Comunicazione delle Liquidazioni IVA 2017 Provvedimento Ade n /2017 Circolare confederale n del 28 marzo c.a. - Ulteriori chiarimenti
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1 AREA Fiscale CIRCOLARE N del 17 maggio 2017 Comunicazione delle Liquidazioni IVA 2017 Provvedimento Ade n /2017 Circolare confederale n del 28 marzo c.a. - Ulteriori chiarimenti RIFERIMENTI NORMATIVI Provvedimento Ade n /2017 IN SINTESI Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate n /2017, riporta l approvazione del Modello di Comunicazione Liquidazioni IVA 2017, adempimento introdotto dall art. 4, 2 co. del D.L. 193/2016, che, intervenendo nel D.L. 78/2010, ha introdotto il nuovo art. 21-bis. COMMENTO Il presente documento, commenta analiticamente il Modello di Comunicazione Liquidazioni IVA 2017, argomento già trattato in una precedente circolare confederale. In questa sede vengono fornite dettagliate indicazioni relative alla struttura del modello, ai termini e modalità di presentazione, alla liquidazione del quarto trimestre, all invio telematico del modello ed infine alle sanzioni eventuali, a cui si va incontro, per l omessa e incompleta e/o infedele comunicazione dei dati. ALLEGATI
2 Area Fiscale T.DG.i.g. Corso Vittorio Emanuele II, Roma Circolare n. 699 del 17 maggio 2017 tel.: fax: Prot. n /CIR fiscale@confagricoltura.it sito web: Alle Unioni Provinciali Agricoltori Alle Federazioni Regionali Agricoltori Loro Sedi Oggetto: IVA Comunicazione delle Liquidazioni IVA 2017 Provvedimento Ade n /2017 Circolare confederale n del 28 marzo c.a. - Ulteriori chiarimenti. (A cura di Tiziana Di Gangi) Si fa presente che con Provvedimento n /2017 (v. Circolare confederale di cui all oggetto), il Direttore dell Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di comunicazione liquidazioni IVA 2017, adempimento introdotto dall art. 4, 2 co. del D.L. 193/2016, che, intervenendo nel D.L. 78/2010, ha introdotto il nuovo art. 21-bis. Le istruzioni al modello precisano che non vi è obbligo di presentazione da parte dei soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ovvero all effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell anno, non vengano meno le condizioni di esonero dalla predetta dichiarazione. Tra i soggetti esonerati, vi rientrano, quindi, i produttori agricoli che applicano il regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972. Si segnala, comunque, che, al di fuori di tale ipotesi, i produttori agricoli, per i quali ricorrano gli obblighi dichiarativi e di effettuazione delle liquidazioni periodiche, (sia in regime forfettario ex art. 34 del Dpr. n. 633/72, sia in regime IVA ordinario), sono tenuti all adempimento in commento. Nelle istruzioni viene ulteriormente chiarito che la comunicazione deve essere inviata anche nel caso in cui la liquidazione Iva si concluda con una eccedenza a credito. Al contrario, non risulta altrettanto chiaro se sussista o meno l obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni. A tal riguardo, si fa presente che l Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha precisato che non ricorre alcun obbligo di invio, in assenza di operazioni attive e passive nel corso del trimestre di riferimento, salva l ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dall anno e/o trimestre precedente. Peraltro, a sostegno di ciò, la stessa Agenzia ha anche ribadito che dal punto di vista tecnico, il tracciato e le ù 1
3 regole tecniche approvate con il provvedimento del 27 marzo u.s. non consentirebbero una compilazione del file dati fattura senza la valorizzazione obbligatoria di alcuni campi (es. identificativo cedente/prestatore e cessionario/committente, data documento ecc.). Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, il contribuente è esentato dalla presentazione della comunicazione in parola. Struttura del modello Il modello è composto da un frontespizio che accoglie i dati del contribuente, e da un modello VP nel quale inserire i dati della liquidazione oggetto di comunicazione. Oltre all esito della liquidazione da indicare al rigo VP6 (la comunicazione va infatti presentata sia nel caso di liquidazione a debito che in caso di liquidazione a credito), occorre fornire altre informazioni sulle operazioni di periodo quali: VP2 - Totale operazioni attive: va indicato l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell Iva; VP3 - Totale operazioni passive: va indicato l ammontare complessivo degli acquisti annotati nel periodo di riferimento al netto dell Iva. Si precisa che oltre alle operazioni imponibili Iva, devono essere indicate, in generale, le operazioni attive e passive. Infatti: nel rigo VP2 vanno comprese anche le operazioni a esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell IVA (imponibili, non imponibili, esenti, etc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, a esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all articolo 36- bis, Dpr. n. 633/1972, (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai n. 11, 18 e 19 dell art. 10 del Dpr. n. 633/1972, per le quali resta in ogni caso fermo l obbligo di fatturazione e registrazione). Vanno altresì indicate le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies, del Decreto IVA per le quali è obbligatoria l emissione della fattura ex art. 21, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972. Nel rigo deve essere compreso anche l imponibile relativo alle operazioni per le quali l imposta, è dovuta da parte del cessionario (inversione contabile); nel rigo VP3 vanno indicati gli acquisti interni, oltre che quelli intracomunitari (anche non imponibili ai sensi dell articolo 42, comma 1, D.L. 331/1993 e le triangolazioni comunitarie con intervento dell operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente ex articolo 40, comma 2), nonché le importazioni. Come per le operazioni attive, vanno indicati gli acquisti a esigibilità differita. Vanno peraltro considerati anche gli acquisti con Iva indetraibile. In merito all ammontare dell Iva addebitata e assolta viene richiesto di indicare: VP4 - Iva esigibile: va indicato l ammontare dell Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata l esigibilità nel periodo di riferimento; VP5 - Iva detratta: va indicato l ammontare dell Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento; Viene inoltre chiesto di indicare: VP7 - Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro; 2
4 VP8 - Credito periodo precedente: va indicato l ammontare dell Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare; evidentemente in questo rigo non deve essere indicato un eventuale credito già chiesto a rimborso ovvero in compensazione attraverso il modello TR; VP9 - Credito anno precedente: va indicato l ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare; VP10 - Versamenti auto UE: va indicato l ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario; VP11 - Crediti d imposta: va indicato l ammontare dei particolari crediti d imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24; VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali: va indicato l ammontare degli interessi dovuti (pari all 1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre; VP13 - Acconto dovuto: va indicato l ammontare dell acconto dovuto, anche se non versato; VP14 - Iva da versare o a credito: va indicato l ammontare dell Iva da versare o da trasferire all ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell Iva di gruppo) oppure l ammontare dell Iva a credito o da trasferire all ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell Iva di gruppo). Termini e modalità di presentazione Il predetto modello deve essere presentato entro l ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, poiché il giorno 16 cade di sabato). Pertanto: 1 trimestre: 31 maggio trimestre: 16 settembre trimestre: 30 novembre trimestre: 28 febbraio 2018 Si precisa che la data del 31 maggio 2017, come termine ultimo per l inoltro dei dati relativi al primo trimestre, potrebbe essere prorogata di giorni. Sul punto si è in attesa di una pronuncia ufficiale da parte dell amministrazione finanziaria. Sarà cura della scrivente Area, confermare l eventuale estensione temporale. Liquidazione quarto trimestre I contribuenti che si avvalgono delle possibilità di liquidare l Iva trimestralmente, devono provvedere ad inviare la comunicazione per il IV trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio che eventualmente devono essere effettuate all interno della dichiarazione IVA annuale. Tuttavia, il versamento dell IVA dovuta per tale 3
5 trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell 1%, in sede di conguaglio annuale, entro l ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella comunicazione relativa al IV trimestre, non devono compilare i righi VP11 (crediti d imposta), VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e VP14 (iva da versare). Con riferimento ai contribuenti mensili, si fa presente che gli stessi non devono sommare le operazioni in un unico modulo, ma, al contrario, sono tenuti ad effettuare un unico invio (con un unico frontespizio), allegando tre diversi moduli, ciascuno riferibile ai tre mesi che compongono il trimestre di riferimento. I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell art. 36 del Dpr. n. 633/1972, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate, per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l esonero dalla presentazione della presente comunicazione, i dati di quest ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare. Le regole di compilazione differiscono a seconda della periodicità delle diverse contabilità separate: contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale). Tali contribuenti devono presentare la comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate; contribuenti con periodicità diversa (sia mensile sia trimestrale). Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili, sia trimestrali deve, in via generale, presentare la comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali), con riferimento alle rispettive liquidazioni. Invio Telematico del modello Con comunicato stampa del 10 maggio u.s., l'agenzia delle Entrate ha annunciato il nuovo software gratuito per la trasmissione online del modello in esame. Tale software, disponibile già dal 4 maggio scorso, è reperibile sul sito dell Agenzia, alla pagina Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA. Si precisa che per questo adempimento, l Agenzia delle Entrate ha scelto di abbandonare la piattaforma Entratel e di affidarsi alla nuova interfaccia «Fatture e corrispettivi». Per utilizzare il nuovo canale è necessario disporre delle credenziali per accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure al Sistema pubblico di identità digitale Spid, o ancora è possibile utilizzare la Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa è possibile accreditare un canale trasmissivo tramite Web Service o protocollo Ftp secondo le regole già definite dallo Sdi (Sistema di Interscambio) e con le caratteristiche già sperimentate con la trasmissione della Fattura elettronica verso la Pa e da gennaio 2017 anche tra privati. Ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) ovvero, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall Agenzia delle Entrate. 4
6 Sanzioni Nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 500 a euro La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Allegati: 0 5
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