REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL D.M.

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1 REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL D.M Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 6 del 27/03/2006

2 REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEI LABORATORI ALL ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 10 DICEMBRE Articolo 1 Oggetto e definizioni 1) Il presente Regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento, da parte della Camera di Commercio di Pisa, dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, previsto dal Decreto Ministeriale del 10 dicembre ) Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, dell idoneità all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, previo accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all articolo 4 del regolamento adottato con Decreto Ministeriale del 28 marzo 2000, n.182 e della sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del citato Decreto Ministeriale del 10 dicembre ) Agli effetti del presente Regolamento è da intendersi: a) per regolamento, il Decreto Ministeriale 28 marzo 2000, n.182; b) per decreto, il Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001; c) per Camera di Commercio, la Camera di Commercio di Pisa; d) per direttiva, la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 30 luglio Articolo 2 Domanda di riconoscimento 1) La domanda per il riconoscimento dell idoneità, in regola con l imposta di bollo e sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere presentata dal laboratorio interessato alla Camera di Commercio Ufficio metrico e recare una dichiarazione da cui risulti che la sede operativa principale del laboratorio medesimo è sita nella provincia di Pisa. 2) La domanda deve contenere: a) l indicazione delle categorie di strumenti di misura con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell idoneità; b) l indicazione degli strumenti e delle apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l esecuzione della verificazione, corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative; c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature; d) l elenco del personale incaricato della verificazione in possesso di un adeguata formazione tecnica e professionale e di una conoscenza soddisfacente delle normative con relative qualifiche e titoli professionali e con l indicazione del responsabile della verificazione; 2

3 e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie d indipendenza di cui all articolo 2 del decreto come previsto dal successivo articolo 3; f) la documentazione comprovante il possesso di un sistema di garanzia della qualità, purchè l attività di verificazione periodica degli strumenti metrici dei quali si chiede l accreditamento sia contemplata nella scheda tecnica del sistema qualità sottoposta a certificazione e comprendente istruzioni operative atte ad assicurare corretti e regolamentari risultati valutativi nell ambito delle procedure; g) il facsimile del contrassegno di verificazione periodica con il logo del laboratorio; h) l impegno a seguire nella verificazione periodica le procedure vigenti; i) l impegno a comunicare alla Camera di Commercio i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nell ambito della provincia; j) l impegno a conservare per almeno cinque anni copia della documentazione, facoltativamente su supporto magnetico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate, e precisamente: - i dati identificativi dell utente; - la categoria di strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche; - la data di intervento di verifica; - l esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate. 3) Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare: a) che il laboratorio e tutto il relativo personale siano indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto dell attività di verificazione da parte del laboratorio; b) che il personale incaricato della verificazione si impegni a rispettare il vincolo del segreto professionale; c) che, qualora il laboratorio faccia parte di un organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la dirigenza ed il personale della struttura che svolge l attività di verificazione periodica, sia indipendente dalla dirigenza delle attività di manutenzione e riparazione. 4) Il laboratorio, deve, inoltre, allegare alla domanda, ai fini del rispetto delle condizioni tecnico-operative di cui all articolo 3 del decreto, la documentazione comprovante che: a) è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003; b) ovvero, operi secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEN EN 45012; c) i campioni di riferimento sono tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o intenazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all EA ed adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare. 3

4 Articolo 3 Provvedimento di riconoscimento dell idoneità 1) La Camera di commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso da parte del laboratorio richiedente dei requisiti prescritti anche attraverso l effettuazione di sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa, emana, previo versamento della soma di cui al successivo comma 3, con firma del dirigente responsabile delle attività in materia di metrologia legale, il provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica. 2) Il provvedimento di riconoscimento ha validità annuale, corrispondente all anno solare, ed ha validità su tutto il territorio nazionale. 3) La somma dovuta per il rilascio del provvedimento di riconoscimento valido per un intero anno solare è di 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00); per validità inferiore all anno solare, calcolata con riferimento alla data di emissione del provvedimento anzidetto, la somma vine ridotta proporzionalmente. 4) Il provvedimento di riconoscimento emanato dalla Camera di Commercio contiene: a) il disegno dell impronta dei sigilli di garanzia apposti dal laboratorio, contenente il numero caratteristico assegnato dalla Camera di Commercio; b) l indicazione delle categorie degli strumenti di misura e delle corrispondenti caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato; c) l indicazione dell organismo di accreditamento o di validazione di cui all articolo 2, comma 4, lettere a) e b); d) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i rapporti rilasciati in occasione delle visite ispettive periodiche dall organismo di cui alla precedente lettera b); e) la durata del provvedimento di riconoscimento dell idoneità. 5) L eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Articolo 4 Sospensione 1) La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile delle attività in materia di metrologia legale, sospende il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica quando: a) il laboratorio non ottempera a quanto prescritto in sede di sorveglianza dalla Camera di Commercio o, nell ambito delle proprie competenze, dall organismo di accreditamento o di validazione di cui all articolo 2, comma 4, lettere a) e b); b) il laboratorio ed il relativo personale non rispettano le condizioni in base alle quali ha ottenuto il riconoscimento dell idoneità; c) il laboratorio applica il contrassegno di avvenuta positiva verificazione periodica sugli strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti corrispondenti requisiti. 4

5 2) Il provvedimento di sospensione cessa quando la Camera di Commercio accerta che è stata rimossa la causa che lo ha determinato. 3) Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, può essere presentato, a cura del laboratorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 4) La Camera di Commercio si riserva, comunque, di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato. Articolo 5 Revoca 1) La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente competente per le attività in materia di metrologia legale, revoca il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica quando, alternativamente: a) il laboratorio non rimuove, entro il termine di sessanta giorni dall emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato; b) il laboratorio effettua ripetute violazioni. 2) Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, può essere presentato, a cura del laboratorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Articolo 6 Rinnovo 1) Il riconoscimento dell idoneità è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento a favore della Camera di Commercio dell importo annuale di 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00). 2) La Camera di Commercio rilascia il provvedimento di rinnovo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta Articolo 7 Decadenza Scaduto inutilmente il termine del rinnovo, il laboratorio, previa diffida, decade dal riconoscimento dell idoneità. Articolo 8 Pubblicità 1) La Camera di Commercio, oltre alle normali forme di pubblicità, inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica nell apposito elenco creato all interno del sito della Camera di Commercio di Pisa ( consultabile da tutti gli interessati per via informatica e telematica. 5

6 2) La Camera di Commercio comunica altresì i provvedimenti di sospensione, di cessazione della sospensione o di revoca da essa adottati con le modalità di cui al comma precedente, nonché la decadenza dei laboratori mediante l inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell elenco di cui al comma precedente. 3) Al laboratorio interessato i provvedimenti sono notificati anche a mezzo posta. Articolo 9 Vigilanza 1) La Camera di Commercio, in applicazione dell articolo 6 del decreto, svolge, avvalendosi del personale del proprio ufficio metrico, vigilanza sull attività dei laboratori riconosciuti e in particolare sugli strumenti di misura da essi verificati. Detta vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del presente regolamento si estrinseca sia attraverso ispezioni e controlli presso la sede operativa, sia mediante controlli in campo sugli strumenti in servizio. La vigilanza presso la sede è esercitata con una frequenza di norma annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che detto laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento. 2. La vigilanza sugli strumenti in servizio comporta una loro verificazione, e viene effettuata almeno sul 5% degli strumenti verificati su base annuale nell ambito della provincia di Pisa. Il laboratorio provvede a mettere a disposizione della Camera di Commercio i mezzi e le risorse necessari alla vigilanza relativa. Articolo 10 Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti in materia. 6

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