Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999

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1 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999 Art.1. (Definizione delle professioni sanitarie) 1. La denominazione professione sanitaria ausiliaria nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione professione sanitaria. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n.163, e l articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n.680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Art. 2. (Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) 1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell art.17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, provvedono direttamente le Federazioni predette. Art. 3. ( Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.175) 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n.175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all art.1, comma 1, dopo le parole: sugli elenchi telefonici sono aggiunte le seguenti: sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ; b) all art. 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità ; c) all art.3, comma 1, le parole: sono sospesi dall esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi sono sostituite dalle seguenti: sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.221 ; d) all art.4, comma 1, dopo le parole: sugli elenchi telefonici sono inserite le seguenti: e sugli elenchi generali di categoria ; e) all art. 5,comma 4, le parole: sono sospesi dall esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi sono sostituite dalle seguenti: sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell articolo 40 del

2 regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.221 ; f) all art.5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità ; g) dopo l articolo 9 è inserito il seguente: "Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l anno precedente. Art. 4. (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n.475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n.573, per le professioni di cui all articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l iscrizione ai relativi albi professionali o l attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post-base. 2. Con decreto del Ministro della Sanità, d intesa con il Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento all iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all ordinamento in vigore anteriormente all emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definite dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

4 DECRETO 27 luglio 2000 Gazzetta Ufficiale n. 190 del MINISTERO DELLA SANITA DECRETO 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post-base. IL MINISTRO DELLA SANITA di concerto con IL MINISTRO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l iscrizione ai relativi albi professionali o l attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999; Decreta: Art. 1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post-base. Tabella con 2 colonne e 7 righe Sezione A Diploma universitario Sezione B Titoli equipollenti Fisioterapista - Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1 Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo Legge 11 novembre 1990, n. 341 Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

5 Terapista della riabilitazione dell apparato motore - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403) fine tabella Art. 2. L equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell art. 1, al diploma universitario di fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della Sanità Labate p. Il Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

6 Gazzetta Ufficiale N. 8 del 10 Gennaio 2002 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 novembre 2001, n.402 Testo del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2001), coordinato con la legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario". Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche (( e delle professioni sanitarie )), organizzato dalle universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera. 10. (( I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle universita' )). All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,".

7 DECRETO 3 novembre 1999, n.509 Gazzetta Ufficiale n. 2 del MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETO 3 novembre 1999, n.509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. (GU n. 2 del ) IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999; Visto il parere della VII commissione della Camera dei deputati, reso il 13 ottobre 1999; Considerato che la VII commissione del Senato non ha espresso parere; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n. DAGL / ); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 3. Titoli e corsi di studio 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS). 2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

8 5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea. 7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 9. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

9 Gazzetta Ufficiale N. 303 del 28 Dicembre 2004 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2004 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004: Visto l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, che demanda ad un decreto interministeriale la individuazione di criteri e modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari i titoli conseguiti anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali; Tenuto conto che, in ragione del mutato quadro costituzionale, in luogo del decreto, si e' convenuto di dar seguito alla previsione normativa, facendo ricorso ad un accordo, che il Ministero della salute, previo concerto col Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha trasmesso il 16 giugno 2003; Considerato che il testo proposto dalle amministrazioni centrali con la citata nota del 16 giugno 2003 e' stato approfondito una prima volta nella riunione tecnica del 26 giugno 2003, nel corso della quale le regioni, nell'esprimere l'intendimento di apportarvi modifiche, si sono riservate un approfondimento; Considerato che nell'incontro tecnico del 10 maggio 2004: i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno istruito e accolto le proposte emendative delle Regioni, anticipate con nota del 12 marzo 2004; nella stessa sede tecnica, il rappresentante della regione Campania ha presentato alcune proposte di modifica al testo, in ordine alle quali i rappresentanti delle altre regioni hanno rinviato ad una sede interregionale le relative valutazioni; Vista la nota del 16 novembre 2004, con la quale la regione Veneto, a nome del Coordinamento interregionale sanita', ha comunicato l'avviso tecnico favorevole sul testo del presente accordo da parte di tutte le regioni, ivi compresa la regione Campania; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso dei rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sul testo del presente accordo; Sancisce accordo

10 tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo stabilisce - con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi. 2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 e' attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo. 3. Possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, fermo restando quanto disciplinato dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del Art. 2. Criteri di valutazione 1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, e' valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri: a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo; b) esperienza lavorativa. 2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A al presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi. 3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica, che le ore di formazione pratica. Se non e' raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro e' ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno. 4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attivita' coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attivita' deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni

11 antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione puo' essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attivita' lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, e' sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione: 1. certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attivita' dichiarata; 2. dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata; 3. eventuale copia dei contratti di collaborazione. Art. 3. Attribuzione punteggio 1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e' riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non puo' essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Art Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati al momento del riconoscimento. 2. Le regioni e le province autonome stabiliscono i termini e le modalita' delle domande, effettuano l'istruttoria e trasmettono al Ministero della salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti. 3. Il Ministero della salute, preso atto della positiva istruttoria di cui al precedente comma, rilascia al singolo interessato il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, valido su tutto il territorio nazionale ai soli fini dell'esercizio professionale. Art. 5. Con il presente accordo non si da' luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Roma, 16 dicembre 2004

12 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino ALLEGATO A Tabelle dei punteggi assegnati ai parametri utilizzati per l'equivalenza dei titoli pregressi. Punti Durata della formazione 10 3 anni ovvero almeno 2250 ore 8 2 anni ovvero almeno 1500 ore 6 1 anno ovvero almeno 750 ore Punti Esperienza lavorativa anni o piu' 0,5 Per ogni anno di esperienza al di sotto dei venti anni

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