REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI. PREMESSA
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- Annalisa Milano
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1 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI. PREMESSA Il presente Regolamento si ispira ai principi della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104, che mira a garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e a promuoverne lo sviluppo personale e la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Finalità della norma è perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata, predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale. La Provincia di Teramo esercita le competenze in materia di servizi socio-assistenziali in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali, secondo quanto disciplinato dall art. 5 della Legge n. 67 e dalle leggi regionali 9 aprile 1997, n 32, 11 novembre 1998, n 131, , n 64 e loro successive m. e i. Il presente Regolamento intende promuovere e disciplinare i servizi e gli interventi personalizzati a favore dei disabili sensoriali, funzionali a favorire l esercizio del diritto allo studio e sostenere il libero sviluppo della personalità dei soggetti interessati. Gli interventi si ispirano al principio dell universalità, della tutela e della promozione sociale del cittadino in condizione di disagio e sono tesi a favorirne, per quanto possibile, il superamento. In coerenza con quanto espresso dall'art. 3 della Costituzione ("... è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini..."), gli interventi sono finalizzati a garantire la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale che derivano dalle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociale e da condizioni di non autonomia. L erogazione dei servizi e degli interventi, quindi, è volta a promuovere un sistema di responsabilità condivise tra le istituzioni pubbliche e i soggetti che operano nel terzo settore, per la costruzione di una comunità solidale che valorizzi e sostenga una rete per la crescita, lo sviluppo e la cura degli aventi diritto. Ogni azione, pertanto, dovrà essere tesa a realizzare la massima integrazione possibile tra le competenze istituzionali della Provincia, dei Comuni, della Regione e dell Azienda Sanitaria Locale e la centralità della persona dovrà essere l elemento su cui armonizzare gli interventi istituzionali con quelli promossi dalla comunità civile e dalle Associazioni di categoria.
2 ART. 1 La premessa è parte integrante del presente Regolamento. Art. 2 (GENERALITA E FINALITA ) La Provincia di Teramo garantisce il proprio sostegno alle persone con disabilità sensoriale durante i percorsi scolastici e formativi, a partire dalla scuola materna per terminare con la formazione scolastica ed universitaria, favorendone l'autonomia comunicativa-relazionale e sostenendo l'apprendimento didattico allo scopo di agevolarne l'integrazione scolastica e sociale. Il presente regolamento, in esecuzione delle disposizioni delle leggi regionali 9 aprile 1997, n 32, 11 novembre 1998, n 131, nonché della legge regionale , n 64 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina gli interventi assistenziali della Provincia in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali. Gli interventi sono tesi a favorire una migliore condizione esistenziale degli assistiti, nonché una maggiore integrazione sociale degli stessi nell ambito territoriale. ART. 3 (SOGGETTI INTERESSATI) I soggetti interessati sono tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza della Provincia di Teramo, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore nonché coloro che frequentano un corso universitario con il limite di un solo corso di Laurea, quando ricorrono le seguenti condizioni certificate dalle competente Commissioni mediche A.S.L.: cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (ipovedenza grave ai sensi della L. 138/2001); sordità dalla nascita o contratta prima dell apprendimento del linguaggio; ART. 4 (FORME DI ASSISTENZA) La Provincia di Teramo, in ossequio al disposto dell art. 3 e dell art. 3 bis della L.R. 9 aprile 1997 n. 32 e s. m. e i. individua le seguenti forme di assistenza : a) assistenza educativa e didattica, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, al fine di supportare l integrazione scolastica in ogni ordine e grado; b) fornitura dei testi scolastici adattati alle esigenze dei soggetti interessati; c) fornitura di sussidi mimografo-visivi; d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell interprete per i minorati dell udito; e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo; f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista; g) organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento e seminari per il personale addetto all educazione domiciliare, nonché all istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi prelinguali qualora non vi provvedano altre istituzioni; h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale; i) integrazione sociale dei minorati medesimi ed assistenza alle loro famiglie; l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro specifici.
3 Gli interventi di cui alle lettere a), b) c), d), e) ed f) del presente articolo sono individuati quali interventi prioritari da assicurare annualmente. Gli interventi di cui alle lettere g), h), i) ed l) del presente articolo saranno organizzati in collaborazione con le Associazioni di categoria Ente Nazionale per la protezione e l Assistenza dei Sordi e l Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti e loro emanazioni territoriali, sulla base delle necessità portate in evidenza da quest ultime e sulla base delle risorse di bilancio. In particolare gli interventi di cui alla lettera g) vengono organizzati almeno ogni 3 anni. Gli interventi di cui alla lettera l) vengono organizzati almeno ogni 3 anni. ART. 5 (FORME DI SUSSIDIO DIVERSE) Qualora non fosse possibile provvedere all assistenza educativa e didattica presso centri educativi specializzati aventi sede nel territorio provinciale, la Provincia potrà erogare sussidi diversi agli studenti sordomuti o sordi prelinguali - figli di entrambi i genitori sordomuti - per favorire la frequenza presso Istituti educativi specializzati parificati, non accreditati al Servizio Sanitario Nazionale, dislocati fuori dal territorio provinciale. La concessione dei sussidi di cui sopra, in conformità a quanto disposto dalla L. 241/90, art. 12, sarà regolamentata come segue: a) i sussidi saranno annualmente quantificati in misura corrispondente al costo del servizio erogato dall Ente a favore di studenti che frequentano lo stesso ordine di scuole presso scuole pubbliche del territorio provinciale; b) i sussidi, nella misura quantificata in sede di approvazione dei programmi annuali e, comunque, non in misura superiore al 70% del costo annuale della retta di frequenza, saranno erogati a favore dello studente, se maggiorenne, o dell esercente la patria potestà o del tutore legale, se minorenne, ad Anno Scolastico concluso e previa esibizione delle quietanze relative alle spese sostenute per la frequenza dell Istituto Scolastico fuori provincia c) unitamente alle quietanze delle spese, l interessato dovrà produrre una dichiarazione circa il concorso di altri Enti Pubblici al sostenimento delle spese in esame. L interessato, laddove lo riterrà necessario, potrà richiedere il frazionamento trimestrale del rimborso, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la spesa sostenuta. In presenza di accertato concorso di altri Enti alla spesa, la Provincia rideterminerà in diminuzione l importo erogabile residuo sino alla concorrenza massima necessaria alla copertura totale della spesa di frequenza documentata. ART. 6 (SERVIZI AI CIECHI PLURIMINORATI) La Provincia, sulla base dell entità annuale dei trasferimenti regionali previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati e della disponibilità annuale di risorse di bilancio dell Ente, si riserva di predisporre progetti specifici a favore dei soggetti ciechi che presentano ulteriori disabilità certificate, residenti sul territorio provinciale. La Provincia si potrà avvalere della collaborazione dell Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC) e dell Istituto di Ricerca, Formazione e Riabilitazione (I.Ri.FO.R.), e loro emanazioni locali, che provvederanno con risorse proprie ad integrare gli interventi medesimi.
4 ART. 7 (DOMANDA DI ASSISTENZA) La domanda di assistenza, indirizzata al Settore competente della Provincia di Teramo, deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall interessato o dall esercente la potestà o dal tutore legale, nel caso che egli sia minore, e deve contenere le seguenti indicazioni : nome e cognome ; dati anagrafici e situazione sanitaria ; servizio assistenziale richiesto, in relazione alle individuali e specifiche necessità. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti : 1) certificato medico attestante il grado di minorazione della vista o dell udito rilasciato dalla struttura pubblica, copia del verbale di riconoscimento della cecità o del sordomutismo ; 2) certificato di residenza ; 3) certificato scolastico attestante gli studi compiuti ed il certificato di iscrizione alla classe successiva ( per alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie); 4) certificato di iscrizione agli studi universitari e autodichiarazione da parte degli studenti universitari di essere studente iscritto al 1 corso di laurea, triennale o specialistica, e di non aver conseguito altro diploma di laurea. 5) certificati medici attestanti lo stato di sordomutismo di entrambi i genitori dello studente sordo per l accesso ai sussidi diversi di cui all art. 5. Ai sensi della normativa vigente, gli utenti possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva o temporaneamente sostitutiva per ovviare alla presentazione della documentazione di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo. Ai fini di una migliore organizzazione del servizio le domande devono pervenire al Settore competente della Provincia di Teramo entro il 31 luglio di ogni anno. ART. 8 ( PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI) L erogazione dei servizi di cui al precedente art. 4 e dei sussidi diversi di cui all art. 5 del presente Regolamento è subordinata all approvazione di uno specifico Programma annuale degli interventi da parte della Giunta Provinciale. Il programma annuale, da presentarsi ai fini dell accesso al finanziamento alla Regione Abruzzo entro il 31 dicembre dell anno solare precedente rispetto a quello di riferimento, è predisposto previa acquisizione di eventuali proposte delle Associazioni di categoria degli utenti, tenuto conto delle istanze pervenute entro il 31 luglio ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Le Associazioni di categoria devono presentare le eventuali proposte entro il 30 ottobre di ogni anno. ART. 9 (MODALITA DI GESTIONE)
5 La Provincia si riserva di gestire uno o più dei servizi previsti nel precedente art. 4 direttamente o tramite affidamento a soggetti esterni. L Ente individua i soggetti esterni affidatari tra le Imprese Sociali e quei soggetti che per loro organizzazione presentano le caratteristiche proprie dell Impresa Sociale, il cui atto costitutivo esplicita l assenza dello scopo di lucro e prevede nell oggetto sociale l erogazione di beni e servizi di utilità sociale, con particolare riferimento ai portatori di handicap sensoriali (sordità e cecità). I soggetti dovranno essere in grado di assicurare i servizi mediante personale educativo specializzato per ciechi e sordomuti. ART. 10 (GESTIONE FINANZIARIA) Le spese relative ai servizi disciplinati con il presente regolamento sono coperte con i fondi derivanti dai contributi regionali, riservandosi la Provincia di integrarli, all occorrenza, anche in misura superiore all importo minimo di cofinanziamento previsto dalla legge regionale n. 32/97 all art. 6, comma 2. L entità dell intervento finanziario della Provincia, sulla base delle risorse di bilancio e delle richieste pervenute da parte degli utenti, viene annualmente concordato con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, che abbiano quale scopo primario quello dell assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi prelinguali,. Una quota del fondo annuale disponibile viene destinata alle spese per la fornitura agli studenti ciechi dei materiali didattici specifici, nella misura massima del 20% del fondo stesso e in base ai programmi da attivare. ART. 11 (NORME FINALI) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge regionale e statale vigenti in materia. Dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce in ogni sua parte il precedente Regolamento approvato con Delibere di Consiglio Provinciale n. 25 e n. 84 rispettivamente del e del che perde efficacia e si ritiene integralmente abrogato. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione, ovvero, nel caso di urgenza, può essere dichiarato immediatamente eseguibile.
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