Contratto di assicurazione Mutuo Protetto n

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1 Contratto di assicurazione Mutuo Protetto n Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione 08/2011 Copertina

2 NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Mutuo Protetto Mod. PI77 ed. 08/2011 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Genertel S.p.A. è una compagnia assicurativa controllata al 100% del capitale sociale da Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi. Sede legale: Via Machiavelli, Trieste - ITALIA Recapito telefonico: (numero verde) (chiamata urbana) Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: richiestainfo@genertel.it Genertel S.p.A. è iscritta al numero dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa L ammontare del patrimonio netto dell Impresa evidenziato nell ultimo bilancio approvato è pari a Euro , di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro e la parte relativa al totale delle riserve a Euro L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,53 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo, la durata è di 10 anni ed il contratto cessa alla naturale scadenza. Avvertenza: è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all art. 21 Diritto di recesso dell assicurato delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Assicurato, così come disciplinati dalle rispettive Condizioni Particolari delle Condizioni di Assicurazione: a) Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia - garanzia operante per tutti gli Assicurati; b) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia - garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico; c) Disoccupazione - garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Dipendente Privato. Ultimo aggiornamento: 08/2011 Nota Informativa - 1 di 6

3 Si rinvia all art. 1 Oggetto dell assicurazione e alle Condizioni Particolari per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Disoccupazione delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia agli artt. 3 Persone assicurabili, 6 Durata dell Assicurazione, 30 Esclusioni per Invalidità permanente totale, 35 Esclusioni per Inabilità Temporanea Totale e 40 Esclusioni per Disoccupazione delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: sono previste specifiche franchigie e massimali e si rinvia agli artt. 29 Determinazione dell Indennizzo per Invalidità permanente Totale, 33 Periodo di Franchigia per Inabilità temporanea totale, 34 Determinazione dell Indennizzo per Inabilità temporanea totale, 38 Periodo di Franchigia per Disoccupazione e 39 Determinazione dell Indennizzo per Disoccupazione delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. ESEMPIO DI FRANCHIGIA: Es.1) Sinistro di durata 6 mesi 1/1/2011 a 30/06/2011 Franchigia assoluta: 30 giorni Importo rate: 800 Giorno pagamento rata Mutuo: 1 di ogni mese Rate pagate: 5 rate Rimborso totale: ( 800 per 5 rate) Es.2) Sinistro di durata 20 giorni 1/1/2011 a 20/01/2011 Franchigia assoluta: 30 giorni Importo rate: 800 Giorno pagamento rata Mutuo: 1 di ogni mese Rate pagate: 0 rate Rimborso totale: 0 ESEMPIO DI MASSIMALE Massimale assicurato: massimo per rata del Mutuo Rata del Mutuo: Rimborso rata: Parte a carico dell Assicurato Periodi di carenza contrattuali Avvertenza: la copertura assicurativa prevede dei termini di carenza. Si rinvia agli artt. 28 Periodo di Carenza per Invalidità Permanente Totale, 32 Periodo di Carenza per Inabilità temporanea totale e 37 Periodo di Carenza per Disoccupazione delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato non è tenuto a dare comunicazione scritta all Impresa della variazione nella professione. In caso di Sinistro le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro medesimo (vedi art. 8 Condizioni di Assicurazione). Esempio: passaggio da dipendente del settore pubblico a dipendente del settore privato. Ultimo aggiornamento: 08/2011 Nota Informativa - 2 di 6

4 7. Premi Per ciascun assicurato, il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata e in un unica soluzione. Tale Premio è determinato applicando il tasso finito dello 2,60% all importo erogato del Mutuo. Si rinvia all art. 7 Determinazione del Premio delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. L intermediario percepisce le seguenti commissioni in relazione al Premio: - 47,95% sul Premio al netto delle imposte, in valore assoluto corrisponde in media a 806 al netto delle imposte. Avvertenza: in caso di estinzione anticipata del Mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto Bancario, l Assicurato ha facoltà di indicare il nuovo beneficiario o di richiedere il rimborso del Premio non goduto al netto delle imposte. Si rinvia all art. 6 Durata dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Mezzi di pagamento: bonifico bancario e assegno bancario. 8. Diritto di recesso Avvertenza: l Assicurato può recedere dall Assicurazione, con effetto dalla data di decorrenza dell Assicurazione stessa, entro 60 giorni dalla data di stipula del Mutuo. Si rinvia all art. 21 Diritto di recesso dell assicurato delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza: la denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall art del codice civile (tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione. L attività di gestione dei sinistri è svolta per Genertel da Generali Business Solutions Servizi Liquidazione Danni (in seguito per brevità GBS) con sede in V. Vittor Pisani, Milano - tel fax con call center operante dal lunedì al venerdì dalle 8 alle GBS si avvarrà, per la quantificazione dell entità del danno, della propria rete di periti fiduciari. Si rinvia a: Art. 9 Obblighi in caso di Sinistro. Art. 10 Pagamento dell Indennizzo. Art.20 Valutazione del danno Ricorso all arbitrato. Art. 29 Determinazione dell Indennizzo per Invalidità Permanente Totale. Art. 31 Criteri di indennizzabilità - Invalidità Permanente da Infortunio. Art. 34 Determinazione dell Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale. Art. 36 Denunce successive per Inabilità Temporanea Totale. Art. 39 Determinazione dell Indennizzo per Disoccupazione. Art. 41 Denunce Successive per Disoccupazione. Ultimo aggiornamento: 08/2011 Nota Informativa - 3 di 6

5 13. Reclami Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all indirizzo quality@genertel.it oppure al fax oppure all indirizzo Via Machiavelli, , Trieste. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell Impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato E previsto l arbitrato. Si rinvia all art. 20 Valutazione del danno - Ricorso all arbitrato delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità Giudiziaria. La città sede di svolgimento dell arbitrato sarà quella ove ha sede l Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. GLOSSARIO Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè il soggetto che, con la mediazione del Contraente, ha stipulato un Mutuo con la Banca erogatrice e ha aderito alla presente Polizza; Assicurazione il contratto di assicurazione; Contraente Tree Finance S.r.l., con sede in Milano, V. Ugo Bassi, 4/b, capitale sociale sottoscritto e versato Euro ,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: ; Disoccupazione lo stato dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato, qualora egli: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro; Impresa Genertel S.p.A.; Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea e in misura totale della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia; Indennizzo la somma dovuta dall Impresa in caso di Sinistro; Ultimo aggiornamento: 08/2011 Nota Informativa - 4 di 6

6 Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l Invalidità Permanente Totale o l Inabilità Temporanea Totale. Sono inoltre parificati agli Infortuni: a) l asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l annegamento; d) l assideramento o il congelamento: e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; Invalidità Permanente la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato; Invalidità Permanente Totale l Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%; Lavoratore Autonomo la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n 917 e successive modiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto; Lavoratore Dipendente la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a) a tempo determinato; b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); c) di apprendistato; d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); e) di lavoro intermittente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla Legge italiana); Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituiti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L.70/1975; Ultimo aggiornamento: 08/2011 Nota Informativa - 5 di 6

7 Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico; Malattia l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Mutuo il contratto stipulato tra l Assicurato e la Banca erogatrice, con la mediazione del Contraente, avente per oggetto la concessione all Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili; Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante; Periodo di Franchigia il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo; Premio la somma dovuta all Impresa in relazione all Assicurazione; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. * * * Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale Dott. Davide Angelo Passero Ultimo aggiornamento: 08/2011 Nota Informativa - 6 di 6

8 Condizioni di Assicurazione Mod. PI77 ed. 08/2011 Polizza di assicurazione N Convenzione Mutuo Protetto Condizioni di Assicurazione - 1 di 13

9 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè il soggetto che, con la mediazione del Contraente, ha stipulato un Mutuo con la Banca erogatrice e ha aderito alla presente Polizza; Assicurazione il contratto di assicurazione; Banca erogatrice L Istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell Assicurato mediante l intermediazione del Contraente; Contraente Tree Finance S.r.l., con sede in Milano, V. Ugo Bassi, 4/b, capitale sociale sottoscritto e versato Euro ,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: ; Dichiarazione di adesione il documento sottoscritto dall Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all Assicurazione; Disoccupazione lo stato dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato, qualora egli: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro; Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea e in misura totale della capacità dell Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia; Indennizzo o Indennità la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l Invalidità Permanente Totale o l Inabilità Temporanea Totale. Sono inoltre parificati agli Infortuni: a) l asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l annegamento; d) l assideramento o il congelamento: e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; Invalidità Permanente la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato; Invalidità Permanente Totale l Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%; Lavoratore Autonomo la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n 917 e successive modiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto; Lavoratore Dipendente la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a) a tempo determinato; b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); c) di apprendistato; d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); Condizioni di Assicurazione - 2 di 13

10 e) di lavoro intermittente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla Legge italiana); Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituiti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L.70/1975; Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico; Malattia l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Mutuo il contratto stipulato tra l Assicurato e la Banca erogatrice, con la mediazione del Contraente, avente per oggetto la concessione all Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili; Non Lavoratore la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio od occasionale; Normale Attività Lavorativa l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato; Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante; Periodo di Franchigia il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo; Periodo di Riqualificazione il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o di Disoccupazione, liquidabili ai sensi di Polizza, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa a un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione; Polizza il documento che prova l Assicurazione; Premio la somma dovuta alla Società in relazione all Assicurazione; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; Società Genertel S.p.A. - tel fax info@genertel.it V. Machiavelli, Trieste (Italia). Condizioni di Assicurazione - 3 di 13

11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Assicurato, così come disciplinati dalle rispettive Condizioni Particolari: a) Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia - garanzia operante per tutti gli Assicurati; b) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia - garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico; c) Disoccupazione - garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Dipendente Privato. Art. 2 - Modalità di Assicurazione L Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell Assicurato stesso, di una Dichiarazione di adesione redatta in triplice copia (rispettivamente per l Assicurato, per il Contraente e per la Società). Ogni Dichiarazione di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: - dati anagrafici dell Assicurato o degli Assicurati nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato; - numero di rapporto del Mutuo; - importo erogato del Mutuo; - Premio anticipato finito comprensivo di imposte, complessivo e per singolo Assicurato. All Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente alla Dichiarazione di adesione (comprensiva dell Informativa privacy comprendente il consenso al trattamento dei dati sensibili), le Condizioni Contrattuali di Polizza; una copia della Dichiarazione di adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta. Qualunque alterazione, variazione o aggiunta apportata al testo della Dichiarazione di adesione, delle Condizioni Contrattuali di Polizza o della Nota informativa, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Dichiarazione di adesione medesima. Art. 3 - Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti: a) goda di buona salute da almeno 12 mesi antecedenti la data di adesione all Assicurazione, e in particolare non sia affetta da Malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato; b) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 60 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo; qualora gli Assicurati raggiungano i settanta (70) anni di età in corso di contratto, l Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza contrattuale. Sono comunque escluse dalla presente Polizza le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti. Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato dalla Società all Assicurato per il tramite di Assirex S.r.l. Art. 4 - Mutui cointestati Per ciascun mutuo cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all Art. 3 e deve risultare indicato nella Dichiarazione di adesione. In caso di più cointestatari assicurati, per ciascun Assicurato il Premio e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati per intero. Art. 5 - Pagamento del Premio e decorrenza dell Assicurazione L Assicurato è tenuto a versare il Premio alla Società presso l Agenzia Assirex S.r.l. Per ciascun Assicurato l Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto la Dichiarazione di adesione e sia stato pagato il relativo Premio. Art. 6 - Durata dell Assicurazione L Assicurazione ha durata pari ai primi dieci anni di durata del Mutuo. L Assicurazione cessa comunque dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall art.1273 CC.; b) liquidazione nei confronti dell Assicurato di un Indennizzo derivante dalla garanzia Invalidità Permanente Totale prevista dalla presente Polizza; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Condizioni di Assicurazione - 4 di 13

12 Mutuo, l Assicurazione cessa soltanto per l Assicurato colpito dal Sinistro mentre resta in vigore per l altro Assicurato fino alla scadenza originariamente prevista; c) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall Art. 21; d) estinzione anticipata del Mutuo; e) trasferimento del Mutuo presso altro Istituto bancario. Tranne i casi di cui alle lettere c), d) e e) non si procederà ad alcun rimborso del Premio da parte della Società. Di seguito la formula per il calcolo dell importo rimborsabile: R =(P/1,025)*((N-K)/N)) dove: R = importo da rimborsare al netto dell imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta; N = durata originaria della copertura espressa in mesi interi; K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l estinzione stessa si sia verificata. Inoltre, in caso di trasferimento del Mutuo presso altro Istituto bancario, l Assicurato mantenendo in vita il contratto, ha facoltà di indicare il nuovo beneficiario. In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri: 1) che si verifichino oltre il termine dell Assicurazione; 2) verificatisi prima del termine dell Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale termine. Infine, qualora al termine dell Assicurazione perduri un Sinistro per Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale o Disoccupazione, nulla sarà più dovuto dalla Società all Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso. Art. 7 - Determinazione del Premio Per ciascun Assicurato, il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione. Tale Premio è determinato applicando il tasso finito del 2,60% all importo erogato del Mutuo. Art. 8 - Variazione della posizione lavorativa La posizione lavorativa dell Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell Assicurazione; in caso di Sinistro le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro medesimo. Art. 9 - Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa: a. devono darne avviso scritto alla Società consegnando la denuncia del Sinistro ad Assirex S.r.l.; b. devono allegare alla denuncia di cui sopra la copia di un documento di identità o altro documento attestante la data di nascita e la seguente ulteriore documentazione a seconda della garanzia colpita: 1) Invalidità Permanente Totale: certificazione di Invalidità Permanente Totale emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL ecc.) o, in difetto, relazione del medico legale attestante l Invalidità Permanente e il relativo grado; descrizione dell Infortunio o della Malattia origine del Sinistro; ogni documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta; 2) Inabilità Temporanea Totale: attestato che certifichi la condizione di Lavoratore Autonomo (tra cui, quantomeno e a titolo esemplificativo, copia della dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA) o Lavoratore Dipendente Pubblico (fra cui, quantomeno e a titolo esemplificativo, la lettera di assunzione e l ultima busta paga) al momento del Sinistro; certificato medico attestante l Inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero in ospedale; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del Periodo di Inabilità Temporanea Totale); ogni documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta; 3) Disoccupazione: copia della scheda professionale; copia della lettera di licenziamento; copia di un documento comprovante l iscrizione all elenco anagrafico con lo status di disoccupato, o alle liste di mobilità regionali; attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccupazione o di Mobilità; Condizioni di Assicurazione - 5 di 13

13 autocertificazione attestante l assenza di trattamento pensionistico successivamente alla Disoccupazione. c. Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale o Disoccupazione, per ciascun periodo di successivi 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, devono inviare alla Società, con le stesse modalità indicate alla lettera a), comunicazione di continuazione del Sinistro entro 60 giorni dalla fine del periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro; d. si impegnano a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dall Assicurazione. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell Italia, la denuncia di Sinistro e l eventuale comunicazione di continuazione del Sinistro dovranno comunque essere sottoscritti da un medico italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell Istituto di Cura presso cui l Assicurato ha ricevuto le cure all estero. Art Pagamento dell Indennizzo Il pagamento dell Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Assicurato, e avrà piena efficacia liberatoria a favore della Società in relazione agli obblighi assunti da quest ultima in base alla Polizza nei confronti del Contraente e dell Assicurato. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 CC. Art Estensione territoriale Le garanzie Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Altre Assicurazioni Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre coperture assicurative contratte dall Assicurato. Art Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell Assicurato, con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere formulate per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della Società all Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Art Colpa grave e tumulti popolari In deroga all art.1900 C.C., sono compresi in garanzia i Sinistri cagionati da colpa grave dell Assicurato. In deroga all art.1912 C.C. sono compresi in garanzia Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla presente Polizza. Art Valutazione del danno - Ricorso all arbitrato La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia Condizioni di Assicurazione - 6 di 13

14 collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Resta sin d ora inteso che la città sede di svolgimento dell arbitrato sarà quella ove ha sede l Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Art Diritto di recesso dell Assicurato L Assicurato può recedere dall Assicurazione, con effetto dalla data di decorrenza dell Assicurazione stessa, entro 60 giorni dalla data di stipula del Mutuo. Il recesso deve essere effettuato per iscritto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Contraente che ne darà notizia alla Società. Qualora l Assicurato abbia già corrisposto il Premio, la Società provvederà al suo rimborso per il tramite di Assirex S.r.l. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell Assicurazione a favore dell altro Assicurato. Art Prova È a carico di chi domanda l indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza. Art Informazioni relative alla Società L impresa assicuratrice è Genertel, con sede legale in V. Machiavelli, Trieste. Art Legislazione applicabile La legislazione applicabile alla presente Polizza Collettiva è quella italiana. Art Prescrizione dei diritti Ai sensi dell art C.C., i diritti dell Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Art Reclami Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno prima inoltrati per iscritto alla Società (Genertel - Servizio Quality, all indirizzo quality@genertel.it oppure al fax oppure V. Machiavelli, Trieste). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all ISVAP, servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità permane la competenza esclusiva dell autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Art Informazioni L Assicurato o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti le Condizioni Contrattuali e le modalità di denuncia di Sinistro rivolgendosi ad Assirex S.r.l. CONDIZIONI PARTICOLARI INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE Art Periodo di Carenza per Invalidità Permanente Totale L indennizzo per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia sarà corrisposto soltanto nel caso in cui l infortunio si sia verificato, o la Malattia sia stata diagnosticata, oltre il Periodo di Carenza pari a 30 giorni. Art Determinazione dell Indennizzo per Invalidità Permanente Totale La Società corrisponderà mensilmente un Indennizzo per ciascuna rata del Mutuo scadente successivamente alla data della certificazione di Invalidità Permanente Totale emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL ecc.) o, in difetto, alla data di relazione del medico legale attestante l Invalidità Permanente, e fino a un totale di 12 rate complessive. Ciascun Indennizzo sarà pari all importo della rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo stesso. In caso di rata con diversa periodicità da quella mensile si terrà conto della rata mensile equivalente. L indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a Euro 2.000,00. Condizioni di Assicurazione - 7 di 13

15 Nel caso in cui l Assicurato risulti intestatario di più Mutui, il limite di Euro 2.000,00 è da intendersi cumulativo per tutti i Mutui sottoscritti dall Assicurato stesso. La Società corrisponderà l Indennizzo di cui sopra a condizione che l Invalidità Permanente Totale sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell Infortunio o della Malattia che l ha provocata. L Indennizzo per Invalidità Permanente Totale non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti a titolo di Inabilità Temporanea Totale o Disoccupazione relativamente allo stesso periodo temporale. Dall Indennizzo dovuto a titolo di Invalidità Permanente Totale, saranno detratti eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale in relazione al medesimo evento. Art Esclusioni per Invalidità Permanente Totale Sono esclusi dall Assicurazione casi di Invalidità Permanente Totale causata da: a) conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell Assicurazione e già diagnosticati in tale data all Assicurato; b) Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; c) partecipazione dell Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove; d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; e) utilizzo da parte dell Assicurato, fuori dai confini d Italia, di veicoli a due ruote motorizzati come guidatore o passeggero; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; g) pratica da parte dell Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere; h) partecipazione dell Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; i) Infortuni o Malattie causati all Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; j) Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; k) Infortuni o Malattie causati da guerra anche non dichiarata, o insurrezioni e atti di terrorismo; l) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l Assicurato abbia preso parte attiva; m) Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); n) eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress; o) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell Assicurazione; p) qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata a infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili. Art Criteri di indennizzabilità - Invalidità Permanente da Infortunio Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella Tabella INAIL Percentuali invalidità Permanente (D.P.R n 1124). Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio. Se al momento dell Infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificare qualora l Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado d Invalidità Permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali Condizioni di Assicurazione - 8 di 13

16 previste dalla Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso l Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori della Tabella stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. CONDIZIONI PARTICOLARI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Art Periodo di Carenza per Inabilità Temporanea Totale L Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia sarà corrisposto soltanto nel caso in cui l Inabilità Temporanea Totale stessa si verifichi oltre il Periodo di Carenza pari a 60 giorni. Art Periodo di Franchigia per Inabilità Temporanea Totale L Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale sarà corrisposto soltanto nel caso in cui l Inabilità Temporanea Totale stessa perduri per 30 giorni consecutivi dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 30 giorni. Art Determinazione dell Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale Qualora l Inabilità Temporanea Totale perduri per 30 giorni consecutivi dal termine del Periodo di Franchigia, la Società corrisponderà un Indennizzo per ciascuna rata del Mutuo scadente durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale successivo. Ciascun Indennizzo sarà pari all importo della rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo stesso. In caso di rata con diversa periodicità da quella mensile si terrà conto della rata mensile equivalente. Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 12 rate per ciascun Sinistro e più di 36 rate complessivamente per più Sinistri accaduti durante tutta la durata dell Assicurazione. L Indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a Euro 2.000,00. Nel caso in cui l Assicurato risulti intestatario di più Mutui, il limite di Euro 2.000,00 è da intendersi cumulativo per tutti i Mutui sottoscritti dall Assicurato stesso. L Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti a titolo di Invalidità Permanente Totale o Disoccupazione relativamente allo stesso periodo temporale. Art Esclusioni per Inabilità Temporanea Totale Sono esclusi dall Assicurazione i casi di Inabilità Temporanea Totale causata da: a) conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell Assicurazione e già diagnosticati in tale data all Assicurato; b) Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; c) partecipazione dell Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove; d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; e) utilizzo da parte dell Assicurato, fuori dai confini d Italia, di veicoli a due ruote motorizzati come guidatore o passeggero; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; g) pratica da parte dell Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere; h) partecipazione dell Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; Condizioni di Assicurazione - 9 di 13

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