CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
|
- Mattia Capelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2009 DISEGNO DI LEGGE 22 gennaio 2009, n. 7 Interventi per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate D'iniziativa dei consiglieri Pino Morandini, Walter Viola, Rodolfo Borga, Mauro Delladio, Giorgio Leonardi (Il Popolo della Libertà) Presentato il 22 gennaio 2009 Assegnato alla Quarta Commissione permanente
2 DISEGNO DI LEGGE 22 gennaio 2009, n. 7 Interventi per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate INDICE Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità Art. 2 - Interventi Capo II - Modalità di attuazione degli interventi Art. 3 - Servizi sanitari Art. 4 - Ospedalizzazione a domicilio Art. 5 - Day hospital Art. 6 - Strutture residenziali e semiresidenziali Art. 7 - Nuclei Alzheimer Art. 8 - Contributi alle famiglie Art. 9 - Formazione e aggiornamento di personale socio-sanitario Art Associazioni di volontariato Art Giornata mondiale dell'alzheimer Capo IIII - Disposizioni finali Art Regolamento di esecuzione Art Informazione al Consiglio provinciale Art Disposizione finanziaria Capo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento in attuazione della risoluzione A4-0051/96 del Parlamento europeo, del 17 aprile 1996, sul morbo di Alzheimer e sulla prevenzione delle turbe della funzione cognitiva degli anziani promuove un sistema integrato di servizi sanitari e assistenziali finalizzato a prevenire e curare il morbo di Alzheimer e le malattie neurovegetative a base degenerativa, assicurando il mantenimento e, laddove possibile, il potenziamento delle abilità residue sul piano cognitivo-affettivo e clinico-motorio, anche alla luce delle più moderne acquisizioni scientifiche in materia. 2. Per realizzare gli interventi di cui al comma 1 la Provincia valorizza il contributo attivo dei soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge, ivi comprese le organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali, e assicura forme di sostegno ai familiari nell impegno di cura dei congiunti. 3 La Provincia organizza la rete dei servizi sanitari nel rispetto dei principi dell'intersettorialità degli interventi, della valutazione multidimensionale, nonché della globalità e intensività dei piani di cura, al fine di assicurare immediate risposte sul piano dell'inquadramento diagnostico, terapeutico e riabilitativo, nonché sul piano dei servizi assistenziali, sia di tipo temporaneo che di tipo permanente, attraverso il potenziamento
3 - 2 - dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari articolati secondo criteri di tipo modulare in relazione a percorsi di graduale intensità assistenziale. Art. 2 Interventi 1. La Provincia, al fine di realizzare gli interventi previsti da questa legge, promuove la creazione di una rete di servizi dedicata al malato di Alzheimer e alle malattie neurovegetative a base degenerativa improntata ai seguenti obiettivi: a) riconoscimento della centralità del paziente e della sua famiglia; b) coinvolgimento dei familiari nei compiti di assistenza e tutela dei soggetti colpiti anche attraverso programmi di formazione periodica; c) diagnosi precoce e individuazione del programma terapeutico-assistenziale più adeguato anche in relazione alla definizione di piani individualizzati di intervento; d) valutazione della comorbilità quale fattore condizionante l evoluzione della patologia; e) attivazione di programmi riabilitativi di ordine neuromotorio, cognitivo ed occupazionale; f) riorganizzazione delle strutture residenziali e semiresidenziali orientata alla diversificazione nell'offerta delle prestazioni in relazione alle caratteristiche delle disabilità, alle modalità di accesso, alla durata del ricovero e alle prestazioni da assicurare; g) coordinamento tra servizi di assistenza ospedaliera e servizi di assistenza territoriale; h) offerta di servizi socio-sanitari integrati e sperimentazione di modelli assistenziali innovativi volti ad evitare il rischio di ospedalizzazione e istituzionalizzazione del paziente anche attraverso l'impiego di figure professionali nuove per progetti mirati finalizzati al mantenimento e al recupero delle abilità residue; i) aggiornamento e formazione del personale socio-sanitario operante sia in strutture pubbliche che private convenzionate; j) potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare in collaborazione con la medicina di base; k) sostegno, anche di tipo economico, alle famiglie dei pazienti per l'assistenza domiciliare tenendo conto della situazione reddituale; l) supporto alle famiglie dei malati in collaborazione con le associazioni di volontariato; m) promozione di progetti di ricerca multidisciplinari con l'obiettivo di diagnosticare e contrastare in modo efficace la malattia di Alzheimer; n) promozione di un sistema informativo per la sensibilizzazione dei cittadini sulla malattia di Alzheimer anche attraverso iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze e convegni; o) promozione della cultura della solidarietà e delle reti informali di aiuto; p) valutazione dell'impatto degli interventi. Capo II Modalità di attuazione degli interventi Art. 3 Servizi sanitari 1. I servizi sanitari non ospedalieri rivolti ai soggetti affetti dalle patologie di cui all'articolo 1, comma 1, sono organizzati ed erogati a livello domiciliare e distrettuale.
4 Gli interventi sanitari domiciliari si articolano in: a) prestazioni mediche di base; b) prestazioni infermieristiche riabilitative di base; c) consulenza geriatrica e specialistica; d) assistenza domiciliare integrata; e) ospedalizzazione a domicilio. 3. Gli interventi sanitari a livello distrettuale, di tipo residenziale o semiresidenziale, sono erogati attraverso: a) centri diurni e centri di sollievo; b) day hospital aggregati a divisioni ospedaliere o a distretti sanitari; c) istituti di lunga degenza riabilitativa; d) residenze sanitarie assistenziali sia intraospedaliere che territoriali; e) nuclei alzheimer in istituti di riabilitazione e in residenze sanitarie assistenziali. 4. I servizi sanitari domiciliari e distrettuali operano in stretto collegamento con i servizi sociali territoriali e con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere di riabilitazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con le deliberazioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali. 5. La Provincia promuove un processo di qualificazione delle strutture di cui al comma 3 volto a garantire una gestione attenta della prevenzione, la cura delle complicanze e il mantenimento delle abilità residue del paziente. 6. Il regolamento definisce le modalità organizzative e di accesso ai servizi previsti da questo articolo. Art. 4 Ospedalizzazione a domicilio 1. L'ospedalizzazione a domicilio quale alternativa la ricovero presso strutture ospedaliere consiste nell'intervento di equipe ospedaliere che, d'intesa con la famiglia e il medico di base, seguono l'evoluzione del paziente in ambito familiare ed è finalizzata a rendere compatibili e ad ottimizzare e gli interventi riabilitativi e le terapie complesse con il mantenimento o il reinserimento in tale ambito. 2. Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può essere inoltre assicurato da unità operative territoriali dell'azienda provinciale per i servizi sanitari funzionalmente collegate con la competente unità operativa ospedaliera, le quali forniscono le prestazioni di cui al comma Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 28 luglio 2005, n. 12 "Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)" approva un programma di ospedalizzazione domiciliare riferito ai pazienti affetti dalle patologie di cui all'articolo 1, che ha validità per la durata del piano provinciale per la salute dei cittadini di cui costituisce parte integrante. Art. 5 Day hospital 1. Il day hospital consiste in un ricovero giornaliero programmato caratterizzato dall'erogazione di interventi di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo di tipo specialistico.
5 La prestazione può articolarsi in uno o più accessi giornalieri anche non consecutivi presso la competente struttura ospedaliera, che si avvale di personale specializzato nell'ambito delle demenze in grado di proporre e seguire percorsi riabilitativi personalizzati. 3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari elabora secondo le indicazioni contenute in apposito atto di indirizzo della Giunta provinciale un programma di attivazione del servizio di cui al comma 1, dando priorità a quelli aggregati ai reparti di geriatria, neurologia, medicina e pneumologia. Art. 6 Strutture residenziali e semiresidenziali 1. Al fine di dare una risposta organica e qualificata ai bisogni di tipo clinico-sanitario e assistenziale delle persone affette dalle patologie di cui all'articolo 1, comma 1, ed evitare una precoce istituzionalizzazione, la Provincia promuove l'adeguamento e la riqualificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali previste dalla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti). 2. Per i fini di cui al comma 1 promuove l'utilizzo del centro diurno previsto dall'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 1998, quale servizio intermedio tra l'assistenza domiciliare e il ricovero in strutture di lungodegenza, destinato all'accoglienza temporanea di soggetti con forti limitazioni dell'autonomia psicofisica, che necessitano di interventi riabilitativi e di sostegno non realizzabili a domicilio. 3. Promuove inoltre interventi per l'adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi di sollievo per le famiglie di cui all'articolo 10 bis della legge provinciale n. 6 del Art. 7 Nuclei Alzheimer 1. I nuclei Alzheimer sono costituiti all interno delle residenze sanitarie assistenziali e sono destinati ai soggetti che, a causa delle condizioni sociali e del fabbisogno assistenziale elevato, richiedono una residenzialità prolungata o definitiva o per i quali la permanenza a domicilio si riveli problematica; garantiscono ai pazienti le necessarie condizioni di protezione e di sicurezza e, al contempo, ritmi di vita e stimoli riabilitativi adeguati alle loro ridotte capacità cognitive e funzionali. Art. 8 Contributi alle famiglie 1. La Provincia concede contributi in conto capitale finalizzati al mantenimento in famiglia del malato di Alzheimer. 2. Per realizzare l'obiettivo del mantenimento dei pazienti in ambito familiare la Provincia finanzia, inoltre, interventi volti a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità della persona, tra cui l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'allacciamento telefonico e al servizio di telesoccorso, la ristrutturazione dei servizi igienici, la fornitura di letti antidecubito, l'applicazione di corrimano e altri presidi previsti nel nomenclatore tariffario. 3. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste a qualsiasi titolo da altre leggi.
6 L'erogazione degli interventi previsti da questo articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n Gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e le modalità previsti dal regolamento. Art. 9 Formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario 1. La Provincia promuove iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale socio-sanitario impegnato nell'assistenza del paziente affetto dalle patologie di cui all'articolo 1, comma 1, da realizzarsi in conformità con i processi di innovazione in campo sanitario, nonchè nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali e in coerenza con le linee di indirizzo degli strumenti di programmazione provinciale. Art. 10 Associazioni di volontariato 1. La Provincia riconosce l'apporto peculiare del volontariato nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge e il ruolo del terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, nonché di altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge. 2. Sostiene sul piano finanziario le iniziative dei soggetti di cui al comma 1 svolgenti, anche in forma coordinata, con le strutture sanitarie attività di sostegno e tutela dell'ammalato e dei suoi familiari, di supporto psicologico ai familiari, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulla malattia di Alzheimer, di organizzazione di conferenze e seminari, nonché di corsi per la formazione degli operatori e dei volontari operanti nel settore delle patologie previste da questa legge. 3. Il regolamento individua requisiti, criteri e modalità di accesso alle provvidenze, nonché la tipologia delle iniziative ammesse a contributo. Art. 11 Giornata mondiale dell'alzheimer 1. La Provincia aderisce alla giornata mondiale dell'alzheimer attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed altri eventi ad essa collegati. Capo III Disposizioni finali Art. 12 Regolamento di esecuzione 1. La Giunta provinciale adotta il regolamento d'esecuzione di questa legge entro sei
7 - 6 - mesi dalla data di entrata in vigore, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione del regolamento medesimo. Art. 13 Informazione al Consiglio provinciale 1. Ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la relativa adeguatezza sul piano socio-sanitario e di acquisire utili elementi conoscitivi per la programmazione di settore in relazione all'evoluzione delle patologie. Art. 14 Disposizione finanziaria 1. Per attuare gli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di euro per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base del bilancio provinciale. 2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 22-07-2009 REGIONE TRENTO (Prov.)
LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 22-07-2009 REGIONE TRENTO (Prov.) Disposizioni per la prevenzione e la cura dell Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all invecchiamento e per il sostegno delle
DettagliDELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d
32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del
DettagliCONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2013 DISEGNO DI LEGGE 8 aprile 2013, n. 377 Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni
DettagliTerapia del dolore e cure palliative
Terapia del dolore e cure palliative { Legge 38/10 e alcuni dati sulla sua applicazione Dott. Angelo G. Virtuani Ordine dei Medici Chirurghi Monza Sabato 9 novembre 2013 Legge N.38 del 15/03/2010 - G.U.
DettagliREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 69/ 23 DEL 10.12.2008
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 69/ 23 Oggetto: LR 20/ 97, art. 3. Finanziamento di progetti d intervento a favore di persone con disturbo mentale e di persone con disabilità intellettive.
DettagliLegge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)
Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Art.1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione con la presente legge, in armonia
DettagliDeliberazione legislativa n. 87/2014 2. Art. 1 Finalità
Deliberazione legislativa n. 87/2014 2 Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, nell ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali,
DettagliProf. Tarcisio Niglio CURE PALLIATIVE
Prof. Tarcisio Niglio Anno Accademico 2012-2013 Corso Triennale in Scienze Infermieristiche III anno 2 semestre CURE PALLIATIVE Troverete copia di queste diapositive nel sito internet: www.tarcisio.net
DettagliIl ruolo delle Aziende ULSS nel garantire prestazioni, sviluppare innovazione, promuovere buone prassi
Il ruolo delle Aziende ULSS nel garantire prestazioni, sviluppare innovazione, promuovere buone prassi Dott. Fortunato Rao, Direttore Generale Azienda ULSS 16, Regione del Veneto DECRETO LEGISLATIVO 6
DettagliL innovazione dei servizi per la cura delle malattie croniche
Cooperativa Sociale Nòmos onlus Bagno a Ripoli, 2011 Convegno L evoluzione dei bisogni degli anziani: Le risposte dei servizi alle esigenze emergenti L innovazione dei servizi per la cura delle malattie
DettagliALZHEIMER ED ANZIANI CON DETERIORAMENTO COGNITIVO ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO
ALZHEIMER ED ANZIANI CON DETERIORAMENTO COGNITIVO ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO 1. Continuità dell intervento X Nuovo ( Centro diurno) X In continuità con servizio già attivato ( Assistenza Domiciliare)
DettagliStato di attuazione: Aspetti critici, positivi ecc. N. soci coinvolti N. e tipologia delle attività realizzate
D 1 - ANFFAS LABORATORIO IL FARO : interventi per contrastare l isolamento sociale e favorire la partecipazione attiva delle persone disabili e delle loro famiglie alla vita sociale. Pag. 333 ANFFAS Servizi
DettagliLEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa
DettagliLEGGE REGIONALE N. 10 DEL 18-02-2010 REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 18-02-2010 REGIONE PIEMONTE Servizi domiciliari per persone non autosufficienti. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 8 del 25 febbraio 2010 Il Consiglio regionale
DettagliD.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.
D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto
DettagliL. 162/98 2000 353 123 230 1.337.964,89 2001 688 580 108 4.155.265,27 2002 1.648 1.524 124 10.516.445,00 2003 2.618 2.344 274 13.463.
L. 162/98 Anno di presentazione Piani presentati Piani finanziati Piani esclusi Costo annuale 2000 353 123 230 1.337.964,89 2001 688 580 108 4.155.265,27 2002 1.648 1.524 124 10.516.445,00 2003 2.618 2.344
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata
DettagliProtocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.
Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 496
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 496 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MASSIDDA e GRAMAZIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008 Disposizioni per la prevenzione e la cura del
Dettagli- 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE. Capo I Finalità e disposizioni generali
- 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE Capo I Finalità e disposizioni generali Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 (Finalità) (Definizioni) (Pianificazione regionale) (Campagne di informazione)
DettagliGUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI
GUIDA AI SERVIZI ASSISTENZIALI FASIE è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti trattamenti sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre,
DettagliAtto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.
D.P.C.M. 30.3.2001 (G.U. n. 188/2001) Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DettagliFORUM P.A. SANITA' 2001
FORUM P.A. SANITA' 2001 Azienda Sanitaria Locale della provincia di Como Direzione Sanitaria, Dipartimento Attività Socio Sanitarie Integrate (A.S.S.I.) Dipartimento Servizi Sanitari di Base, Staff Educazione
DettagliAssistenza Domiciliare nelle persone con BPCO
Assistenza Domiciliare nelle persone con BPCO Roma, 31 maggio 2012 Le Richieste Sempre più pazienti sono affetti da malattie croniche con un aumento della sopravvivenza in ogni fascia di età I cittadini
DettagliPremessa Riferimenti normativi Attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria
PAGINA 1 DI 5 ALLEGATO A Attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale della Società della Salute Zona Pisana Premessa La Società della Salute Zona
DettagliAZIENDA ULSS 20 DI VERONA
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n.42-37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236 Dipartimento delle Unità Organizzative della Direzione dei Servizi
DettagliPROTOCOLLO D INTESA. Tra. Provincia di Potenza. Ufficio Scolastico Provinciale
PROTOCOLLO D INTESA Tra Provincia di Potenza Ufficio Scolastico Provinciale Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti (sede Provinciale di Potenza) Per promuovere e attuare - progetto di assistenza
DettagliDisegno di Legge Regionale. Norme per contrastare e prevenire la violenza di genere. Art.1 Principi
Disegno di Legge Regionale Norme per contrastare e prevenire la violenza di genere Art.1 Principi La Regione Sicilia, in attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi vigenti, delle risoluzioni
DettagliConferenza Stampa. Cure intermedie: attivi 6 posti. all ASP Bassa Est San Mauro Abate di Colorno
Conferenza Stampa Cure intermedie: attivi 6 posti all ASP Bassa Est San Mauro Abate di Colorno Mercoledì 17 settembre 2014 - ore 11.30 Sala riunioni Servizio Attività Tecniche AUSL di Parma Via Spalato
DettagliProblemi ancora aperti nella gestione del malato di Alzheimer
Giornate Mediche Fiorentine Firenze, 2 3 dicembre 2011 Problemi ancora aperti nella gestione del malato di Alzheimer Manlio Matera Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Atti di indirizzo della Regione
DettagliProtocollo di intesa. tra
Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma, Via IV Novembre, 144 (CF 01165400589), rappresentato dal Presidente Massimo De
DettagliLa rete dei servizi. Proposta di un progetto per la Regione Lazio
La rete dei servizi Proposta di un progetto per la Regione Lazio Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study Ferri CP, Prince M, Brayne C, Brodaty H, Fratiglioni L et al. Alzheimer s disease
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Testo aggiornato al 5 dicembre 2007 Decreto ministeriale 22 Febbraio 2007, n. 43 Gazzetta Ufficiale 6 Aprile 2007, n. 81 Regolamento recante Definizione degli standard relativi all assistenza ai malati
DettagliREGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Definizione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani è costituito dal complesso di prestazioni
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO La Regione Lazio - Direzione Ragionale Politiche Sociali e Famiglia
DettagliCure Domiciliari. Corso Elettivo Malato a casa 23 gennaio 2012
Cure Domiciliari Corso Elettivo Malato a casa 23 gennaio 2012 DEFINIZIONE DELLE CURE DOMICILIARI Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, prestati da personale
DettagliLegge 8 ottobre 2010, n. 170
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010) Nuove norme in materia di disturbi specifici d apprendimento in ambito scolastico Art. 1. (Riconoscimento
DettagliDELIBERAZIONE N. 47/7 DEL 25.11.2014
Oggetto: Fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2014. Programma attuativo riferito all assegnazione di 9.214.000 di cui al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2014. Interventi a favore
DettagliIII COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO FEBBRAIO 2011
III COMMISSIONE TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 117, 127 TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO FEBBRAIO 2011 SERVIZIO PER L'ASSISTENZA GIURIDICO-LEGISLATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ SOCIALI
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 572 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LAFFRANCO, BIANCONI Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione
DettagliIL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione
IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni amministrative e i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete ed erogano
DettagliIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DettagliArea Persone Anziane. Servizio di assistenza domiciliare sociale per anziani LIVEAS
Area Persone Anziane Num. Scheda 1 TITOLO AZIONE o o Servizio di assistenza domiciliare sociale per anziani LIVEAS OBIETTIVI Scopo del servizio è permettere agli anziani, parzialmente o totalmente non
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali IL MINISTRO VISTO l articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione
DettagliLEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2003, N. 34. NORME IN FAVORE DEI SOGGETTI STOMIZZATI DELLA REGIONE VENETO.
LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2003, N. 34. NORME IN FAVORE DEI SOGGETTI STOMIZZATI DELLA REGIONE VENETO. (BUR n. 111/2003) Art. 1 - Finalità 1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di
DettagliDISPOSIZIONI PER GARANTIRE CURE PALLIATIVE AI MALATI IN STATO DI INGUARIBILITÀ AVANZATA O A FINE VITA E PER SOSTENERE LA LOTTA AL DOLORE
Legge regionale 19 marzo 2009, n. 7 (BUR n. 25/2009) DISPOSIZIONI PER GARANTIRE CURE PALLIATIVE AI MALATI IN STATO DI INGUARIBILITÀ AVANZATA O A FINE VITA E PER SOSTENERE LA LOTTA AL DOLORE Art. 1 - Finalità.
DettagliOggetto: Individuazione delle Unità Operative di Nutrizione Artificiale Domiciliare nella Regione Lazio LA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: Individuazione delle Unità Operative di Nutrizione Artificiale Domiciliare nella Regione Lazio LA GIUNTA REGIONALE Su proposta del Presidente della Regione Lazio, lo Statuto della Regione Lazio;
DettagliRuolo del Medico nell Assistenza Sanitaria di base. Prof. A. Mistretta
Ruolo del Medico nell Assistenza Sanitaria di base Prof. A. Mistretta Il medico di medicina generale (MMG) Garantisce l assistenza sanitaria Si assicura di promuovere e salvaguardare la salute in un rapporto
DettagliArt. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)
LEGGE REGIONE MARCHE 11 NOVEMBRE 2008, N. 32 Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Istituzione del Forum permanente) Art. 4 (Iniziative di prevenzione) Art. 5 (Informazione) Art. 6
Dettagliproposta di legge n. 405
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 405 a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, D Anna, Foschi, Natali, Bugaro presentata in data 20 marzo 2014 DISCIPLINA DELLA VALORIZZAZIONE E
DettagliIl case manager del territorio nel bambino con disabilità complessa. Dr. Giorgio Conforti SAVONA 10 maggio 2008
Il case manager del territorio nel bambino con disabilità complessa Dr. Giorgio Conforti SAVONA 10 maggio 2008 TRE PERPLESSITA 1. LA NORMATIVA 2. LA COMPETENZA 3. LE REALI RISORSE SUL TERRITORIO SCOPRIAMO
DettagliUdine, 30 ottobre 2015
Udine, 30 ottobre 2015 2 CONVEGNO INTERREGIONALE CARD La Prevenzione nel distretto DIREZIONI TECNICHE REGIONALI: Stato dell arte nelle Regioni del Triveneto, della realizzazione delle leggi di riforma
DettagliREGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI
SETTEMBRE 2008 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento di cui si sono dotati i Comuni del Distretto 5, secondo quanto previsto dalla
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3308
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3308 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2012 Norme per l istituzione di strutture di riferimento per il
DettagliI servizi sociali per gli anziani nella Regione Lazio
I servizi sociali per gli anziani nella Regione Lazio Premessa Progressivo aumento del numero degli anziani ripensamento dell assistenza Integrazione dell assistenza sanitaria e dei servizi alla persona
DettagliALLEGATO 1 BANDO DI GARA PER LACREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI FORNITORI DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DELLE DONNE
ALLEGATO 1 BANDO DI GARA PER LACREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI FORNITORI DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DELLE DONNE SERVIZI RIPARTITI PER TARGET DI RIFERIMENTO Centro diurno per
DettagliMAPPATURA PRINCIPALI SERVIZI PER ANZIANI IN REGIONE LOMBARDIA
MAPPATURA PRINCIPALI SERVIZI PER ANZIANI IN REGIONE LOMBARDIA PREMESSA Il presente documento è stato redatto in modo da offrire una panoramica dei principali servizi socio-sanitari e socio-assistenziali
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA III^ Commissione Permanente Attività Sociali - Sanitarie - Culturali - Formative
Disegno di legge n. 41/9^ Norme per il sostegno delle persone non autosufficienti. Fondo per la non autosufficienza Proponente: Giunta regionale Depositato presso la Segreteria Assemblea del Consiglio
DettagliRegione del Veneto Deliberazione della Giunta (7^ legislatura)
Regione del Veneto Deliberazione della Giunta (7^ legislatura) Presidente V. Presidente Assessori Giancarlo Fabio Renato Giancarlo Marialuisa Marino Massimo Raffaele Floriano Ermanno Raffaele Galan Gava
DettagliLINEE GUIDA PER I PIANI DI ZONA
Milano Milano LINEE GUIDA PER I PIANI DI ZONA La legge 328/00 attribuisce agli enti locali, alle regioni ed allo Stato il compito di realizzare la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
DettagliL UTILIZZO DELLA BINA-FAR DA PARTE DELLE CASE RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI
L UTILIZZO DELLA BINA-FAR DA PARTE DELLE CASE RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI (servizi accreditati e convenzionati) Prima parte per UVG ed incontri preparatori
DettagliDELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 11.2.2014. Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna.
Oggetto: Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto
Dettagli15243 17/12/2008. Identificativo Atto n. 1674 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
15243 17/12/2008 Identificativo Atto n. 1674 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO INDICAZIONI REGIONALI PER PERCORSI FORMATIVI DI ASSISTENTE FAMILIARE IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE
DettagliPROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PIANO DISTRETTUALE DEGLI INTERVENTI del Distretto socio-sanitario di Corigliano Calabro Rif. Decreto Regione Calabria n. 15749 del 29/10/2008 ANALISI DELBISOGNO
DettagliCorso di Formazione per Operatore Socio-Sanitario Complesso Integrato Columbus - Anno 2014
Corso di Formazione per Operatore Socio-Sanitario Complesso Integrato Columbus - Anno 2014 Lezione 8 Interventi socio assistenziali nell anziano Docenti: Claudia Onofri Ivana Palumbieri L invecchiamento
Dettaglila riabilitazione dopo ictus e frattura di femore La riabilitazione in RSA
auditorium di s. apollonia, firenze 17 aprile 2012 la riabilitazione dopo ictus e frattura di femore La riabilitazione in RSA Sandra Moretti Bruna Lombardi U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale Azienda
DettagliExcursus legislativo sulla palliazione. Francesca Nardi Assistenti Sociali e Psicologi a confronto sui temi di fine vita e palliazione 19 Aprile 2011
Excursus legislativo sulla palliazione Francesca Nardi Assistenti Sociali e Psicologi a confronto sui temi di fine vita e palliazione 19 Aprile 2011 1 Legge 39/99 Stabilisce l adozione di un programma
DettagliConsiglio Regionale della Toscana
Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale
Dettagli17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 1 OGGETTO e FINALITA Il presente documento disciplina
DettagliREGOLAMENTO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E TELESOCCORSO
REGOLAMENTO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E TELESOCCORSO Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 443 del 11/12/1989. Art. 1 Oggetto del servizio Il presente Regolamento
DettagliIL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. 174 Testo aggiornato al 1 giugno 2004 Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
Dettagli154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363
154 31.3.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363 Protocollo d intesa Costituzione di un Centro regio nale per la promozione e lo sviluppo dell auto
DettagliPROGRAMMA PROVINCIALE SPERIMENTALE SULLA DISABILITA (L.R. 41/96 ARTT. 5 21) TRIENNIO 2011 2013 PIANO DI ATTUAZIONE
PROGRAMMA PROVINCIALE SPERIMENTALE SULLA DISABILITA (L.R. 41/96 ARTT. 5 21) TRIENNIO 2011 2013 PIANO DI ATTUAZIONE Definizione obiettivi: descrizione degli obiettivi di piano riferiti agli obiettivi generali
DettagliLa Regione Piemonte per concretizzare il progetto obiettivo nazionale Tutela della salute degli anziani ha istituito l Unità di Valutazione
Perchè L A.S.L. deve farsi carico dei costi sanitari derivanti dagli interventi assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti, pertanto si avvale della Commissione per avere una valutazione tecnica
DettagliREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 466 DEL 22/04/2015
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 466 DEL 22/04/2015 OGGETTO: Approvazione "Progetto di Sviluppo delle cure domiciliari
DettagliIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie (in GU 6 giugno 2001, n. 129) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dettagli1.OGGETTO 2.FINALITA 3. DESTINATARI
PROTOCOLLO OPERATIVO TRA I SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE DEI COMUNI DELL AMBITO DISTRETTUALE DI SEREGNO E IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DELL ASLMI3 DISTRETTO DI SEREGNO PER L EROGAZIONE
Dettagli) 21 38060 - NOMI (TN)
O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ) Via Roma, 21 38060 - NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n.7 REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI Gennaio
DettagliErice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PREMESSA L art. 3, II comma della Costituzione Italiana recita: è compito
DettagliCONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL OLGIATESE
CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (D.G.R. N. 2883 DEL 12.12.2014) 1 Definizione del Voucher Il Voucher a favore
DettagliBANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014
INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013
DettagliAMBITO TERRITORIALE SOCIALE di MANDURIA
ASL TA/1 - AVETRANA - FRAGAGNANO - LIZZANO - MARUGGIO - SAVA - TORRICELLA - MANDURIA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE di MANDURIA IL RESPONSABILE dell UFFICIO di PIANO Visto l art. 22 comma 2 lett.g della Legge
Dettagli2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.
L.R. 21 luglio 2003, n. 19 (1). Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali
DettagliR E G I O N E P U G L I A AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
di R E G I O N E P U G L I A AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ ASSESSORATO AL WELFARE GLI INVESTIMENTI PER QUALIFICARE L OFFERTA DI STRUTTURE PER LE PERSONE
DettagliINSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI
INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI Descrizione Gli anziani non autosufficienti che non possono essere più assistiti nel proprio ambiente di vita e familiare e che non necessitano di un ricovero
DettagliINTEGRAZIONE DELLA DGR 2068/04 E DELLA DGR 1762/2011: INTRODUZIONE LIVELLO PIU' ELEVATO DELL'ASSEGNO DI CURA PER LE GRAVISSIME DISABILITA'
Progr.Num. 1848/2012 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno lunedì 03 del mese di dicembre dell' anno 2012 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via
DettagliSTATUTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER INDICE SEZIONE
STATUTO DELL AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER INDICE SEZIONE Titolo 3 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE PEDIATRICA REGIONALE Art. 20 - Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25 - Verso
DettagliConvegno SItI CURE PRIMARIE TRA MITO E REALTA : IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI 13 novembre 2009 Bergamo
Convegno SItI CURE PRIMARIE TRA MITO E REALTA : IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI 13 novembre 2009 Bergamo L esperienza dell Azienda Sanitaria Locale della provincia di Varese ALCUNE CONSIDERAZIONI La creazione
DettagliIl Centro Territoriale per le Malattie Rare dell ASL di Brescia. A cura di Eliana Breda - Brescia 25 maggio 2013
Il Centro Territoriale per le Malattie Rare dell ASL di Brescia A cura di Eliana Breda - Brescia 25 maggio 2013 Il contesto normativo regionale DGR 7328 del 11 dicembre 2001 Individuazione della rete regionale
DettagliABITARE LA VITA Pisa 21 febbraio 2013
APPARTAMENTI VERSO L AUTONOMIA ABITARE LA VITA Pisa 21 febbraio 2013 Le politiche Regionali di sostegno all abitare Marzia Fratti Settore Politiche per l integrazione socio-sanitaria e la salute in carcere
DettagliLa continuità assistenziale: il modello PAI. Divisione Oncologia Medica
La continuità assistenziale: il modello PAI LIVIA DE SIO Divisione Oncologia Medica ACO A.C.O. SanFilippoNeriRoma RETE SANITARIA IN ONCOLOGIA: obiettivi Presa in carico del paziente in modo globale Riconoscimentoi
DettagliRACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>
RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA sulle PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 207
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DOMICILIARE E TERRITORIALE ASSICURATA DAL PRIVATO ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO
REGOLAMENTO REGIONALE ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA DOMICILIARE E TERRITORIALE ASSICURATA DAL PRIVATO ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO Il presente regolamento si compone di n. 6 pagine, compresa la
DettagliRegolamento. Funzionamento del Servizio Sociale Professionale. Ambito S9
Regolamento Funzionamento del Servizio Sociale Professionale Ambito S9 1 Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO In conformità del quadro normativo definito dalla legge 328/2000, della legge regionale 11/2007 (art.
DettagliDELIBERAZIONE N. 2/7 DEL 22.1.2014
Oggetto: Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l utilizzo di
DettagliDELIBERAZIONE N X / 3612 Seduta del 21/05/2015
DELIBERAZIONE N X / 3612 Seduta del 21/05/2015 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA
DettagliI punti caratterizzanti del programma RAC sono costituiti da: integrazione sociosanitaria; personalizzazione dell intervento;
Allegato alla Delib.G.R. n. 43/ 43 del 6.12.2010 Progetto Potenziamento del programma Ritornare a casa Il presente Progetto viene proposto sulla base di quanto previsto dalle direttive di attuazione al
DettagliUnità Valutativa Multidimensionale L esperienza della ASL RMC
L esperienza della ASL RMC Mariella Masselli Responsabile U.O.S.D Tutela Salute Riabilitazione Disabili Adulti d. 12 - ASL RMC Roma, 11 settembre 2013 Appropriatezza clinico-organizzativa nella Regione
Dettagli