NOTIFICARE IL RICORSO ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE In questa ipotesi, in caso di mancata mediazione, il contribuente valuterà l eventuale prosecuzione del contenzioso con la costituzione in giudizio. 15

16 Controversie relative alla cartella di pagamento C3. IL CONTRIBUENTE NOTIFICA IL RICORSO ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE E CONTESTUALMENTE AVVIA LA FASE DI MEDIAZIONE CON L AGENZIA DELLE ENTRATE In relazione alle contestazioni relative all attività di Agenzia delle Entrate inizierà la fase amministrativa reclamo/mediazione cui seguirà se ritenuto dal contribuente, nell ipotesi della mancata mediazione, la prosecuzione del giudizio tramite la costituzione in giudizio 16

17 Valore della controversia Come si diceva, il nuovo istituto si applica alle controversie di valore NON SUPERIORE A ,00. Il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell art. 12 del D.Lgs. N. 546/92 Per valore si intende l importo del tributo senza considerare sanzioni e interessi. Se l atto di cui si discute ha ad oggetto l irrogazione delle sole sanzioni si guarda alla somma di queste ultime. 17

18 Valore della controversia Dunque: - se un atto si riferisce a più tributi (es. Irpef + Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il valore deve essere calcolato con riferimento AL TOTALE DELLE IMPOSTE che sono oggetto di contestazione da parte del contribuente. 18

19 Valore della controversia In caso di ricorso cumulativo contro una pluralità di atti, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l atto impositivo e le contestazioni del contribuente impone di individuare il valore della lite con riferimento A CIASCUN ATTO IMPUGNATO con il ricorso cumulativo; pertanto in relazione agli atti aventi un valore non superiore a ,00 Euro il contribuente deve svolgere la fase amministrativa di reclamo/mediazione. 19

20 Valore della controversia In caso di controversia avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va invece determinato tenendo conto dell importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori. Se l istanza di rimborso riguarda più periodi di imposta si fa riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo periodo d imposta. Il valore della lite è dato dall importo del tributo richiesto a rimborso per il singolo periodo d imposta. 20

21 Valore della controversia In tal senso la circ. n. 9/E del 2012 chiarisce che se con una determinata istanza si richiede il rimborso di TRIBUTI AFFERENTI A PIÙ PERIODI D IMPOSTA e per uno solo di essi l importo richiesto a rimborso non supera i ventimila euro, PER QUEST ULTIMO il contribuente deve presentare istanza di mediazione prima della eventuale instaurazione del giudizio 21

22 Valore della controversia Nel caso in cui l avviso di accertamento si limita a RIDURRE O AD AZZERARE LA PERDITA DICHIARATA (senza accertamento di un reddito), il valore è determinato sulla base della sola IMPOSTA VIRTUALE pari a ciò che si ottiene applicando le aliquote vigenti all importo che risulta dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata. 22

23 Valore della controversia Se invece a seguito della rettifica l avviso di accertamento reca un imponibile o comunque un imposta dovuta il valore è dato dalla SOMMA DELL IMPOSTA VIRTUALE sopra determinata e l imposta commisurata al reddito accertato (v. per gli esempi pagg. 10, 11 e 12 Circ. n. 9/E del 2012) 23

24 Valore della controversia AVVISO DI ACCERTAMENTO CON RIDUZIONE DELLA PERDITA DICHIARATA NEL 2008 DA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PERDITA DICHIARATA PERDITA ACCERTATA DIFFERENZA VALORE DELLA LITE

25 Valore della controversia Pari all imposta calcolata sulla differenza con l aliquota proporzionale del 27,5% applicabile a decorrere dal periodo d imposta 2008 per effetto delle modifiche apportate all articolo 77 del TUIR dalla legge 27 dicembre 2007, n

26 Valore della controversia AVVISO DI ACCERTAMENTO CON RECUPERO DELLA PERDITA DICHIARATA NEL 2008 DA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI ED INDIVIDUAZIONE DI REDDITO IMPONIBILE 26

27 Valore della controversia 2.750: pari all imposta calcolata sul reddito imponibile accertato con l aliquota proporzionale del 27,5% applicabile a decorrere dal periodo d imposta 2008 per effetto delle modifiche apportate all articolo 77 del TUIR dalla legge n. 244 del : pari alla somma dell imposta virtuale (27,5% di euro) ( euro) e della maggiore imposta accertata (2.750 euro). 27

28 Valore della controversia AVVISO DI ACCERTAMENTO CON RECUPERO DELLA PERDITA DICHIARATA NEL 2010 DA UNA PERSONA FISICA CON ALTRI REDDITI COMPENSABILI (ORIZZONTALMENTE) ED INDIVIDUAZIONE DI REDDITO IMPONIBILE PERDITA ALTRI REDDITI COMPENSABILI REDDITO COMPLESSIVO REDDITO IMPONIBI- LE IMPO- STA DICHIARATO VALORE DELLA LITE ACCERTATO

29 Valore della controversia Il valore della lite sarà dato dalla maggiore imposta accertata ( ). 29

30 Valore della controversia AVVISO DI ACCERTAMENTO CON RECUPERO DELLA PERDITA NON RIPORTABILE DICHIARATA NEL 2010 DA UNA PERSONA FISICA CON ALTRI REDDITI COMPENSABILI (ORIZZONTALMENTE) ED INDIVIDUAZIONE DI REDDITO IMPONIBILE. PERDITA ALTRI REDDITI COMPENSABILI REDDITO COMPLESSIVO REDDITO IMPONIBI- LE DICHIARATO IMPO- STA VALORE DELLA LITE ACCERTATO

31 Valore della controversia Pari all imposta calcolata sul reddito imponibile accertato con l aliquota per scaglioni prevista per l anno d imposta

32 Valore della controversia RESTANO ESCLUSE dalla fase di reclamo/mediazione le fattispecie di VALORE INDETERMINABILE dovendo la controversia essere contraddistinta da un valore espressamente individuato (non superiore a Euro). 32

33 Contributi previdenziali e assistenziali La mediazione ha effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali in quanto la relativa base imponibile è quella prevista per le imposte sui redditi (come nel caso dell avviso di accertamento) Il valore della lite è determinata AL NETTO dei contributi accertati Il reclamo/mediazione deve indicare i contributi ricalcolati 33

34 Reclamo/Mediazione presentazione dell istanza Ai sensi dell art. 17 bis, comma 5 il reclamo va presentato alla DIREZIONE PROVINCIALE o alla DIREZIONE REGIONALE che ha emanato l atto, che provvedono attraverso apposite STRUTTURE DIVERSE E AUTONOME da quelle che hanno emesso gli atti reclamabili Le strutture diverse e autonome sono gli UFFICI LEGALI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI, nonché le analoghe strutture delle DIREZIONI REGIONALI e del CENTRO OPERATIVO DI PESCARA per i procedimenti di competenza di quest ultimo Nelle liti oggetto di reclamo NON È ammessa la conciliazione giudiziale. 34

35 Reclamo/ Mediazione presentazione dell istanza Scopo del nuovo istituto è quello di ridurre il carico del contenzioso di basso importo presso le Commissioni tributarie In tal senso la disposizione in parola affida ad un SOGGETTO TERZO il compito di RIESAMINARE l atto emanato (eventualmente) ACCOGLIENDO IL RECLAMO o PROPONENDO UNA MEDIAZIONE Resta il dubbio che si possa parlare di EFFETTIVA TERZIETÀ a proposito della struttura che procede all esame del reclamo. 35

36 Reclamo/ Mediazione sintesi del procedimento di reclamo Il reclamo deve essere proposto ENTRO IL TERMINE PER PRESENTARE RICORSO; dunque il contribuente deve in tale termine notificare l atto di reclamo. A tal fine la norma rinvia agli artt. 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4 del D.Lgs. n. 546/92 Ciò significa che: - il contribuente per presentare reclamo deve avvalersi di un difensore abilitato, a meno che il valore della causa non sia inferiore a 2.582,25; 36

37 Reclamo/ Mediazione sintesi del procedimento di reclamo - il reclamo, a pena di inammissibilità, deve contenere tutti gli elementi previsti per il ricorso (dati delle parti, atto oggetto di impugnazione, giudice adito, motivi, sottoscrizione e dati del difensore) compreso il valore della lite ai fini del contributo unificato; - la notifica del reclamo deve avvenire tramite le stesse modalità previste per il ricorso; - il reclamo va presentato entro il termine per proporre il ricorso contro l atto reclamabile. 37

38 Reclamo/ mediazione soggetti legittimati Anche se non sono richiamate dall art. 17 bis D.Lgs. N. 546/92 si ritengono applicabili al reclamo/mediazione le disposizioni previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. N. 546/92. Dunque sulla base delle stesse l istanza di reclamo/mediazione può essere alternativamente presentata: - dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio; - dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio (es. tutore); - dal difensore nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28. 38

39 Reclamo/mediazione Società di persone e soci L istanza di reclamo mediazione riguarda anche le liti relative a controlli per imposte sui redditi di società di persone e dei soci in merito alle quali la giurisprudenza contempla l ipotesi del litisconsorzio necessario. Con riferimento alla mediazione: - la SOCIETÀ può concludere la mediazione in via autonoma rispetto ai soci; 39

40 - I SOCI: Reclamo/Mediazione Società di persone e soci possono concludere la mediazione per il proprio reddito tenendo conto di quella conclusa dalla società; possono concludere in via autonoma la mediazione anche se la società non ha mediato; possono costituirsi in giudizio dopo aver esperito infruttuosamente la mediazione per il proprio reddito; possono presentare direttamente ricorso al giudice tributario se il valore della lite relativa ai loro redditi è superiore a ,00 euro. 40

41 Reclamo/Mediazione Società di persone e soci - Coobbligati Se lo stesso ufficio è competente per società e soci ecco che i procedimenti di mediazione sono gestiti in modo coordinato tra di loro. Se così non è, ciascun Ufficio tratterà la pratica di mediazione relativamente agli atti di propria competenza. Anche le liti che coinvolgono più soggetti per legge legati da un valore di solidarietà sono suscettibili di reclamo e mediazione. L ufficio provvederà in modo coordinato. La mediazione perfezionata con uno o più coobbligati ESTINGUE L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA per tutti gli altri..

42 Reclamo/ Mediazione - contenuto Il reclamo deve contenere tutti gli elementi del ricorso FIN DALL ORIGINE; infatti, DECORSI 90 GIORNI senza che sia stato notificato L ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO o nell ipotesi in cui LA MEDIAZIONE NON ABBIA AVUTO ESITO POSITIVO, il reclamo PRODUCE GLI EFFETTI DEL RICORSO Da tale momento, in via generale (90 giorni dalla proposizione del reclamo) decorrono i trenta giorni ex art. 22, D.lgs. N. 546/92 per la costituzione in giudizio. 42

43 Reclamo/ Mediazione - contenuto Tuttavia SE ENTRO I 90 GIORNI IL RECLAMO VIENE RESPINTO i termini di costituzione in giudizio DECORRONO DAL RICEVIMENTO DEL DINIEGO. Se entro i 90 giorni il reclamo viene parzialmente accolto i termini di costituzione in giudizio decorrono dalla notificazione dell atto di accoglimento parziale. Nella fase di costituzione in giudizio (deposito del reclamo presso la Commissione Tributaria Provinciale) al contribuente NON È CONSENTITO di ampliare i motivi del ricorso poiché sono già stati inseriti nel reclamo. 43

44 Reclamo/ Mediazione - contenuto I motivi esposti nell istanza DEVONO COINCIDERE per intero con quelli del ricorso a pena di inammissibilità; è infatti inammissibile il motivo del ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale per il quale non sia stata preventivamente esperita la procedura di mediazione. Dunque il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere CONFORME A QUELLO CONSEGNATO O SPEDITO ALLA DIREZIONE CON L ISTANZA DI MEDIAZIONE a pena di inammissibilità dello stesso. 44

45 Reclamo / mediazione - contenuto IL RECLAMO/MEDIAZIONE CONTIENE: - l indicazione della Direzione nei cui confronti è avviata la fase preliminare amministrativa ( struttura che ha emanato l atto impugnato o non ha emanato l atto richiesto ); - il contribuente e il suo legale rappresentante, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto nonché il codice fiscale e l eventuale PEC; - l atto impugnato e oggetto dell istanza; - i motivi; - la richiesta di annullamento totale o parziale in autotutela dell atto; 45

46 Reclamo/mediazione - contenuto - una EVENTUALE proposta di mediazione motivata e completa della rideterminazione della pretesa; - il domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento (es. accoglimento dell istanza o del diniego). In assenza di elezione del domicilio le comunicazioni sono effettuate presso la residenza o la sede legale del contribuente; - Il valore della controversia (per determinare l obbligatorietà della fase di reclamo/mediazione). 46

47 Reclamo/mediazione unica istanza per più atti E possibile prevedere la redazione di un unica istanza per avviare il procedimento di reclamo/mediazione con riferimento a più atti impugnabili (specularmente alla redazione di un ricorso cumulativo). In questo caso si instaurano separati procedimenti amministrativi non essendo possibile procedere alla riunione in assenza di una disposizione che come nel processo tributario riunisce gli stessi. 47

48 Reclamo/mediazione - Ricorso Poiché l istanza di reclamo/mediazione anticipa i contenuti del ricorso e reca gli stessi elementi di quest ultimo nell istanza si dovrà riportare il contenuto integrale del potenziale ricorso. In calce all istanza di reclamo/mediazione potrà infine essere richiesta la SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE. La sospensione della riscossione può essere richiesta al giudice con la stessa istanza di reclamo/mediazione ma solo IN PENDENZA DI CONTROVERSIA GIURISDIZIONALE e quindi non può essere proposta prima della conclusione della fase preliminare di reclamo/mediazione. 48

49 Reclamo/mediazione - Sospensione della riscossione E possibile comunque chiedere la sospensione amministrativa degli effetti dell atto nella stessa istanza di reclamo/mediazione in virtù dell art. 2 quater, comma 1 bis, D.L. n. 564/94 conv. dalla L. n. 656/94. Il periodo di sospensione amministrativa degli effetti dell atto non può protrarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione. 49

50 Reclamo/mediazione Contributo Unificato Tra gli atti soggetti a contributo unificato (Circ. 1/DF del 21 settembre 2011) si annovera anche il reclamo con o senza proposta di mediazione nelle controversie di valore non superiore a ,00 Euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale decorso il termine di 90 giorni o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso 50

51 Reclamo/mediazione Contributo unificato presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell Agenzia delle Entrate che In altre parole, il contributo unificato VA VERSATO SOLO NEL CASO DI ESITO INFRUTTUOSO del reclamo/mediazione quando si deposita il ricorso presso la Commissione tributaria incardinando così La stessa circolare precisa che NESSUN CONTRIBUTO UNIFICATO va pagato per il reclamo/mediazione al momento della sua ha emanato l atto. il giudizio. 51

52 Reclamo/mediazione Imposta di bollo L istanza di reclamo/mediazione non è soggetta all imposta di bollo (rientra infatti tra gli atti esenti ai cui all art. 5, tab. allegata al DPR n. 642/72); È esente anche l eventuale procura rilasciata al difensore. 52

53 Reclamo/mediazione atti allegati La procedura preliminare amministrativa ha l obiettivo di VALUTARE LA CONCRETA POSSIBILITÀ di evitare il contenzioso tributario. Da qui la necessità di supportare l istanza di reclamo/mediazione con documenti. Trova applicazione in base al rinvio espresso effettuato al comma 6 dell art. 17 bis, D.lgs. 546/92, l art. 22, comma 4 dello stesso decreto per il quale Unitamente al ricorso e ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l originale o la fotocopia dell atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 53

54 Reclamo/mediazione atti allegati Si ritiene che la MANCATA ALLEGAZIONE di atti o documenti GIÀ IN POSSESSO DELL UFFICIO NON costituisce motivo di rigetto dell istanza. Al contrario, la mancata allegazione di documenti e atti NON IN POSSESSO DELL UFFICIO potrebbe rendere l istanza incompleta (e non conforme al ricorso completo di allegati e poi depositato presso la Commissione provinciale al termine del procedimento amministrativo). 54

55 Reclamo/mediazione - Notifica L art. 17 bis, D.Lgs. N. 546/92 richiama l art. 20 dello stesso decreto per il quale il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 Dunque l istanza di reclamo/mediazione può essere notificata nei confronti dell Ufficio che ha emanato l atto secondo una delle tre modalità previste per il ricorso: 55

56 Reclamo/mediazione - notifica - a mezzo ufficiale giudiziario con le modalità di cui all art. 137 e ss. c.p.c.; - tramite consegna diretta all Ufficio dell Agenzia delle entrate che ne rilascia ricevuta; - direttamente a mezzo del servizio postale tramite spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto. In quest ultimo caso, la notifica dell istanza, al pari della notifica del ricorso si considera effettuata alla DATA DI SPEDIZIONE e non a quella di ricezione da parte della Direzione. 56

57 Reclamo/mediazione termine di presentazione Come già detto, applicandosi all istanza di reclamo/mediazione le disposizioni di cui all art. 21, D.Lgs. N. 546/92, l istanza va notificata: - a pena di inammissibilità entro 60 GIORNI dalla data di notifica dell atto che il contribuente intende impugnare; - nel caso di rifiuto tacito opposto ad una domanda di rimborso, dopo il novantesimo giorno dalla istanza di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. 57

58 Reclamo/mediazione termine di presentazione Al termine di PROPOSIZIONE DELL ISTANZA di reclamo/mediazione si applicano le regole di sospensione feriale dei termini processuali La sospensione di diritto da 1 agosto al 15 settembre NON È INVECE APPLICABILE, come già detto, AL PROCEDIMENTO di reclamo/mediazione vero e proprio che deve pertanto CONCLUDERSI SEMPRE NEL TERMINE DI 90 GIORNI (trattandosi di fase amministrativa e non processuale) 58

59 Reclamo/mediazione Effetti connessi alla presentazione dell istanza EFFETTI SOSTANZIALI - E impedita la decorrenza del termine di decadenza per l impugnazione dell atto; - Tale effetto si verifica con la notifica dell istanza di reclamo/mediazione. 59

60 Reclamo/mediazione Effetti connessi alla presentazione dell istanza EFFETTI PROCESSUALI - L istanza di reclamo/mediazione produce gli effetti del ricorso con la conseguenza che la notificazione dell istanza di reclamo/mediazione equivale alla notificazione del ricorso. - Ciò significa che il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio va calcolato a partire dal giorno successivo: 60

61 Reclamo/mediazione - Effetti connessi alla presentazione dell istanza - a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell istanza da parte della Direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l accordo di mediazione; - a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l Ufficio RESPINGE L ISTANZA prima del decorso dei predetti 90 giorni; - a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l Ufficio PRIMA DEL DECORSO DI 90 GIORNI accoglie parzialmente l istanza. 61

62 Reclamo/mediazione accertamento con adesione In caso di PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE il termine per la proposizione dell eventuale successiva istanza di reclamo/mediazione è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell istanza di accertamento con adesione. 62

63 Reclamo/mediazione Trattazione dell istanza L Ufficio procede secondo le seguenti modalità: 1. valuta se sussistono i requisiti fissati dall art. 17, D.Lgs. N. 546/92 per la presentazione dell istanza; 2. verifica la fondatezza dei motivi evidenziati dal contribuente per l annullamento totale o parziale dell atto emesso o per il quale chiede la rideterminazione della pretesa; 3. se non sussistono i presupposti per l annullamento dell atto impugnato, l Ufficio valuta la proposta di mediazione EVENTUALMENTE formulata dal contribuente; 63

64 Reclamo/mediazione Trattazione dell istanza 4. in assenza di proposta formulata dal contribuente, l ufficio VALUTA COMUNQUE LA POSSIBILITÀ DI PERVENIRE AD UN ACCORDO DI MEDIAZIONE; se del caso, invita il contribuente al contraddittorio e FORMULA UNA PROPOSTA DI MEDIAZIONE completa di RIDETERMINAZIONE della pretesa; 64

65 Reclamo/mediazione Trattazione dell istanza 5. se non si ravvisano i presupposti per la conclusione di una mediazione, previa rideterminazione della pretesa, l Ufficio formula una proposta di mediazione che consenta al contribuente di ACCETTARE L INTERO IMPORTO DEL TRIBUTO, accertato con l atto impugnato al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate. 6. in tutti gli altri casi l Ufficio PROVVEDE AL DINIEGO. 65

66 Mediazione/reclamo modalità di attivazione La mediazione può dunque ESSERE ATTIVATA: - dal contribuente all interno del reclamo contenente una proposta motivata di mediazione completa di rideterminazione della pretesa; si tratta di una FACOLTÀ e non di un obbligo perché la proposta di mediazione non è condizione di ammissibilità del ricorso; 66

67 Mediazione/reclamo modalità di attivazione - su iniziativa dell ufficio come controproposta a quella formulata nel reclamo dal contribuente ovvero come proposta autonoma formulata avuto riguardo all eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell azione amministrativa; - su iniziativa dell ufficio come accordo confermativo del tributo al solo fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni. 67

68 Reclamo/mediazione Diniego all istanza QUANDO PROVVEDE AL DINIEGO, l Ufficio deve esporre in modo completo e dettagliato le ragioni di fatto e di diritto ad esso sotteso; si segnala che l atto di diniego, in caso di successiva costituzione o in giudizio del contribuente VARRÀ COME ATTO DI CONTRODEDUZIONI. IL DINIEGO NON È IMPUGNABILE stante la possibilità del contribuente di costituirsi in giudizio mediante il deposito del ricorso. 68

69 Reclamo/mediazione Valutazione della mediazione Una volta accertata l ammissibilità dell istanza e annullamento dell atto impugnato, l Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta di verificata l impossibilità di procedere a un mediazione formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione: a. incertezza delle questioni controverse; b. grado di sostenibilità della pretesa; c. principio di economicità dell azione amministrativa. 69

70 Reclamo/mediazione Valutazione della mediazione a. INCERTEZZA DELLA QUESTIONE CONTROVERSA Pur non essendo il precedente giurisprudenziale fonte del diritto nel nostro Paese, la circolare n. 9/E del 2012 ricorda che, sulla base dell attuale art. 360 bis, c.1, n. 1 c.p.c. è possibile ritenere che anche in relazione a questioni di diritto sia individuabile una certezza rappresentata dalla presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, tale da indurre a ritenere che un eventuale ricorso per cassazione potrebbe effettivamente essere dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte 70

71 Reclamo/mediazione- Valutazione della mediazione Da qui la conclusione della circolare secondo cui se la posizione assunta nell atto impugnato viene a contrastare con tale orientamento giurisprudenziale È OPPORTUNO favorire un accordo di mediazione. In assenza di pronunce della Suprema Corte continua la circolare - la proposta di mediazione sulla questione giuridica può essere motivata sulla base della presenza di un orientamento delle Commissioni tributarie favorevole al contribuente. 71

72 Reclamo/mediazione Valutazione della mediazione Sempre secondo la circolare L ufficio procede con la fase di vera e propria mediazione ogniqualvolta, in caso di possibile esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole del contenzioso, NON SIANO ravvisabili i presupposti per la prosecuzione in appello della controversia (.) Viene comunque chiarito che ( ) È ESCLUSA LA POSSIBILITÀ di mediare in relazione a questioni risolte in via amministrativa CON APPOSITO DOCUMENTO DI PRASSI, cui gli uffici devono necessariamente attenersi anche nella gestione delle relative controversie, a nulla rilevando l eventuale contrario orientamento della giurisprudenza cui l Amministrazione non abbia prestato adesione 72

73 Reclamo/mediazione Valutazione della mediazione B. IL GRADO DI SOSTENIBILITÀ DELLA PRETESA Le ragioni di opportunità evidenziate nel precedente punto sotto l aspetto delle questioni di diritto risolte dalla Cassazione vanno estese alla GIURISPRUDENZA DI MERITO relativamente alle questioni di fatto sollevate nell istanza di mediazione. In altre parole, la proponibilità dell accordo di mediazione è direttamente connessa al prevedibile esito sfavorevole del giudizio di merito. Andrà, per la circolare, valutata la giurisprudenza di merito delle COMMISSIONI TRIBUTARIE NELLE CUI CIRCOSCRIZIONI HA SEDE LA DIREZIONE che esamina l istanza di reclamo/mediazione. 73

74 Reclamo/mediazione Valutazione della mediazione C. IL PRINCIPIO DELL ECONOMICITÀ DELL AZIONE AMMINISTRATIVA Va inteso non solo come necessità di ottimizzazione economica delle risorse, ma come ottimizzazione dei procedimenti per evitare oneri inutili e dispendiosi. In tale valutazione va considerato anche il rischio di soccombenza nelle spese di lite. 74

75 Reclamo/mediazione accordo di mediazione Una volta effettuata la valutazione sono possibili le seguenti vie: 1. Se l istanza è presentata dal contribuente essa contiene una motivata proposta completa della rideterminazione della pretesa tributaria, in presenza dei presupposti per l accoglimento integrale, l Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione senza particolari formalità. 75

76 Reclamo/mediazione accordo di mediazione 2. In assenza di una proposta di mediazione nell istanza del contribuente, l Ufficio, quando opportuno, comunica una propria motivata proposta completa di propria rideterminazione della pretesa recante in calce il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato in modo da procedere alla sottoscrizione dell accordo ovvero, se il contribuente non intende aderire, per avviare un contraddittorio sulla proposta 76

77 Reclamo/mediazione accordo di 3. Negli altri casi in cui l Ufficio intenda esperire la mediazione, l Ufficio stesso invita il contribuente al contraddittorio. Ciò avviene quando NON REPUTA possibile o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della La circolare ESCLUDE in via generale un accordo di mediazione proposta. mediazione che definisca PARZIALMENTE la controversia, ammettendo invece quello che porta alla definizione dell intero rapporto in modo da evitare il contenzioso successivo. 77

78 Reclamo/mediazione Accordo di mediazione NON È RICHIESTA una particolare forma per l invito; quest ultimo può essere effettuato anche tramite posta elettronica ordinaria. Se anteriormente alla notifica dell istanza di reclamo/mediazione fosse STATA ESPERITA INUTILMENTE LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, la circolare ritiene opportuno che l Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione compresa l eventuale proposta di accertamento con adesione. 78

79 Reclamo/mediazione Accordi mediazione L esito del contraddittorio va descritto in un apposito verbale che va sottoscritto dal contribuente o al difensore munito di procura nonché dal dirigente o dal funzionario incaricato del contraddittorio. Al contraddittorio il contribuente può infatti partecipare personalmente o può conferire procura al proprio difensore. Se il contribuente non partecipa al contraddittorio, il dirigente o il funzionario incaricato annoterà l assenza sull originale dell invito al contraddittorio. 79

80 Reclamo/mediazione Accordo di mediazione In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto all ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso le sanzioni NON POSSONO ESSERE INFERIORI AL 40% DEI MINIMI EDITTALI previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. 80

81 Reclamo/mediazione Forme alternative Si segnala che a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione, il contribuente, entro il termine di proposizione del ricorso può: - aderire all atto notificato con la riduzione ad un terzo della sanzione; - formulare istanza di accertamento con adesione; - impugnare l atto (se inferiore a ,00 Euro obbligatorietà del reclamo/mediazione). 81

82 Reclamo /mediazione - accordo di mediazione Niente vieta peraltro, che, qualora non sussistano margini per la riduzione della pretesa, l Ufficio proceda comunque a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con conseguente riduzione delle sanzioni (cd. accordo confermativo della pretesa) 82

83 Reclamo/mediazione perfezionamento dell accordo di mediazione La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell intero importo dovuto o della prima rata in caso di pagamento rateale effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell accordo di mediazione ( Circ. N. 9/E del 2012) Nel caso in cui vi sia adesione alla proposta di una delle parti, il TERMINE DI VENTI GIORNI per l effettuazione del versamento delle somme dovute decorre: 83

84 Reclamo/mediazione perfezionamento dell accordo di mediazione - DALLA SPEDIZIONE DELL ATTO DI ADESIONE da parte del contribuente che l ha sottoscritto quando la PROPOSTA SIA STATA FORMULATA DALL UFFICIO; - DAL RICEVIMENTO DELL ATTO DI ADESIONE DELL UFFICIO, se la proposta era contenuta nell istanza di mediazione presentata dal contribuente; 84

85 Reclamo/mediazione perfezionamento dell accordo di mediazione Stante il rinvio all art. 48, D.Lgs. N. 546/92, l accordo di mediazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto ovvero in caso di omesso versamento alle scadenze per l iscrizione a ruolo. Il pagamento può essere effettuato anche tramite compensazione mediante modello F24. 85

86 Reclamo/mediazione perfezionamento dell accordo di mediazione Il pagamento può anche essere effettuato anche mediante scomputo di quanto eventualmente già versato dal contribuente in esecuzione dell atto impugnato. Nel caso di accordo avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di una rimborso, la mediazione si perfeziona con la conclusione del relativo accordo. Il versamento rateale prevede al massimo otto rate, tenuto conto che gli importi da versare non superano di certo i ,00 Euro ( art. 48, c.3, D.lgs. N. 546/92) 86

87 Reclamo/mediazione perfezionamento dell accordo di mediazione L importo rilevante ai fini della rateizzazione è quello riferito a ciascun atto oggetto di impugnazione e non quello (anche superiore a Euro) complessivamente dovuto in base ad un accordo che abbia ad oggetto una pluralità di atti eventualmente impugnati con un unico reclamo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima determina la DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE con iscrizione a ruolo dell intero importo residuo e di una sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute. 87

88 Reclamo/mediazione perfezionamento dell accordo di mediazione Anche in caso di avviso di accertamento c.d. esecutivo, le rate successive alla prima, dovute e non versate, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo. Con il perfezionamento della mediazione, la pretesa tributaria è definitivamente rideterminata nella misura fissata dall accordo di mediazione; il rapporto tributario sottostante all atto impugnato si intende definito e non ulteriormente contestabile. 88

89 Reclamo/mediazione perfezionamento dell accordo di mediazione Secondo la circolare, in caso di versamento rateale, l atto originariamente impugnato PERDE EFFICACIA a seguito del pagamento della prima rata. A ciò segue che la cartella di pagamento che fosse emessa in caso di mancato versamento di una delle rate successive alla prima sulla base dell accordo di mediazione potrà essere impugnata solo per vizi propri, stante la definitività del rapporto tributario. 89

90 Reclamo/mediazione perfezionamento dell accordo di mediazione La stessa circolare afferma però che in assenza del versamento integrale ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, la mediazione non si perfeziona e l atto originario, contro il quale il contribuente aveva proposto l istanza continua a produrre effetti. In tal caso il contribuente può decidere di agire in giudizio costituendosi nei termini. Come si concilia con quanto affermato precedentemente dalla stessa circolare? 90

91 Reclamo e spese processuali Ai sensi dell art. 17 bis, comma 10: Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. 91

92 Reclamo/Mediazione - spese processuali Per evitare che il nuovo istituto venga utilizzato per allungare i tempi della proposizione del ricorso si prevede dunque che: - la parte soccombente venga condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese sostenute per il procedimento precontenzioso; - fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese è concessa solo qualora si riconosca che la parte soccombente abbia disatteso la proposta di mediazione per giusti motivi, da specificare nella motivazione 92

93 Agenzia delle Entrate Notifica al contribuente di atto impositivo non sup. a Decorsi 60 giorni senza reclamo alla Direzione Prov. o Reg. Atto impositivo diventa definitivo Entro 60 giorni presenta reclamo con - annullamento totale/parziale - proposta di mediazione Decorsi 90 giorni - ii reclamo non è stato accolto - la mediazione non ha avuto esito positivo. Entro 30 giorni deposito del reclamo presso Comm. Prov. 93

94 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria La Circolare n. 33 del 3 agosto 2012 ha fornito alcuni chiarimenti in merito a specifiche fattispecie. Di seguito vengono esaminate alcune indicazioni fornite dall Ufficio. 94

95 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria SANZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, applicabili ai c.d. intermediari per le violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, rientrano tra gli atti per i quali opera la mediazione tributaria? Sì, come chiarito con circolari n. 52/E del 27 settembre 2007 e n. 11/E del 19 febbraio 2008, tali sanzioni hanno natura amministrativo-tributaria. Conseguentemente, chi intende proporre ricorso avverso un provvedimento di irrogazione delle sanzioni in esame, notificato in data successiva al 1 aprile 2012 e di valore non superiore a euro, deve preventivamente notificare l istanza prevista dall articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del

96 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria SANZIONE PER MANCATA EMISSIONE DELLA RICEVUTA O DELLO SCONTRINO FISCALE D. La mediazione tributaria opera anche in relazione alla sanzione con cui viene disposta la sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio dell attività, a norma dell articolo. R. Le controversie sulla sanzione di cui all articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 DEVONO RITENERSI ESCLUSE dalla mediazione tributaria, in quanto sono caratterizzate da valore indeterminabile. 96

97 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria RAPPORTI INTERCORRENTI TRA LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL ARTICOLO 16, COMMA 3, E ALL ARTICOLO 17, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 472 DEL 1997 Si chiede di precisare i rapporti intercorrenti tra la mediazione tributaria e la definizione agevolata delle sanzioni, con riduzione a un terzo, prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del Con riferimento a entrambi i procedimenti di irrogazione, è ammessa la possibilità di definire la sanzione con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (comma 3 dellarticolo 16 e comma 2 dell articolo 17 citati). 97

98 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria In sintesi, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente può definire la sanzione con la riduzione a un terzo, ai sensi del comma 2 dell articolo 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, e impugnare il tributo e/o gli interessi, previa presentazione dell istanza di mediazione. 98

99 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria PROVVEDIMENTI DI IRROGAZIONE SANZIONI PER OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLA DICHIARAZIONE Si chiede di chiarire se la mediazione tributaria sia applicabile con riferimento all impugnazione di un iscrizione a ruolo effettuata per omesso o tardivo versamento emerso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, previsto dall articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n

100 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria R. Nel caso in cui, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, emerga un omesso versamento, l Ufficio recupera il tributo non versato e irroga una sanzione pari al 30 per cento, in applicazione dell articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n , e dell articolo 13, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n

101 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria Se il valore della controversia non è superiore a euro, il contribuente è tenuto a presentare preliminarmente istanza di mediazione ai sensi dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del In proposito si richiamano i chiarimenti forniti al punto 6.2 della circolare n. 9/E del 2012 in cui si è affermato che qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, l Ufficio ancorché non obbligato è legittimato a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l atto impugnato, con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate. 101

102 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria Nei casi indicati nel quesito, pertanto, è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 12 per cento dell imposta non versata (pari al 40 per cento del 30 per cento previsto dalla norma). Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 40 per cento. 102

103 RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI MEDIAZIONE PROPOSTA DI MEDIAZIONE CONFERMATIVA DELLA PRETESA TRIBUTARIA D. Al punto 6.2 della circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 si prevede la possibilità di un accordo confermativo della pretesa tributaria, con applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni al 40 per cento. Si chiede se l Ufficio sia tenuto a formulare al contribuente una proposta di mediazione avente tale contenuto. R. La formulazione di una proposta di mediazione per il pagamento integrale del tributo, con beneficio della riduzione delle sanzioni, costituisce una facoltà e non un obbligo per l Ufficio. 103

104 RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI MEDIAZIONE Si ribadisce, tuttavia, che l Ufficio non è legittimato a proporre un accordo di mediazione confermativo della pretesa tributaria, con il beneficio della riduzione delle sanzioni, ogniqualvolta la conseguente riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione (cfr. punto 6.2 della circolare n. 9/E del

105 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria TASSATIVITÀ DELLA RIDUZIONE AL 40 PER CENTO D. La riduzione della sanzione al 40 per cento, che opera a seguito di mediazione tributaria, è tassativa oppure, in casi particolari, l Ufficio può proporre l applicazione di una minore riduzione? R. Se in sede di mediazione la sanzione accertata viene confermata oppure rideterminata (ove sia stata accertata in misura superiore al minimo edittale), in nessun caso è ammessa l applicazione di una riduzione diversa (rispetto a quella al 40 per cento) della sanzione rispettivamente confermata o rideterminata. 105

106 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria MEDIAZIONE TRIBUTARIA E ACQUIESCENZA D. In data 2 aprile 2012, un contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento con il quale si richiede il pagamento di un imposta pari a euro, oltre a interessi e sanzioni. Esaminato l avviso di accertamento, il 10 aprile 2012 il contribuente presenta istanza di autotutela. In data 14 maggio 2012, effettua il versamento del tributo e delle sanzioni nella misura ridotta individuata ai sensi dell articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n

107 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria In data 15 maggio 2012, non avendo ricevuto comunicazioni in merito alla richiesta di autotutela, a mero titolo cautelativo notifica istanza di mediazione tributaria al competente Ufficio. Successivamente alla notifica dell istanza di mediazione l Ufficio provvede all annullamento parziale dell atto (con accoglimento parziale dell istanza di autotutela ovvero in accoglimento dell istanza di mediazione). Come va trattata, in questa ipotesi, l istanza di mediazione tributaria? 107

108 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria R. L articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 prevede una riduzione delle sanzioni irrogate se il contribuente rinuncia ad impugnare l avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Ne consegue che, per ottenere la riduzione delle sanzioni in esame, il contribuente deve, in particolare: - rinunciare ad impugnare l atto; - provvedere a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione delle sanzioni. 108

109 Chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria In considerazione di ciò, al punto 6.2 della circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 si è precisato che «Nel procedimento attivato con la presentazione dell istanza di mediazione non si applica l articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218». Ferma restando la validità in linea generale di quanto sopra affermato, si ritiene tuttavia che, nel caso di specie, avendo il contribuente effettuato il pagamento prima della notifica dell istanza di mediazione, l Ufficio attribuisce efficacia alla definizione operata dal contribuente ai sensi dell articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del

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