PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE. Deliberazione n. 320 del 21 luglio 2009
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1 III Regione Umbria, 11 PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE CI SESSIONE STRAORDINARIA Deliberazione n. 320 del 21 luglio 2009 OGGETTO: LEGGE REGIONALE - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall' attività venatoria. 1 -Baiardini Pao lo 2 -Bottini Lamberto 3 -Bracco Fabrizio Felice 4 -Brega Eros 5 -Carpinelli Roberto 6 -Cintioli Gian carlo 7 -De Sio Alfredo 8 -Dottorini Olivier Bruno 9 -Fronduli Armando 10 -Gilioni Mara 11 -Girolamini Ada 12 - Li9naniMarchesaniGiovanniAndrea 13 -Loren zetti Maria Rita 14 -Lupini Pavi lio 15 -Mantovani Massimo preso asso preso asso 16 -Masci Luigi 17 -Melasecche Germini Enrico 18 -Modena Fiammetta 19 -Nevi Raffaele 20 -Riommi Vinc enzo 21 -Ronca Enzo 22 -Rosi Maurizio 23 -Rossi Gianlu ca 24 - Santi Alfredo 25 -Sebastiani Enrtcc 26 -Tippolotti Mauro 27 -Tomassoni Franco 28 -Tracchegiani Aldo 29 -Vinti Stefano 30 -Zaffini Francescc PRESIDENTE: Fabrizio F. BRACCO CONSIGLIERI ESTENSORE: SEGRETARI: Eros BREGA - Giovanni Andrea L1GNANI MARCHESANI Diva Sacchetti VERBALIZZANTE: Maria Beatrice MARCANTONINI
2 III In Regione Umbria I Il ConsiglioRegionale l VIIl OGGETTO N. 361 DELIBERAZIONE N. 320 DEL 21 LUGLIO 2009 LEGGE REGIONALE - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria. IL CONSIGLIO REGIONALE VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 702 del , concernente: Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il , assegnato in pari data alla competenza della II Commissione Consiliare Permanente in sede redigente ed alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente in sede consultiva (ATTO N. 1556); ATTESO che a norma dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno l'atto è stato esaminato dalla II Commissione Consiliare Permanente secondo il procedimento ordinario; VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi del comma 6 dell'art. 27 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Franco Tomassoni e per la minoranza dal Consigliere Massimo Mantovani (ATTO N. 1556/BIS); VISTI in particolare gli articoli 18, comma 6 e 30 del Regolamento interno; UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale; VISTI gli emendamenti VISTI gli emendamenti apportati in sede di Commissione; presentati in aula ed approvati; VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 2
3 Il 1 Regione Umbria 1 l. Consiglio Regionale, Atti Cansiliari VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157; VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14; VISTA la legge regionale 3 marzo 1995, n. 9; VISTA la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37; VISTO lo Statuto; VISTO il Regolamento interno; con votazione separata articolo per articolo nonché sugli emendamenti e con votazione finale sull' intera legge che ha registrato 17 voti favorevoli e 8 voti di astensione espressi nei modi di legge dai 25 Consiglieri presenti e votanti DELIBERA - di approvare la legge regionale concernente: Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria, composta di n. 12 articoli nel testo che segue: 3
4 Regione Umbria 11I Consiglio Regionale JJY Art.I (Finalità) I. La Regione con la presente legge detta norme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni non altrimenti indennizzabili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall'attività venatoria. Art. 2 (Controllo e selezione dellafauna selvatica ed inselvatichita per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zoo tecnico) l. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica ed inselvatichita al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l'istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie, in particolare cinghiali, nutrie, storni e corvidi, è da ritenere incompatibile e dannosa per l'ecosistema. 2. In attuazione del disposto dell'articolo 19 della legge Il febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province presentano alla Giunta regionale una relazione finale che illustra i risultati conseguiti dall'attuazione dei piani di cui al comma 2. 4
5 III Regione Umbria ' Art. 3 (Risorse finanziarie) 1. La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede alla ripartizione dei finanzia menti di cui all'articolo 40, comma l, lettera c) della I.r , tra gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati ATC, e le province. 2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei finanziamenti, disponendo l'erogazione in ragione del cinquanta per cento delle somme entro il 30 marzo e della restante quota entro il 30 giugno. 3. Gli ATC istituiscono nel proprio bilancio un capitolo per il pagamento degli indennizzi costituito dai finanziamenti di cui al comma l. In caso di insufficienza del fondo per il pagamento completo dell'indennizzo, al pagamento della restante quota provvede autonomamente il comitato di gestione degli ATC, con proprie risorse, reperite nell'ambito dei piani di gestione del prelievo del cinghiale. 4. Con i fondi assegnati ai sensi del comma l, gli ATC indennizzano i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. 5. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati ai sensi del comma l, relativamente al territorio di propria competenza, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnia, alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli. Art. 4 (Tipologia dei danni alle produzioni agricole indennizzabill) I. Sono ammessi all'indennizzo i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla produzione agricola. 5
6 11I III Regione Umbria fty 2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono indennizzati dallo stesso ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette). L'ente gestore del parco predispone ed attua gli interventi necessari a ricomporre squilibri ecologici con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie e nelle zone addestramento cani. sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni. I capi prelevati negli interventi di contenimento autorizzati dalla provincia, sono assegnati al concessionario e devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienicosanitaria. 4. Sono esclusi dall'indennizzo i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui all'articolo 15, commi 3 e 8 della l. 157/1992. Art. 5 (Valutazione dei danni alle produzioni agricole) l. I danni alle produzioni agricole sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini dell 'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, di seguito denominato ISMEA, all'epoca del danno, al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione. 2. Alla produzione agricola oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si applica il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello valutato secondo le modalità previste al comma l. 3. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi: 6
7 III Regione Umbria 1 Atti Cansiliar; a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa delle colture agricole da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni; b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno. Art. 6 (Tipologia dei danni alle produzioni zootecniche indennizzabili) l. I danni indennizzabili provocati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo al lupo e all' orso, ed inselvatichita, alla produzione zootecnica, riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati, nonché ungulati selvatici poli gastrici in allevamenti a scopo alimentare. 2. Non sono indennizzati i danni al bestiame verificatisi In luoghi o in periodi in cui è vigente il divieto di pascolo. 3. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo non sono indennizzabili qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato dal soggetto danneggiato. 4. Sono computati nell'indennizzo anche i capi dispersi a seguito dell 'aggressione, risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentabili. 5. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi: a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa degli allevamenti da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni; b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione 7
8 In Regione Umbria l finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno. Art. 7 (Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche) l. I danni alle produzioni zootecniche sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuri ali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA, all'epoca del danno. All'atto della stima si tiene comunque conto dell'età dell'animale in relazione alla produttività e al valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell'azienda. 2. Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie: a) bovini ed equini di peso vivo pari a chilogrammi 250; b) ovini e caprini di peso vivo pari a chilogrammi lo. 3. Qualora non siano già previste valutazioni economiche specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato con le modalità sopraindicate è aumentato del venti per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L'importo dell'indennizzo è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati. 4. È corrisposto un indennizzo, su attestato del servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo. 5. Sono indennizzabili danni da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvatichiti. La perdita di produzione lattiera è stimata con riferimento alla 8
9 Hl III Regione Umbria 1 produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte. 6. Sono inoltre ricompresi nell'indennizzo, i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria. Art. 8 (Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di indennizzo) l. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, la denuncia dei danni è presentata dall'interessato, contestualmente alla domanda per l'indennizzo, agli ATC. 2. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnia ed alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, la denuncia dei danni è presentata, contestualmente alla domanda per l'indennizzo, alla provincia competente per territorio. Art. 9 (Norme regolamentari) I. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione. Art. lo (Abrogazioni di norme) I. La legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 9
10 III Regione Umbria 11I Consiglio Regionale l Atti Cansili.r; fauna selvatica ed inselvatichita e daj1'attività venatoria) è abrogata. 2. Gli articoli l, 2, 3 e 4 dej1a legge regionale 25 novembre 2004, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni dej1a legge regionale 20 agosto 1996, n Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola daj1a fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria - ed ulteriori modificazioni ed integrazioni dej1a legge regionale 17 maggio 1994, n Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono abrogati. 3. Il comma l dell'articolo 37 dej1a legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione dej1a fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è abrogato. Art. Il (Disposizioni finanziarie) l. La percentuale di indennizzo riconosciuta sul danno liquidabile è calcolata nel seguente modo: a) per l'anno settantacinque per cento; b) per l'anno ottantacinque per cento; c) per l'anno 2011 e seguenti - cento per cento. 2. Per il triennio le percentuali degli stanziamenti del bilancio regionale, previste all'articolo 40, comma I della l.r. 14/l994, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vena tori o), sono cosi modificate: a) il quattro per cento per interventi diretti della Regione; 10
11 In Regione Umbria ' LEGISLA TURA b) il sei per cento per le attività dell'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche; c) il trentatre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla presente legge. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunisticoambientale gestiti dagli ATC; d) il cinquantasette per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico-ambientale attraverso la conduzione degli ATC a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione. ArI. 12 (Norma finanziaria) l. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 4, si fa fronte con lo stanziamento della Unità previsionale di base (cap. 4198) del bilancio Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro ,00 da iscrivere in termini di competenza e di cassa nella Unità previsionale di base (cap n.i.). 3. AI finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella Unità previsionale di base (cap. 6100), denominata Fondi di riserva. 11
12 III III Regione Umbria ' 4. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa. IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE ASSISTENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI Rosanna Monlanucci. e;.j C\N~ ~~a..w-v 12
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