Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Codice Etico

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1 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

2 1 PREMESSA SOCI LAVORATORI, DIPENDENTI E LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE OBBLIGHI SOCI LAVORATORI E DIPENDENTI IN POSIZIONE APICALE E DI RESPONSABILITÀ SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI DOVERE D IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI BENI AZIENDALI AMBIENTE E SICUREZZA GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI RAPPORTI CON L ESTERNO CLIENTI FORNITORI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI COMUNICAZIONI SOCIALI UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI PROCEDURE ATTUATIVE MODALITA DI DIFFUSIONE DEL CODICE LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE LE MISURE VERSO SOCI LAVORATORI, DIPENDENTI E LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CHE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTI LE MISURE VERSO SOCI LAVORATORI E DIPENDENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTI LE MISURE VERSO GLI AMMINISTRATORI LE MISURE VERSO FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI E CONSULENTI Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 2 di 15

3 1 PREMESSA Il presente è stato elaborato per assicurare che i valori etici della Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. siano chiaramente definiti e costituiscano sia l elemento base della cultura aziendale sia lo standard di comportamento di tutti i collaboratori della Compagnia nella conduzione delle attività e degli affari aziendali. Il nasce con l intento di sancire e divulgare principi e norme di comportamento che l azienda ritiene fondamentali per l esercizio delle proprie attività. I principi etici che saranno enunciati nel presente sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati definiti nel D.Lgs. 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. fornisce lavoro temporaneo, anche in deroga all articolo 1 della Legge 23 Ottobre 1960, alle imprese indicate negli articoli 16 e 18 della Legge n. 84 del 28 Gennaio 1994 Riordino della legislazione in materia portuale per l esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell articolo 16, comma 3 della medesima Legge. Nello svolgimento della propria attività, l azienda si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative e di promuovere, in un ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e responsabile utilizzo delle risorse. Coerentemente con quanto sopra, l impresa opera con integrità, correttezza e professionalità e s impegna a svolgere tutte le attività nell osservanza delle leggi, nel rispetto degli interessi legittimi dei soci lavoratori, dipendenti, lavoratori con contratto di somministrazione, clienti, fornitori e degli altri soggetti, che direttamente e indirettamente operano con essa. Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. si rende garante della corretta esecuzione dei servizi offerti con periodica valutazione delle tecniche utilizzate, secondo precise procedure di controllo interno. Inoltre, l azienda è attenta alla formazione di tutte le risorse umane interne e garantisce un continuo aggiornamento delle competenze dei soci lavoratori, dipendenti e lavoratori con contratto di somministrazione, la promozione della cultura del valore del lavoro, della legalità, della correttezza e della trasparenza, in quanto essi sono dei presupposti imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto continuo delle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità. Per raggiungere questi obiettivi, la Compagnia si è dotata del presente, che individua i propri valori, l insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano con l azienda (soci lavoratori, amministratori, dipendenti, lavoratori, consulenti, professionisti, Pubblica Amministrazione e, più in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione diretta e indiretta). Inoltre, l impresa intende assicurare che tutti coloro che operano direttamente e indirettamente con l azienda non commettano reati, che possano, non solo screditarne l immagine, ma anche comportare l applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 3 di 15

4 Inoltre, l azienda s impegna a promuovere e diffondere ai soci lavoratori, dipendenti e lavoratori con contratto di somministrazione la conoscenza del proprio, chiedendo loro di rispettare le norme di riferimento, che regolano l attività svolta nell ambito delle funzioni loro assegnate, e di astenersi da comportamenti contrari a tali norme. Infine, l azienda ha ritenuto necessario formalizzare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato a gestire in modo sempre più efficace il rischio d impresa, e diffondere a tutti gli interlocutori un documento che faccia propri i più importanti principi deontologici ispiratori della propria attività. Il Codice Etico ha valenza anche nei confronti di terzi, che saranno adeguatamente informati circa gli impegni e gli obblighi qui imposti. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 4 di 15

5 2 SOCI LAVORATORI, DIPENDENTI E LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 2.1 Obblighi Coerentemente con il rispetto dei principi etici generali di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona, il è parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni socio lavoratore, dipendente e lavoratore con contratto di somministrazione. Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. esige una rigorosa osservanza delle disposizioni del. Qualsiasi violazione comporta l adozione di adeguate misure sanzionatorie. I soci lavoratori, dipendenti e lavoratori con contratto di somministrazione, pertanto, sono tenuti: ad agire in modo conforme alla legge e a quanto previsto dal ; ad osservare le procedure aziendali e in particolare il Regolamento Interno, approvato il 26 Giugno 2014 e le sue successive modifiche e integrazioni e la normativa sulla salute e sicurezza dell ambiente di lavoro; ad attuare le politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne integrità, riservatezza e disponibilità; ad evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse; ad utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali affidati; a non impedire od ostacolare lo svolgimento dell attività di controllo o di revisione; a non ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in caso venissero a conoscenza di violazioni, a riferire i fatti all Organismo di Vigilanza per tutte le aree a rischio individuate. 2.2 Soci lavoratori e dipendenti in posizione apicale e di responsabilità Chiunque sia responsabile di un ruolo apicale, o dirigente, deve rappresentare un esempio e con il suo comportamento dimostrare ai soci lavoratori, ai dipendenti e a tutti i lavoratori che il rispetto del è un aspetto fondamentale del lavoro. 2.3 Sicurezza delle informazioni Tutti i soci lavoratori, i dipendenti ed i lavoratori con contratto di somministrazione sono tenuti a proteggere i dati e le informazioni di proprietà della Società, che siano in loro possesso o sotto il loro controllo, astenendosi o impedendo rivelazioni o utilizzazioni non autorizzate. Le informazioni di proprietà della Società consistono in ogni informazione o dati utilizzati nell attività d impresa e che non siano, generalmente, conosciuti all esterno. Gli atti e i materiali che contengono informazioni confidenziali sono tenuti riservati e non possono essere copiati o divulgati, neanche verso i soci lavoratori e dipendenti, senza specifica autorizzazione della Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 5 di 15

6 Direzione Generale. Tutte le informazioni confidenziali sono protette da password, ove siano archiviate elettronicamente, e/o archiviate in armadi sicuri e chiusi. Nello svolgimento della sua attività, Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. raccoglie informazioni anche riservate (relative a clienti, fornitori, personale), che si impegna a trattare in ottemperanza alle leggi in materia di tutela della privacy. 2.4 Dovere d imparzialità e conflitto di interessi Tutti soci lavoratori, il personale e i lavoratori sono tenuti adoperare con imparzialità, assumendo decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento di tutti i procedimenti aziendali. Inoltre, tutti i soci lavoratori, il personale e i lavoratori devono respingere ogni illegittima pressione nello svolgimento della propria attività. Nel caso in cui subiscano pressioni, lusinghe o richieste di favori, che riguardino la propria o l altrui attività lavorativa, oppure ricevano proposte che tendano a far venir meno il dovere d imparzialità essi devono informare senza indugio il proprio Responsabile e/o l Organismo di Vigilanza. I soci lavoratori, dipendenti, lavoratori con contratto di somministrazione o collaboratori devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi della Compagnia o che possa interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell azienda e nel rispetto delle norme del. In particolare deve essere evitato qualsiasi conflitto d interesse tra le attività economiche personali, famigliari e le mansioni ricoperte all interno della Compagnia. Chiunque venisse a conoscenza anche solamente della possibilità di un conflitto di interessi, deve informare immediatamente l Organismo di Vigilanza. 2.5 Beni aziendali I soci lavoratori, dipendenti e tutti i lavoratori sono tenuti a utilizzare i beni e le risorse aziendali, alle quali abbiano accesso o delle quali abbiano la disponibilità, in modo efficiente e con modalità idonee a proteggerne il valore. 2.6 Ambiente e sicurezza I soci lavoratori, dipendenti e tutti i lavoratori sono tenuti a rispettare le norme, le procedure e le disposizioni aziendali relative all ambiente e alla sicurezza. In particolare, deve essere evitato ogni comportamento che possa essere in contrasto con i documenti di cui sopra e che possa essere rischioso per tutte le risorse aziendali. 2.7 Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici I soci lavoratori, dipendenti e tutti i lavoratori sono tenuti a rispettare le norme, le procedure e le disposizioni Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 6 di 15

7 aziendali relative alla gestione e all utilizzo dei sistemi informatici. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 7 di 15

8 3 RAPPORTI CON L ESTERNO Nei rapporti con l esterno, Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. s ispira ai principi di lealtà, integrità, correttezza, trasparenza ed efficienza. I soci lavoratori, gli amministratori, i dipendenti, i lavoratori, i consulenti, i professionisti e, in generale, tutti coloro che collaborano direttamente o indirettamente con l azienda, dovranno seguire comportamenti corretti nelle attività di interesse della Compagnia e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono proibite tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. 3.1 Clienti Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. s impegna a trattare i propri clienti in modo corretto e onesto, tramite l osservanza delle procedure interne per la gestione dei clienti; la veridicità delle informazioni contenute nelle comunicazioni; il rifiuto di attuare pratiche tali da rappresentare una violazione delle leggi. 3.2 Fornitori Nei rapporti di fornitura di beni e/o servizi, Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. impone che: siano osservate le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; nella selezione dei fornitori siano adottati criteri oggettivi (es. qualità, economicità, puntualità, collaborazione); siano rispettati i requisiti contrattuali di fornitura; eventuali omaggi o cortesie, provenienti dai fornitori, siano accettati solo se di modico valore e conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia. 3.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione, organizzazioni politiche e sindacali I rapporti con le Istituzioni Pubbliche sono riservati esclusivamente alle funzioni a ciò autorizzate e devono basarsi sulla trasparenza e sulla correttezza. Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 8 di 15

9 4 COMUNICAZIONI SOCIALI Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. è amministrata e gestita secondo i principi di trasparenza e correttezza assolvendo tutti gli obblighi di comunicazione che la legge prescrive. Inoltre, l azienda è gestita in modo che si realizzi la massima salvaguardia del proprio capitale sociale, a tutela dei soci e dei creditori. Tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge sono redatte in conformità con i principi, i criteri e le regole stabiliti dal codice civile e dai principi contabili, nel rispetto delle norme fiscali e di tutte le altre norme dell ordinamento. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 9 di 15

10 5 UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI L utilizzo di strumenti informatici nell esercizio delle mansioni lavorative in Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. è soggetto alle condizioni previste dai contratti di licenza e dalle norme giuridiche in vigore nonché dai principi espressi in questo. Ogni utilizzatore di strumenti informatici è responsabile della sicurezza dei programmi e del corretto utilizzo di tutti i dati acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni. I responsabili operativi dell azienda collaborano con l Organismo di Vigilanza al fine di assicurare l efficacia dei sistemi di sicurezza volti a proteggere le installazioni e la tracciabilità dei rapporti con l esterno. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 10 di 15

11 6 PROCEDURE ATTUATIVE Per permettere una corretta interpretazione e applicazione del presente, così come lo svolgimento delle relative procedure attuative e disciplinari, è istituito l Organismo di Vigilanza, il quale deve: comunicare le modalità operative della propria funzione; promuovere l emanazione di linee guida e di procedure operative; predisporre programmi di comunicazione e formazione dei soci lavoratori, dipendenti e tutti i lavoratori per migliorare la conoscenza del Codice; verificare la conoscenza del Codice all interno e all esterno dell impresa e la sua attuazione; esaminare le notizie di possibili violazioni del ; comunicare al Consiglio di Amministrazione i risultati delle verifiche rilevanti per l adozione di provvedimenti sanzionatori. Tutti i soci lavoratori, dipendenti, lavoratori con contratto di somministrazione e collaboratori di Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop., che venissero a conoscenza di comportamenti non conformi con i contenuti del e/o delle leggi o di qualsiasi comportamento sospetto ovvero di qualsiasi procedura operativa poco corretta, hanno l obbligo di informare con tempestività l Organismo di Vigilanza, il quale garantisce anonimato e massima riservatezza. Chiunque trasgredisce le regole di condotta, prescritte da questo, sarà punibile con una sanzione disciplinare. Le sanzioni disciplinari saranno applicate, in caso di rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e delle norme previste dai contratti collettivi di lavoro applicati. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 11 di 15

12 7 MODALITA DI DIFFUSIONE DEL CODICE Una copia del presente sarà rilasciata a tutti i soci lavoratori, dipendenti, lavoratori con contratto di somministrazione, collaboratori e fornitori di Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. Tutti i soci lavoratori, dipendenti e tutti i lavoratori saranno preventivamente informati dell esistenza del attraverso un adeguata corrispondenza e l affissione presso luogo accessibile a tutti. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 12 di 15

13 8 LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello atto a garantire l esimenza della responsabilità della Compagnia. La definizione di un sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle regole di condotta ha lo scopo di garantire l effettività del Modello e rendere efficiente l azione dell Organismo di Vigilanza. L applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall esito della conclusione del procedimento penale avviato dall autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/ Le misure verso soci lavoratori, dipendenti e lavoratori con contratto di somministrazione che non rivestono la qualifica di dirigenti La violazione da parte dei soci lavoratori, dipendenti e lavoratori con contratto di somministrazione delle singole regole comportamentali del, e in generale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), sono quelli previsti dall apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL, e precisamente: rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa, non superiore a quanto previsto dai vigenti CCNL; sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un ammontare di giorni non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL; licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo. I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo sono i seguenti: a) Violazioni di procedure interne previste dal Modello o adozione, nell espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso. Le sanzioni previste sono le seguenti (cfr. oltre sub f): rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL; Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 13 di 15

14 sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un ammontare di giorni non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL. b) Inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o adozione, nell espletamento di attività connesse alle aree di rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati. Le sanzioni previste, in questo caso, sono le seguenti: multa in misura non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL; sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un ammontare di giorni non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL. c) Omissione di comunicazione all Organismo di Vigilanza. Le sanzioni previste sono le seguenti: multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL; sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un ammontare di giorni non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL; licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo. d) Adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati. Le sanzioni previste sono le seguenti: sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un ammontare di giorni non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL; licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo. e) Adozione, nell espletamento delle attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizione del presente Modello e tali da determinare la concreta applicazione a carico dell azienda di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni previste sono: licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo. f) Le sanzioni e l eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate, nella logica dell equilibrio tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione a: il livello di responsabilità ed autonomia del socio lavoratore, dipendente o lavoratore; l eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso e alla recidività dell infrazione; l intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui l azienda può ragionevolmente ritenersi esposto a seguito della condotta censurata; alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente Modello. Il sistema disciplinare è soggetto alla costante verifica e valutazione da parte dell Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione, che sono responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari, Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 14 di 15

15 su eventuale segnalazione dell Organismo di Vigilanza. 8.2 Le misure verso soci lavoratori e dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti In caso di violazione dei dirigenti delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell espletamento delle attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme, la Direzione Generale provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità alle prescrizioni indicate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria. 8.3 Le misure verso gli Amministratori In caso di violazione del presente Modello da parte degli Amministratori, l Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni delle vigente normativa. 8.4 Le misure verso Fornitori, Collaboratori esterni e Consulenti La violazione del presente Modello, da parte di Fornitori, Collaboratori esterni e Consulenti, tramite comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale, così come previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di fornitura. Inoltre, Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. si riserva anche di richiedere un risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni concreti all azienda, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001. Rev. 0 del 02/04/2015 Pagina 15 di 15

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