COMUNICAZIONE BENI ASSEGNATI AI SOCI 2015

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1 COMUNICAZIONE BENI ASSEGNATI AI SOCI 2015 Note di rilascio Versione Data Settembre 2015 Compatibilità e successive Sommario INTRODUZIONE... 1 SINTESI NORMATIVA... 1 BENI AI SOCI... 1 FINANZIAMENTO SOCI... 3 CONTENUTO DELLA VERSIONE... 4 QUADRI... 4 CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE... 7 TELEMATICO... 7 STAMPE... 7 IMPORTAZIONI... 7 Introduzione Con il presente documento vengono fornite le indicazioni operative necessarie al fine di adempiere correttamente agli obblighi previsti dai provvedimenti del Direttore dell A.E. del 2 agosto 2013: - Prot / finanziamenti soci e apporti; - Prot / beni concessi in godimento; mediante l utilizzo del software Comunicazione beni assegnati ai soci. Si evidenzia che l impostazione del software consente di gestire tutte le ipotesi di presentazione previste nei decreti, ed in particolare: - Società o Titolare concedente (UNICA) che procede alla segnalazione dei soci (MOLTEPLICI) che utilizzano beni o che hanno effettuato finanziamenti; - socio (UNICO) che procede alla segnalazione delle società o dei soggetti (MOLTEPLICI) che concedono beni o che hanno ricevuto finanziamenti. N.B.: si precisa che, pur essendo i due provvedimenti distinti e l adempimento divergente per dati e soggetti obbligati, la modulistica prevista e le specifiche tecniche di invio risultano essere coincidenti ed identiche. Sintesi Normativa BENI AI SOCI Soggetti obbligati o imprenditore individuale; o società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); o società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); o società cooperative; Tss S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 7

2 o stabili organizzazioni di società non residenti; o enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale Decorrenza o 2013 Oggetto dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l utilizzo nell anno di riferimento della comunicazione. 2.3 La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Contenuto Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi: o per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato; o per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; o informazioni circa l utilizzo del bene; o data della concessione (data di inizio e fine), o corrispettivo versato; o valore di mercato del bene. Esclusioni o i beni concessi in godimento agli amministratori; o i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi; o i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; o i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; o gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; o i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge; o i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria altro del tracciato record contenuto nell allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell imposta sul valore aggiunto. Termini di invio o il provvedimento n del 16 aprile 2014 ha modificato i termini di invio, a partire da quelle riferite al 2013 la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Annullamento e sostituzione della comunicazione La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti. La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito. Precisazioni Il provvedimento circoscrive l ambito oggettivo della comunicazione, in un ottica di semplificazione degli adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di fiducia Tss S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 7

3 nei confronti dei contribuenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni di categoria. Prevede che i soggetti obbligati devono comunicare all anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento e può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell'agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1). Statuto dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). b) Disciplina normativa di riferimento: Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36- septiesdecies). Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni Provvedimento del 16 novembre 2011, pubblicato sul sito internet dell'agenzia delle entrate il 16 novembre 2011 Provvedimento del 13 marzo 2012, pubblicato sul sito internet dell'agenzia delle entrate il 13 marzo 2012 Provvedimento del 17 settembre 2012, pubblicato sul sito internet dell'agenzia delle entrate il 17 settembre 2012 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (artt. 51 e 54). FINANZIAMENTO SOCI Soggetti obbligati soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, effettuano la comunicazione. Decorrenza Oggetto dati delle persone fisiche soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso all impresa, nell anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro. Contenuto a. codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero b. ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni. Esclusioni Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli apporti, già in possesso dell Amministrazione finanziaria. Finanziamenti e apporti inferiori a 3.600,00 euro. Termini di invio Il provvedimento n del 16 aprile 2014 ha modificato i termini di invio, a partire da quelle riferite al 2013 la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Annullamento e sostituzione della comunicazione La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti. La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del Tss S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 7

4 termine stabilito. Precisazioni La disposizione di cui all'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l'agenzia delle entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Il suddetto intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito. Sulla base dell articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all impresa dai soci o dai familiari dell imprenditore. Al fine di semplificare l adempimento, si stabilisce che l obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell anno di riferimento l ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue. Inoltre, il provvedimento prevede l esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell'agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1). Statuto dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). b) Disciplina normativa di riferimento: Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36- septiesdecies). Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 38, quarto e quinto comma); Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, dodicesimo comma). Contenuto della versione QUADRI Il software si articola nei seguenti quadri: - Frontespizio; - Soggetto Scheda Concedente/Utilizzatore o Scheda Bene/Finanziamento ; o Attestazione; - Quadro BG; - Telematico; Frontespizio Il quadro raccoglie i dati anagrafici del soggetto che effettua la comunicazione sia esso utilizzatore o concedente. La sua qualificazione avviene mediante il campo Qualifica che assume i valori : 1) Comunicazione da parte del socio o del familiare del socio del bene ricevuto in godimento Tss S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 7

5 2) Comunicazione da parte dell'impresa di beni concessi in godimento 3) Comunicazione da parte dell'impresa di finanziamenti ricevuti da soci o loro familiari Di conseguenza la paletta Tipo soggetto può assumere: se il campo Qualifica = 1 A = Soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale; B = Familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato. C = Soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato. D = Familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera A). Se il campo Qualifica = 2 o 3 E = Imprenditore individuale; F = Società di persone; G = Società di capitali; H = Società cooperative; I = Stabili organizzazioni di società non residenti; L = Enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. 4) N.B.: nel caso di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell impresa l adempimento può essere effettuato esclusivamente dal soggetto esercente attività di impresa che riceve il finanziamento identificato dal codice qualifica 3) Comunicazione da parte dell'impresa di finanziamenti ricevuti da soci o loro familiari. Soggetto Scheda Concedente/Utilizzatore Contiene i dati relativi alla controparte indicata nel quadro FRONTESPIZIO. E possibile compilare tanti quadri quanti sono i soggetti da segnalare. Mediante l apposita funzione Crea o apre la scheda del BENE/FINANZIAMENTO, in relazione ad ogni soggetto è possibile aggiungere una o più schede di dettaglio dei beni o dei finanziamenti oggetto di comunicazione.. Tss S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 7

6 Naturalmente le schede BENE/FINANZIAMENTO correlate ad un singolo Soggetto possono essere molteplici. N.B.: Si evidenzia che per espressa previsione normativa è necessario prevedere una scheda BENE/FINANZIAMENTO per ciascun bene/finanziamento comunicato alla quale corrisponderà univocamente uno specifico Quadro BG generato in automatico dal software. Ciascun quadro BG quindi conterrà, per espressa previsione normativa, i dati di un solo bene/finanziamento effettuato. Mediante il quadro ATTESTAZIONI, presente nell alberatura dei quadri del soggetto è possibile visualizzare un apposito quadro di riepilogo dei beni e dei finanziamenti oggetto di comunicazione. Tss S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 7

7 Si evidenzia che marcando la funzione Marcare per escludere il soggetto ed i beni/finanziamenti è possibile, pur mantenendo le informazioni presenti nella scheda SOGGETTO e nelle singole schede BENE/FINANZIAMNENTO, escludere tali dati dalla generazione del modello fiscale di comunicazione e dal correlato file telematico. La medesima funzione di esclusione è presente localmente all interno di ogni scheda BENE/FINANZIAMENTO al fine di escludere il singolo bene/finanziamento dalla generazione del modello fiscale di comunicazione e dal correlato file telematico. Quadro BG Il Quadro BG è un quadro di solo output, generato in base ai dati ed alle informazioni inseriti in corrispondenza dei singoli beni o finanziamenti correlati ai Soggetti interessati alla comunicazione dei dati. Per apportare modifiche o esclusioni di dati e informazioni è necessario operare sulle schede soggetti e/o beni o finanziamenti. Si evidenzia che per espressa previsione normativa la procedura provvede alla compilazione di un quadro BG per ciascun bene o finanziamento, non essendo prevista l indicazione cumulativa di più beni o la compilazione simultanea di più sezioni del quadro. La numerazione progressiva dei quadri BG avverrà in sede di generazione del telematico e della stampa del modello ministeriale. Le informazioni visualizzate sono quelle utilizzate nella generazione del file telematico per l invio all Agenzia delle Entrate. CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è disponibile sotto la scheda Clienti e attività/conversione da anno prec/2014 -> Per maggiori dettagli riguardo alla procedura di conversione si rimanda alla documentazione on line accessibile dal pulsante Supporto. TELEMATICO Nella seguente versione viene resa attiva la procedura di generazione del file telematico disponibile dal gruppo comandi Telematico. STAMPE Attivate le funzioni di stampa di verifica/fiscale del modello. IMPORTAZIONI Predisposte le funzioni di importazione dagli applicativi 2015: - Unico Persone Fisiche 2015 Consente di valorizzare le anagrafiche delle schede Soggetto con i dati relativi alle attestazioni del soggetto UPF selezionato - Unico Società di Persone 2015 Consente di valorizzare le anagrafiche delle schede Soggetto con i dati relativi ai soci del soggetto USP selezionato - Unico Persone Fisiche Soci Unico Società di Persone Soci Unico Società di Capitali Soci 2015 Le singole funzioni consentono di valorizzare la scheda Soggetto con i dati relativi alla dichiarazione selezionata Tss S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 7

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