Circolare n.003 Perugia 04 settembre Oggetto: Disposizione applicativa del divieto di fumare

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1 Circolare n.003 Perugia 04 settembre 2017 Al personale Docente Al Personale ATA Sede Oggetto: Disposizione applicativa del divieto di fumare Si allega disposizione applicativa del divieto di fumare e lettera di incarico addetto alla vigilanza del divieto di fumo L. 3 del 16/01/2003 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Rita Coccia) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

2 Prot /1.1.h Perugia 1 settembre 2017 Disposizione applicativa del divieto di fumare A tutto il personale, agli allievi ed alle altre persone presenti nell Istituto in applicazione del D.L. 104 del Il Dirigente Scolastico Dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell Istituto e nelle relative pertinenze esterne (giardini-parcheggi) Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche. La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all interno dei locali e delle pertinenze esterne dell Istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola. Art.1 Finalità Educative La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di: 1. Educare al rispetto delle norme; 2. Prevenire l abitudine al fumo; 3. Incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; 4. Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro; 5. Proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo; 6. Educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui. Art.2 Soggetti preposti al controllo Il soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è il Prof. Walter Risolo Incaricato di vigilare e di effettuare tutta la procedura di contestazioni delle infrazioni al divieto di fumare come individuato dal Collegio dei Docenti e dal Dirigente Scolastico stesso. Art.3 Funzione dell incaricato alla vigilanza Il prof Walter Risolo nella sua funzione ha l'obbligo di 1. Vigilare per la corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; 2. Vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;

3 3. Notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica. Art.4 Modalità di contestazione della violazione Il prof Walter Risolo nella sua funzione ha l'obbligo di: 1. Accertata l infrazione, contestare le infrazioni al divieto di fumare e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità. 2. Richiedere al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale. 3. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l annotazione: È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale. 4. Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente. 5. In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi del art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza. Art.5 Violazioni commesse da minorenni Art. 2 della L. 689/81: Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza dell insegnante. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l obbligo di sorveglianza. La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico. Art.6 Sanzioni Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge n 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da 27,50 a 275,00. L importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da 55,00 a 550,00). La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60 giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima. In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60 giorno dalla data dell accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

4 Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Art.7 Ricorsi Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti: se ritiene fondato l accertamento, determina con decisione motivata la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento; se ritiene non fondato l accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Norma finale Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare: Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 Legge 11/11/1975 n. 584 Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69 DPCM 14/12/1995 Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4 Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 Accordo Stato Regioni 16/12/ /2318 Circolare 2/SAN/ gen Circolare 3/SAN/ gen Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 Legge 16/01/2003 n.3 Legge 3 del 16/01/2003, art. 51 DPCM 23/12/2003 Legge finanziaria 2005 Decreto Legislativo n. 81 del D.L. 104 del Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Coccia Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 Allegati: Allegato n.1 Verbale Allegato n.2 Segnalazione al Prefetto

5 All. 1 VERBALE n: Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare L. n. 584/1975; Circ. Min. della Sanità n. 4 del ; Art. 51 L. n. 3/2003; Circ. Ministero della Salute del ; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004. Il giorno alle ore nel locale/luogo dell Istituto in Comune di il sottoscritto incaricato dell accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n. del, ACCERTA che il Sig. nato a il residente a ( ) indirizzo identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51. Il contravventore è incorso nell aggravante, di cui all art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente: COMMINA allo stesso/a un ammenda pari ad Euro (in lettere) Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore: Signor/ra residente in via o frazione n Il sottoscritto accertatore notifica il presente verbale: Mediante consegna di copia in proprie mani Tramite raccomandata postale R.R. all indirizzo del trasgressore

6 Ricorsi: Ai sensi dell art. 18 della L n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975. Modalità di pagamento: Ai sensi dell art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l importo di: - Euro pari al doppio del minimo edittale, - Euro pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, con le seguenti modalità: a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A. e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo Istituto Verbale N. del ); b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra). c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra). Dell avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all Istituto in cui è stata accertata l infrazione. Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l amministrazione presenterà rapporto al prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell attivazione del procedimento ingiuntivo Il Verbalizzante prof Walter Risolo Il Trasgressore

7 All.2 Al Sig. PREFETTO di Perugia Oggetto: Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione prot. del Rapporto a carico di (generalità) nome /cognome. nato a il.. residente in.. Ai sensi della Legge24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 del Accordo Stato Regioni del Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Coccia

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