La certificazione degli Esperti in Gestione dell Energia: lo schema SECEM Francesco Belcastro, FIRE Direttore SECEM Solarexpo 2013

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1 La certificazione degli Esperti in Gestione dell Energia: lo schema SECEM Francesco Belcastro, FIRE Direttore SECEM Solarexpo maggio 2013, Milano

2 Cos è la FIRE La Federazione Italiana per l uso Razionale dell Energia è un associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine e promuovere il ruolo degli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l uso efficiente dell energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. Esperti in Gestione dell Energia UNI CEI Rivista Gestione Energia

3 Progetti e collaborazioni Fra i progetti conclusi: Enerbuilding - Eurocontract - ST-Esco Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta. Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si segnalano l ENEA, il GSE, l RSE, grandi aziende, università, associazioni, agenzie ed enti fieristici.

4 Il progetto H-REII demo Il progetto H-REII demo prosegue a livello europeo le azioni del progetto H-REII per contribuire allo sviluppo di politiche di supporto alla realizzazione di interventi innovativi di recupero calore per la generazione elettrica da processi industriali altamente energivori (siderurgie, cementifici, fonderie di alluminio e non ferrosi, trattamenti termici, industrie del vetro, industrie chimiche, etc.). Così da permettere un drastico abbattimento delle emissioni globali di CO2. È stato valutato il potenziale europeo nei settori energy-intensive. È inoltre in fase di realizzazione la prima applicazione su Electric Arc Furnace.

5 Indagine FIRE sulle barriere all efficienza energetica (2011) Nonostante le premesse e i vantaggi, le buone pratiche dell efficienza energetica non sono diffuse quanto potrebbero. Le barriere non economiche principali:! mancanza di conoscenza, informazioni e sensibilità,! l imitata comprensione delle opportunità offerte da EPC e da FTT;! secondarietà rispetto al core business (costi energetici bassi);! p rofessionalità e qualificazione degli operatori;! attitudini e comportamenti;! f iliera non sviluppata adeguatamente;! complessità delle soluzioni;! v incoli legislativi e autorizzativi;! accesso agli incentivi;! sistema del credito non maturo. Il superamento di queste barriere è fondamentale per raggiungere gli 6 obiettivi previsti e superarli.

6 Le direttive europee e gli operatori Direttiva 2002/91/CE art. 10 Gli Stati membri si assicurano che la certificazione e l elaborazione delle raccomandazioni che la corredano [ ] vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti Direttiva 2006/32/CE art. 8 Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell efficienza energetica [ ] Nuova direttiva EPBD 2010/31/CE art.17: La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti. Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione - 1. [ ] entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi con- nessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva /31/UE

7 Schema DPR sui soggetti certificatori (attuazione art.4 D.Lgs. 192/05) ART.2 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici), comma 1: a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell energia e dell edilizia, che esplicano l attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici sempre che svolgano l attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b). 8

8 Schema DPR sui soggetti certificatori (attuazione art.4 D.Lgs. 192/05) ART.2 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici), comma 2 (i requisiti): a) società di servizi energetici (ESCO), [ ]; b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. comma 3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, [ ] comma 4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in9 materia di certificazione energetica degli edifici.

9 Qualificazione operatori FER art.15 D.Lgs. 28/11 e Allegato IV 1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali [ ] 2. A decorrere dal 1 agosto 2013, i requisiti tecnico professionali [ ] si intendono rispettati quando: a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione [ ]. 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'enea mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'enea e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, [ ], per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3. 12

10 Linee guida secondo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza conseguito, [ ] come stabilito al punto 4 dell allegato 4 al D.lgs. 28/2011. Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati quattro standard specifici a valle di un Modulo unico propedeutico. Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica. Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise: 20 ore per il modulo comune; 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica. Ai fini dell ammissione all esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l 80% delle ore complessive del corso. La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. 13 Quest ultima mira a verificare la corretta installazione dell impianto FER.

11 Decreto termico 28/12/2012: All. II - interventi rinnovabili biomassa Generatore di calore alimentati a biomasse. Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore elencati di seguito e installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale e di impianti di riscaldamento delle serre preesistente a biomassa, a carbone o a gasolio. Sono esclusi dall incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. N.B. È richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell incentivo, svolto da parte di soggetti che presentano i requisiti professionali previsti dall art 15 del D. Lgs. 28/11. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni. 14

12 La nomina dell energy manager La figura dell energy manager nasce nel settore industriale sulla spinta delle crisi energetiche degli anni 70. La legge 308/82 art. 22 obbligava la nomina dell energy manager a carico di tutte le industrie con più di dipendenti o consumi superiori a tep/anno ma non ne definiva i compiti. Con la legge 10/91 art.19, oltre al settore industriale, si estende l obbligo di nomina a tutti i soggetti consumatori di energia abbassando per questi ultimi la soglia (1.000 tep) e si prevedono sanzioni. ü Funzioni del responsabile: individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia; assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo dello Stato. ü Prestazioni energetiche degli edifici - D.Lgs. 192/05 all. I, c. 15 (DPR 59/09 art. 4 comma 25) ü Titoli di efficienza energetica - DM. 21/12/07 art.7, c. 1 e DM 28/12/ ü Contratti servizio energia - D.Lgs. 115/08 all. II, punto 4, c. 1

13 Nota Si parla di CERTIFICAZIONE quando è presente una parte terza che non può essere chi ha un interesse nell ambito specifico (per esempio, nel caso dell art. 15 del D.Lgs. 28/11, non possono essere l ente di formazione, l associazione di categoria degli installatori, le imprese produttrici di una tecnologia e neppure l ENEA se prenderebbe parte alla formazione. Si parla di QUALIFICAZIONE EQUIVALENTE quando non esiste l ente terzo ma ci sono regole ben definite ed eventualmente accettate a livello nazionale. Dichiarazione di parte terza: quando a certificare le competenze della persona è un organismo di certificazione (di parte terza appunto) accreditato da ACCREDIA SECEM è organismo di parte terza accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024:

14 Norma sugli EGE: UNI CEI 11339:

15 Il progetto e-quem: la nascita dell EGE Il Progetto e-quem (e-qualification of the energy manager) rientra nel Programma Equal, gestito in Italia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e mirato a promuovere la sperimentazione di approcci e politiche innovativi per contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza sul mercato del lavoro. La strategia di azione del progetto è fondata su tre punti:! qualificazione dell offerta professionale;! sistema di certificazione delle competenze degli energy manager,! un processo di formazione continua on line. 18

16 Il corso di formazione per energy manager Il corso, utile per neolaureati, professionisti interessanti al settore dell energy management, ESCO, etc. è articolato in 10 moduli, che coprono le materie di competenza dell energy manager:! Modulo uno: energia, sviluppo e ambiente! Modulo due: fondamenti di energetica! Modulo tre: compiti e funzioni dell esperto in gestione dell energia! Modulo quattro: uso efficiente dell energia! Modulo cinque: fonti rinnovabili di energia! Modulo sei: contabilità energetica! Modulo sette: legislazione, normativa e contratti! Modulo otto: organizzazione e management! Modulo nove: comunicazione e marketing! Modulo dieci: economia e finanza Il sito web: 19

17 Quadro normativo italiano D. Lgs. 115/2008 (recepimento direttiva 2006/32/CE) art Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell efficienza energetica con rimando ad uno o più decreti futuri del MSE e a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, verranno definite:! una procedura di certificazione Società di servizi di efficienza energetica: ESCo UNI CEI Sistemi di Gestione dell Energia UNI CEI EN D.Lgs. 115/08 ISO EN Energy audit (part 1,2,3,4) Esperto in Gestione dell Energia: EGE UNI CEI volontaria per le ESCO e per gli esperti in gestione dell'energia (Art. 16, comma 1),! una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia e delle diagnosi energetiche (Art. 16, comma 2). Diagnosi Energetiche: UNI/TR Guppo Gestione Energia UNI-CEI 21

18 L esperto in gestione dell energia: a chi serve? I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze professionali dell esperto in gestione dell energia, sia come proprio addetto che come consulente esterno sono soprattutto: Utenti/Clienti con rilevanti consumi di energia, od anche consorzi e strutture associative costituiti tra gli stessi; oppure, più in generale, consumatori intermedi e finali interessati alla gestione efficiente dell energia; ESCO Società di servizi energetici; Organismi bancari e finanziari; Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders; Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l effettuazione di attività di diagnosi energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali nell accesso agli incentivi; Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali; Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, per lo sviluppo di piani e programmi appropriati e per le attività di controllo, di verifica e in generale di attuazione della normativa; Università e altri centri di ricerca e istituti formativi per attività di ricerca, di formazione e di consulenza tecnico scientifica nel settore; Organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/o di servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare volontariamente un Sistema 22 di Gestione dell Energia.

19 L esperto in gestione dell energia: UNI CEI Sono pertanto compiti essenziali dell'ege, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare; implementazione di una politica energetica dell'organizzazione; realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell Energia ex EN 16001:2009; contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure; analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle F.E.R.; analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi; ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici; elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici; individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell uso efficiente dell energia; definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi; applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale; reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l esterno; pianificazione finanziaria delle attività; gestione del progetto. 23

20 L esperto in gestione dell energia: UNI CEI Le competenze che l EGE deve possedere sono le seguenti: l'ege, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare un sistema di gestione dell energia dell organizzazione, ivi compreso un programma di gestione dell energia, conformi alla EN 16001:2009; conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili; conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici; conoscenza del mercato dell energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti; conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto e FTT Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di progetto; conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti. conoscenza di modalità contrattuali per l acquisto di beni e/o servizi, con un particolare riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita. conoscenza del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità analitica, tecniche di auditing. conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica. conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia. 24

21 L esperto in gestione dell energia: UNI CEI Modalità di valutazione Schema di certificazione secondo i requisiti della UNI CEI EN ISO DICHIARAZIONE DI PARTE PRIMA Autocertificazione DICHIARAZIONE DI PARTE SECONDA Qualificazione di fornitori e subfornitori DICHIARAZIONE DI PARTE TERZA Certificazione di organismo di parte terza accreditato da ACCREDIA 25

22 Chi rilascia la certificazione per gli EGE e le ESCO? La certificazione di parte terza può essere rilasciata da qualunque struttura ottenga l accreditamento presso Accredia (ex-sincert) secondo la norma ISO 17024, rispettando i requisiti indicati nelle norme UNI-CEI e UNI-CEI La FIRE ha attivato una struttura per il riconoscimento della certificazione EGE: il Secem. La prima sessione di esame si è tenuta nel gennaio del 2010, con la certificazione dei primi 10 soggetti. Ad oggi sono certificati EGE 59 professionisti. Prossima sessione il 25 giugno a Bologna. SECEM è accreditato da ACCREDIA 26

23 La certificazione degli EGE secondo lo schema SECEM * La certificazione è VOLONTARIA, è aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo dipendente dal titolo di studio conseguito e che possono accedere alla procedura di valutazione dei titoli ed alle prove di esame. * Una volta ottenuta la certificazione rimane valida per 5 anni, dopodiché occorre procedere ad un nuovo esame con presentazione di eventuali crediti. * La certificazione SECEM garantisce che il soggetto certificato gode di una preparazione di alto profilo. * Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito registro articolato in due elenchi separati corrispondenti alle due classi di macroattività (ovvero nell ambito di entrambe): * Settore industriale (Agricoltura e pesca, Industria manifatturiera, Industria dell Energia ed Acqua, Industria dei servizi, attività produttiva in generale); * Settore civile (Costruzioni pubbliche e private; Trasporti; Pubblica Amministrazione, Commercio, Servizi pubblici e privati in generale Il processo di certificazione e di verifica del mantenimento delle competenze avviene attraverso le successive fasi così articolate: Istruttoria; Valutazione; Delibera; Rilascio; Rinnovo. 27

24 SECEM: requisiti minimi di accesso 29

25 SECEM: fase istruttoria 30

26 SECEM: valutazione titoli ed esame La sequenza temporale prevede prima la valutazione dei titoli, l esecuzione della prova scritta, la prova orale, ed infine l attribuzione del punteggio complessivo con la dichiarazione La valutazione dei titoli e gli esami di superamento della procedura di valutazione. verteranno sia sugli ambiti di conoscenza comuni per le due Classi, sia su quelli 31 specifici per la Classe prescelta.

27 SECEM: valutazione, delibera e rilascio Criteri di valutazione finale - La votazione finale è il risultato della somma dei punteggi attribuiti ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale. I punteggi massimi da assegnare nella procedura di valutazione dei titoli e delle prove di esame sono riepilogati nella tabella seguente: Legenda: a) Esperienza professionale b) c) d) Titoli post universitari Diplomi e attestati oltre 40 ore Altri corsi di formazione Affinché il processo di certificazione si concluda favorevolmente per il rilascio della certificazione di competenza, la valutazione dovrà raggiungere un punteggio complessivo finale uguale o maggiore a 70 punti. 32

28 SECEM Es: le domande aperte Prova Civile: TM 1 3C) Nel campo delle incentivazioni al risparmio energetico, si sono succedute nel tempo diverse legislazioni basate su differenti meccanismi premianti. Descrivere al riguardo la differenza tra incentivazione in conto servizio e in conto capitale, riferendosi al contempo ad esempi conosciuti. TM 2 3C) Definire i criteri con i quali progettare un impianto di illuminazione energeticamente efficiente per una grande struttura terziaria. Prova Industriale: TM 1 2I) Illustrare i criteri per la scelta della tipologia impiantistica e delle dimensioni in termini di potenza elettrica e termica installata per un gruppo di cogenerazione. TM 2 2I) descrivere il meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso l emissione di certificati verdi, considerando il contesto originario e le modificazioni introdotte dalla legge 99/

29 SECEM: bando per la certificazione EGE Fase di valutazione Fase istruttoria Fase di delibera e comunicazione 35

30 Perché certificarsi? Es: Regione Lombardia fondi POR 36

31 Perché certificarsi? Es: La struttura della norma ISO Di seguito le novità più significative del nuovo standard. Punto 4.2. Management Responsability L Alta Direzione determina come soddisfare i requisiti del SGE, si assume le responsabilità e decide ruoli e compiti di ognuno Top Management Deve dimostrare il suo impegno nel supportare lo EnMS, dimostrare di attuare un miglioramento continuo: Politica energetica (non è più obbligatoriamente pubblica come nella 16001) Nomina di un rappresentante della direzione (nella era nell implementazione) e formazione di un energy management team Rendere disponibili le risorse (nella era nell implementazione) Comunicare l importanza della gestione dell energia all interno dell organizzazione Considerare le prestazioni energetiche nella pianificazione di lungo periodo Management Representative Potrà avvalersi, laddove fosse necessario, di un team di esperti di cui lui sarà il leader. Deve: Assicurare che lo EnMS sia realizzato e mantenuto (planning, operation and control) Informare la direzione sulle prestazioni energetiche e dello EnMS Promuovere la consapevolezza della politica energetica e degli obiettivi a tutti i livelli dell organizzazione Definire e comunicare responsabilità e ruoli per favorire un efficace gestione dell energia 37

32 Perché certificarsi? Es: Norma sulle ESCo - UNI CEI 11352:2010 Appendice A. Lista di controllo per la verifica della capacità. Tale lista prende in considerazione i vari aspetti sotto i punti di vista: Organizzativo Diagnostico* Progettuale Gestionale Economico e finanziario Appendice B (normativa): Contenuti minimi dell offerta del servizio energetico da parte delle ESCO. Nata con lo scopo di migliorare e semplificare le comunicazioni tra ESCO e cliente rendendo più chiari gli aspetti contrattuali. N.B. Presenza nell organigramma dell area tecnica di un responsabile con adeguate competenze nella gestione dell energia e dei mercati energetici I requisiti di tale figura sono definiti dalla UNI CEI e possono essere accertati attraverso un processo di certificazione da parte di un organismo terzo accreditato 38

33 Perchè certificarsi? Es: Il PAN GPP - Criteri minimi servizio energia Pubblicato sulla G. U. del 28 marzo 2012 n.74 il DM del MATTM su Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi energetici per gli edifici illuminazione / FM e riscaldamento / raffrescamento 1. Per la più efficace gestione del contratto d appalto è opportuno che, in analogia con quanto previsto per il contratto servizio energia dal D.Lgs. 115/2008, [ ] la nomina di un tecnico esperto come proprio rappresentante e controparte dell appaltatore con la funzione di monitorare lo stato dei lavori e la loro corretta esecuzione. Per i soggetti obbligati alla nomina dell energy manager (E.M.), questa controparte dovrebbe (nel caso del servizio energia deve) essere lo stesso E.M. Tale rappresentante, sia o meno energy manager, non deve avere alcun conflitto di interessi nello svolgere il ruolo di controparte. 2. Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352, sulle società che forniscono servizi energetici, ed inoltre debbono avere i requisiti di cui all allegato II al D.Lgs. 115/08 relativo al contratto servizio energia e al contratto servizio energia plus. Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte del candidato dei seguenti documenti: [ ]. Tale documentazione non è richiesta all offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI

34 I soggetti volontari nel meccanismo dei TEE: oggi (e domani?) Società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili, la cui definizione è nella delibera AEEG EEN 9/11 è la seguente Soggetti con obbligo di nomina dell energy manager; ai sensi dell art. 19 della Legge 10/91, tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, sono obbligati ogni anno ad effettuare la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia, qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:! per soggetti operanti nel settore industriale: tonnellate equivalenti di petrolio per anno (tep/anno);! per soggetti operanti negli altri settori previsti dalla stessa legge: tep/anno. Soggetti senza obbligo di nomina dell energy manager o dotati di ISO 50001: Le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento. Novità D.M. 28/12/12 40

35 Riconoscimento delle professioni non regolamentate: Legge 4/2013 La riforma prevede che per tali professioni sia possibile la regolamentazione volontaria sulla base di norme UNI come ad esempio la UNI CEI per gli EGE certificabile da organismi accreditati. La qualificazione professionale può basarsi su criteri generici attraverso schemi di certificazione creati da singoli organismi di certificazione accreditati (o che si accreditino in seguito) e che operino in conformità alla norma ISO il vantaggio sta nella procedura snella, in quanto è sufficiente che l organismo predisponga un regolamento e una specifica tecnica in cui vengano dettagliate le caratteristiche della procedura di certificazione e le modalità per accedervi e conseguirla e si doti delle commissioni previste per la valutazione dei titoli, gli esami, l imparzialità e così via. La legge 4/2013 indica come percorso preferenziale quello in cui è presente una norma tecnica internazionale o nazionale, in quanto ciò garantisce che diversi organismi possano riconoscere una certificazione omogenea su una determinata professione. Questo è il caso del SECEM per gli EGE, che si fonda sulla norma nazionale UNI CEI

36 Nuova Direttiva sull efficienza energetica 2012/27/CE Art. 5 Enti pubblici A partire dal 1 gennaio 2014, il 3% della superficie utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti minimi di EP stabiliti e obbligo di acquisti di prodotti, di servizi, edifici ad alta efficienza energetica (art.6) Art. 8 Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia 1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e/o: a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati [ ] b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti [ ] Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. Le imprese non PMI dovranno essere soggette ad audit energetici (a partire dal 5/12/2015 e ogni 4 anni) o all applicazione di un Sistema di Gestione dell Energia, entrambi effettuati da una parte terza. Art. 18 Servizi energetici Promozione dei servizi energetici e facilitazione di accesso delle PMI al mercato, sviluppo di marchi di qualità, pubblicazione elenchi dei fornitori di servizi energetici qualificati/certificati, offerta di EPC tipo e informazioni su best practice 42 (con analisi costi benefici con LCA)

37 FIRE- Federazione Italiana per l uso Razionale dell Energia SECEM Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management Via Anguillarese, Roma belcastro@fire-italia.org 44

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