Manovra Finanziaria. La riduzione del cuneo fiscale. Ulteriori deduzioni dalla base imponibile IRAP vengono introdotte con la Finanziaria

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1 Approfondimenti Manovra La riduzione del cuneo fiscale di Andrea Trevisani Ulteriori deduzioni dalla base imponibile IRAP vengono introdotte con la 2007 dopo quelle, già a regime, previste dall art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, i commi dal 266 al 269 dell articolo unico della citata legge contengono numerose disposizioni che incidono sulla base imponibile IRAP al fine di ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, ossia il divario esistente tra costo complessivo sostenuto dall impresa per i lavoratori dipendenti e retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi. Il nuovo assetto normativo, in sostanza, consente alle imprese di dedurre nuovi oneri connessi al costo del lavoro perseguendo, anche, ulteriori finalità tese ad incrementare la capacità competitiva delle aziende e a promuovere l incremento dell occupazione stabile. La 2007 (1) interviene in maniera consistente per ridurre il cuneo fiscale e, conseguentemente, favorire la competitività delle imprese mediante l introduzione di ulteriori deduzioni, rispetto a quelle già vigenti contemplate nell art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dalla base imponibile dell IRAP che vengono accentuate nel caso di lavoratori occupati nelle regioni del Mezzogiorno e di impiego di donne lavoratrici. Deduzione forfetaria IRAP e degli oneri sociali Deduzioni forfetarie Il comma 266 dell articolo unico della legge 2007 riscrive, in maniera ampia, l art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, in particolare la lett. a) sostituisce la lett. a) del comma 1 del predetto art. 11, introducendo ulteriori ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP sempre collegate a costi inerenti alle spese di lavoro. La modifica normativa non coinvolge quella serie di spese, sempre riconducibili al personale, che già in precedenza erano deducibili dalla base imponibile IRAP: i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro (2) e, per tutti i soggetti passivi, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni e delle amministrazioni degli organi costituzionali (3) e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l effettività della spesa sia asseverata da uno dei soggetti indicati nella disposizione. Il nuovo art. 11 del decreto istitutivo dell IRAP concede, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2007, la possibilità di dedurre una parte del costo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e l intero ammontare dei contributi sociali. Considerato che le nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP sono entrate in vigore il 1 gennaio 2007 (come la maggior parte delle norme contenute nella legge per il 2007), le medesime dovranno essere, da subito, gestite nei quadri IQ dei modelli UNICO 2007 relativi alle società di capitali e agli enti non commerciali (4). Tali soggetti, infatti, possono essere Andrea Trevisani - Responsabile fiscale Confartigianato (1) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in Banca Dati BIG, IPSOA. (2) Si ricorda che con circolare 5 aprile 2005, n. 13/E, in Corr.Trib. n. 19/2005, pag. 1537, con commento di M. Procopio, l amministrazione finanziaria ha precisato che a seguito dell approvazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. «legge Biagi»), il riferimento a contratti di formazione lavoro, contemplato dal D.Lgs. n. 446/1997, è da intendersi esteso ai nuovi contratti d inserimento, destinati ad assolvere a finalità analoghe. (3) Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale e Presidenza della Repubblica. (4) Il nuovo comma 3-bis inserito nell art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 dal comma 67 dell articolo unico della legge 2007 prevede che i modelli UNICO devono essere resi disponibili dall Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio di ciascun anno. Con comunicato stampa del 16 febbraio 2007 l Agenzia delle entrate ha informato che i modelli UNICO 2007 sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 687

2 Manovra Approfondimenti caratterizzati da un periodo d imposta non coincidente con l anno solare (ad esempio, 1 giugno maggio 2007) e dovranno, in tale ipotesi, presentare comunque la dichiarazione sul modello UNICO 2007, in quanto, in base al comma 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall art. 37, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 «ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio omissis da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l anno solare, omissis per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello di approvazione». Ritornando all esame della novella deduzione, il numero 1) della nuova lettera a) prevede la deduzione di un ammontare pari a euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta mentre il numero 2), della medesima lettera, acconsente che per ogni lavoratore, sempre assunto con contratto a tempo indeterminato, venga dedotta, su base annua, una somma pari a euro purché il medesimo sia impiegato in una delle seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Quest ultima deduzione è alternativa a quella dei euro spettante, indipendentemente dal luogo in cui vengono impiegati i lavoratori, ed, inoltre, può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall applicazione della regola de minimis stabilita dal regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69/2001 (5). Appare subito evidente che la deduzione in oggetto riduce l imposizione IRAP, che grava sul costo del lavoro, ponendo come unica condizione per poter beneficiare della riduzione stessa che l impresa, nel corso del periodo d imposta, abbia avuto in forza dipendenti con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non risulta necessario, pertanto, effettuare nuove assunzioni come richiesto, ad esempio, per fruire della deduzione prevista per le neo assunzioni dal comma 4-quater del medesimo art. 11. La norma stabilisce, inoltre, che l importo dell agevolazione (pari a o euro) spetta su base annua e deve essere ragguagliato ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel periodo d imposta. Riparametrazione similare è disposta nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, in tutte le forme ammesse (orizzontale, verticale e misto) disciplinate dall art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. Risulta subito chiaro che la deduzione riguarda anche i dipendenti che non sono più in forza alla fine del periodo d imposta in quanto l agevolazione, come peraltro affermato nella Relazione governativa al provvedimento, consiste in un abbattimento forfetario della base imponibile in relazione a ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta. Caso esemplificativo Nel corso del periodo d imposta, l impresa Alfa ha evidenziato la seguente situazione in ordine ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Dipendente Periodo di assunzione Deduzione forfetaria di base spettante Rossi In forza per Euro tutto il periodo d imposta Verdi Assunto Euro 2.931,51 il 1 giugno pari a (5.000 x 214) 365 Bianchi In forza dal Euro 4.164,38 pari 1 gennaio a (5.000 x 304) al 31 ottobre 365 Neri Assunto il Euro 1.678,08 pari 1 maggio con a (5.000 x 245 x 1 ) contratto a tempo parziale di 4 ore giornaliere Totale deduzione spettante Euro ,97 Nota: (5) Dal 1 gennaio 2007 è operativo il nuovo regolamento sugli aiuti di Stato di importo limitato. Infatti il regolamento (CE) n. 1998/2006 ha sostituito la precedente disciplina elevando a euro (al lordo di imposte ed oneri), su tre anni, la soglia di aiuti precedentemente fissata a euro. Il nuovo Regolamento ha incluso, inoltre, nel regime de minimis anche il settore dei trasporti precedentemente non ammesso al citato regime, tuttavia, per tale comparto, la soglia de minimis è dimezzata ( euro). 688

3 Approfondimenti Manovra Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali La seconda deduzione introdotta attiene, invece, agli oneri sociali, vale a dire ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. I contributi previdenziali (6) servono a finanziare le pensioni di cui i lavoratori usufruiranno, mentre quelli assistenziali (7) sono destinati a salvaguardare il reddito dei medesimi in caso di eventi avversi (disoccupazione, malattia, maternità, ecc). In relazione alle diverse LA NOVITA NORMATIVA modalità di calcolo della base imponibile IRAP, la deduzione potrà essere applicata solo dai soggetti passivi che determinano la stessa con il metodo analitico; diversamente per chi utilizza il cosiddetto metodo retributivo, l esclusione di tali oneri dalla base imponibile è già operante (8). Deduzioni per lavoratori a tempo indeterminato A partire dal 1 gennaio 2007, in modo graduale nel corso dell anno, diverranno operative le nuove deduzioni relative a costi inerenti a lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. In particolare entreranno in vigore la deduzione forfetaria di base pari a per ogni lavoratore, quella maggiorata per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia pari a euro per dipendente e quella relativa agli oneri sociali. ammontare. Nei citati commi viene espressamente previsto che le deduzioni forfetarie andranno ragguagliate ad anno; medesima disposizione non viene prevista per la deduzione dei contributi previdenziali in quanto l ammontare deducibile sarà determinato in relazione agli importi di detti oneri concernenti i singoli mesi retribuiti. Esempio di calcolo per il periodo d imposta 2007 Si consideri un impresa, operante nel Nord Italia, con un solo dipendente a tempo indeterminato per tutto il periodo d imposta 2007 avente retribuzione lorda annua pari a euro. I contributi sociali a carico del datore di lavoro (24,95% della retribuzione lorda) sono pari a euro. In relazione ai diversi periodi di paga il carico per oneri sociali ammonta ad euro 415,83 (4.990: 12). Ambito soggettivo di applicazione ed entrata in vigore delle nuove deduzioni Le nuove deduzioni non possono essere utilizzate da alcune tipologie di contribuenti: banche; altri enti finanziari; imprese di assicurazione; imprese operanti nel settore delle cosiddette utilities: imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell energia, dell acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. I commi 267 e 268 dell articolo unico della legge 2007 disciplinano l entrata in vigore delle nuove deduzioni prevedendo che sia la deduzione forfetaria di base (5.000 euro), che quella maggiorata ( euro), e sia la deduzione degli oneri sociali si applicano, per tutti i soggetti, a partire dal mese di febbraio 2007 e in misura ridotta alla metà fino al mese di giugno; solo a partire dalle retribuzioni di luglio, pertanto, le nuove deduzioni diverranno operative per il loro intero Mese Deduzione Deduzione forfetaria di per oneri sociali base Gennaio 2007 Zero Zero Da febbraio 208,33 per 207,91 per a giugno 2007 ciascun mese ciascun mese (5.000: 12: 2) (415,83: 2) Dal luglio a 416,66 per 415,83 per dicembre 2007 ciascun mese ciascun mese Deduzione 3.541, ,53 totale Per quanto concerne la tredicesima mensilità, prevista dalla generalità dei contratti, la stessa, di (6) Pari al 23,81% della retribuzione lorda. (7) Pari all 1,14% della retribuzione lorda. (8) La determinazione della base imponibile con il cosiddetto metodo retributivo è riservata ai soggetti di cui alle lettere e) ed e-bis) dell art. 3 del decreto istitutivo dell IRAP: enti non commerciali di cui alla lett. c), comma 1, dell art. 73 del T.U.I.R. relativamente all attività non commerciale svolta, pubbliche amministrazioni, amministrazioni degli organi Costituzionali e organi legislativi delle regioni a statuto speciale. 689

4 Manovra Approfondimenti IL PROBLEMA APERTO norma, viene corrisposta nel corso del mese di dicembre, ma la sua maturazione avviene per tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati nel corso dell anno e all atto della corresponsione la medesima viene assoggettata agli oneri previdenziali e assistenziali. A tal riguardo dovrà essere chiarito se gli oneri sociali relativi alla tredicesima mensilità saranno integralmente deducibili in quanto determinati a dicembre 2007 ovvero se occorrerà imputare ad ogni singolo mese un dodicesimo degli stessi e, conseguentemente, in sede di deduzione tener conto dei limiti imposti in relazione al periodo d imposta L ammontare della deduzione, in tutti i casi, non può superare, ai sensi del nuovo comma 4-septies dell art. 11 del decreto istitutivo dell IRAP, il costo che l impresa deve sopportare in relazione a ciascun dipendente. Compatibilità con la disciplina comunitaria delle nuove norme Sia la deduzione forfetaria di base che quella relativa agli oneri sociali, essendo selettive, in quanto escludono dalla loro applicazione alcuni settori economici (vedi supra), necessitavano di autorizzazione comunitaria perché potenzialmente qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell art. 87, par. 1, del Trattato CE. Diversamente la deduzione forfetaria maggiorata riservata alle imprese operanti nelle cosiddette aree svantaggiate del Sud entra immediatamente in vigore (con le limitazioni temporali viste supra) non essendo richiesta nessuna autorizzazione comunitaria perché rientrante nel cosiddetto regime de minimis. La mancata autorizzazione da parte della Commissione europea entro gennaio 2007 potrebbe determinare un problema di decorrenza delle nuove disposizioni. Vale la pena, inoltre, ricordare che per quanto concerne la deduzione nelle aree del Mezzogiorno per la verifica del limite de minimis occorrerà aver riguardo all effettivo risparmio di IRAP scaturente dall applicazione delle nuove Autorizzazione della Commissione europea Le nuove deduzioni IRAP configurano dei potenziali aiuti di Stato e, pertanto, il regime avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dalla Commissione europea entro il mese di gennaio La mancata autorizzazione potrebbe comportare una rimodulazione dei periodi interessati dall agevolazione: in particolare sia la deduzione forfetaria di base che quella concernente gli oneri sociali diverranno operative solo successivamente al via libera dato da Bruxelles. norme. In pratica, il limite dei euro, nell arco di un triennio, andrà verificato in relazione all imposta risparmiata e non all ammontare di base imponibile ammesso in deduzione. Alternatività delle nuove disposizioni rispetto ad altre deduzioni IRAP Le nuove deduzioni IRAP risultano alternative con altre disposizioni già tese a ridurre l impatto del costo del lavoro nel calcolo della base imponibile IRAP. Il nuovo comma 4-septies inserito nell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 individua chiaramente le ipotesi di non cumulabilità; le deduzioni in commento non possono, infatti, sommarsi a quelle contemplate, sempre nel citato art. 11, dal: comma 1, lett. a), n. 5: spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratti di formazione lavoro e al personale addetto alla ricerca e sviluppo; comma 4-bis1: deduzione, per i soggetti passivi - ad esclusione delle pubbliche amministrazioni - con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori a euro, di un importo pari a euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d imposta fino ad un massimo di 5 dipendenti (9); comma 4-quater: deduzione per gli incrementi occupazionali, rispetto alla base occupazione del 2004, intervenuti nei periodi d imposta e 2007 di un importo pari al costo del lavoro del neo assunto con un limite massimo di euro e dell incremento complessivo del costo del lavoro (10); (9) Cfr. risoluzione dell Agenzia delle entrate 10 agosto 2004, n. 116/E, in Corr.Trib. n. 36/2004, pag. 2870, con commento di G. Gavelli. (10) Cfr. circolari dell Agenzia delle entrate 13 febbraio 2006, n. 7/E, in Corr.Trib. n. 12/2006, pag. 959, con commento di A. Dodero e A. Trevisani, e 12 luglio 2006, n. 26/E, ivi n. 33/2006, pag. 2630, con commento di A.Trevisani. 690

5 Approfondimenti Manovra comma 4-quinquies: aumento della deduzione prevista dal comma 4-quater nelle ipotesi di neo assunzioni nelle aree svantaggiate del Centro-Nord e del Sud; comma 4-sexies: nuova agevolazione, introdotta dalla 2007, in relazione all assunzione di donne lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato (vedi infra). Considerata la formulazione letterale del comma 4-septies (11) la verifica della convenienza ad applicare le nuove LA NOVITA NORMATIVA deduzioni ovvero quelle sopra indicate andrà effettuata in relazione a ciascun dipendente in forza purché, ovviamente, ricorrano le condizioni di applicabilità delle deduzioni stesse. Assunzione di neo lavoratrici svantaggiate L assunzione di neo lavoratrici svantaggiate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 che determina un incremento di base occupazionale comporta la possibilità di incrementare la deduzione base che viene moltiplicata per sette o per cinque a seconda delle aree in cui opera l impresa che provvede all assunzione. La deduzione, così rinforzata, può azzerare completamente la base imponibile IRAP. Nuova deduzione per l assunzione di lavoratrici in situazioni di svantaggio Il nuovo comma 4-sexies introduce una specifica nuova deduzione collegata con l assunzione di lavoratrici che si trovano in situazione di svantaggio secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) 12 dicembre 2002, n Il legislatore nel confermare le deduzioni spettanti nel caso di assunzione di neo lavoratori in zone svantaggiate del Paese (comma 4-quinquies del citato art. 11) ha previsto, in alternativa, un ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP in caso di assunzioni di donne lavoratrici rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato, come identificata dalla relativa disciplina recata dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002 (12). A tal riguardo l art. 2, lett. f), n. xi), del citato Regolamento prevede che per lavoratrice svantaggiata si intende qualsiasi donna di un area geografica al livello NUTS II (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche), nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili precedenti, e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell area considerata, per almeno due dei tre anni civili precedenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 novembre 2005 sono state individuate le aree geografiche che presentano le caratteristiche previste dal Regolamento comunitario, in particolare sono interessate le seguenti regioni: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La norma dispone che nell ipotesi le nuove assunzioni riguardino tali soggetti, l importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater - consistente nel minore importo tra il costo del lavoro del neoassunto e euro - è, rispettivamente, moltiplicato: per cinque, nel caso che le assunzioni vengano effettuate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall art. 87, par. 3, lett. c), del Trattato CE (si tratta di assunzioni effettuate in Molise, Abruzzo, e in determinate zone localizzate in regioni del Centro-Nord); per sette, nel caso che le nuove assunzioni avvengano nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall art. 87, par. 3, lett. a), del Trattato CE (si tratta di assunzioni effettuate nelle regioni del Sud: Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia). Si sottolinea che la nuova disposizione normativa (contenuta nel comma 4-sexies) non risulta ben coordinata con il comma 4-quinquies per quanto concerne l individuazione dei territori che possono beneficiare dell agevolazione. È evidente, infatti, che non vi è perfetta coincidenza fra le aree individuate dal decreto ministeriale citato e quelle indicate nelle lettere a) e c) dell art. 87, par. 3, del Trattato CE: la regione Lazio non rientra, ad esempio, tra i territori in deroga mentre sia l Abruzzo (11) Testualmente il comma 4-septies prevede che «per ciascun dipendente... omissis l applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa omissis». (12) Si ricorda che ai sensi dell art. 11 il Regolamento ha cessato la sua validità al 31 dicembre

6 Manovra Approfondimenti che le altre aree del Centro-Nord ammesse alla deroga prevista dalla lett. c) non figurano fra i territori in cui la donna è considerata un lavoratore svantaggiato. Tale mancato coordinamento potrebbe determinare il mancato riconoscimento dell incremento della deduzione per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate effettuate nel Lazio. Sul punto è necessario un chiarimento ufficiale dell amministrazione finanziaria. Condizione indispensabile per poter beneficiare dell agevolazione è costituita, come peraltro già previsto dalla disciplina attualmente vigente, dall assunzione di personale, in particolare donne lavoratrici, con contratto a tempo indeterminato nel periodo d imposta Verificata tale prima condizione, la spettanza dell agevolazione è ulteriormente subordinata al fatto che, al termine del citato periodo d imposta, il numero dei lavoratori occupati, con contratto a tempo indeterminato, risulti superiore a quello dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto nel periodo d imposta precedente. Per determinare la deduzione spettante occorre, preliminarmente, effettuare il calcolo della deduzione «base» e, solo successivamente, moltiplicare per sette ovvero per cinque tale valore. Una volta determinati i dipendenti per i quali compete la deduzione, la norma prevede che la deduzione base è pari al minor importo fra: a) euro moltiplicato per il numero dei dipendenti neoassunti; b) il costo del personale neoassunto nel corso del periodo d imposta; c) l incremento del costo globale del lavoro indicato in conto economico e classificabile nell art. 2425, primo comma, lett. B), numeri 9) e 14), c.c. È di tutta evidenza che la formulazione della norma, come confermato peraltro dalla circolare 13 febbraio 2006, n. 7/E (13), porta a concludere che la deduzione dalla base imponibile nella aree svantaggiate è superiore al costo del lavoro incrementale e può portare ad azzerare la base imponibile del tributo erodendo le altre componenti della stessa. Per meglio comprendere tale affermazione, basti il seguente esempio in relazione all assunzione di una donna lavoratrice avvenuta il 1 gennaio 2007 in un area ammessa alla deroga di cui alla lett. a), par. 3, dell art. 87 del Trattato CE: Costo del lavoro della neoassunta euro Deduzione massima spettante euro Incremento globale del costo del lavoro euro Deduzione base spettante euro sull intero territorio nazionale (pari al minore dei tre importi precedenti) Deduzione spettante per l area euro ammessa alla deroga ( x 7) La norma precisa, inoltre, che la maggiorazione spetta nei limiti di intensità di aiuto consentiti, per l assunzione di lavoratori svantaggiati, dal regolamento (CE) n. 2204/2002, nonché le ulteriori condizioni in materia di assunzioni di lavoratori svantaggiati previsti dallo stesso regolamento. Sul tema delle nuove deduzioni IRAP occorre, infine, segnalare il comma 269 dell articolo unico della 2007, il quale, al fine di anticipare gli effetti delle nuove disposizioni, in sede di calcolo del versamento in acconto del primo periodo di applicazione delle nuove norme (che nella generalità dei casi coinciderà con l anno 2007), prevede che il contribuente può assumere come dato storico, vale a dire, come imposta del periodo precedente (anno 2006), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni e tenendo conto anche della loro graduale introduzione. Analoga facoltà viene accordata per il secondo periodo d imposta di applicazione delle nuove deduzioni senza, però, dover tener conto delle limitazioni connesse con l entrata in vigore scaglionata delle nuove deduzioni. Nota: (13) Cit. nota

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